Penale

Saturday 04 December 2010

Il vizio di mente dovuto a disturbo della personalità agisce anche in caso di ebbrezza volontaria.



Corte d’Appello di Torino sezione III – sentenza del 17-20/09/2010 –

Tentato Omicidio – guida in stato d’ebbrezza – porto abusivo d’arma.

Atti idonei diretti in modo non equivoco – stato di ubriachezza volontario preesistente alla commissione del fatto reato- disturbo di personalità – riconoscimento del vizio parziale di mente .

È da considerarsi porto d’arma abusivo il possesso sulla propria autovettura di un coltello da cucina privo dell’impugnatura da parte di soggetto esercente l’attività di artigiano lattoniere.

Costituiscono atti diretti in modo non equivoco alla commissione del reato di omicidi, i colpi inferti dall’aggressore in stato d’evidente e grave alterazione alcolemica (tasso rilevato 2,42 g/l,) con detto strumento, al fianco sinistro della vittima, anche allorchè tra le parti non sussistesse alcun genere di rapporto antecedente al fatto.

Nondimeno deve riconoscersi in capo all’aggressore, affetto da preesistente disturbo di personalità di tipo ipomaniacale cronico, la sussistenza di vizio parziale di mente, cui deve discendere l’applicazione del disposto di cui all’articolo 89 e 62 bis del c.p.”

 

Ancora in tema di imputabilità: l’abuso volontario di alcool e i disturbi di personalità

Claudio Bossi – avvocato psicopatologo forense –

 

La pronuncia in esame, apparentemente, si colloca, senza costituire per ciò solo dato innovativo, nel solco tracciato dalla ben nota sentenza resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione1 , in tema di riconoscimento del vizio di mente anche in assenza di patologia “fondata su una causa morbosa”2.

È noto come in tema si siano confrontate due differenti scuole di pensiero rispettivamente rapportabili alla cosiddetta scuola di “orientamento medico” e alla scuola di “orientamento giuridico”.

I due ermeneutici si differenziavano, e si differenziano, dal momento che il primo considera rilevanti quali infermità solo le “vere e proprie malattie del cervello o del sistema nervoso, aventi cioè un substrato organico e di cui sono sempre verificabili causa, sintomi ed esiti ovvero le alterazioni psichiche riconducibili ad una patologia clinicamente accertabile e catalogata dalla nosografia tradizionale, con la conseguenza che la indeterminatezza del disturbo mentale ne esclude il carattere patologico e, quindi, la rilevanza giuridica“,3 mentre per il secondo diviene predominante “accertare la concreta incidenza dell’infermità sulla capacità di intendere o di volere rispetto al requisito della definibilità e classificabilità dell’infermità stessa anche in relazione del sempre maggiore riconoscimento in capo al malato psichico di residui spazi di capacità e quindi di responsabilità4

La pronuncia delle Sezioni Unite del marzo del 2005, è intervenuta sul tema ponendo fine (?) al contrasto tra le due scuole di pensiero chiarendo come “anche i disturbi della personalità, come quelli da nevrsoi o psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli articolo 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa: per converso non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre “anomalie caratteriali” o gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente; è inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo5.

La scelta effettuata dal Giudice di Legittimità, pare, almeno per il momento, aver definito gli ambiti in cui può e deve essere valutata la capacità di intendere e di volere che dunque oggi non appare più vincolata al mero criterio nosografico.

Ciò non significa, come hanno posto in luce ed in evidenza tutti i commentatori della pronuncia resa dalle sezioni unite, che non sussistano più criteri al quale il perito ed il giudice debbano e possano attenersi nel condurre la propria analisi, ma che essi siano chiamati a condurre la loro indagine utilizzando il concetto di “disturbo mentale” che ha lentamente sostituito quello di “malattia mentale” nell’ambito del “modello integrato di spiegazione della patologia psichica”.6

In questo modello trovano indubitabilmente spazio e posto i criteri classificatori elaborati e contenuti nel D.S.M. o nell’I.C.D. che, però, rimangono e restano tali, ovvero strumenti utili a quel creare un “linguaggio comune” sulla e della patologia psichica.

Non più quindi le “tavole della legge” ma solo canoni classificatori, strumenti semantici, necessari ed utili per la comunicazione tra esperti e nei confronti dei terzi.

Strumenti cui occorre “fare riferimento per la riconducibilità classificatoria del disturbo“.7

Ancora e proprio in forza del postulato enunciato, occorre non solo accertare l’esistenza di un disturbo che abbia le caratteristiche “medico scientifiche ” descritte ma anche che esso, in concreto, “abbia inciso, effettivamente, sulla capacità di intendere e di volere compromettendola del tutto o grandemente scemandola8

Il disturbo deve essere concretamente in grado d’aver determinato, al momento della commissione del fatto, “una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile” in forza del quale l’agente sia reso “incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi9.

Con il corollario, assolutamente non trascurabile, che sussista “nesso eziologico” tra vizio e reato di tal che “le stesse reali componenti connotanti il fatto di reato, sotto il profilo psico – soggettivo del suo autore, attraverso un approccio non astratto ed ipotetico, ma reale ed individualizzato, in specifico riferimento quindi alla stessa sfera di possibile, o meno, autodeterminazione della persona cui quello specifico fatto di reato medesimo si addebita e si rimprovera; e consente, quindi, al giudice – cui solo spetta il definitivo giudizio al riguardo – di compiutamente accertare se quel rimprovero possa essere mosso per quello specifico fatto, se , quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua motivazione nel disturbo mentale (anche per la sua, eventuale, possibile incidenza solo “settoriale”) che in tal guisa assurge ad elemento condizionante della condotta: il tutto in un’ottica concreta e personalizzata10

Se questo è lo stato cui è giunta l’elaborazione giurisprudenziale, stato che pare tutt’altro che non assoggettabile a mutamenti (si pensi in punto alle varie proposte di riforma del codice penale che ovviamente hanno dovuto occuparsi anche di quanto contenuto agli articolo 88 e 8911), oscillazioni ed anche a probabili “over rulling” posto il non condivisibile percorso intrapreso dalla Giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di responsabilità da “omessa vigilanza” del medico per fatti commessi dal paziente affetto da disturbo mentale che paiono restringere quegli “spazi” di autodeterminazione posti a fondamento dell’indirizzo giuridico, la pronuncia della Corte subalpina pare essere portatrice di un quid pluris di un qualche interesse.

Nell’ambito di un riconosciuto e preesistente disturbo di personalità ipomaniacale, che affliggeva da anni l’agente, senza però costringerlo a ricoveri ospedalieri od a sottoporsi a cure specialistiche frequenti, si innesta l’abuso, volontario, ed anzi particolarmente ricercato e voluto, di sostanze alcooliche.

Abuso di particolare intensità, alla luce del tasso alcool emico rilevato, commesso antecedentemente alla commissione del fatto reato.

Il Giudice ha quindi dovuto effettuare una valutazione che necessariamente, ha dovuto tenere conto, a sensi della notissima teoria generale del diritto, la possibile presenza, in assenza d’ogni altro movente, la presenza di due possibili concause nella creazione dell’evento: la prima costituita dalla’abuso di alcool la seconda dall’esistenza del vizio di mente.

Posto innanzi ad una simile scelta, il Giudice Torinese compie, almeno così pare potersi ricostruire da quella che è e rimane in ogni caso una motivazione succinta, un percorso all’un tempo interessante e condivisibile.

Accerta la pacifica esistenza di nesso eziologico tra l’abuso di sostanza alcoolica e fatto reato, rinvenendovi però nella commissione, quel particolare affievolimento della capacità di comprendere il disvalore sociale dell’atto, tipica del vizio parziale di menti, qui configurato nelle forme del disturbo di personalità.

In altri termini l’ubriachezza, rectius il consumo volontario di sostanza alcoolica, ovviamente per sua intrinseca natura capace di obnubilare le capacità volitive e razionali del soggetto, nel caso di specie avrebbe costituito la “causa”, etiologicamente intesa, della condotta dell’agente che, però, non sarebbe responsabile totalmente della stessa, poiché affetto da disturbo della personalità.

Non v’è chi non veda come l’operazione condotta dalla Corte Torinese sia sotto un profilo ermeneutica ed anche epistemologico, complessa.

Essa ha infatti dovuto stabilire:

quanta parte avesse avuto il consumo d’alcool volontario da parte dell’agente nella causazione dell’evento,

se esistesse ed in che misura il lamentato vizio di personalità

ritenutolo esistente, se fosse possibile porlo in relazione eziologica con l’evento,

“quando” temporalmente, esso vizio abbia agito.

Ovviamente è la risposta a quest ultimo quesito quella che rende la pronuncia in commento interessante.

Si trattava di stabilire se il vizio parziale, costituito da disturbo di personalità, certificato, inconfutabile e preesistente, capace di generare condotte compatibili con quella assunta e tenuta dall’imputato, avesse operato sulla capacità di autodeterminarsi dell’imputato al momento della volontaria, protratta e massiccia assunzione di alcool, o successivamente alla stessa.

Ove la Corte avesse ritenuto operante il vizio parziale di mente antecedentemente alla assunzione di alcool, non avrebbe potuto che operare assolvendo l’imputato anche dal reato lui ascritto sub capo b) posto che la guida in stato d’ebbrezza sarebbe stata posta in essere proprio a causa del dispiegarsi degli effetti dell’alcool.

Ma così non è stato.

Di tal che dobbiamo ritenere che Essa abbia ritenuto che il vizio abbia operato allorché il prevenuto già si trovava in stato di ubriachezza manifesta.

Dunque il vizio di mente, seppur in maniera parziale, ha agito nei confronti di un soggetto che, sotto un profilo strettamente naturalistico era del tutto incapace.

Incapacità che si era, questa volta analizzando invece profili di carattere giuridico, procurata volontariamente.

Sulla incapacità naturale si sarebbe innestata la reazione di carattere “psichico” connessa al disturbo di personalità, capace di scemare la capacità di intendere e di volere che però era naturalisticamente del tutto assente, dispiegando, sulla “fictio juris” operata per definirla giuridicamente presente, gli effetti ex lege previsti dall’articolo 89.

Evidentemente la Corte ha escluso che l’ubriachezza fosse finalizzata alla commissione del reato, altrimenti si sarebbe versato in ipotesi di “actio liberae” ma ha dovuto pur sempre confrontarsi con il disposto dell’articolo 92 del codice penale che come è noto non attribuisce effetto alcuno all’ubriachezza.

Detto confronto è approdato alla dichiarazione di sussistenza del vizio parziale di mente, evidentemente sulla scorta proprio della considerazione dell’inesistenza “giuridica” dello stato di ubriachezza in relazione alla capacità di intendere e volere che la Corte ha ritenuto, operando una evidente finzione, esistente e persistente in capo all’agente per tutta la durata dell’evento, ravvisandovi una limitazione causata da quel disturbo di personalità diagnosticato come pre esistente.

Una decisione che indubitabilmente riconosce l’operare dei disturbi di personalità anche allorchè essi siano “attivati” o si innestino su condizioni, relative allo stato psico – fisico dell’agente, che egli ha contribuito a creare, con ciò definitivamente equiparando detti disturbi, anche in realzione al loro operare alle patologie mentali intese in senso restrittivo.

Claudio Bossi

1 Cass. pen. SS.UU. 8 marzo 2005 n. 9163.

2 Cass. pen. Sez. I 1 giugno 1990 n 13202

3 T. Bandini – G. Rocca “Fondamenti di psicopatologia forense” Giuffrè editore – 2010.

4 ibidem

5 Cass. Pen. Sez. Un. 8 marzo 2005 n. 9163 massima CED Cassazione

6 T. Bandini – G. Rocca op.cit.

7 Cass. pen. Sez. Un. 8 marzo 2005 n. 9163

8 Cass. pen. Sez. Un.

9 I corsivi sono tratti della più volte citata pronuncia delle sezioni Unite.

10 Ancora Cass. pen. Sez. Un. 8 marzo 2005 n. 9163

11 Si veda quanto sostenuto dai progetti Pagliaro, Riz, Grosso,Nordio e Pisapia