Civile

Saturday 23 April 2005

Il Tribunale di Roma smentisce la Corte d’ Appello sulla risarcibilità dei danni da sigaretta.

Il Tribunale di Roma smentisce la
Corte d’Appello sulla risarcibilità dei danni “da sigaretta”.

Tribunale di Roma – Sezione
tredicesima – sentenza 4 aprile 2005

Giudice unico Rossetti

Svolgimento del processo

Con atto di citazione
regolarmente notificato, Anita Tonutto, Giovanni Agostinis ed Alberto Agostinis
convenivano dinanzi a questo Tribunale l’ETI Spa.

Gli attori esponevano in fatto
che:

– erano, rispettivamente, moglie
e figli del sig. Luigi Agostinis, deceduto il 28 ottobre 2001 a causa di un
tumore al polmone;

– il compianto Luigi Agostinis
era nato nel 1938, ed aveva iniziato a fumare all’età di 18 anni;

– aveva sempre
fumato sigarette marca “MS”, commercializzate dall’ente convenuto e dai
suoi danti causa;

– il tumore che aveva causato la
morte del sig. Luigi Agostinis era stato a sua volta
causato dal tabagismo.

Allegavano, poi, in iure che
della morte del sig. Luigi Agostinis doveva rispondere l’ente convenuto, sotto
due profili:

a) sia ex articolo 2050 Cc;

b) in ogni caso, per colpa
aquiliana ex articolo 2043 Cc, per avere omesso sino al 1991 di informare
i consumatori dei pericoli connessi all’uso del tabacco.

L’Eti Spa si costituiva
regolarmente, eccependo:

– il proprio difetto di
legittimazione passiva, per essere stata costituita soltanto nel 1998, mentre i
fatti colposi ad essa ascritti dagli attori (cioè
l’omessa informazione) si erano protratti fino
al 1990;

– la prescrizione dei diritti
azionati dagli attori iure haereditatis;

– nel merito l’infondatezza
della domanda.

Con le note ex articolo 180,
comma 2, Cpc, l’Eti chiedeva ed otteneva, previa rimessione in termini ex
articolo 184bis Cpc, di essere autorizzata a chiamare in causa il Ministero dell’economia
e l’Azienda Monopoli di Stato, ai quali chiedeva di essere tenuta indenne in
caso di accoglimento della domanda attorea.

I due enti chiamati in causa si
costituivano regolarmente, eccependo anch’essi il proprio difetto di
legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza
della domanda principale.

Nel corso dell’istruzione venivano acquisiti documenti.

Esaurita l’istruzione e precisate
le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 22
novembre 2004.

Motivi della decisione

1. L’eccezione di difetto di
legittimazione attiva degli attori va rigettata, in
quanto inammissibilmente sollevata soltanto in comparsa conclusionale.

Quanto, poi, al rilievo secondo
cui la questione sarebbe rilevabile ex officio, giova al riguardo ricordare
che, come ripetutamente statuito dalla Sc, dal fatto che l’articolo 167, comma
1, Cpc, imponga al convenuto di prendere posizione in
comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, si
desume l’esistenza d’un principio generale secondo cui la mancata contestazione
delle avverse allegazioni deve fare ritenere provato il fatto non contestato,
senza nessuna possibilità per il giudice

di
andare in contrario avviso (Cassazione 761/02; Cassazione 10031/04, in «D&G»
n.26/2004 p. 33). Pertanto, essendo tardiva la contestazione sulla
legittimazione attiva degli attori, quest’ultima deve ritenersi ammessa.

2. L’eccezione di difetto di
legittimazione passiva (recte, di non titolarità del lato passivo dell’obbligazione risarcitoria) sollevata dall’Eti è infondata.

Gli attori allegano, a fondamento
della propria pretesa, l’illegittimità di una condotta (omessa informazione
sulla pericolosità dei prodotti da fumo) tenuta sino al 1991.

La condotta illecita, secondo la
prospettazione attorea, è stata dunque tenuta dall’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato.

L’Eti è stata costituita con D.Lgs 283/98, il cui articolo 3, comma 1, ha disposto che
«l’Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni
afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato».

Dalla sintassi di tale norma,
cristallina ed inequivoca, emerge che:

a) l’Eti è ex lege «titolare di
rapporti passivi», cioè debitrice;

b) tali debiti sono quelli
«afferenti le attività produttive e commerciali» dell’Azienda Monopoli di
Stato, vale a dire le obbligazioni scaturite dall’esercizio dell’attività di
produzione e vendita dei prodotti da fumo. E non disponendo la legge alcuna ulteriore distinzione, sarebbe vano pretendere di
separare i debiti di natura negoziale da quelli di natura aquiliana;

c) infine, quel che più rileva, i
suddetti debiti gravanti sull’Eti sono quelli relativi alle
attività «già» attribuite all’Azienda Monopoli. L’uso dell’avverbio «già» rende
palese che il legislatore ha previsto l’attribuzione all’Eti dei debiti
esistenti e gravanti sull’Azienda Monopoli al momento della costituzione
dell’Eti, e dunque una ipotesi di accollo liberatorio
ex lege di debiti pregressi. Si consideri che, diversamente argomentando, la
norma in esame sarebbe del tutto inutile, essendo ovvio che i debiti contratti nell’esercizio dell’attività di produzione e
vendita dei prodotti da fumo, a partire dal momento di costituzione dell’Eti,
già avrebbero gravato naturaliter su quest’ultima, senza bisogno di una norma
che lo dicesse espressamente. E poiché tra due interpretazioni contrastanti
deve essere preferita quella in grado di conferire senso ed utilità alla norma
piuttosto che quella in grado di annullarne il significato, deve concludersi che di tutti i debiti astrattamente scaturenti
dall’attività negoziale od extracontrattuale dell’Azienda Monopoli di Stato è
tenuta a rispondere l’Eti, ai sensi del ricordato articolo 3 D.Lgs 283/98.

2.1. Irrilevanti sono, al
riguardo, le allegazioni svolte al riguardo da parte
convenuta.

Per quanto attiene al preteso
“rilievo officioso” della sussistenza della legittimazione passiva dell’Eti ex
articolo 3 D.Lgs 283/98, basterà ricordare che esso
costituisce mera applicazione del principio iura novit curia.

Per quanto attiene
all’allegazione secondo cui l’Eti non potrebbe comunque
essere chiamata a rispondere del fatto illecito commesso dall’Azienda Monopoli,
perché nel caso di specie non si sarebbe verificata una successione in
universum ius dell’Eti all’Azienda Monopoli, essa non è decisiva.

Quand’anche, infatti, si volesse escludere nella specie un fenomeno successorio
(affermazione, questa, in astratto condivisibile, posto che l’Azienda Monopoli
non è stata soppressa: cfr. per l’affermazione di un
principio analogo, Cassazione, Sezione prima, 7258/01, in Foro it., 2003, I,
56), v’è da osservare che il trasferimento dei debiti pregressi (anche da fatto
illecito) da uno ad altro soggetto ben può essere disposto dal legislatore,
nell’esercizio della propria discrezionalità, anche quando sia mancata una
successione vera e propria. E poiché, come si è visto, nel caso di specie il
trasferimento discende dall’unica interpretazione possibile dell’articolo 3 D.Lgs 283/98, nulla rileva che nel caso di specie non possa
stricti iuris parlarsi di un vero e proprio fenomeno successorio, in quanto
comunque è configurabile un accollo
liberatorio disposto per legge. V’è solo da aggiungere, a quanto precede, come
le conclusioni appena raggiunte non sono infirmate dal precedente invocato
dalla società convenuta (rappresentato da Cassazione, Sezione seconda, 7381/01,
in Foro it. Rep. 2001, Danni civili, n. 121).

In tale sentenza, infatti, non
solo il principio invocato dall’Eti costituisce un mero obiter, ancorché
inopinatamente massimato ed elevato così apparentemente a regula iuris della decisione, ma – quel che più rileva – il caso deciso dalla
Sc aveva ad oggetto una ordinaria ipotesi di trasferimento d’azienda, soggetta
alla disciplina di cui all’articolo 2560 Cc, e non già un trasferimento di
debiti e crediti disposto, come invece è avvenuto nel caso dell’Eti, per legge.

3. Nel merito, deve rilevarsi che
la fattispecie concreta allegata dagli attori è stata più volte decisa da
questo Tribunale, sempre in senso reiettivo della pretesa (Tribunale Roma, 11
febbraio 2000, in Corriere giur., 2000, 1639;
Tribunale Roma, 4 aprile 1997, in Danno e resp., 1997, 750).

Da tali decisioni non v’è motivo
di discostarsi, per le ragioni che seguono.

4. Deve, in primo luogo,
escludersi che nel caso di specie gli attori possano invocare la presunzione di
cui all’articolo 2050 Cc.

Ciò per tre motivi indipendenti.

4.1. Il primo motivo è che
l’ipotesi prevista dall’articolo 2050 Cc (responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa) non configura una fattispecie di
responsabilità oggettiva, ma una semplice presunzione iuris tantum di colpa (ex
plurimis, Cassazione, Sezione terza, 10382/02). Di conseguenza, essa esonera la
vittima del danno dalla prova della colpa o del dolo del danneggiante, ma non
da quella del nesso causale tra l’attività pericolosa ed il danno patito (ex
plurimis, Cassazione, Sezione terza, 4792/01).

Nesso causale
che nel caso di specie, come meglio si dirà più avanti, manca del tutto.

4.2. Il secondo è che comunque nel caso di specie non ricorrono i presupposti per
l’applicazione dell’articolo 2050 Cc.

La norma in esame fa infatti riferimento alle “attività pericolose”, e non già
alle mere “condotte” pericolose: le prime ricorrono allorché l’attività
presenti una notevole potenzialità di danno a terzi, mentre nulla rileva se
un’attività, normalmente innocua, diventi pericolosa per la condotta di chi la
esercita. Sicché, ai fini dell’articolo 2050 Cc, non è
rilevante una mera condotta soggettiva pericolosa, idonea a far sorgere la
responsabilità soltanto secondo la regola dell’articolo 2043 Cc (Cassazione
15334/04; Cassazione, Sezione seconda, 13530/92).

Nel caso di specie, sono stati
gli stessi attori ad allegare che il danno è stato causato dall’omessa informazione
sui rischi del fumo: essi dunque ascrivono alla convenuta una condotta, e non una attività, pericolosa, con conseguenza inapplicabilità
dell’articolo 2050 Cc.

4.3. Il terzo motivo è che la
produzione e la vendita di sigarette non può
considerarsi attività pericolosa, nel senso indicato dall’articolo 2050 Cc.

La norma appena
ricordata indica due criteri in base ai quali valutare la natura pericolosa o
meno dell’attività da cui è derivato il danno: la natura intrinseca di tale
attività, o la qualità dei mezzi adoperati. La presunzione di cui
all’articolo in esame si applica dunque sia alle attività oggettivamente
pericolose, sia a quelle che, pur non essendo oggettivamente pericolose, possono diventarlo in conseguenza del particolare tipo di
strumenti adottati dall’esercente. Secondo la Sc, costituiscono attività
pericolose ai sensi dell’articolo 2050 Cc non solo quelle che tali sono
qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma
anche quelle che per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi
adoperati comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per
la loro spiccata potenzialità offensiva, e lo stabilire se in concreto
un’attività sia da considerare pericolosa costituisce
compito del giudice di merito la cui valutazione è insindacabile in sede di
legittimità se congruamente motivata (Cassazione, Sezione terza, 5341/98).

Alla luce di tali criteri è
agevole rilevare che la produzione e la vendita di sigarette:

a) non ha natura intrinsecamente
pericolosa, in quanto il pericolo può derivare unicamente dall’uso smodato che
di tali prodotti venga fatto;

b) non adopera mezzi pericolosi,
in quanto i macchinari impiegati per il confezionamento e lo smercio non presentano
alcuna particolarità o potenzialità dannosa.

Aggiungasi che la Sc ha
espressamente escluso che la
pericolosità di un’attività possa essere valutata con
riferimento alla diffusione delle modalità
con le quali viene comunemente
esercitata. Una certa attività, pertanto, non può essere ritenuta “pericolosa”
sol perché coloro che la praticano non adottano normalmente le cautele che sarebbero
opportune, giacché in tal modo si assumerebbe
a parametro valutativo
non già l’attitudine dell’attività a recare danno,
bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile (Cassazione, 7916/04).
Tale regula iuris si attaglia perfettamente al caso di specie, nel quale gli
attori allegano che fonte di danno è stata non già l’attività della convenuta
riguardata ex se, ma l’omissione di una adeguata e
completa informazione sui pericoli del fumo.

5. Né la
responsabilità dell’Eti potrebbe essere invocata ex articolo 2043 Cc.

Rispetto alla ricostruibilità di
un illecito aquiliano dell’Eti, per omessa informazione
del consumatore sui pericoli da fumo, manca innanzitutto nella specie un valido
nesso causale. L’accertamento del nesso causale tra una condotta omissiva
(quale quella ascritta dall’attore all’odierna
convenuta) e l’evento di danno è retto dagli articoli 40 e 41 Cp, i quali
pongono una regola (quella dell’equivalenza causale temperata) pervasiva
dell’intero ordinamento (ex permultis, Cassazione, Sezione terza, 5962/00, in
Arch. circolaz., 2000, 840), e quindi applicabile anche in tema di illecito
civile (rispetto al quale la norma di cui all’articolo 1223 Cc, per contro,
disciplina un ben diverso nesso causale, e cioè quello tra evento lesivo e
conseguenze dannose: cfr., ex multis, Cassazione, Sezione terza, 16163/01, in
Foro it. Rep., 2001, Responsabilità civile, n. 162). Nell’interpretazione degli
articoli 40 e 41 Cp, e con speciale riferimento all’ipotesi del delictum per
omissionem commissum, la Sc ha di recente abbandonato il proprio tradizionale
orientamento, secondo cui nel caso di omissione
colposa, l’autore risponde del danno quante volte la condotta alternativa
corretta avrebbe avuto “serie ed apprezzabili possibilità” di evitare il danno
(in tal senso, ex multis, Cassazione, Sezione quarta, Minella; Cassazione,
Sezione quarta, 05 ottobre 2000, in Riv. pen., 2001,
452; Cassazione, Sezione quarta, 1 ottobre 1999, in Dir. pen. e proc., 2001, 469).

Infatti
le Sezioni unite penali del giudice di legittimità, componendo il contrasto
medio tempore insorto in seno alle sezioni semplici, hanno abbandonato la
vecchia nozione di «serie ed apprezzabili possibilità» di evitare l’evento, e
sancito per contro l’obbligo di fare ricorso a diversi criteri logici di
accertamento del nesso causale, che possono essere così riassunti:

a) per quanto attiene
all’accertamento del nesso causale tra omissione e danno,
resta valido il ricorso al “giudizio controfattuale”, ossia a quella
particolare astrazione consistente nell’ipotizzare quali sarebbero state le
conseguenze della condotta alternativa corretta omessa dal responsabile;

b) per quanto attiene al grado di
probabilità, in base al quale stabilire astrattamente se l’effettuazione della
condotta omessa avrebbe evitato il danno, occorre avere riguardo non già alla
mera “probabilità statistica”, ma al differente
concetto di “probabilità logica”, la quale deve essere prossima alla certezza;

c) la “probabilità logica”, a sua
volta, va accertata collazionando le probabilità statistiche di successo della
condotta omessa con tutte le circostanze del caso concreto, quali risultanti
dal materiale probatorio raccolto (Cassazione, Su 30328/02, in «D&G» n. 35 p. 21, ma specialmente p. 26-27). Al
criterio delle “serie ed apprezzabili possibilità di successo”, pertanto, è
venuto a sostituirsi quello della “alta o elevata credibilità
razionale” del giudizio controfattuale (così, per la giurisprudenza di questo
Tribunale, Trib. Roma 24.1.2004, Silvestri c. Ospedale S. Giovanni, inedita;
Trib. Roma 3.12.2003, Materassi c. Ventricelli, inedita; Trib. Roma 22.7.2003,
Capodanno c. Azienda Ospedaliera S. Giovanni-Addolorata, inedita).

5.2. Tutto ciò premesso in iure,
si rileva in facto che l’obbligo di apporre, sulle confezioni di sigarette, un
avvertimento sui pericoli del fumo venne introdotto
dall’articolo 46 legge 428/90 (norma oggi, peraltro, abrogata dall’articolo 11,
comma 1, D.Lgs 184/03).

È dunque evidente che la condotta
illecita ascritta dagli attori alla convenuta è cessata
nel 1991. Orbene, sono gli stessi attori ad allegare che il proprio congiunto è
prematuramente scomparso nel 2000. Perché dunque possa ritenersi sussistente un
valido nesso causale tra l’omissione ascritta alla convenuta e la morte del
sig. Agostinis, occorrerebbe poter affermare che se prima del 1991 sui
pacchetti di sigarette fosse stata apposta la scritta “il fumo nuoce alla
salute” (tale il contenuto dell’obbligo introdotto nel 1991), il sig. Agostinis
non avrebbe contratto il cancro, “con alta od elevata credibilità
razionale”.

Tale conclusione è all’evidenza
insostenibile.

Il tumore al polmone non può,
come ritenuto unanimemente dalla scienza medica, avere un periodo di latenza
asintomatica di dieci anni (tanti ne sono trascorsi tra la cessazione della
colposa omissione e l’evento di danno).

Autorevoli ed internazionali
studi clinici hanno evidenziato che nei pazienti nei quali viene
posta precocemente la diagnosi di cancro del polmone, la sopravvivenza a cinque
anni è del 50%, percentuale che può arrivare all’85% nel caso sia possibile
ricorrere all’intervento chirurgico resettivo oncologicamente corretto
(Pasquotti, Caratteristiche e manifestazioni cliniche dei tumori dell’apparato
respiratorio, Centro di Riferimento Oncologico Irccs, Aviano, 2002). E’ stato altresì
rilevato che nel 2002 il tasso di sopravvivenza medio dei soggetti con tumore
al polmone metastatico non sottoposti a trattamento è stato di 4-5 mesi, con un
tasso medio ad 1 anno del 10%. Per contro, nello stesso anno, il tasso di
sopravvivenza medio dei soggetti con tumore polmonare
metastatico sottoposti a trattamento è stato approssimativamente di 8
mesi, con un tasso medio ad 1 anno del 33% (Rombolà, Il cancro del polmone –
Prevenzione primaria e secondaria, Humanitas-Gavazzeni Bergamo, 2003).

Dunque la malattia che condusse a
morte il sig. Agostinis insorse necessariamente dopo
il 1991, e quindi dopo che la condotta colposa omissiva era cessata. E poiché
il sig. Agostinis, per ammissione degli stessi attori, aveva continuato a
fumare anche dopo l’introduzione delle avvertenze stampigliate sulle confezioni
di sigarette, non può affermarsi “con alta o elevata credibilità
razionale” che, qualora tali informazioni
fossero state fornite anche prima del 1991, egli avrebbe smesso di fumare e non
avrebbe contratto la malattia.

Vale la pena aggiungere che,
secondo le autorevoli Guidelines messe a punto dall’Aiom (Associazione Italiana
di Oncologia Medica) “per quanti smettono di fumare il
rischio [di tumore al polmone] si riduce progressivamente nel corso dei 10-15
anni successivi, con latenze sempre maggiori rispetto all’età di interruzione
dell’abitudine” (AA.VV., Linee-guida per Neoplasie toraco-polmonari, Aiom,
Brescia 2003). Pertanto, anche a volere ammettere che il sig. Agostinis avrebbe
smesso di fumare non appena fosse stata introdotta l’avvertenza stampigliata
sui pacchetti, resterebbe il fatto che la malattia è
comunque insorta dieci anni dopo da tale momento: e poiché, come appena
ricordato, il rischio di cancro diminuisce con l’aumentare del periodo di tempo
trascorso dalla cessazione del consumo di sigarette, nella specie l’eventualità
che la malattia non sarebbe stata contratta in caso di adeguata informazione
non potrebbe comunque essere “alta od elevata”, secondo il dictum di Cassazione
30328/02, cit..

6. Come accennato, oltre alla
mancanza assoluta di nesso causale, nel caso di specie manca una colpa
giuridicamente rilevante dell’ente convenuto. O, per meglio dire, essa potrebbe
anche sussistere, ma sarebbe comunque assorbita dalla
colpa della vittima, ex articolo 1227 Cc.

6.1. Che
il fumo di sigarette nuoccia alla salute, e che possa provocare il tumore, deve
ritenersi una nozione comune, diffusa, notoria e di palmare evidenza da
moltissimi anni.

Già a partire dal
XIX sec. la scienza medica accertò con chiarezza che i fumatori di pipa
manifestavano con frequenza tumori del labbro inferiore, della lingua e del
cavo orale. In un primo tempo l’effetto cancerogeno venne
attribuito più al calore dell’imboccatura della pipa che ai prodotti di
combustione del tabacco. In un secondo tempo venne
avanzata l’ipotesi che anche i disturbi respiratori e i tumori del polmone
fossero dovuti al fumo di sigaretta.

In particolare, già nel 1836, alcuni
scienziati ammisero senza mezzi termini che «il tabacco è un veleno»
(«thousands and tens of thousands die of diseases of the lungs generally
brought on by tobacco smoking (…); How is it possible to be otherwise? Tobacco is a poison. A man will die
of an infusion of tobacco as of a shot through the head»; così Green, New
England Almanack and Farmer’s Friend (1836).

Nel 1845,
alcuni fisiologi tedeschi accertarono che su un campione di venti decessi tra
18 e 35 anni, 10 erano causati dal fumo (così Benjamin I. Lane, The Mysteries of Tobacco, New York, Wiley and Putnam, 1845,
pp. 131-132).

Nel 1876, il dott. Hippolyte A. Depierris (1810-1889) si chiedeva in forma
retorica: «le tabac, qui contient le plus violent des poisons, la nicotine
abrége-t-il l’existence? Est-il cause de la dégénérescence physique et morale
des sociétés modernes?» (Depierris, Physiologie
Sociale, Paris, Dentu, 1876).

Allarmi e raccomandazioni
analoghi si riscontrano in numerosissimi testi scientifici pubblicati tra la
fine del XIX e l’inizio del XX sec. (Meta Lander, The Tobacco Problem, Boston, Lee
and Shepard, 1882, p. 55; Bruce Fink, Tobacco, Cincinnati, The Abingdon Press,
1915, p 30; John Kellogg, Tobaccoism, or, How Tobacco Kills, Battle Creek, The
Modern Medicine Publishing Co., 1922, p. 118). Non a caso, nel 1908 in
Inghilterra venne introdotta una legge che proibiva la
vendita di sigarette ai minori di 16 anni.

All’inizio del 1900 si mise in
relazione l’associazione tra fumo e malattie vascolari. Per quanto riguarda l’infarto miocardico, già a partire dal 1912 si
accumularono evidenze sulla sua associazione con il fumo; i dati raccolti dal
prof. English indicavano un aumento di rischio di 2-4 volte, soprattutto fra i
40 e i 60 anni.

Nel 1938, la rivista Science
pubblicò i risultati di uno studio realizzato dal prof. Raymond Pearl,
dell’Università John Hopkins. Questo studio è tuttora molto noto perché fu il
primo che espose risultati inconfutabili. Dopo aver esaminato 6.813 pazienti, l’autore
concluse che il 45% dei fumatori vivevano in media
fino a 60 anni, contro il 65% dei non fumatori.

Il dott. Pearl, nella conclusione
del suo lavoro, scriveva: «fumare tabacco accorcia la vita, proporzionalmente
al numero di sigarette fumate quotidianamente».

Negli anni ’50 e ’60 questi dati,
ben noti nel mondo scientifico, divennero noti al
mondo politico ed alla massa dell’opinione pubblica. Nel rapporto annuale del
Surgeon General (la massima autorità sanitaria statunitense) del 1964, si
legge: «il fumo di sigaretta contribuisce sostanzialmente alla mortalità a
causa di specifiche patologie e al tasso di morte globale».

Anche in
Italia, negli anni ’70 la circostanza che l’inalazione di fumo fosse dannosa
alla salute, provocasse il cancro, poteva ritenersi un dato di comune
esperienza. Campagne pubblicitarie promosse da organizzazioni non lucrative
lanciarono in quegli anni moniti di qualche risonanza («Chi fuma avvelena anche
te, digli di smettere!»), ed è significativo che già
con legge 584/75 venne introdotto anche
in Italia il divieto di fumare nei luoghi pubblici. E non è superfluo
aggiungere che una legge siffatta non poteva non rendere avvertita l’opinione
pubblica sui rischi del fumo, posto che la ratio di essa
non poteva certo ravvisarsi, nemmeno per il più sprovveduto dei cittadini,
nell’intento di tenere puliti i locali pubblici da cicche e mozziconi.

Deve dunque concludersi
che:

a) la circostanza che il fumo di
sigarette nuoccia alla salute è un fatto socialmente notorio;

b) la notorietà sociale di tale
fatto è ben anteriore al 1990.

6.2. Alla luce di tali premesse,
è agevole concludere che delle due l’una:

a) o il sig. Agostinis ben sapeva
della nocività del fumo, ed allora continuando a fumare ha accettato il rischio
delle conseguenze di tale condotta, sicché il danno che ne è
derivato non è risarcibile, ex articolo 1227, comma 1, Cc;

b) ovvero non era a conoscenza di
tale nocività: ed anche in tal caso, avendo la vittima
ignorato una nozione che da tempo poteva ritenersi elementare e communis
omnium, il danno non è risarcibile, ex articolo 1227, comma 1, Cc.

Varrà la pena aggiungere, con
riguardo a quest’ultimo profilo, come non possa essere
condivisa la tesi sostenuta da parte attrice – non formulata apertamente, ma
chiaramente desumibile dal complesso delle motivazioni addotte – secondo cui
l’obbligo di informativa gravante sul produttore
o sul venditore di prodotti di largo consumo si estenderebbe fino a
ricomprendere circostanze chiaramente rientranti nel patrimonio di nozioni
proprio dell’uomo medio.

Infatti
ciascun individuo, anche alla luce del generale dovere di solidarietà di cui
all’articolo 2 costituzione, è tenuto all’adempimento dei «doveri inderogabili
di solidarietà sociale», tra i quali rientra anche quello di accettare le
conseguenze previste o pacificamente prevedibili delle proprie azioni. Detto
altrimenti, colui il quale tiene una condotta negligente, non
adottando cautele minime e conosciutissime di prudenza, non può poi
dolersi di non essere stato informato, quasi
che la nocività del fumo fosse un arcano ed inconfessato mistero noto solo a
pochissimi.

7. Le conclusioni sin qui
esposte, a parere di questo Tribunale, non meritano di essere
riviste, neppur dopo la diversa opinione adottata recentemente da Corte appello
Roma 1015/05, inedita.

Questo Tribunale infatti, dopo avere attentamente soppesato le argomentazioni
addotte dalla Corte capitolina, ritiene nondimeno che esse non possano essere
condivise.

La Corte d’appello ha fondato la
propria decisione di condanna (in quel caso, dell’Azienda Monopoli di stato) su
due argomentazioni indipendenti: da un lato, che la colpa del produttore di
tabacco, nel caso di morte di un fumatore per tumore polmonare, si presume ex
articolo 2050 Cc; dall’altro, che comunque il
produttore-venditore era in colpa per non avere informato
l’acquirente sulla nocività del fumo.

7.1. Della inapplicabilità
al caso di specie della presunzione di cui all’articolo 2050 Cc si è già detto
supra, §§ 4 e ss., e dunque può qui richiamarsi quanto già esposto.

Deve soltanto aggiungersi come
non appaia calzante il parallelo stabilito dalla Corte
d’appello tra la produzione di sigarette e quella di emoderivati,
gammaglobuline o sangue per trasfusioni (attività, queste ultime, ritenute
dalla giurisprudenza di merito pericolose ex articolo 2050 Cc).

È infatti
agevole rilevare, tanto con riferimento alla produzione e distribuzione di
emoderivati che a quella di plasma per trasfusioni, che:

a) sia questo Tribunale, sia la
stessa Corte d’appello, chiamate a valutare l’applicabilità o meno
dell’articolo 2050 Cc a tali attività, desunsero la natura pericolosa di esse da un articolato “blocco normativo”, composto da norme
di legge e di regolamento che disciplinavano minuziosamente tutto il ciclo
produttivo e distributivo di tali sostanze: allora, pertanto, si ritenne che
proprio l’esistenza di tali norme rendesse palese come il legislatore stesso
avesse ritenuto “pericolosa” la corrispondente attività, giacché altrimenti non
ne avrebbe disciplinato ogni singolo dettaglio con norme tutte vòlte a tutelare
la salute dei pazienti (Tribunale Roma 27 novembre 1998, in Giurispr. romana, 1999, 169; Trib. Roma 4 giugno 2001, ivi, 2001, 301;
App. Roma 23 ottobre 2000, in Danno e resp., 2001, 1067). Un blocco normativo
analogo vanamente si cercherebbe nel caso di specie; gli aspetti tecnici della
produzione e della distribuzione di sigarette non sono
infatti presidiati da norme ad hoc, eccezion fatta per l’informazione
sulla nocività del fumo, come già visto introdotta solo nel 1990;

b) il danno potenzialmente
arrecabile da un emoderivato è un danno da infezione: dunque, per un verso, un
danno non connesso al “prodotto” in sé, ma causato dall’insorgere in questo di
un agente patogeno; per altro verso, un danno che prescinde del tutto dall’uso
o dall’abuso che si faccia della sostanza. Anche
l’assunzione una sola volta ed in minima dose di un farmaco emoderivato infetto
può causare gravi malattie. Appare dunque evidente che la produzione di emoderivati e quella di sigarette non sono comparabili,
sotto il profilo della natura dell’attività e dei mezzi adoperati;

c) infine, mentre il contatto con
un emoderivato infetto genera sicuramente un danno, l’uso o l’abuso del fumo
genererà probabilmente, ma non certamente, un danno alla salute: anche sotto
questo terzo profilo, pertanto, appare non corretto estrapolare la regulae
iuris coniate per l’ipotesi di danni da emoderivati infetti, per applicarle sic
et simpliciter a quella di danni da fumo.

7.2. Quanto,
poi all’affermazione secondo cui l’Eti sarebbe in colpa per non avere
debitamente informato gli acquirenti di
sigarette sulla nocività del fumo, si osserva quanto segue. La colpa civile
consiste in una deviazione: da leggi, regolamenti, ordini, discipline, norme
contrattuali, regole di comune prudenza, leges artis.

Per stabilire dunque se una
condotta sia o meno colposa, occorre accertare se essa
sia o meno “deviante” rispetto ad una regola, del tipo di quelle appena
indicate.

Nel caso di specie, è pacifico
che non esistessero norme di legge o contrattuali che,
prima del 1990, imponessero al produttore l’obbligo di informare
l’acquirente della pericolosità del fumo.

Occorre dunque stabilire se,
omettendo l’informazione, l’Azienda Monopoli,
e per essa L’Eti, sia venuta meno a regole di comune
prudenza.

7.3. Che
l’Azienda Monopoli, fino al 1990, sia venuta meno ad una regola di comune
prudenza deve escludersi.

È notorio ed incontestabile che
il fumo nuoccia in caso di uso ripetuto o smodato. È
l’abuti, non l’uti, che nuoce alla salute: non potrebbe seriamente contestarsi
che ha ben poche possibilità di ammalarsi di tumore al polmone chi fumi una
sigaretta al mese.

Ebbene, le attività o le sostanze
che, se ripetute o frequentemente assunte possono nuocere alla salute, sono
purtroppo infinite: così, l’abuso del personal computer nuoce alla vista,
quello dell’alcol alle funzioni epatiche, quello di grassi alla colesterolemia,
quello di zuccheri alla glicemia, la prolungata esposizione ai raggi solari
nuoce alla pelle, e sinanche la eccessiva pigrizia
nuoce al sistema circolatorio.

Sostenere dunque che il
produttore di una sostanza o di una res che possa
nuocere se assunta in quantità massicce, sia tenuto ex se, cioè in assenza di
una norma che lo imponga, ad informare
l’utilizzatore su tali pericoli, è argomento che prova troppo, perché mai
nessuno ha anche soltanto ipotizzato responsabilità dei produttori di Pc per
l’abbassamento della vista, ovvero di rosticceri e pasticceri per le malattie
cardiovascolari od il diabete, oppure dei fabbricanti di divani e poltrone per
i danni causati dall’obesità.

L’evidente reductio ad absurdum
prova la fallacia della premessa, e cioè che il
produttore di una sostanza che non sia perniciosa ex se, ma soltanto per l’uso
smodato che di essa si faccia, non ha l’obbligo di informare
l’acquirente, soprattutto quando i pericoli scaturenti dall’abuso di essa
rientrino pacificamente nel patrimonio di nozioni dell’uomo medio.

8. In
conclusione, mancando nella specie sia la colpa, sia il nesso causale, la
domanda come formulata va rigettata.

9. Le spese del presente giudizio
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Nei rapporti tra Eti e Ams le
spese vanno addossate alla prima, tenuto conto del principio della c.d.
soccombenza virtuale. Ed infatti, qualora l’Eti fosse
stata condannata, la domanda di manleva sarebbe stata rigettata, per i motivi
esposti in precedenza, §§ 4 e ss..

PQM

il
Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

– rigetta la domanda come
proposta da Anita Tonutto, Giovanni Agostinis, Alberto Agostinis nei confronti di Eti Spa;

– condanna Anita Tonutto,
Giovanni Agostinis, Alberto Agostinis in solido alla rifusione in favore di Eti Spa delle spese del presente giudizio, che si
liquidano in euro 100 per spese; euro 1.000 per diritti di procuratore; euro
1.500 per onorari di avvocato, per complessivi euro 2.600, oltre spese generali
ex articolo 14 Dm 127/04, Iva e Cpa;

– dichiara assorbita la domanda
come proposta da Eti Spa nei confronti di Ministero dell’economia e Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato;

– condanna Eti Spa alla rifusione
in favore di Ministero dell’economia e Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, in solido, delle spese del presente giudizio,
che si liquidano in euro 50 per spese; euro 800 per diritti di procuratore;
euro 1.200 per onorari di avvocato, per complessivi
euro 2050, oltre spese generali ex articolo 14 Dm 127/04, Iva e Cpa.