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Monday 27 September 2004

Il testo della riforma del Corpo dei Vigili del Fuoco

Il testo della riforma del Corpo dei Vigili del Fuoco

Ddl Senato 2756 Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Articolo 1.

(Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Allarticolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. In deroga allarticolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali”.

Articolo 2.

(Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego

del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui allarticolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato “vigili del fuoco e soccorso pubblico”, con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dellaccesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, e laltro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dellinterno e dal Ministro delleconomia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dellaccordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui allarticolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dellaccordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dellaccesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi: il trattamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; laspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e laggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonchè le seguenti altre: la durata massima dellorario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dellorario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

b) rideterminazione dellordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:

1) lintroduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;

2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e listituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per laccesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;

c) nellambito delloperazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dellaccesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi, prevedendo:

1) laccesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per laccesso alla dirigenza e proveniente da qualifiche per laccesso alle quali è richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per lesercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di immissione dallesterno e abrogazione dellarticolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) lindividuazione, nellorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dellinterno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferma restando lindividuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dellarticolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;

4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per lamministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dellarticolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;

e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

Articolo 3.

(Incremento della dotazione organica del personale del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco)

1. Per il completamento dellarticolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per lanno 2004, di 431.497 euro per lanno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dallanno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.

Articolo 4.

(Disposizione transitoria)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui allarticolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 5.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Larticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica larticolo 16 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 6.

(Copertura finanziaria)

1. Per lattuazione dellarticolo 2 è autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per lanno 2004, di 12.524.500 euro per lanno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dallanno 2006.

2. Per lattuazione dellarticolo 3 è autorizzata la spesa di 424.667 euro per lanno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dallanno 2005.

3. Allonere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per lanno 2004, a 12.955.997 euro per lanno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dallanno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.