Tributario e Fiscale

Friday 30 September 2005

Il testo della Finanziaria approvato dal Consiglio dei Ministri il 29.9.2005.

Il testo della
Finanziaria approvato dal Consiglio dei Ministri il 29.9.2005.

DISEGNO
DI LEGGE TITOLO I PARTE ORDINARIA-DISPOSIZIONI PER LA CORREZIONE DEI
CONTI PUBBLICI

CAPO I

Articolo
1

(Risultati
differenziali del bilancio dello Stato)

1.
Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in XXXXX milioni di euro,
al netto di XXX milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento
all’estero per un importo complessivo non superiore a XXXX milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio
di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in XXXXXX
milioni di euro per l’anno finanziario 2006.

2.
Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro, al netto di XXXX milioni
di euro per gli anni 2007 e 2008, per le regolazioni debitorie;
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro
ed in XXXX milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di
euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai
commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

CAPO
II

LIMITAZIONE
AGLI INCREMENTI DI SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Articolo 2

(Fondi di riserva)

A decorrere dall’anno 2006, le dotazioni del fondo di
riserva per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 7 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e del fondo di riserva per le spese impreviste di cui
all’articolo 9 della legge medesima, stabilite dall’articolo 2, comma 7, della
legge 30 dicembre 2004, n. 312, sono rideterminate,
rispettivamente, in 1.200 milioni di euro e in 600
milioni di euro annui.

Articolo 3

(Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per
consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio )

1. A decorrere dal 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati
di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso
il comparto della sicurezza pubblica, sono rideterminate
secondo gli importi indicati nell’allegato 1. I conseguenti adeguamenti degli
stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura
obbligatoria.

2. Fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti, a soggetti estranei all’amministrazione, dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di
ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006, non potrà
essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004.

3. A decorrere dall’anno 2006 le pubbliche Amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non possono effettuare spese di ammontare superiore al
50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e per spese di rappresentanza.

4. Per
l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture,
le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione di quelle operanti per
l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell’anno 2004.

Articolo 4

(Contenimento degli incrementi di spesa per investimenti fissi
lordi discrezionali)

1. A decorrere dal 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi,
escluso il comparto della sicurezza pubblica,
sono rideterminate secondo gli importi indicati
nell’allegato 2. 1 conseguenti adeguamenti degli
stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura
obbligatoria.

Articolo 5

(Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)

1. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione
della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale
confluiscono gli importi rideterminati nell’allegato
3 delle dotazioni di bilancio relative ai
trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto
interessi» delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle
classificate spese obbligatorie.

2. I Ministri interessati presentano annualmente al
Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle Commissioni
competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell’ambito
delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti. Il
Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato
ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le
unità previsionali di base interessate, su proposta
del Ministro competente.

Articolo 6

(Flessibilità del bilancio)

Per il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le
dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l’anno
finanziario 2006 concernenti spese direttamente regolate per legge sono ridotte
del 10 per cento. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa
aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a pagamento differito,
agli stanziamenti indicati nelle tabelle C ed F della
presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti
correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente,
all’articolo 5 ed al comma 8 del penultimo articolo della presente legge. In
ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte
corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per
provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di
spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita
dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione
del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con
decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Articolo 7

(Esigenze finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza)

1. Nello stato di revisione
del Ministero dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze
correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con
una dotazione per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti commissioni
parlamentari, e alla Corte dei Conti, si provvede alla ripartizione del Fondo
tra le unità revisionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

2. Per le esigenze infrastrutturali
e di investimento delle forze dell’ordine, è
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006, iscritte in un
Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel
corso della gestione tra le unità revisionali di base da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché
alle competenti commissioni parlamentari, e alla Corte dei Conti.

Articolo 8

(Limitazione dei pagamenti)

1. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a.,
ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui,
non possono superare complessivamente r ammontare di 1.700 milioni di euro. 2.
Per l’anno 2006 le erogazioni alle imprese a titolo di contributo a fondo
perduto, relative all’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 415 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all’articolo 2,
comma 203, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1 Marzo 1986,
n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l’importo
complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del
relativo monitoraggio il Ministero delle Attività produttive comunica
mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuate.

3. Per L’anno
2006, con riferimento a ciascun ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il
95 per cento del corrispondente importo pagato nell’anno 2004.

4. Per L’anno 2006, al fine di contribuire al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di
tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del Regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, non possono dispone pagamenti per un importo complessivo
superiore all’ 80 per cento di quello rilevato
nell’esercizio 2005.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
alle contabilità speciali intestate
agli organi periferici delle Amministrazioni Centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per
operare girofondi di entrate
contributive e fiscali, alle contabilità
speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità
speciali per interventi per le aree depresse e per l’innovazione tecnologica.

6. I soggetti interessati possono richiedere al
Ministero dell’Economia e delle Finanze deroghe al vincolo di
cui al comma 4 per effettive, motivate e documentate esigenze.
L’accoglimento della richiesta, ovvero l’eventuale diniego totale o parziale, è
disposto con decreto dirigenziale.

Articolo 9

(Conti di tesoreria non movimentati)

Fermo restando il disposto del comma 5 dell’articolo
10 del D.P.R. 367 del 94, per L’anno 2006 una quota non inferiore al sessanta
per cento delle somme giacenti sulle contabilità
speciali, di cui all’articolo 585 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui
conti correnti aperti presso la Tesoreria Centrale, alimentati anche parzialmente
con fondi del Bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi
degli articoli 576 e seguenti del predetto Regio Decreto, non movimentati da
oltre un anno, deve essere versata ad apposito capitolo dell’entrata del Bilancio
dello Stato, entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il
bilancio dello Stato, al netto dell’importo di cui al comma successivo, per un
ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per L’anno 2006. 2. Un importo
pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 1 è contestualmente
iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la eventuale
restituzione parziale alle Amministrazioni interessate su loro richiesta.

Articolo 10

(Riassegnazioni di entrate)

1. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo
delle riassegnazioni di entrate,
previste da specifiche disposizioni legislative, non potrà superare, per
ciascuna Amministrazione, l’importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno
2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni
per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a
quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati
dall’Unione Europea.

2. All’art. 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: "degli uffici
giudiziali", sono inserite le seguenti "e allo stato di previsione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali".

Articolo 11 (

Versamento accantonamenti enti pubblici)

1. Le somme di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione
dell’art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito
dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme
di cui all’art. 1, comma 8 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30
giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X,
capitolo 2961.

2. E’ fatto divieto alle Autorità vigilanti di
approvare i bilanci di Enti ed Organismi pubblici in
cui gli Amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione
sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo.

Articolo 12

(Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato)

Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 23,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere
all’estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali
dello Stato nei confronti di enti, società, persone fìsiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con
una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno 2006 e a 200
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del
predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente.

Articolo 13

(Autofinanziamento delle Authorities)

1. A decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti in favore
della CONSOB, dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, determinati dalla tabella C della legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi

2. A partire dall’anno 2006 i predetti enti sono
finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il
mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzioni a carico degli
utenti in misura tale da assicurare la funzionalità
degli enti medesimi.

3. In via transitoria, per L’anno 2006, nelle more
dell’attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 2, le
risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a
titolo di anticipazione, dalla tabella C della
presente legge.

4. Entro il mese di ottobre
dell’anno 2006 gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare,
all’entrata del bilancio dello Stato, le somme anticipate di cui al comma 3.

5. Dopo il comma 7 dell’articolo 10
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente: "7-bis.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini della copertura dei
costi relativi al controllo delle operazioni di
concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese
tenute all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 1. A tal fine, l’Autorità
adotta criteri di parametrazione dei contributi
commisurati ai costi complessivi relativi all’attività di controllo delle
concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione, sulla
base del valore della transazione interessata e comunque
in misura non superiore all’ 1,2 % del valore stesso, stabilendo soglie minime
e massime della contribuzione."

6. All’articolo 32, comma 2 bis, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, inserito dall’articolo 5, comma 16 sexies,
della legge 14 maggio 2005, n. 80, la parola "diecimila" è sostituita
con "mille."

7. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera
arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche
ed integrazioni, sono direttamente versati all’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici.

Articolo 14

(Autofinanziamento delle Agenzie fiscali)

1. Il comma 2 dell’articolo 70 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente: "2.1 finanziamenti di
cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in
modo da tenere conto dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del
recupero di gettito nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema
di tesoreria unica"

2. Per l’anno 2006 le dotazioni da assegnare alle
Agenzie fiscali, escluso l’ente pubblico economico "Agenzia del
Demanio", sono determinate con la legge di bilancio negli importi
risultanti dalla legislazione vigente.

3. A decorrere dall’esercizio 2007 le predette dotazioni
sono rideterminate applicando alla media delle somme
incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata
dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente
alle unità previsionali di base dello stato di
previsione dell’entrata, indicate nell’elenco 1 allegato alla presente legge,
le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella
dell’anno precedente incrementata del 5 per cento: a) Agenzia delle entrate
0,65 per cento; b) Agenzia del territorio 0,13 per cento; c) Agenzie delle
dogane 0,15 per cento.

4. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 2 e 3,
considerato l’andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono
essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un
importo calcolato in base all’incremento percentuale dei versamenti relativi alle unità previsionali
di base dell’ultimo esercizio consuntivato di cui
all’elenco 1 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei
versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato
dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli
effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione
proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro
il limite previsto dal comma precedente.

5. Restano
invariate le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 165 della Legge 24
dicembre 2003, n. 350. Annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall’ultimo
esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all’elenco 1 allegato alla
presente legge e alla verifica dei risultati dell’esercizio precedente
conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può con proprio decreto, da emanare entro
il mese di luglio dell’anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le
nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi precedenti ed
aggiornare il predetto elenco 1.

Articolo 15

(Rifinanziamento della legge 1 agosto 2002, n. 166)

E’ autorizzata la spesa annua di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, per il
finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di
preminente interesse nazionale di cui all’articolo 13 della legge 1° agosto 2002,
n. 166 nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico
relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali
di cui all’articolo 141, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Articolo 16 (Modifiche all’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) 1.
All’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola
"prioritariamente" sono inserite le seguenti: "fino al 31 dicembre 2005"; b) dopo il comma 5 è
inserito il seguente: "5 bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità/alta capacità",
sono concessi a Ferrovie dello Stato o a società del gruppo contributi
quindicennali in conto impianti di 100 milioni di euro a decorrere dal 2006 e
di ulteriori 100 milioni di euro dal 2007.".

Articolo 17

(Contratto di programma Poste)

1. Ai fini dell’applicazione del contratto di
programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti
finanziari, e Poste Italiane S.p.A.,
in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti
postali, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a
corrispondere a Poste Italiane S.p.A., l’ulteriore
importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anno 2006, 2007 e 2008.

Articolo 18

(Missioni di pace)

Per L’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad
eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di
pace è stabilito in 600 milioni di euro. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al
Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e di esse
viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 19

(Protezione civile)

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato
ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e
le opere di ricostruzione nei tenitori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma
2, della citata legge n. 225 del 2992, Per le finalità di cui al presente comma
è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per quindici anni, a
decorrere dall’anno 2006.

Articolo 20

(Proroghe agevolazioni fiscali)

1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano: a) le
disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta
nell’articolo 1, comma I-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il
medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è
stabilita in euro 256,70 per mille litri; b) le disposizioni in materia di
aliquota di accisa sul gas metano per combustione per
uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; c) le
disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri
specifici tenitori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convenite, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418; d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con
energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; e) le
disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas
metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388; f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella
zona climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre
2001, n. 448; g) le disposizioni in materia di accisa
concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione
destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia
di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n.
289; h) le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
sena, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. All’articolo 19, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

3. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei
periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «per i sette periodi d’imposta successivi l’aliquota
è stabilita nella misura dell’I,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso
al 1° gennaio 2006 l’aliquota
è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

4. Per l’anno 2006 sono prorogate le disposizioni di
cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il termine del 31
dicembre 2005, di cui al comma 571 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie
per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al
31 dicembre 2006.

5. Sono prorogate per L’anno 2006, nella misura e alle
condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del
patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma
5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1° gennaio
2006 al 31 dicembre 2006; b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003,
eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano
alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno
2007 .

6.All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004 e
2005"sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004, 2005 e
2006"

7. Per l’anno 2006 il limite di non concorrenza alla
formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai
contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
fissato in euro 3.615,20.

8. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei
redditi per l’anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico
delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore
al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

9. Sono
prorogate per L’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, le
agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative
alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio
2006.

10. All’articolo 30, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2005» sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2006». 11. Il termine previsto
dall’articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da
ultimo, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

CAPO III

PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Articolo 21

(Patto di stabilità interno)

1. Ai fini
della tutela dell’unità economica della Repubblica e a
modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall’articolo 1,
commi da 21 a
41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi,
che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.

2. Il complesso
delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per
ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare
di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni
2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti
spese correnti dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per
cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il
complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non
può essere superiore, per L’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in
conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 6,9 per cento e, per ciascuno degli
anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale
dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.

3. Il complesso delle spese correnti, con esclusione
di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia, per ciascun comune con
popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 4, non
può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese
correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,7 per cento, per l’anno 2007, al
complesso delle corrispondenti spese correnti dell’anno 2006 diminuito dello
0,3 per cento e, per l’anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese
correnti dell’anno 2007 aumentato dell’ 1,9 per cento.
Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto
capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per
L’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno
2004 aumentato del 10 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al
complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente
aumentato del 4 per cento.

4. Il complesso delle spese correnti
di cui ai commi 2 e 3 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza
che per quella di cassa, al netto delle: a) spese di personale, cui si applica
la specifica disciplina di settore; b)spese per la sanità per le sole regioni,
cui si applica la specifica disciplina di settore; c) spese per trasferimenti
correnti destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco
annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; d) spese di carattere sociale
quali risultano dalla classificazione per funzioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

5. Il complesso delle spese in conto capitale di cui
ai commi 2 e 3 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per
quella di cassa, al netto delle: a) spese per trasferimenti in conto capitale
destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco
annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) spese derivanti
dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da
conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.

6. Gli enti di
cui al comma 1 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per
le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di
spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite
dagli stessi commi 2 e 3.

7. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31
marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze il
livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché
dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per
il periodo 2006 – 2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di
personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra
Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza Unificata il 28
luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite
per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi tenitori
provvedono, alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia
e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi tenitori, le
disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole
del patto di stabilità interno nei confronti degli
enti ed organismi strumentali.

8. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2006, o
negli anni successivi, sono soggetti alle regole del
patto di stabilità interno dall’anno in cui è disponibile la base annua di
calcolo su cui applicare dette regole.

9. Le disposizioni di cui
all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, al fine di realizzare le riduzioni di
spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono
obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell’ambito dell’obiettivo
generale individuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti
locali.

10. Continuano ad applicarsi le
disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. I limiti di spesa per gli enti locali sono
determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti
dal comma 3 a
seconda che l’ente presentì un livello di spesa annua pro
capite, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media pro capite
della fascia demografica di appartenenza. I limiti sono determinati con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato
città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in misura tale che venga comunque conseguito l’obiettivo complessivo di
finanza pubblica stabilito per gli enti locali dal presente articolo.

Articolo 22

(Compartecipazione locale all’ IRPEF e trasferimenti per gli
enti locali)

Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n.289, già confermate, per l’anno
2004, dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, per
l’anno 2005, dall’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono prorogate per l’anno 2006. 2. I trasferimenti erariali per l’anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. 3. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui
all’articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono confermati
nello stesso importo per l’anno 2006.

Articolo 23

(Sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici-SIOPE)

1. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 le amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato e individuate nell’elenco annualmente pubblicato dall’Istituto
nazionale di statistica in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 24

(Imposta sostitutiva sui proventi obbligazionari)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per i proventi dei
titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35
e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica l’imposta sostitutiva di
cui all’articolo

2. Tale imposta spetta agli enti territoriali
emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di
cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".

CAPO IV

ONERI DI PERSONALE

Articolo 25

(Adeguamento delle risorse contrattuali biennio 2004-05 a seguito protocollo
d’intesa del 27 maggio 2005)

1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall’art.
3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’art. 1, comma 88,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
a carico del bilancio statale, sono incrementate, a
decorrere dall’anno 2006, di 390 milioni di euro da
destinare anche all’incentivazione della produttività.

2. Le risorse
previste dall’art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
dall’art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i
miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004- 2005
sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il
personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale
del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall’attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e le Organizzazioni
sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, sono posti a
carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2006. La presente disposizione non si applica alle
Regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano nonché agli enti locali ricadenti sul territorio delle
Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e delle Province autonome di
Trento e Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il
comma 6.

4. Al riparto delle risorse indicate al comma 3 tra le
amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione
dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle
modalità e dei criteri che saranno definiti, entro 180 giomi
dall’entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze e concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio.

6. Le somme indicate ai commi 1,2e 3, comprensive degli
oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni.

7. Per le finalità indicate al comma 3 del presente
articolo, in deroga a quanto stabilito dall’Intesa tra Governo, regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, il concorso dello
Stato al finanziamento della spesa sanitaria è
incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Articolo 26

(Risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007)

1. Per il biennio 2006-2007, in applicazione
dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli
oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale, sono quantificati complessivamente in 230
milioni di euro per l’anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007.

2. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate complessivamente in 100 milioni di euro
per L’anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il
personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli
oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale
di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2,
del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il
personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.

Articolo 27

(Limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato)

1. A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63, e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di
ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003.
Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.

2. Per gli enti
di ricerca, l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, l’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, l’Agenzia italiana del farmaco, l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il CNIPA,
nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono
fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati
al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non
risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di
finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle
università.

Articolo 28

(Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione
integrativa e di lavoro straordinario)

1. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo
dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie Fiscali di cui
agli articoli 62 63 e 64 del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, degli Enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e
quelli pubblici indicati all’alt. 70, comma 4, del
medesimo decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165 e delle Università,
determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere
quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di
cui all’ari 48, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2001, n.
165 e, ove previsto, all’art. 39, comma 3-ter della legge 27.12.1997, n. 449 e
successive modificazioni.

2. E’ fatto divieto di costituire i fondi in assenza
di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 1, della compatibilità economico finanziaria dei fondi relativi
al biennio precedente.

3. L’ammontare complessivo dei
fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti
collettivi nazionali, che non risultino già confluiti
nei fondi dell’anno 2004.

4. A decorrere dal 1° gennaio
2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali
risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire
tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni,
anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

5. Gli importi relativi alle
spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o
categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in
ragione d’anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli
stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti
che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo
avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati,
in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni
pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono
conto dei processi di rideterminazione delle
dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

7. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente
articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato,
e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi negli anni successivi.

8. Il collegio dei revisori di ciascuna
amministrazione, o in sua assenza Porgano di controllo interno
equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa del presente
articolo anche ai fini di quanto previsto dall’art. 40, comma 3, ultimo
periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole
contrattuali difformi.

9. Per il triennio 2006 – 2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridotti del 10 per cento
rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole
Amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all’amministrazione
della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale
del Dipartimento della Protezione civile alle Forze armate per il personale
impegnato nei settori operativi ed all’amministrazione della giustizia per i
servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli
internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione
dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

Articolo 29

(Concorso delle regioni e degli enti locati al contenimento
degli oneri di personale)

1. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, fermo
restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi 98 e 107,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, della presente legge, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a
garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1%. A tal
fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio
con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 le spese di
personale sono considerate al netto: a) per L’anno 2004 delle spese per
arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese
derivanti dai rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004 e delle spese per assunzioni
di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell’articolo 1, commi
98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli enti destinatali del presente articolo, nella
loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni
di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa
di cui al comma 1, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento
della spesa per la contrattazione integrativa, limiti all’utilizzo di
personale a tempo determinato e le altre specifiche misure in materia di
personale.

4. Gli enti locali di cui all’art. 2. commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1
attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli
organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’art. 82, comma 11, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle altre disposizioni normative
vigenti.

5. Al
finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le
economie di spesa di personale riferibili all’anno
2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.

6. Per gli enti del servizio sanitario nazionale le disposizioni del presente articolo
costituiscono strumento di rafforzamento dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni sono valutati
nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all’art. 12 della medesima Intesa, ai fini del
concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1,
comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. Alla
verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla presente norma si
procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità
montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di
monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e per altri enti destinatali della norma attraverso apposita
certificazione, sottoscritta dall’organo di revisione contabile, da inviarsi al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla chiusura
dell’esercizio finanziario di riferimento.

8. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, della
Costituzione.

Articolo 30

(Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)

1. L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell’importo
posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei
lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori
si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione.

2. Le somme finalizzate alla corresponsione di
compensi professionali comunque dovuti al personale
dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di
specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli
oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

3. L’art. 13 della legge 2 aprile 1979, a 97, sostituito
dall’art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta
nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il
consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località
sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio
economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di
sede.

4. Nei confronti dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per la
determinazione dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrità
fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l’importo
dello stipendio tabellare in godimento alla data di
presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive
anche aventi carattere fìsso e continuativo.

5. La disposizione di cui al comma 4
non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente
alla data del 1° gennaio 2006.

6. L’art. 36 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, cosi come interpretato dall’art. 3, comma 73, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, continua ad
applicarsi anche nel triennio 2006-2008.

7. L’indennità di trasferta di
cui agli articoli 1, comma 1, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e del D.P.R.
16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità
supplementare prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 18 dicembre
1973, n. 836 nonché l’indennità di cui all’art. 8 del
decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 sono soppresse. Sono
soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
e nei provvedimenti di recepimento degli accordi
sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere
prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, ed in quelli di recepimento dello schema di
concertazione per il personale delle Forze annate.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 165, non riguardate direttamente dal comma 7,
adottano anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali,
le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel
rispetto della propria autonomia organizzativa.

9. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate
all’indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n.
86, all’art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’art. 6
della legge 19 febbraio 1981, n. 27 e dall’art. 2 della legge 4 maggio 1998, n.
133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.

10. Il comma 8 dell’ari 68 del T.U. approvato con
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 è sostituito dal seguente: "Per le infermità
riconosciute dipendenti da causa di servizio è a carico dell’Amministrazione la spesa per la corresponsione di un
equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita
dall’impiegato".

11.Sono conseguentemente abrogate il Capo III, articoli da 42 a 47 del D.P.R. 3 maggio
1957, n. 686 nonché la legge 1 novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962
n. 1116 ed i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse.

12. Sono contestualmente soppresse tutte le
disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a
carico dell’Amministrazione,
contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle
relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle forze ad
ordinamento civile e militare, ed in particolare quelli di recepimento
dello schema di concertazione per il personale delle Forze Armate.

13. Le disposizioni del presente articolo, escluso il
comma 3, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Articolo 31

(Vicedirigenza)

Ai fini di quanto disposto dall’articolo 17-bis, comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, per il personale del comparto
Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro
per L’anno 2006 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

Articolo 32

(Mobilità)

1. Al fine di potenziare l’attuazione della mobilità,
è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Tale fondo è destinato
alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie,
incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di
ricerca e agli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che attivino mobilità di personale
di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva
con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico
superiori al 40%.

2. La ripartizione del fondo per la mobilità è
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo stanziamento
a favore delle singole amministrazioni è risolutivamente condizionato
all’effettiva attuazione delle relative mobilità, nonché
alla condizione che i dipendenti trasferiti permangano nella sede per almeno
cinque anni. Con decreto del Ministro per la funzione
pubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
400/1988, sono definiti i criteri e le modalità per l’attribuzione dello
stanziamento alle singole amministrazioni.

3. Le pubbliche amministrazioni destinatarie del
finanziamento trasmettono per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 un
resoconto volto a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2. Nel caso di mancato avveramento
delle condizioni l’amministrazione restituisce il relativo finanziamento,
secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, per la destinazione ad assunzioni di nuove unità in
relazione alle richieste pervenute ai sensi dell’art. 39, comma 3 ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4.All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo il comma 5, inserire il seguente comma: "5-bis. I vincitori dei
concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi".

Articolo 33

(Proroga contratti a tempo determinato)

1. I Ministeri per i beni e le attività culturali,
della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di
lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell’economia e delle
finanze può continuare ad avvalersi fino al 31
dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell’art. 47, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Il Ministero
della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del
personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’alt. 3, comma
66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni
di euro.

3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della
magistratura amministrativa nonché i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dall’INPS, dall’INPDAP e dall’INAIL già
prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti
predetti.

4. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006,
del personale in servizio nell’anno 2005 con contratto a tempo determinato o
con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel
limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nell’anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare
carico sul bilancio dell’Agenzia. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è
autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del
personale con contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2005. I
relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

5. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005
con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziato per lo stesso personale nell’anno 2005. I relativi
oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’Ente.

6. Il Corpo
forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del
personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.
124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2005.

7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all’art. 1,
comma 121 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle
modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo
indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato
alla predetta conversione sono comunque prorogati al
31 dicembre 2006.

8. I comandi
del personale della società Poste italiane Spa e
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’art.
1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31
dicembre 2006.

9. Per la proroga delle attività di cui all’articolo
78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzata per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.

Articolo 34

(Assunzioni di personale)

1. Per L’anno 2006, a valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata
l’assunzione di 2500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di
ordine e sicurezza pubblica. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le
procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su
proposta del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Funzione
pubblica e dell’Economia e delle Finanze.

2. Al fine di
assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte
dal personale di cui all’art. 33, le amministrazioni ivi richiamate possono
avviare, in deroga all’articolo 34- bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un
contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo
indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono
considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche
amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le
amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti
dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto
il solo requisito della scuola dell’obbligo. Alla ripartizione del predetto
contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata dall’atto di programmazione triennale del fabbisogno di
personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

3. Le amministrazioni di cui al comma precedente sono
tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell’economia copia del bando dei concorsi
autorizzati.

4. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato
sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
e, secondo le modalità previste dal comma 3. Per i medesimi
anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 1 possono continuare ad
avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva
sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui al
presente articolo.

5. Ai fini di quanto previsto dal
comma 1 le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a
tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando,
per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo
indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 1.
I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle
implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato
di cui al comma 3, nonché la temporanea prosecuzione
dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività
istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento
previste dai precedenti commi, a decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo per un importo pari a 180
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 4, al
trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento
previste dal presente articolo delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti
con autonomia di bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell’ambito delle risorse dei
relativi bilanci.

7. A decorrere dall’avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 1,
le amministrazioni di cui al presente articolo non possono avvalersi di
personale a tempo determinato per le funzioni di cui ai comma l. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero
dell’Economia e delle Finanze procedono al monitoraggio dell’attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Articolo 35

(Gestioni previdenziali)

1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai
sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9,
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito
per L’anno 2006: a) in 440,84 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori
autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS); b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della
gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli
importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in
3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e
2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a),
della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita
alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al
netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a
carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112, valutati in 369 milioni di euro
per l’esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l’anno 2005: a) per l’anno
2004, sono utilizzate le seguenti risorse: 1) le somme che risultano, sulla
base del bilancio consuntivo dell’INPS per L’anno 2004, trasferite alla
gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto
agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo
pari a 228,69 milioni di euro; 2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate
presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
2004. del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi; b) per l’anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse: 1)
le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la sopra citata gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto,
per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi; 2) le somme trasferite dal bilancio dello
Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, a
titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali
risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per
le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità
del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge
448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

5. Il contributo a carico dello Stato a favore dell’ENPALS
previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso

. CAPO VI

INTERVENTI NEL
SETTORE SANITARIO

Articolo 36

(Risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale)

1. Nell’ambito del settore sanitario, al fine di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, restano fermi: a) gli obblighi posti a carico
delle regioni, nel settore sanitario, con l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in attuazione
dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzati a
garantire l’equilibrio economico finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di
carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si
prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la
contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza
dei rispettivi direttori generali; b) l’obbligo di adottare i provvedimenti
necessari di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. 2. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica di cui al comma 1, il livello complessivo della spesa del Servizio
sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui
all’articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è incrementato
di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2006. Tale incremento è da ripartirsi tra le regioni, secondo
criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la
stipula di specifici accordi diretti all’individuazione di obiettivi di
contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del
disavanzo. Articolo 37 (Concorso dello Stato al ripiano disavanzi ) 1. Lo
Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi
del servizio sanitario nazionale per gli anni 2002,2003 e 2004. A tal fine è
autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la
spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006.

2. L’accesso al concorso di cui al comma 1 è subordinato
all’espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza
Unificata, di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, dell’Intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una
Intesa tra Stato e Regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle Regioni degli
interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da
allegarsi alla medesima Intesa e che contempli: a) l’elenco di prestazioni
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica
ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni, per le
quali sono fissati nel termine di 90 giorni dalla stipula dell’Intesa, nel
rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da
parte delle singole regioni; b) la previsione che, in caso di mancata
fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a),
nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali
determinati, entro 90 giorni dalla stipula dell’Intesa, in sede di fissazione
degli standard di cui all’articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311; c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino,
il recepimento, da parte delle unità sanitarie
locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in
materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede di
fissazione degli standard di cui all’articolo 1, comma 169 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all’elenco della lettera a)
con l’indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le
quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di
superamento dei tempi stabiliti; d) la determinazione della quota minima delle
risorse di cui all’articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi
dell’articolo 1, comma 34-bis della medesima legge, per il perseguimento
dell’obiettivo del Piano Sanitario Nazionale di riduzione delle liste di
attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle Regioni del Centro
Unificato di Prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori
dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre
strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina
generale ed i pediatri di libera scelta; e) l’attivazione nel Nuovo Sistema
Informativo Sanitario di uno specifico flusso informativo
per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell’articolo 3, comma 6
dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; f) la previsione che, a
certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale
in materia di liste di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei LEA, di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato- Regioni del
23 marzo 2005.

3. E’ fatto
divieto di sospensione da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere delle
attività di prenotazione delle prestazioni di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e
successive modificazioni. Le Regioni e le Province autonome adottano, sentite
le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio
territorio e presenti nell’elenco di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio
1998, n. 281, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione
dell’erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente,
con cadenza semestrale il Ministero della salute secondo quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2002.

4. Con decreto del Ministro della salute, entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è istituita, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione Nazionale
sull’appropriatezza delle prescrizioni, cui sono
affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i
soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e
predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di
appropriatela delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni medesime, nonché di
promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto
decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione,
che comprende la partecipazione di esperti in medicina
generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di
rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del
Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione
è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni
amministrative previste dal comma

5. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, né rimborso spese. 5. Ai
soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 3 è applicata
la sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di seimila
euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all’obbligo di cui
all’articolo 3, comma 8 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la
sanzione amministrativa da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di ventimila
euro. Spetta alle Regioni e alle Province Autonome
l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri
fissati dalla Commissione prevista dal comma 6 del presente articolo.

Articolo 38

(Modificazioni al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)

1. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 può
apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A) del
medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai
sensi del comma 2.

2.Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo 7, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5% e per gli anni
2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5% per ogni anno. Le risorse rivenienti
dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al
predetto allegato A). A decorrere dall’anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell’articolo 2
del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei trasferimenti
soppressi ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto non può essere
superiore a quella riscontrata nel 2002 incrementata per ciascun anno di un
importo pari alla suddetta somma.

3. Al decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche: a)
all’articolo 6, commi 1 e 2, le parole "1° gennaio 2006" sono
sostituite dalle parole "1° gennaio 2007"; b) all’articolo 13, comma
3, le parole: "Per il periodo 2001-2004" sono sostituite dalle
parole: "Per il periodo 2001 – 2005"; c) all’articolo 13 aggiungere
al comma 3 il seguente periodo: "Per gli anni 2004 e 2005 l’aliquota
dell’addizionale è commisurata allo 0,9 per cento.”; d) all’articolo 13, comma
4, le parole: "relativi al periodo 2001-2004"
sono sostituite dalle parole: "relativi al periodo di cui al precedente
comma 3" e dopo le parole "addizionale regionale all’IRPEF"
aggiungere le seguenti: ", commisurata all’aliquota dello 0,5 per cento
per il periodo 2001- 2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005";
e) all’articolo 13, comma 7, dopo le parole: "commisurata ali ’ aliquota
dello 0,5 per cento" aggiungere le seguenti: "per il periodo
2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005.".

4. Le risorse finanziarie dovute alle Regioni a
statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai
commi 1 e 2 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 marzo 2006.

5. La determinazione delle aliquote e
compartecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è effettuata con
riferimento all’anno 2006 con le modalità previste dall’articolo 5, comma 3,
del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000. 6. All’articolo
1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole
"ai fini dell’aliquota definitiva"’ sono sostituite dalle parole
"ai fini dell’aliquota provvisoria".

CAPO VII

ENTRATE

Articolo 39

(Indeducibilità di minusvalenze inerenti a
dividendi non tassati)

1. All’articolo 109 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti
commi: "3-bis. Le minusvalenze
realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’articolo
87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi
percepiti nel periodo d’imposta di realizzo e in quello precedente. Tale
disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di
cui all’articolo 85, comma 1, lettere e) e d) e i
relativi costi. 3-ter. Con riferimento alle azioni, quote e
strumenti finanziari similari alle azioni che soddisfino i requisiti per
l’esenzione di cui alle lettere e) e d) dell’articolo 87, le disposizioni del
comma 3-bis si applicano limitatamente a quelli acquisiti nei ventiquattro mesi
precedenti il realizzo. 3-quater. Resta ferma l’applicazione
dell’articolo 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali
negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo
d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis.".

2. Le disposizioni di cui al comma 4
hanno effetto dal periodo d’imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio
2006.

Articolo 40

(Grandi reti di trasmissione di energia)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per la tutela
ambientale e per la salvaguardia dell’ecosistema, è
istituita l’addizionale erariale al canone e alla tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche con grandi reti di trasmissione dell’energia.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
sentita l’Autorità per l’energia e il gas, sono determinati l’importo
dell’addizionale, commisurato anche all’estensione della rete, dovuto dai
proprietari delle condotte di cui al comma 1, le modalità di versamento della
predetta addizionale e le altre disposizioni occorrenti per l’attuazione del
presente articolo. 3. Dall’attuazione del presente articolo devono derivare
maggiori entrate per il bilancio dello Stato non inferiori a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 900 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2008.

Articolo 41

(Aggiornamento sanzioni)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono
aggiornati gli importi fìssi delle sanzioni civili,
amministrative e penali pecuniarie. L’attuazione del presente comma assicura
entrate non inferiori a 100 milioni di euro per ranno
2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

TITOLO II

CAPO I

SOSTEGNO AL REDDITO E ALLE FAMIGLIE

Articolo 42

(Assegno per ogni secondo figlio)

1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2005 e fino al
31 dicembre 2006, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo è
concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, rassegno di
cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni con legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per le finalità di cui al comma 1, confluisce,
nell’apposita gestione in ambito dell’INPS, una
dotazione finanziaria pari a 520 milioni di euro.

3. L’assegno è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare
gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto
dell’iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati.

4. L’assegno, ferma restando la titolarità in capo ai
comuni, è erogato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti cui al
comma 5.

5. Con uno o
più decreti di natura non regolamentare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione del
presente articolo.

Articolo 43

(Recupero potere d’acquisto per soggetti in condizioni
disagiate)

Ai fini del recupero del potere
d’acquisto in favore dei soggetti disagiati, beneficiari al 31 dicembre 2005,
della misura di cui all’articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è concessa per L’anno 2006 una somma aggiuntiva pari a 535 euro. La somma aggiuntiva di cui al presente comma non
costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali ed assistenziali.

CAPO II

SOLIDARIETÀ

Articolo 44

(5 per mille per volontariato e ricerca)

1. Per L’anno finanziario 2006 una quota pari al
cinque per mille dell’imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche è
destinata a scopi di sostegno del volontariato e della ricerca, anche
universitaria e sanitaria, a diretta gestione statale, nonché
ad attività sociali del comune di residenza, in base alle scelte espresse del
contribuente. Resta fermo quanto previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità
di utilizzo delle predette somme.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma
1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’Ire, risultanti dal rendiconto generale dello
Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
ad apposite unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme affluite
all’entrata per essere destinate ad alimentare il predetto fondo.

Articolo 45

(Indennizzi per i risparmiatori)

1. Al fine di assicurare la corresponsione di indennizzi a favore dei risparmiatori
che, possedendo, In qualità di persone fisiche residenti In Italia, titoli
obbligazionari circolanti presso il pubblico ed emessi da soggetti sovrani
ovvero societari insolventi, hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti
risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è
alimentato con le risorse di cui al comma 2, previo
loro versamento al bilancio dello Stato.

2. Spettano allo Stato i valori, il denaro e gli altri
beni mobili depositati e giacenti da dieci anni presso istituti di credito o
altre istituzioni bancarie e finanziarie presenti sul territorio nazionale, ed
in particolare quanto presente e risultante dai saldi dei conti correnti, dei
deposito a risparmio nominativi, dei deposito titoli,
dei libretti di deposito al portatore, e nelle cassette di sicurezza. I beni si
considerano giacenti qualora, per dieci anni consecutivi dalla data di libera
disponibilità, non sia stata compiuta alcuna operazione
ad iniziativa del titolare o di terzi da questo delegati. A partire dal 2006,
gli istituti depositari comunicano annualmente entro il 31 marzo al Ministero
dell’Economia e finanze l’esistenza dei valori, denaro e beni relativamente ai quali il termine decennale sia già
compiuto, e se ne da conto nelle relazioni dei revisori dei bilanci degli
istituti medesimi. La medesima comunicazione è inviata al titolare del conto o
del deposito, ovvero, qualora noti, ai suoi eredi. La Banca d’Italia verifica,
mediante i suoi poteri ispettivi, il corretto e tempestivo adempimento di tali
obblighi.

3. Con regolamento governativo, adottato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ai
sensi dell’ari. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono dettate le norme di attuazione ed
esecuzione, ivi comprese le modalità di versamento dei valori, del denaro e dei
beni al bilancio dello Stato, di gestione dei medesimi, anche mediante
l’alienazione secondo il procedimento motivatamente ritenuto più idoneo, di
utilizzo delle somme complessivamente risultanti al fine dell’erogazione degli
indennizzi di cui al comma 1, nonché i criteri per l’individuazione dei
soggetti beneficiari.

Articolo 45 bis

(Privatizzazione) (…)

CAPO III

SVILUPPO

Articolo 46

(Banca del Sud)

1. Con l’obiettivo
di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di
società per azioni, la Banca
del Mezzogiorno, di seguito denominata « Banca ».

2. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo lo settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati: a) lo statuto della Banca, ispirato ai principi già contenuti
negli statuti dei banchi meridionali e insulari; b) il capitale della Banca, in
maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di
trasparenza, all’azionariato popolare diffuso, con
previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi
meridionali. Stato, regioni, province, comuni, camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci
fondatori.; c) le modalità per provvedere, attraverso
trasparenti offerte pubbliche, all’acquisizione di marchi e di denominazione,
entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda
già appartenuti ai banchi meridionali e insulari; d) le modalità di accesso
della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con
riferimento alle risorse rese disponibili da organismi sopranazionali per lo
sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

3. E’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per rapporto al capitale della banca da parte dello
Stato, quale soggetto fondatore.

Articolo 47 (

Investimenti in ricerca)

1. Le erogazioni liberali effettuate dalle società e
dagli altri soggetti passivi all’IRES in favore di università,
di enti di ricerca pubblici e di istituzioni universitarie sono integralmente
deducibili dal reddito imponibile del soggetto erogante.

2. Gli atti relativi ai
trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, di enti di ricerca
pubblici e di istituzioni universitarie sono esenti da tasse e imposte
indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque
titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione fatti ai sensi
del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.

3. I proventi conseguiti dalle università, da enti di
ricerca pubblici e da istituzioni universitarie nell’esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in
conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono
esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli
scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza
direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le
attività poste in essere in diretta connessione con le
attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

4. Al comma 2 dell’articolo
100 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è
soppressa. All’articolo 14 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
il comma 8 è abrogato.

Articolo 48

(Eliminazione della tassa sui brevetti)

Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
sono abrogati. 2. Nella tabella di cui all’allegato B annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di
bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27-ter è aggiunto il seguente:
"27-quater. Istanze, atti e provvedimenti
relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di
brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni
ornamentali.".

Articolo 49

(Distretti)1.

Con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle
Attività Produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il
Ministro dell’università e la ricerca e il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di
individuazione delle Piattaforme produttive, quali libere aggregazioni
di imprese articolate sul piano territoriale in Distretti produttivi e sul
piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei
settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella
produzione, secondo principi di sussidiarietà
verticale ed orizzontale. 2.L’adesione alle piattaforme
produttive da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole
è libera. 3. Le Piattaforme produttive individuate ai
sensi della presente legge sono destinatane di disposizioni speciali in materia
fiscale e finanziaria ai sensi degli articoli seguenti. Ulteriori
disposizioni di promozione sono contenute in leggi statali, regionali ed in
provvedimenti del Ministro dell’Economia, del Ministro delle politiche agricole
e forestali e delle finanze e del Ministro delle Attività produttive.

4. Le imprese appartenenti a Distretti di cui al comma
1 possono congiuntamente esercitare l’opzione per la
tassazione di Distretto ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul reddito
delle Società.

5. Si
osservano, in quanto applicabili le disposizioni contenute negli articoli 117 e
seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione
di gruppo delle imprese residenti.

6. Tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle società di cui all’art. 73, lettera b, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono compresi i Distretti di cui al comma 1, ove sia esercitata
l’opzione per la tassazione unitaria di cui al
presente articolo. 7

. Il reddito imponibile del Distretto comprende quello
delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato
per la tassazione unitaria.

8. La
determinazione del reddito unitario imponibile, nonché
dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata
su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni degli
articoli seguenti.

9. Fermo il disposto dei commi precedenti, ed anche
indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i Distretti di cui al comma 1 possono
concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle Entrate per la
durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla
natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla
contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva.

10. La ripartizione
del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al Distretto, che vi
provvede in base a criteri di trasparenza e parità di
trattamento, sulla base di principi di mutualità.

11. Non
concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o
versate tra le imprese appartenenti al Distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti.

12. Gli elementi obiettivi per la determinazione delle
imposte di cui al comma 9 vengono determinati dalla
Agenzia delle Entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli
organismi rappresentativi dei distretti.

13. Resta fermo
da parte delle imprese appartenenti al Distretto l’assolvimento degli ordinali
obblighi e adempimenti fiscali e l’applicazione delle
disposizione penali tributarie. In caso di osservanza
del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e
l’aggiornamento degli elementi di cui al comma 12.

14.I Distretti di cui al comma 1 possono concordare in via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno
un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno.

15. La determinazione di quanto dovuto è operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione
delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei
tenitori interessati. In caso di opzione per la
tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto è determinato in cifra
unica annuale per il Distretto nel suo complesso.

16. Criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli
enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e
degli organismi rappresentativi dei distretti.

17. La ripartizione del carico tributario derivante
dall’attuazione del comma 14 tra le imprese interessate è rimessa al Distretto,
che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità
di trattamento, sulla base di principi di mutualità.

18. In caso di osservanza del
concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato.

19. I Distretti, per il finanziamento delle proprie
iniziative e delle imprese che ne l’anno parte,
emettono strumenti finanziari che possono essere collocati sui mercati
finanziari attraverso società veicolo appositamente costituite da intermediari
finanziari. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il
Ministro delle Attività produttive sono individuate le modalità di emissione, i controlli a tutela del mercato e dei
risparmiatori, i soggetti responsabili della vigilanza e le garanzie da
prestarsi da parte di soggetti qualificati pubblici e privati.

20. Il regime proprio degli
strumenti finanziari di cui al comma 19 è equiparato a quello dei titoli di
stato.

21. Le banche e gli altri intermediari finanziari che
non procedono al collocamento sul mercato possono, in
aggiunta agli accantonamenti previsti dalle disposizioni in vigore, accantonare
in quote costanti negli esercizi di durata degli strumenti emessi un ammontare
pari a quello del credito erogato e dei relativi interessi. L’accantonamento è
fiscalmente deducibile.

22. I Distretti di cui alla presente legge promuovono
la costituzione, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio per il sostegno alle
imprese ad esse appartenenti ed ai relativi progetti di sviluppo ed
innovazione.

23.I Distretti di cui al presente articolo possono
verificare e attestare nei rapporti con le pubbliche amministrazioni il
possesso nelle imprese associate dei requisiti richiesti per l’accesso a
contributi pubblici, e possono avvalersi delle prestazioni di garanzia
collettiva dei confidi, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla
legge.

24. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro per
le politiche agricole e forestali, il Ministro dell’università e la ricerca, il
Ministro per rinnovazione e le tecnologie e il Ministro della
funzione pubblica sono dettate le disposizioni per l’attuazione del
presente articolo.

25. Al fine di
favorire il finanziamento dei Distretti e delle relative imprese, con
regolamento del Ministro dell’economia, sentito [di concerto con] il Ministro
delle attività produttive e la Consob, sono individuate, anche in deroga
all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le semplificazioni, con le
relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di
banche o intermediari finanziari [ai Distretti e] alle imprese facenti parte
del Distretto e ceduti ad un’unica società cessionaria.

26. Con il decreto di cui al comma 25 vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei
soggetti cedenti i crediti di cui al comma 25 in presenza delle quali
tutto o parte del ricavato dell’emissione dei titoli possa essere destinato al
finanziamento delle iniziative dei Distretti e delle imprese dei Distretti
beneficiane dei crediti oggetto di cessione.

27.Le disposizioni di cui
all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai
crediti delle banche nei confronti [dei Distretti e] delle imprese facenti
parte dei Distretti, alle condizioni stabilite con il decreto di cui al comma
25.

28. Le banche e gli altri
intermediari che hanno concesso crediti ai Distretti o alle imprese facenti
parte dei Distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione
o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in
aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti, accantonare in quote
costanti……

29. Al fine di favorire l’accesso al credito e il
finanziamento dei Distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare
riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell’economia
[di concerto con il Ministro delle attività produttive] adotta o propone le
misure occorrenti per: a) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata
dai Confidi quale strumento di attenuazione del
rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti
creditizi, in vista del recepimento del nuovo accordo
di Basilea; b) favorire il rafforzamento patrimoniale dei Confidi e la loro
operatività; c) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di
valutazione del merito di credito dei Distretti e delle imprese che ne fanno
parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell’ambito
del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti
creditizi, in vista del recepimento del nuovo accordo
di Basilea; d) favorire la costituzione, da parte delle Piattaforme, con
apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di
rischio delle imprese che fanno parte del Distretto.

30. Al fine di
favorire la massima semplificazione ed economicità
per le imprese che aderiscono ai Distretti, le imprese
aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con
gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a
procedimenti amministrativi per il tramite dei Distretti di cui esse fanno
parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze
ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il
procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a questi ultimi, le
fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai
Distretti nell’interesse delle imprese aderenti si intendono senz’altro
riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il Distretto
dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la
sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione,
necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l’avvio del procedimento
amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua
conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese
aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono
senz’altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell’esercizio
delle attività previste dal presente comma, i Distretti comunicano anche in
modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli pubblici che
accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. Le Piattaforme
industriali i Distretti possono accedere, sulla base
di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche
amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della funzione pubblica, sono stabilite le modalità
applicative delle disposizioni del presente comma. 3

1. Al fine di accrescere la capacità competitiva delle
piccole e medie imprese e delle piattaforme industriali, attraverso la
diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è
costituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione.

32. L’Agenzia promuove l’integrazione fra il sistema della
ricerca ed il sistema produttivo attraverso la individuazione,
valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed
applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

33. L’Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti
pubblici e privati che ne condividono le finalità.

34. L’Agenzia è soggetta alla vigilanza
del Ministero dell’istruzione, università e ricerca che, con propri decreti di
natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell’economia e delle finanze e
il Ministero delle Attività produttive, definisce criteri e modalità per
lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell’Agenzia è soggetto
all’approvazione del Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

35. Fatta salva la compatibilità comunitaria, le
disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in via sperimentale
nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma
1. ultimata la fase sperimentale, l’applicazione delle
predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente

. 36. Le norme in favore dei Distretti produttivi di
cui al comma 1 si applicano anche nelle more dell’emanazione del decreto do cui
al comma l,ai distratti rurali ed agroalimentari
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai
sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e
consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell’articolo 36 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla
legge 21 dicembre 1989, n. 83

Articolo 50

(Fondo Innovazione)

1. A decorrere dall’anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Fondo Innovazione, la
crescita e l’occupazione, destinato a finanziare i progetti individuati dal
Piano per rinnovazione, la
Crescita e l’Occupazione, elaborato nel quadro del rilancio
della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di
Governo del 17-18 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel
settore sanitario. 2. Le erogazioni operate dal fondo sono operate
esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni
di bilancio per l’anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o
alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l’anno 2006.

3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli
interventi individuati dal Piano di cui al comma 1, con apposite
delibere del CIPE, il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione
degli interventi. 4. Le risorse finanziarie assegnate
dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis
dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Articolo 51

(Riduzione del cuneo contributivo)

Nell’ambito del processo di armonizzazione
delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni
temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, per ranno 2006 è
riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi
sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto
percentuale.

2.L’esonero di cui al comma 1 opera prioritariamente a
valere sull’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei
confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l’aliquota contributiva
per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell’esonero
stabilito dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore ai
limiti di cui al comma 1, a
valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi
datori di lavoro alla gestione di cui al comma 1, prioritariamente considerando
i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il
contributo al fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982,
n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 21
dicembre 1978, n. 845.

Articolo 52

(Rideterminazione premi assicurativi INAIL)

1. La misura dei premi assicurativi dovuti all’INAIL è
rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
in misura corrispondente al relativo rischio medio
nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico
e dell’attuazione alla normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché
degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera
da garantire comunque l’equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza
effetti sui saldi di finanza pubblica.

2. La rideterminazione di
cui al comma 1 è disposta in presenza di variazioni
dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In
sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 1 con delibera
dell’istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 28
febbraio 2006.

Articolo 53

(Trasferimento di autoveicoli)

L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni
aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli
autoveicoli è effettuata dai dirigenti del comune di
residenza del venditore, ai sensi dell’ari 107 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n.267, dai funzionali di cancelleria in
servizio presso gli uffici giudiziali appartenenti al distretto di Corte
d’appello di residenza del venditore, dai funzionari del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nonché dai funzionari incaricati dell’Automobile
Club d’Italia o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai
sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, o da un notaio iscritto all’albo. 2.Con decreto di natura non
regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il
Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Interno, sono disciplinate le
concrete modalità applicative dell’attività di cui al comma 1 da parte dei
soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime
disposizioni.

3.All’articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi
i commi 2, 3, 4, 5 e 6. Articolo 54 (Incentivi agli investimenti e alle
assunzioni) 1. Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla
legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni: a)
nell’articolo 62, comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis: "l-bis. Le
risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al precedente
comma 1 lettera c) sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per accogliere le
richieste di ammissione all’agevolazione secondo
l’ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di
disponibilità.". b) nell’articolo 63, al comma 3, dopo il primo periodo, è
aggiunto il seguente: "Ove il datore di lavoro presenti l’istanza di
accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le
stesse sono effettuate entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accoglimento
dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate. In tale caso, l’istanza è completata, a pena di decadenza, con la
comunicazione dell’identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta
giorni.".

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ENTRATA

Articolo 55

(Contrasto all’evasione)

1. Al primo ed al secondo periodo,
del numero 2), del secondo comma, dell’articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole “o
dell’articolo 63, primo comma”, sono aggiunte le seguenti parole: “, o
acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

2. Al primo ed al secondo periodo,
del numero 2), del primo comma, dell’articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole
"terzo comma" sono aggiunte le seguenti parole: ", o acquisiti
ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504".

3. All’articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è
inserito il seguente: "2- bis. Se vi è pericolo per la riscossione,
l’ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione
annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto
e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto
d’imposta."; b) nel comma 3 dopo le parole "indicato nella
dichiarazione," sono aggiunte le seguenti: "ovvero dai controlli
eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una
maggiore imposta,".

4. All’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni, dopo le parole "controlli automatici" sono inserite le
seguenti: “, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,”.
5. Il quarto comma dell’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è abrogato. 6. Il comma 5 dell’articolo 6
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, è
sostituito dal seguente: "

5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei
principi fissati dall’articolo 2219 del codice civile, è detenuto dal titolare
unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo stesso custodito per un perìodo di cinque anni dalla data dell’ultima
scritturazione.".

7. Al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) nell’articolo 6, primo comma, lettera e), le parole
"concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai
beneficiari delle concessioni e ai progettisti dell’opera", sono
soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi"; b) nell’articolo 7, quinto comma, dopo le parole:
"attivata l’utenza" sono inserite le seguenti: ", dichiarati
dagli utenti"; c) nell’articolo 7, sesto comma, dopo le parole
"operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti:
"ad esclusione di quelle effettuate mediante conto corrente
postale."; d) nell’articolo 13, primo comma, lettera e), dopo le parole
"codice fiscale", sono aggiunte le seguenti: "e i dati catastali
di cui all’articolo 7 comma 5".

Articolo 56

(Rivalutazione IAS e aree edificabili)

1. La rivalutazione dei beni d’impresa e delle
partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000,
n. 342, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui
al comma 4, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio
relativo all’esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004 ovvero, nel
bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il quale il termine di
approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.

2. Il maggiore
valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con
riferimento al quale è stata eseguita.

3. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura indicata
nella predetta sezione II, è versata entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi relative al periodo
d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

4. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle
aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione
degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività d’impresa. I predetti beni devono risultare
dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004
ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione deve riguardare tutte le
aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si
considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa
destinazione urbanistica. 5

. La disposizione di cui al
precedente comma si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria
dell’area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro
i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione; trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 decorrono dalla data di
utilizzazione edificatoria dell’area.

6.L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per
cento e del 12 per cento per gli immobili, deve essere obbligatoriamente
versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i
seguenti importi: a) 40 per cento nel 2006; b) 35 per cento nel 2007; c) 25 per
cento nel 2008.

7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si fa riferimento, per quanto
compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del
Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del Ministro dell’economia e
delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

Articolo 57

(Demanio)

1. Ai fini di contenimento della spesa pubblica i
contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie
esigenze allocative con proprietari privati, sono prorogati, alla scadenza
contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone
annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno,
alla scadenza contrattuale, alla valutatone di ipotesi
allocative meno onerose.

2. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali
dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è operante, nell’ambito dell’Agenzia medesima, la Commissione per la
verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa
con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di
immobili di proprietà dello Stato; acquisti di immobili per soddisfare
le esigenze di Amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla
osta per locazioni passive riguardanti pubbliche Amministrazioni nel rispetto
della normativa vigente.

Articolo 58

(Giochi)

1. L’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "6.
Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che,
obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica
ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico
definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei
quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme
all’elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata
minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla
macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo
non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite,
devono risultare non inferiori al 75 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del
poker o comunque le sue regole fondamentali; b) quelli,
facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad
un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con
regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro
dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni
di mercato: a) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; b) la
percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite; c) l’importo massimo
e le modalità di riscossione delle vincite; d) le specifiche di
immodifìcabilità e di sicurezza, riferite
anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; e)le
soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi;
le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti
autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera.

2. Agli apparecchi di cui all’articolo
110, comma 6, lettera b), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento
del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’aliquota del prelievo
non può essere inferiore all’8 per cento né superiore
al 12 per cento delle somme giocate.

3. All’articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
"13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del
prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti
dall’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni.".

4. All’articolo 38, commi 3 e
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole "commi 6 e 7" sono sostituite dalle parole
"commi 6, lettera a), e 7”.

5. All’articolo
38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed
integrazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"

6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai
precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo
86, comma 3, lettere a) o b)." 6. Entro il 1°
luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato: a) gli apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui
al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali
o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati
di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni ed integrazioni, che garantiscano la sicurezza e l’immodifìcabilità della registrazione e della trasmissione
dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei
suddetti apparati sono definiti entro un mese dall’entrata in vigore della
presente legge; b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di
concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui al
richiamato articolo 14-bis è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle
somme giocate; c) l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica
un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme
giocate, definito in relazione: 1)agli investimenti effettuati in ragione di
quanto previsto dalla lettera a); 2)ai livelli di servizio conseguiti nella
raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

7. A partire dal 1° luglio
2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed integrazioni, è fissato nella misura del 12 per
cento delle somme giocate. 8.

8. In relazione agli interventi previsti dal comma 6, necessari
ad adeguare la rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni ed integrazioni, il termine della concessione per la conduzione
operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma
497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti
che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle
giocate dai concessionari della rete telematica di cui
all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni. Entro il 31
marzo 2006, i concessionari presentano all’Amministrazione
l’elenco dei soggetti incaricati. 10.L’articolo 86,
terzo comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio
Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, è
sostituito dal seguente: "3. Relativamente agli
apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per
l’attività di produzione o di importazione; b) per l’attività di distribuzione
e di gestione, anche indiretta; c) per l’installazione in esercizi commerciali
o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o
secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree
aperte al pubblico od in circoli privati.".

11. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività
alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse
forniscono servizi telematici o di telecomunicazione,
i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi
pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,
licenza od altro titolo autorizzammo o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o
delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione
stessa.

12. I destinatali delle
comunicazioni hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle
quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo
svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al
comma 12, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto
stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato.

13. In caso di violazione
dell’obbligo di cui al comma 13, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione
accertata. L’autorità competente è l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.

14.La Polizia postale e delle
telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri
ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano
con il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato per l’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 12 e 13, secondo i criteri e le modalità individuati dall’Amministrazione stessa d’intesa con il Ministero
dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

15. All’articolo 4, comma 4-ter, della legge 13
dicembre 1989, n. 401, dopo le parole "apposita
autorizzazione", sono inserite le seguenti: "del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato".

16. Ferme restando le previsioni dell’articolo 1,
commi 290 e 291, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio
2006 il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per
la diffusione del gioco a distanza attraverso Internet, televisione digitale,
terrestre e satellitare, nonché attraverso la
telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di
modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore e la tutela
dell’ordine pubblico, prevedono, in particolare: a) l’estrazione giornaliera
della ruota nazionale del Lotto, di cui all’articolo 1, comma 489, della legge
del 30 dicembre 2004, n. 311, nonché l’effettuazione giornaliera del concorso
pronostici Enalotto, con modalità di estrazione anche
eventualmente non abbinate alle estrazioni del Lotto, finalizzate
esclusivamente alla raccolta telematica; b) l’estensione, nel caso in cui non
sia già previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell’oggetto delle
concessioni del Lotto, del concorso pronostici Enalotto,
dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di
cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa
ippica di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
al gioco raccolto con mezzi di partecipazione a distanza; c) la possibilità di
raccolta del gioco a distanza per il Lotto, il concorso pronostici Enalotto, i concorsi pronostici su base sportiva, le
scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive
modificazioni, e la nuova scommessa ippica dì cui all’articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti titolari di
concessione per l’esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo
Stato ovvero per la conduzione operativa della rete per la gestione telematica
del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, i
quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed
organizzativi stabiliti dall’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. I predetti concessionari raccolgono il gioco relativamente alle lotterie differite ed istantanee con
partecipazione a distanza previste dall’articolo 1, comma 292, della legge 30
dicembre 2004 n. 311; d) la definizione di requisiti di collegamento tra i
sistemi dedicati alla raccolta del gioco a distanza ed i sistemi di
concessionari di cui alla lettera b) che garantiscano la sicurezza delle
transazioni e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori di cui
alla lettera e), in possesso dei requisiti definiti; e) l’aggio riconosciuto
per le specifiche attività di raccolta a distanza in misura pari all’otto per
cento della relativa raccolta; f) la possibilità di attivazione, da parte dei
concessionari per l’esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature
che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede
autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i
concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse, nel rispetto del
divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle
specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste
dal D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, e dal D.M. 2 giugno 1998, n. 174; g) le
modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a
distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal decreto
del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

17. L’articolo 110, comma 1, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal
seguente: "1. In
tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli
privati, autorizzati alla pratica del gioco o ali1 installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una
tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti
al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi
d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico
interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di
disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile
il costo della singola partita ovvero quello orario.".

18. L’articolo 110, comma 3,
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente: "3. L’installazione degli
apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi
commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico
ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
86 od 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative
vigenti.".

19. Air articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente comma: "8-bis.
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la
chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne
consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8.".

20. L’articolo 110, comma 9, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal
seguente: "9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d’azzardo
dal codice penale: a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per
ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti
dei titoli autorizzatoli previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c)
chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e
congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per
ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e
congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra
specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti
al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e
congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatoli previsti
dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di accertamento di una delle
violazioni di cui alle lettere precedenti, è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilità di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatoli
concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi da
intrattenimento, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi od i congegni non siano
apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio."

21. All’articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 9 sono
inseriti i seguenti: "9-bis. Per gli apparecchi per i
quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di
detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta
la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento
stesso." "9-ter. Per la violazione del
divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente
competente in relazione al luogo in cui è stata
commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9
il rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio." "9-quater. Ai fini della ripartizione
delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i
criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168."

22. All’articolo 110 del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 10 è
sostituito dal seguente: "10. Se l’autore degli
illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86,
ovvero di licenza ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287,
le licenze sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza
motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Analoghi
provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della
licenza di cui all’articolo 88.".

23. All’articolo 110 del
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 11 è
sostituito dal seguente: "11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100,
il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla
reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti
per un perìodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il
periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato
nell’esecuzione della sanzione accessoria." 24.
Per le violazioni di cui all’articolo 110, comma 9, del Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed integrazioni, commesse in data antecedente
all’entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni
vigenti al tempo delle violazioni stesse

. 25. Dopo l’articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "14-ter. 1.
Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il
controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e
congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, nonché per gli apparecchi
meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino
omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo
automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di
errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3. Con decreti
del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione
dei controlli automatici di cui al precedente comma 1." "14-quater. 1.Le somme che, a seguito dei
controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 14- ter,
comma 1, risultano dovute a titolo d’imposta sugli intrattenimenti, nonché di
interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di
decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza
del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto
del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di
consegna, si applica il decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321. 2. Le
cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma
1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento
dell’imposta." 3.L’iscrizione a ruolo non è
eseguita, in tutto od in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le
modalità indicate nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
prevista dall’articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti
forniti dal contribuente. In questi casi, l’ammontare delle sanzioni
amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a
quello dell’elaborazione della comunicazione." “14-quinquies. 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate
anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal
fine, l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato comunica all’Agenzia delle entrate
le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli
intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si
applicano le disposizioni in materia di IVA."

26.All’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200, la parola "2005" è sostituita dalla parola "2007".
Dopo la parola trimestre." è inserita la seguente
frase: "La presente disposizione non si applica nei 365 giorni antecedenti
la scadenza della convenzione di concessione.".

27.All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla
seguente: "b) per le scommesse: 1) per la scommessa TRIS e per le
scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 2) per ogni tipo di
scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa; 3) per le
scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1°
gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino
a tre eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta
da più di tre eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta
dell’intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del
3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura
dell’8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1°
gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell’intero anno 2007 afferente alle
scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore
a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a tre eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna
scommessa composta da più di tre eventi: 4) per le scommesse a totalizzatore su
eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
scommessa.".

28. Il secondo comma dell’articolo 9 della legge marzo
1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, in
materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati,
è sostituito dal seguente: "2. Per le sigarette, le tabelle di cui al
primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di
prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al
primo giorno di ciascun trimestre solare.".

29. Con provvedimento direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di
variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi
dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni,
può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati,
di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di
assicurare il mantenimento del gettito per L’anno 2006 e per gli anni
successivi.

TITOLO III

NORME FINALI

Articolo 59

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all’articolo 1 I-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio
2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle
misure indicate nelle Tabelle A e B. allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella
C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno
1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le
spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell’articolo 11,
comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata
alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a
carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 6. A valere sulle
autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e
gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni,
le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell’allegato n. 4 alla presente legge. 8. In applicazione dell’articolo 46, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione
di ciascun Ministero interessato sono indicati
nell’allegato 5.

Articolo 60

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura
della presenta legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da
iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi
dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.. 468, e successive
modificazioni, secondo il prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente
legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti
territoriali. 3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.