Tributario e Fiscale

Friday 19 November 2004

Il testo della finanziaria 2005 approvato dalla Camera il 17.11.2004.

Il testo della finanziaria 2005
approvato dalla Camera il 17.11.2004.

Ddl Camera 5311
– Legge Finanziaria per il 2005

TITOLO
I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ARTICOLO
1.

(Risultati
differenziali del bilancio dello Stato)

1.
Per l’anno 2005, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.138 milioni di
euro, al netto di 5.494 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero
per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005,
resta fissato, in termini di competenza, in 244.138 milioni di euro per l’anno
finanziario 2005.

2.
Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in 40.307 milioni di euro
ed in 23.999 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l’anno 2006
e 3.176 milioni di euro per l’anno 2007, per le regolazioni debitorie;
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
234.307 milioni di euro ed in 209.499 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da
finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di
euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in
246.000 milioni di euro.

3.
I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza
o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4.
Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori
entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo
che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economicofinanziaria ovvero riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.

Articolo
2.

(Limite
all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)

1.
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel
Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005 – 2007 la spesa complessiva delle
Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate
per l’anno 2005 nell’elenco n. 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall’ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2
per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente
anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.

2.
Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle spese per
gli Organi costituzionali, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni
sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti
all’Unione europea a titolo di risorse proprie.

3.
Le amministrazioni di cui al comma 1, oltre ad applicare le
specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti
coerenti con quanto previsto nel comma 1.

Articolo
3.

(Bilancio
dello Stato)

1.
Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento
degli obiettivi di cui all’articolo 2, per il triennio 2005 – 2007 gli
stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto
diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne
quelli di cui al comma 2 dell’articolo 2 nonché quelli
connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già
attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il
limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del
precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi
corrispondentemente rideterminate
le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi
esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello
Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nell’allegato 3
annesso alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di
personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale
complessiva dei relativi livelli di spesa.

2.
Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei fondi di riserva per spese
obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a
quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di
particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato,
mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3.
Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima
Tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.

3-bis.
Fermo quanto stabilito per gli enti locali dall’articolo 6, comma 4-ter, della
presente legge, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
soggetti estranei all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di
ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella
sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi
di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della
struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed è
possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi
straordinari. In ogni caso, l’atto di affidamento di
incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere trasmesso alla
Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza
dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale.

3-ter.
Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 90
per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004, come rideterminata
ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l’acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di mezzi di trasporto. Ai fini di cui
al periodo precedente, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a
trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione
e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei
termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo
periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva
sostenuta nell’anno 2004.

3-quater.
Sulla base di effettive, motivate e documentate
esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro dell’economia e delle
finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo
periodo del comma 3-ter, non si applicano alle spese sostenute da specifiche
amministrazioni ovvero a specifiche tipologie di mezzi di trasporto.
Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati
da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

3-quinquies.
Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di
attuazione degli interventi di cui ai commi 3-ter e 3-quater in cui si
evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

Articolo
4.

(Limitazione
ai pagamenti)

1.
Per l’anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui
all’articolo 2, per i settori di intervento di cui
alle lettere a), b) e c), è garantito anche mediante la limitazione dei
pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari
indicati:

a)
strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui
agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 6.550 milioni di
euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) per complessivi
1.850 milioni di euro;

b)
fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività
produttive, 2.750 milioni di euro, ivi comprese le
risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati
con gli strumenti di cui alla lettera a);

c)
interventi della legge obiettivo finanziati dalla legge 1o agosto 2002, n. 166,
articolo 13, comma 1, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 450
milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati
con gli strumenti di cui alla lettera a).

2.
Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, i soggetti che
gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull’ammontare delle somme erogate per
singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative
ai trimestri successivi.

3.
Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 1, pari a
7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli
obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate
per l’intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del
Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1,
prevista dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, i predetti limiti settoriali possono essere modificati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione all’andamento
dei pagamenti. Per le stesse finalità le
amministrazioni centrali si conformano all’obiettivo di destinare al
Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le
amministrazioni centrali, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei
confronti delle società di capitali a prevalente
partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive
per conformarsi ai principi di cui al presente comma.

Articolo
5.

(Disposizioni sulla tesoreria).

1.
A modifica di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i
soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la
Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti
previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società Poste
Italiane Spa e Ferrovie Spa,
i conti intestati all’Unione europea e quelli riguardanti interventi di
politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai
sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i
conti istituiti nell’anno precedente quello di riferimento, non possono
effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello
Stato superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun
bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per cento.

2.
I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle
finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze.
L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o parziale, è
disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in
deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da
contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata
effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche
dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle
finanze.

Articolo
8.

(Disposizioni in materia di finanza regionale e locale).

1.
Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto
ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito
delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene
riconosciuto l’importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra
le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i
trasferimenti soppressi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, come, da ultimo, modificato dall’articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, ai fini dell’aliquota definitiva da determinare,
ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del
2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della
proposta delle regioni da presentare in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

2.
Ai fini della determinazione dell’aliquota definitiva di cui
al comma 1 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l’anno 2004
alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell’articolo 70 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato
articolo 70 è soppresso.

3.
Il Fondo di cui all’articolo 52, comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l’esercizio delle funzioni
conferite agli enti territoriali ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131.

4.
Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’inizio ovvero la
ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle
maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive
che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003,
in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma,
altresì, l’applicazione del predetto comma 22 dell’articolo 2 della legge n.
350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP
diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell’aliquota, nonché,
unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in
materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali
disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale
di riferimento ed in conformità con essa.

5.
Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi
alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per
effetto delle disposizioni recate dall’articolo 17, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto
approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base
della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire
dall’esercizio 2005.

6.
I trasferimenti erariali per l’anno 2005 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7.
Per l’anno 2005, l’incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei
trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell’efficacia delle
disposizioni di cui all’articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per
confermare i contributi di cui all’articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo,
36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro
in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244.

7-bis.
Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e
comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate
per l’anno 2004 dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono prorogate per l’anno 2005.

7-ter.
L’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
l’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno
disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali
all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della
maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano
solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo nella forma di
provvedimento amministrativo e non a quelli approvati dalle regioni con proprio
provvedimento legislativo.

7-quater.
Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le
entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni
patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui.

7-quinquies.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per l’accertamento dell’imposta Comunale sugli Immobili che scadono il
31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005,
limitatamente all’annualità d’imposta 2000 e successive.

Articolo
8.

(Disposizioni in materia di finanza regionale e locale).

1.
Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto
ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito
delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene
riconosciuto l’importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra
le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i
trasferimenti soppressi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, come, da ultimo, modificato dall’articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, ai fini dell’aliquota definitiva da determinare,
ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del
2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della
proposta delle regioni da presentare in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

2.
Ai fini della determinazione dell’aliquota definitiva di cui
al comma 1 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l’anno 2004
alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell’articolo 70 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato
articolo 70 è soppresso.

3.
Il Fondo di cui all’articolo 52, comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l’esercizio delle funzioni
conferite agli enti territoriali ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131.

4.
Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’inizio ovvero la
ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle
maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive
che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003,
in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma,
altresì, l’applicazione del predetto comma 22 dell’articolo 2 della legge n.
350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP
diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell’aliquota, nonché,
unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in
materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali
disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale
di riferimento ed in conformità con essa.

5.
Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi
alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per
effetto delle disposizioni recate dall’articolo 17, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto
approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base
della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire
dall’esercizio 2005.

6.
I trasferimenti erariali per l’anno 2005 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7.
Per l’anno 2005, l’incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei
trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell’efficacia delle
disposizioni di cui all’articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per
confermare i contributi di cui all’articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo,
36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro
in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244.

7-bis.
Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e
comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate
per l’anno 2004 dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono prorogate per l’anno 2005.

7-ter.
L’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l’articolo
2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno disposto la
sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali all’imposta sul
reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano
solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo nella forma di
provvedimento amministrativo e non a quelli approvati dalle regioni con proprio
provvedimento legislativo.

Capo
II

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE

Articolo
9.

(Aperture
di credito).

1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h)
contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti
fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari";

b)
all’articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a)
l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b)
la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell’anno
successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell’ammortamento può essere
posticipata al primo luglio seguente o al primo gennaio dell’anno successivo e,
per i contratti stipulati nel primo semestre dell’anno, può essere anticipata
al primo luglio dello stesso anno";

c)
dopo l’articolo 205 è inserito il seguente:

"Articolo
205-bis (Contrazione di aperture di credito) – 1. Gli
enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della
disciplina di cui al presente articolo.

2.
Le spese per investimenti finanziate con il contratto
di apertura di credito si considerano impegnate all’atto della stipula del
contratto stesso e per l’ammontare dell’importo del progetto o dei progetti
definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell’esercizio le somme
oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi. 3.
Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le
condizioni di cui all’articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui
all’articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all’importo complessivo
dell’apertura di credito stipulata. 4. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è
sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 204, comma 3. 5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere
stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a)
la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o
parziali, dell’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta
inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte di quest’ultimo
delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 206. L’erogazione
dell’intero importo messo a disposizione al momento della contrazione
dell’apertura di credito ha luogo nel termine massimo
di tre anni ferma restando la possibilità per l’ente locale di disciplinare
contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b)
gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi
erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a
cinque anni con decorrenza dal primo gennaio o dal primo
luglio successivi alla data dell’erogazione;

c)
le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d)
unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme
erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi
decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata;

e) deve
essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto
riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta
approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le
norme vigenti;

f)
deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di
credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.

6.
Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all’articolo 41
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 1o dicembre 2003, n. 389. I modelli per la
comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al
decreto di cui alla lettera f) del comma 5";

d)
all’articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis.
A fronte di operazioni di emissione di prestiti
obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila
possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria
riferita all’insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti
emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore
dell’ente capofila in relazione alla quota parte dei
prestiti di propria competenza. Ai fini dell’applicazione del comma 4, la
garanzia prestata dall’ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti
obbligazionari di competenza dell’ente stesso".

2.
Per la gestione del fondo di ammortamento del debito
di cui all’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si
applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere
stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.
All’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono soppresse le parole: "e contrarre
mutui" e le parole: "o dell’accensione".

Articolo
10.

(Rinegoziazione mutui)

1.
Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali,
alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento
anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova
emissione o alla rinegoziazione, anche con

1.
Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali,
alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento
anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova
emissione o alla rinegoziazione, anche con altri
istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento
che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel
valutare la convenienza dell’operazione di rifinanziamento
si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso,
per la verifica delle condizioni di rifinanziamento,
lo Stato o l’ente pubblico interessato osservano
regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo
sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale. 2. Gli
stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri
integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente
adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti
alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione
dei mutui di cui al comma 1.

3.
Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2 l’ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal
perfezionamento delle operazioni di cui al comma 1, all’amministrazione statale
interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di
ammortamento o di rimborso.

4. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con
rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, è necessario che al
momento dell’emissione venga costituito un fondo di
ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap
per l’ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1o
dicembre 2003, n. 389.

Articolo
11.

(Contabilizzazione debito e gestione di attivi finanziari).

1.
Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi
adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti
pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato.

2.
Per le stesse finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli enti pubblici
diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio
dell’amministrazione pubblica che assume l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il
ricavato del prestito sia destinato ad un’amministrazione pubblica diversa.
L’amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori
da un’amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle
entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli
investimenti. L’istituto finanziatore, contestualmente alla stipula
dell’operazione di finanziamento, ne dà notizia
all’amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento
che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato
dell’operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione del
corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di
consentire la regolazione contabile dell’operazione.

3.
Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi
alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle nuove operazioni
finanziarie.

4.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, procede
alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.

Articolo
12.

(Superamento
della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie).

1.
Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del
sistema di tesoreria unica il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua con
proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e
tre università nei quali durante l’anno 2005, i trasferimenti statali e le
entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti.
L’individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene
effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono
comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro
tesorieri, al sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell’articolo
28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per
via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno
di cassa sia ai fini del calcolo dell’indebitamento
netto. Con il predetto decreto vengono altresì
definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può
essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.

2.
L’articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, è sostituito dal seguente:.

"Articolo
213 (Gestione informatizzata del
servizio di tesoreria) – 1. Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere
lo consentano il servizio di tesoreria può essere
gestito con modalità e criteri informatici
e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici,
in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche
valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere
di cui all’articolo 226.

2.
La convenzione di tesoreria di cui all’articolo 210 può prevedere che la
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di
tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e
di pagamento interbancari.

3.
Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici
interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad
effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono
versate alle casse dell’ente, con rilascio della quietanza di cui all’articolo
214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione
ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella
predetta convenzione di tesoreria".

3.
Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione della
attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni
per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all’estero.

Articolo
12-bis.

1.
Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione
illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono
di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione europea, anche
sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di
avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di
lavoratori, sgravi contributivi di personale addetto all’attività produttiva
devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di
funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro
interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte, ovvero verificate ed approvate
dall’ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo
2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del
costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell’avvenuta adozione delle misure
indicate al primo periodo viene data comunicazione al
competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l’adozione
delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti
che non risultino avere adottato le citate misure di organizzazione e
funzionamento. Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo
13.

(Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito
di calamità naturali).

1.
Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all’agricoltura al
sistema assicurativo contro i danni, l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori,
viene ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il
corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula
di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle
strutture, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.

2.
All’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3.
Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi
assicurativi destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera
a), si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per
la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui
all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a
valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
finanziaria".

3.
Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l’anno 2005, la dotazione del Fondo
per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l’Istituto per studi,
ricerche e informazioni sul mercato
agricolo (ISMEA), ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è incrementata di euro 50 milioni, di
cui euro 5 milioni da destinare preferenzialmente
agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

4.
Per gli interventi previsti all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel
capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per
il 2005 di 50 milioni di euro.

Articolo
14.

(Oneri
contrattuali).

1.
Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a
carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2005, di
56 milioni di euro.

2.
Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in
regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall’anno 2005, di 22
milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3.
Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4.
Per il personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali
trova applicazione l’articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.

5.
In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo
provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori
incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di
contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle pubbliche
amministrazioni.

5-bis.
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante
organiche degli enti di ricerca, si intende
applicabile anche all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18
giugno 2003.

Articolo
15.

(Personale
a tempo determinato).

1.
Per l’anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato,
ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa
media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa
per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale
dello Stato nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,
non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione
nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale.
Le limitazioni di cui al presente comma non trovano
applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli
enti locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di
settore.

2.
I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e
l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre
2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato,
prorogati ai sensi dell’articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Il Ministero dell’economia e delle finanze può
continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai
sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.

3.
Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
dall’INPS, dall’INPDAP e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico
dei bilanci degli enti predetti.

4.
L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può
continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio
nell’anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra
forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2004 dalla
predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio
dell’Agenzia. Il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31
dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo
determinato in servizio nell’anno 2004. I relativi oneri continuano a far
carico sul bilancio del Centro.

5.
Al fine di consentire il completamento e l’aggiornamento dei dati per la
rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono
proseguire nell’anno 2005 fino al completamento dell’ultimo rinnovo semestrale
autorizzato ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

6.
Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 3, comma 63, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate
unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla
normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I
rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre
2005.

7.
Per l’anno 2005 per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS),
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli
istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS),
l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le
università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque
salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di
ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento
di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti
o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

8.
I comandi del personale delle Poste Italiane Spa e
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall’articolo 3, comma
64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

Articolo
16.

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).

1.
Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

2.
Per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del
personale docente in organico di diritto, non potrà
superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto
per l’anno scolastico 2004-2005.

3.
L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai
docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente
facente parte dell’organico di istituto sempre in
possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua
straniera da assegnare a docenti specialisti, solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti
di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente
comma, sono attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali iniziative
di formazione in servizio del personale docente, la
cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti
previsti per l’insegnamento della lingua straniera.

I
commi dal 4 al 7 sono stati stralciati

8.
Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore
spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo
delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia, iniziative di
formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro
la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere
di istruzione e formazione.

9.
Per la realizzazione di interventi di edilizia e per
l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare
rilevanza da parte delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10
milioni di euro.

Articolo
17.

(Divieto
di estensione dei giudicati ed altre norme processuali).

1.
Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche
di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per
l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle
amministrazioni pubbliche.

2.
All’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis.
Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e
delle finanze l’esistenza di controversie relative ai
rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero
derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei
soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti
sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile".

3.
Dopo l’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il
seguente:

"Articolo
63-bis. (Intervento dell’ARAN nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro). – 1. L’ARAN può intervenire nei giudizi
innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad
oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative
al personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche
discipline ordinamentali e retributive, l’intervento
in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze".

3-bis.
La dotazione del Fondo di cui all’articolo 3, comma 149, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Capo
IV

INTERVENTI
IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Articolo
19.

(Gestioni
previdenziali).

1.
L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per
l’anno 2005:

a)
in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b)
in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in
3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3.
I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni
di euro attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico
dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni
di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

Articolo
20.

(Trasferimenti all’INPS).

1.
Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall’assunzione, a carico
del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all’articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari
precedenti l’anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:

a)
le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione
sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro
complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle
predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi
dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un
ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;

b)
le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’anno 2003,
trasferite alla predetta gestione dell’INPS in eccedenza rispetto agli oneri
per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in
eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal
decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;

c)
le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come
risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2003 del predetto Istituto, in
quanto non utilizzate per i seguenti scopi:

1)
finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui
all’articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare
complessivo pari a 804,98 milioni di euro;

2)
finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

3)
finanziamento degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap grave di
cui all’articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un
ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;

4)
finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare
complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

2.
Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di
cui al comma 1 sulle gestioni dell’INPS interessate è definito con la procedura
di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.
Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per
l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e
sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, valutati in 1.326 milioni di euro per l’esercizio
2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:

a)
per l’esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:

1)
i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2)
i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la
tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di
euro;

3)
i minori oneri accertati nell’attuazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai
portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti
ed invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di
euro;

4)
i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro
prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992,
n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di
pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di
euro;

b)
a decorrere dall’anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:

1)
i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2)
i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 3, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni
di euro;

3)
i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro
prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n.
500, per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di
pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di
euro.

Articolo
20-bis.

1.
All’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388,
come modificato dall’articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 1, ultimo periodo sono soppresse le parole "progressivamente
e";

b)
al comma 1 dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel finanziare i
piani formativi di cui sopra, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti
a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma".

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3.
I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano
il versamento del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n.
845 del 1978 all’INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta
dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro.
L’adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni
anno, con effetti dal 1o gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1o gennaio di ogni anno. L’INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle
adesioni pervenute, del getto del contributo integrativo, di cui all’articolo
25 della legge n. 845 del 1978 e successive modificazioni, relativo ai datori
di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori
di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per
la formazione professionale e per l’accesso al FSE, di cui all’articolo 9,
comma 5, della legge n. 236/1993. Lo stesso istituto provvede
a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di
trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a
fornire, tempestivamente e con regolarità ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai
contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel
perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l’accesso al FSE, di cui all’articolo 9, comma 5, della
legge n. 236 del 1993, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell’ articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144."

Articolo
21.

(Asili
nido aziendali).

1.
Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all’articolo 91,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per l’anno 2005,
di 10 milioni di euro.

1-bis.
Al comma 1 dell’articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: "datori di lavoro che realizzano, nei
luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi"
sono inserire le seguenti: "con gestione interna o esterna".

Articolo
21-bis.

(Fondo
Nazionale per le politiche giovanili).


1. Nell’ambito del Fondo Nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è destinata una quota di 500 mila euro per l’anno 2005 per
l’istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili
finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella
società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità
progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative
nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

2.
Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma 1 è
destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei
Giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i
Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

Articolo
22.

(Interventi
nel settore sanitario).

1.
Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il
livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.250 milioni di euro per
l’anno 2005, 90.014 milioni di euro per l’anno 2006 e 91.813 milioni di euro
per l’anno 2007. I predetti importi ricomprendono
anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli
anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per
l’ospedale "Bambino Gesù".

2.
Resta fermo l’obbligo in capo all’Agenzia italiana del farmaco di garantire per
la quota a proprio carico, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione
vigente. Nell’ambito delle annuali direttive del Ministro della
salute all’Agenzia è incluso il conseguimento dell’obiettivo del rispetto del
predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il
contenimento della spesa farmaceutica, l’Agenzia italiana del farmaco
stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci, almeno per le patologie più
rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche,
individua i farmaci per i quali i medici possono prescrivere "confezioni
d’avvio" per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine
di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di
verificarne la tollerabilità e l’efficacia, e predispone l’elenco dei farmaci
per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

2-bis.
Al fine di garantire che l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio
economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito
nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la
disciplina dettata dall’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di
garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul
territorio nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute, che si avvale
della commissione di cui all’articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, sono fissati gli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di
processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai livelli essenziali
di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima
procedura sono individuati le tipologie di assistenza
e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano
sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati
entro il 30 giugno 2005.

2-ter.
Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte
come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione
del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle
singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci
regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all’eventuale aggiornamento
delle tariffe massime. Con la medesima modalità si procede all’aggiornamento
biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni
secondo anno a decorrere dall’anno 2005.

2-quater.
Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo
dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla
modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari
praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è
vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole
prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del
paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la
compensazione della mobilità sia intraregionale che
interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti
erogatori in violazione di detto principio.

3.
L’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto
disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all’accordo Stato-regioni
dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre
2001, per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal
2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che
contempli ai fini del contenimento della dinamica dei
costi:

a)
gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;

a-bis) i
casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento
dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze
ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;

b)
ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio
della spesa sanitaria nell’ambito del Nuovo sistema informativo
sanitario;

c)
il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di
garantire l’effettività del processo di razionalizzazione delle reti
strutturali dell’offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con
particolare riguardo al riequilibrio dell’offerta di posti letto per acuti e
per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
diurno, nonché alla realizzazione degli interventi volti alla prevenzione,
coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

d)
il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di
quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore,
secondo modalità che garantiscono che, complessivamente, la loro crescita non
sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell’anno precedente, al
netto di eventuali costi di personale di competenza di
precedenti esercizi;

e)
in ogni caso, l’obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di
programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario delle
proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in
sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di
verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi
dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo
l’obbligatorietà dell’adozione di misure per la riconduzione in equilibrio
della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l’ipotesi di decadenza del direttore generale.

4.
Al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si
prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio,
adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto
trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono
stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi
non siano sufficienti, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida
la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni
il presidente della regione, in qualità di commissario
ad acta, approva il bilancio d’esercizio consolidato
del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di
gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento.

5.
In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma
3 è precluso l’accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005,
2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente
erogate.

5-bis.
Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 3, ciascuna
regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di
raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende
ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta,
attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle
strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza
gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di
contenimento della dinamica dei costi di cui al presente articolo.

6.
La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 4 e 5, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del
Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri
della salute e dell’economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per
il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali
di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 3. La
sottoscrizione dell’accordo è condizione necessaria per la riattribuzione
alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.

7.
Con riferimento agli importi indicati al comma 1, relativamente
alla somma di 1.000 milioni di euro per l’anno 2005, 1.200 milioni di
euro per l’anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l’anno 2007, il relativo riconoscimento
alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 3,
anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell’obiettivo per la quota a
loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall’articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.

8.
Al fine di consentire in via anticipata l’erogazione dell’incremento del
finanziamento a carico dello Stato:

a)
in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli
anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto
ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 1, al netto
di quelle indicate al comma 7, da accreditare sulle
contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari
al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di
finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta
dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate
proprie regionali;

b)
per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella
misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di
finanziamento della quota indistinta quale risulta
dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate
proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

c)
all’erogazione dell’ulteriore 5 per cento o al
ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001 per l’anno 2004,
rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti
delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di
cui ai commi 3 e 7;

d)
nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché
della stipula dell’intesa di cui al comma 3, le anticipazioni sono commisurate
al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per
l’anno 2004 in base alla deliberazione CIPE, rivalutato del 2 per cento su base
annua a decorrere dal 2005;

e) sono
autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi
necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni
per gli esercizi successivi.

Articolo
23.

(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto
di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni
per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime).

1.
Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste
dall’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate
del 10 per cento.

2.
I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare
inflitte, a norma dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati,
limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui
al comma 1, ad appositi capitoli di spesa del Ministero della salute per il
potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, come pure per la
realizzazione di campagne di informazione
e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle
patologie ad esso correlate.

3.
Resta ferma l’autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole regioni,
ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle
infrazioni di cui al comma 1, accertate dagli organi di polizia locali, , come
tali ad esse direttamente attribuiti.

Capo
VI

FINANZIAMENTO
DEGLI INVESTIMENTI

Articolo
24.

(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione
centrale).

1.
Al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica amministrazione e
per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni
informatiche e i servizi per i quali
si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e
sovrapposizioni. Il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione stipula contratti-quadro
per l’acquisizione di applicativi informatici
e per l’erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il
funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo
sviluppo, manutenzione e gestione.

2.
Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le
prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma
1, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all’articolo 8 dello
stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità
di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.

3.
Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di
razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di
comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 2.

4.
Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al
comma 2 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 2, secondo
modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5.
Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti
di cui al comma 2, possono essere assegnati al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per
i progetti strategici nel settore informatico
di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

6.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i cedolini per il pagamento delle
competenze (buste paga) del personale delle amministrazioni di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso
di caselle di posta elettronica fornite dall’amministrazione, sono trasmessi,
tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica
all’indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
sono emanate le relative norme attuative.

7.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche,
dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale
dipendente e con gli uffici, anche di altra
amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei
dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
sono emanate le relative norme attuative.

Articolo
25.

(Attività
in materia ambientale e culturale).

(I commi
dall’1 all’8 sono stati stralciati).

9.
Per l’anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla
riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, delle somme da versare
in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8
ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e
con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo
stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da
stipulare con le regioni territorialmente interessate.

9-bis.
Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo
economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la
prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 52, comma 59, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali
finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate negli anni successivi, fino al
completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.

(Il comma
10 è stato stralciato).

Articolo
25-bis.

(Disincentivi al cambio di destinazione urbanistica).

1.
La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti
industriali interessati da processi di delocalizzazione
dell’intero processo produttivo, soprattutto quando
essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto
acquisito dall’impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il
sostegno ed il miglioramento del processo produttivo medesimo.

Articolo
26.

(Disposizioni in materia di protezione civile).

1.
Al fine di favorire l’avvio di un regime assicurativo volontario per la
copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualsiasi
uso destinati, è istituito un apposito Fondo di
garanzia la cui gestione è affidata alla CONSAP spa.
Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005. Con apposito
regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle
finanze, sentiti la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro
trenta giorni, e acquisito successivamente il parere vincolante delle
competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione del relativo schema, sono definite le forme, le condizioni e le
modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte a incentivare
lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l’esclusione
dell’intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a
fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo
stata presentata la domanda di definizione dell’illecito edilizio, non sono
stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri accessori.

2.
Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti
competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di
ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i
quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando
il 5 per cento delle risorse complessive alla realizzazione del piano di ricostruzione
del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro
per 15 anni, a decorrere dall’anno 2005.

(Il comma
4 è stato stralciato).

Articolo
27.

(Rifinanziamento di misure a sostegno dell’innovazione e delle
tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l’accesso a larga
banda ad INTERNET e lo sviluppo delle comunicazioni).

1.
Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è destinato alla copertura delle spese relative al
progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC ai giovani",
diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono
sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino all’esaurimento delle
disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione
del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell’articolo 27,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2.
I benefici di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, concessi ai docenti con le modalità di cui al relativo decreto attuativo, sono prorogati a tutto l’anno 2005.

3.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal
computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti
nel settore informatico, esperita,
previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

4.
La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, isttuita con decreto del Ministro delle attività produttive
e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di
40 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di euro
per l’anno 2006 e 20 milioni di euro per l’anno 2007.

5.
L’intervento di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per l’importo
di 110 milioni di euro. La misura del contributo è
fissata in euro 120,00.

6.
L’intervento di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per l’importo
di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai
contratti stipulati a decorrere dal 1o dicembre 2004 nella misura di euro 50,00, elevata ad euro 75,00 qualora l’accesso alla
rete fissa da parte dell’utente ricada all’interno delle aree di cui agli
obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999.

(Il comma
7 è stato stralciato).

Articolo
27-bis.

(Strumento
flessibile per l’attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate).

1.
Al fine di rafforzare l’attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa
è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti
economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità
positive sul territorio.

2.
Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono in: a) un
contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a
cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento
di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula dei
con-tratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50
per cento degli investimenti ammissibili nonché; b) un
contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli
investimenti ammissibili; c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in
misura non superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese
beneficiarie. Il cumulo delle agevolazioni concedibili non può superare i
vigenti limiti massimi di intensità di aiuto.

3.
Le agevolazioni di cui al comma 2 sono finanziate a valere
sul Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A
tale fine l’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’allegato 1 della citata legge
n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti nel presente articolo.

4.
Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le
procedure di assegnazione e riprogrammazione delle
risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 1 nonché le
condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 3.

5.
L’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.

Articolo
27-ter.

(Promozione
di fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico nel Mezzogiorno).

1.
Al fine di favorire l’afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie
imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate,
il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare
quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50
per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione
del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento,
d’intesa con il Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle
vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato,
nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che
l’organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità
pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un
rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei
fondi.

2.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e
stanziate con delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.

Capo
VII

ALTRI
INTERVENTI

Articolo
28.

(Gestioni
liquidatorie).

1.
Gli immobili di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10
giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1o luglio 2003,
possono essere alienati anche nell’ambito dell’attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente
controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma
1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.

2.
All’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, lettera c), secondo periodo, le
parole: "La società si avvale" sono sostituite dalle seguenti:
"La società può avvalersi anche";

b)
al comma 1-bis, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti".

3.
Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter
dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente
controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo
articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora
attribuito all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e
può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

4. L’ufficio stralcio di cui
all’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso;
le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.

4-bis.
Congiuntamente al Ministro dell’economia e delle finanze, la società
direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera
c), dell’articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente
alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia
stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

Articolo
29.

(Disposizioni varie).

(I commi
dall’1 al 3 sono stati stralciati).

4.
Le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi
61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 7. Il relativo riparto
è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.

4-bis.
All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: "dall’AIMA" sono sostituite dalle seguenti:
"dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri
organismi pagatori istituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165" e le parole: "mercato agricolo" sono
sostituite dalle seguenti: "settore agricolo".

5.
Le risorse del fondo possono essere utilizzate anche per la formazione, in
materia di internazionalizzazione, di studenti
italiani e stranieri. A tale fine il Ministero delle attività produttive può
promuovere protocolli di intesa con le università e le
associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione
dell’Istituto nazionale per il commercio estero.

6.
Per l’anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la
proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia
delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e di esse viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

7.
Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività di cui all’articolo
17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l’Istituto per la promozione industriale
(IPI) adotta, d’intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai
sensi dell’articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell’articolo 60
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono determinati, a decorrere dall’anno
2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di
cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di
euro ed all’articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni
di euro.

7-bis.
Il fondo di cui all’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della
nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato
disposto della lettera c) del comma 14 dell’articolo
22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell’articolo 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7-ter.
Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle
aree sottoutilizzate del Paese, con particolare
riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche
costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo,
d’intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni
regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione
di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro a decorrere dal 2005.

(Il comma
8 è stato stralciato).

9.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,
è stabilito un incremento delle tariffe applicabili
per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della
legge 1o dicembre 1986, n. 870,
in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate
pari a 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. Una quota delle predette
maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l’anno 2005, e ad euro 12 milioni
a decorrere dall’anno 2006, è riassegnata
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
la copertura degli oneri di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

Articolo
30.

(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali).

1.
I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per
l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun
canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a
soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo
periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna
a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione
indicati dal predetto ufficio.

2.
Dal canone di concessione vengono detratte le spese
sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone
stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del
pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di concessione o in apposita convenzione unita all’atto stesso.

3.
I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni
sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su
proposta del Direttore regionale competente. L’individuazione del
concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

(Il comma
4 è stato stralciato).

Articolo
31.

(Interventi
in materia di giustizia).

1.
All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "il
processo di valore inferiore a euro 1.100 e" sono soppresse.

2.
I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
sostituiti dal seguente:

"1.
Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a)
euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b)
euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché
per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile;

c)
euro 170 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore
indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d)
euro 340 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore
indeterminabile;

e)
euro 500 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;

f)
euro 800 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;

g)
euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro
520.000".

3.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo
dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo
stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione
agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120,00.

4.
L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal
seguente:

"1.
Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non
eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i
provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del
contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115".

5.
Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti commi sono versate
al bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo
stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti
pregressi nonché per l’adeguamento delle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari.

6.
All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. Le indennità previste dal
presente articolo non possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui". La disposizione del
presente comma si applica anche ai giudici tributari.

(Il comma
7 è stato stralciato).

8.
I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di
provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria,
anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione,
mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti
condizioni:

a)
siano ritenute cessate, con provvedimento dell’autorità giudiziaria da
comunicare all’avente diritto alla restituzione, le
esigenze che avevano motivato l’adozione del provvedimento di sequestro;

b)
siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;

c)
siano comunque custoditi da oltre due anni alla data
del 1o luglio 2002;

d)
siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all’avente
diritto alla restituzione dell’ordinanza di cui alla lettera a) senza che
questi abbia provveduto al ritiro.

9.
La cessione è disposta, anche in assenza di documentazione in
ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti
dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati
secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o di telaio.

10.
All’alienazione ed alle attività ad essa funzionali e
connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali
per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della
giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.

11.
L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente
del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte
dell’ufficio giudiziario competente.

12.
Il provvedimento di alienazione è comunicato all’
autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

13.
Il provvedimento è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico
competente, il quale provvede, senza oneri, all’aggiornamento delle relative
iscrizioni.

14.
Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e
276 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per
ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:

a)
euro 6,00 per ogni mese o frazione di esso per i
motoveicoli ed i ciclomotori;

b)
euro 24,00 per ogni mese o frazione di esso per gli
autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per
le macchine agricole ed operatrici;

c)
euro 30,00 per ogni mese o frazione di esso per gli
autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

15.
Gli importi sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o
frazione di esso successivo al primo di custodia del
veicolo, salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

16.
Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui
costanti a decorrere dall’anno 2006.

17.
Alle procedure di alienazione o rottamazione già
avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei
compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse
concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 8, le disposizioni di
cui ai commi da 8 a 16.

18.
All’articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "e
previo parere del consiglio dell’ordine" sono soppresse.

19.
L’articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"1.
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di
espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni
pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di
spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto
all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di
euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2
aprile 1958, n. 319, come sostituito dall’articolo 10 della legge 11 agosto
1973, n. 533, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo".

20.
La tabella di cui all’allegato n. 1 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.

Articolo
32.

(Redditi
immobiliari. Lotta al sommerso).

1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 6, primo comma:

1)
dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis)
denunce di inizio attività presentate allo sportello
unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai
comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori ed ai
progettisti dell’opera";

2)
alla lettera g-ter), dopo le parole: "contratti di somministrazione di energia elettrica,"
sono inserite le seguenti: "di servizi telefonici, di servizi idrici e del
gas,";

b)
all’articolo 7:

1)
al primo comma, le parole: "riguardanti gli atti
di cui alla lettera g) dell’articolo 6" sono sostituite dalle seguenti:
"contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma
dell’articolo 6";

2)
al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine
dell’emersione delle attività economiche, con particolare riferimento
all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli
stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell’immobile
presso cui è attivata l’utenza";

3)
il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Le
banche, la società Poste italiane spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento,
gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione
del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto
disposto dalla lettera g-quater) del primo comma
dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere
in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto
che intrattenga con loro qualsiasi rapporto od effettui qualsiasi operazione di
natura finanziaria";

4)
l’undicesimo comma è sostituito dal seguente:

"Le
comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del presente articolo sono
trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle
trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato
dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate";

5)
al dodicesimo comma, le parole: "il Ministro
delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "il Direttore
dell’Agenzia delle entrate".

2.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, quinto
comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 1, a decorrere dal 1o aprile
2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati
identificativi catastali all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti;
per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti
solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

3.
Con provvedimento di concerto dei Direttori delle
Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente
le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma
9.

4.
La revisione parziale del classamento
delle unità immobiliari site in microzone comunali,
per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 138, ed il corrispondente valore medio catastale ai fini
dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, si discosta
significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente
periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite
con il provvedimento di cui al comma 8. L’Agenzia del
territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei
presupposti, attiva il procedimento revisionale con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio.

5.
I comuni, constatata la presenza di immobili non
dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti
con i classamenti catastali, richiedono ai titolari
di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la presentazione di atti
di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli
elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la
mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai
soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione,
agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati
non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli
Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico
dell’interessato, alla iscrizione in catasto
dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento
delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni
previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, e successive modificazioni.

6.
Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite
a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 5,
producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a partire dal
1o gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune,
ovvero dal 1o gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.

7.
Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificati
dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono
elevati rispettivamente a euro 258,00 e a euro
2.066,00.

8.
Con provvedimento del Direttore della Agenzia del
territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite,
previa intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, le modalità tecniche ed operative per l’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

9.
Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono
aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere dal 1o gennaio 2005, per gli
immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può
in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già
denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a
seguito di incrocio con i dati forniti dall’Agenzia
del territorio, secondo modalità d’interscambio stabilite con provvedimento del
Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione
della superficie catastale, i soggetti di cui all’articolo 63, se intestatari
catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’Ufficio
provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo
immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente
modifica, al comune, della consistenza di riferimento".

10.
Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e successive modificazioni, dopo l’articolo 52 è inserito il
seguente:

"Articolo
52-bis. – (Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti
di locazione) – 1. La liquidazione dell’imposta
complementare di cui all’articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l’ammontare
del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10
per cento del valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, comma
4, e successive modificazioni. Restano comunque
fermi i poteri di liquidazione dell’imposta per le annualità successive alla
prima".

11.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, dopo l’articolo 41-bis è inserito il seguente:

"Articolo
41-ter. – (Accertamento dei redditi di fabbricati) – 1. Le disposizioni di cui agli
articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con
riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in
misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di
locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell’immobile.

2.
In caso di omessa registrazione del contratto di
locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria,
l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta
antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini
della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10
per cento del valore dell’immobile.

3.
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell’immobile
è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni".

12.
Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti,
rispettivamente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a
norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431.

13.
Il modello per la comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,
n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell’interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile
gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione
è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, nonché degli uffici dell’Agenzia delle entrate, con la compilazione in
formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità
telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a
dare avviso di ricevimento. L’Agenzia delle entrate, secondo intese con il
Ministero dell’interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro
successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La
presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto
articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di
cui al medesimo articolo 12.

14.
L’obbligo di comunicazione di cui al comma 13 trova applicazione anche nei
riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di
intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per
le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi
concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a
quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata
inferiore al mese. In caso di violazione dell’obbligo di
cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al
quarto comma dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di
seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al
primo periodo, su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi
dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.

15.
I contratti di locazione o che comunque costituiscono
diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni,
comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono
registrati.

Articolo
33.

(Contrasto
all’evasione in materia di IVA).

1.
All’articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"ad euro 10.000".

2.
All’articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis.
Entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai
precedenti commi, il contribuente presenta l’elenco dei soggetti titolari di
partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si
riferisce la comunicazione nonché l’elenco dei
soggetti titolari di partita IVA da cui sono state ricevute fatture. Per
ciascun soggetto deve essere indicato l’importo complessivo delle operazioni
effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la
evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta nonché dell’importo delle
operazioni non imponibili e di quelle esenti. Sono esonerati dagli obblighi
previsti dal presente comma i contribuenti esonerati dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono individuati gli elementi informativi
da indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché
le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli
stessi";

b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6.
Per l’omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché
per l’invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri restano
applicabili le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471".

3.
All’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, come modificato
dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 luglio 2004, n. 224, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono
attraverso lo sportello telematico dell’automobilista
di cui al comma 1, entro il termine di quindici giorni dall’acquisto, il numero
identificativo intracomunitario o, in presenza di
successivi passaggi interni precedenti l’immatricolazione, il codice fiscale
del fornitore, nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi acquistati. La comunicazione è altresì effettuata,
entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi
veicoli".

4.
Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle
comunicazioni di cui al comma 3.

5.
Con la convenzione prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è
definita la procedura di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate
delle informazioni inviate dai
soggetti di imposta ai sensi del comma 3.

6.
All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: "Nella prima
ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate,
esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i
dati contenuti nella dichiarazione ricevuta".

7.
Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare
secondo quanto disposto dall’articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’Agenzia
delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni
risultanti dalle dichiarazioni, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17.

8.
All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis.
È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il
cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la
comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti".

9.
Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 6, o la invia con dati
incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.

10.
Il Direttore dell’Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i
contenuti e le modalità della comunicazione di cui al comma 6.

11.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l’articolo 60, è inserito il seguente:

"Articolo
60-bis – (Solidarietà nel pagamento dell’imposta). – 1. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli
organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di
frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei
commi 2 e 3.

2.
In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente
relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il
cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è
obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

3.
L’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente
dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o
sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso
con il mancato pagamento dell’imposta".

Articolo
34.

(Accertamento e riscossione).

1.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1o gennaio 2005, è introdotto
l’istituto della pianificazione fiscale concordata cui possono
accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni.
L’adesione alla pianificazione fiscale determina la definizione preventiva, per
un triennio, della base imponibile caratteristica dell’attività svolta e
comporta la limitazione dei poteri di accertamento da
parte dell’amministrazione finanziaria.

2.
Non possono aderire alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d’impresa
e gli esercenti arti e professioni che:

a)
si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione
dell’imponibile o dell’imposta, per il periodo d’imposta in corso al 1o gennaio
2003;

b)
non erano in attività al 1o gennaio 2002;

c)
hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d’imposta in corso al 1o gennaio
2003. A tal fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

d)
hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003.

3. L’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona
con l’accettazione di importi, proposti ad ogni
contribuente dall’Agenzia delle entrate, che definiscono per un triennio la
base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli eventuali
componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

4.
La proposta individuale è formulata sulla base di
elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria che tengono conto delle
risultanze dell’applicazione degli studi di settore, dei dati sull’andamento
dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della
coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

5. L’adesione alla proposta è comunicata dal contribuente
entro trenta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può
essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio
dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia
in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell’esistenza
di:

a)
significative variazioni degli elementi strutturali
nell’esercizio dell’attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione
della proposta;

b) dati ed elementi presi a base per la formulazione
della proposta divergenti sensibilmente, all’atto della definizione.

6.
Per i periodi d’imposta oggetto di pianificazione, relativamente
al reddito caratteristico d’impresa o di arti o professioni:

a)
sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base
delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;

b)
esclusa l’aliquota del 23 per cento, quella marginale applicabile ai fini
dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti
percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito;

c)
è esclusa l’applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito
dichiarato eccedente quello definito; resta salva la
facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

7.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare degli eventuali
maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle
scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza
di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili,
e il volume d’affari dichiarato.

8.
Per i periodi d’imposta oggetto di pianificazione sono inibiti i poteri
spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli
articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo
comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni.

9.
In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella
dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento
parziale in ragione del reddito oggetto dell’accordo nonché,
per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d’affari
corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base dell’accordo, salve
le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale
ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione
previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

10.
L’inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a),
e 8 non opera qualora sia constatata l’emissione o l’utilizzo di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti. Nei confronti dei medesimi soggetti
non operano i benefici di cui al comma 6, lettere b) e
c).

11.
Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi
progressivamente, nel corso del triennio, trova applicazione la pianificazione
fiscale concordata, sono definite le modalità di attuazione dei criteri di cui
al comma 4 e sono emanate le relative norme di attuazione; con il medesimo
regolamento, ai fini della progressiva entrata a regime della pianificazione
fiscale concordata, sono altresì individuate le categorie di contribuenti che
possono definire i redditi mediante la esclusiva accettazione degli importi
proposti per uno o due periodi d’imposta.

12.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le
modalità di invio delle proposte, anche in via
telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli
intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le
modalità di adesione.

13.
Gli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, sono soggetti a revisione, sentite le
associazioni professionali e di categoria ai sensi del comma 1 del medesimo
articolo 62-bis, entro il quarto anno successivo a quello di entrata in vigore
dello studio di settore ovvero dell’ultima revisione del medesimo; in ogni caso
le risultanze degli studi di settore sono aggiornate ogni anno, con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sulla base delle
elaborazioni dell’ISTAT che individuano, in relazione ai dati di contabilità
nazionale, indici differenziati per settore, territorio e dimensione dei
soggetti interessati. Tali indici sono forniti dall’ISTAT alla
Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio di ciascun anno; il
provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentite le associazioni
professionali e di categoria, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
marzo dello stesso anno e ha effetto con riferimento ai redditi del periodo di
imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente.

14.
Negli articoli 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate, rispettivamente, le
seguenti modificazioni:

a)
al citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, al primo comma, numero 5), dopo le parole: "richiedere",
"possono essere richiesti" e "devono essere fornite" sono
inserite le seguenti: "anche telematicamente";
al primo comma, numero 7), dopo le parole: "richiedere",
"possono essere richiesti" e "deve essere inviata" sono
inserite le seguenti: "anche telematicamente";

b)
al citato articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, al secondo comma, numero 5), dopo le parole: "richiedere",
"possono essere richiesti" e "devono essere fornite" sono
inserite le seguenti: "anche telematicamente";
al secondo comma, numero 7), dopo le parole: "richiedere",
"possono essere richiesti" e "deve essere inviata" sono
inserite le seguenti: "anche telematicamente".

15.
Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell’istituto
della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1
dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)
le parole da: "gli uffici delle imposte"
fino a: "delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti:
"i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi,
ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione
centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della
medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali";

b)
dopo le parole: "non spettanti," sono
inserite le seguenti: "nonché l’esistenza di imposte o di maggiori imposte
non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,";

c)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero
la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218".

16.
Al quinto comma dell’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
le parole da: "l’ufficio dell’imposta" fino
a: "indirette sugli affari" sono sostituite dalle seguenti: "i
competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni
e verifiche nonché

dalle
segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie
fiscali";

b)
dopo le parole: "l’esistenza di
corrispettivi" sono inserite le seguenti: "o di imposta";

c)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché
l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui
all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218".

17.
Al comma 181 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo
periodo dell’alinea, le parole: "alle altre
categorie reddituali" sono sostituite dalle
seguenti: "alle medesime o alle altre categorie reddituali,
nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto,".

18.
All’articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 1, le parole: "alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto
degli accertamenti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "alle
medesime o alle altre categorie reddituali nonché con
riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto";

b)
al comma 2, le parole da: "qualora" fino a:
"indipendentemente" sono sostituite dalle seguenti:
"indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
e".

19.
I commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono
abrogati. La disposizione del periodo precedente ha effetto a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004.

20.
All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
al comma 1:

1)
le parole: "il primo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "i periodi";

2)
le parole: "nella dichiarazione dei redditi"
sono sostituite dalle seguenti: "nelle dichiarazioni di cui all’articolo 1
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni,";

3)
le parole: "per adeguare i ricavi o i
compensi" sono sostituite dalle seguenti: "per adeguare gli stessi,
anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive,";

b)
al comma 2:

1)
le parole da: "Per il primo periodo d’imposta" fino a: "revisione del medesimo," sono sostituite dalle
seguenti: "Per i medesimi periodi d’imposta di cui al comma 1,";

2)
le parole: "può essere" sono sostituite
dalla seguente: "è";

3)
le parole: "di presentazione della dichiarazione
dei redditi" sono sostituite dalle seguenti: "del versamento a saldo
dell’imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati,
entro il suddetto termine, in un’apposita sezione dei registri di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione
annuale".

21. In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27
luglio 2000, n. 212, l’Agenzia
delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai
contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi
dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a
tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta
dovuta, a decorrere dal periodo d’imposta 2001, è versata mediante modello di
pagamento, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, precompilato dall’Agenzia. In caso di mancato
pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo,
secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l’applicazione della
sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del predetto decreto n.
602 del 1973, a
decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
della predetta comunicazione.

22.
Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle
dichiarazioni presentate dal 1o gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguente parole: "e gli interessi sono dovuti fino
all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della
comunicazione".

23.
Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10 è inserito il
seguente:

"Articolo
10-bis. – (Omesso versamento di ritenute certificate). – 1. È
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro
il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di
sostituto d’imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo
d’imposta".

24.
All’articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: "costituisce titolo esecutivo" sono aggiunte le
seguenti: "; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e
conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela
del creditore".

25.
All’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 2, lettera a), dopo le parole: "alla
consegna del ruolo ovvero," sono inserite le seguenti: "per i ruoli
straordinari, entro il secondo mese successivo, nonché,";

b)
al comma 4, dopo le parole: "di segnalare azioni
cautelari ed esecutive" sono inserite le seguenti: "nonché
conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore".

26.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 12, comma 3, dopo la parola: "contribuente,"
sono inserite le seguenti: "la specie del ruolo,";

b)
all’articolo 19, comma 4-bis, le parole: "ad
espropriazione forzata" sono sostituite dalle seguenti: "alla
riscossione coattiva"; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente
decreto";

c)
all’articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a
pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di
consegna del ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del
secondo mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario".

27.
Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)
all’articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: "garanzia
con le modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti:
"idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o
fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è
inserito il seguente:

"3-bis.
In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il
garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle
predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante";

b)
all’articolo 15, comma 2, le parole: "commi 2 e
3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3 e 3-bis".

28.
All’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le
parole: "garanzia secondo le modalità di cui
all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia mediante
polizza fidejussoria o fideiussione bancaria";
al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis.
In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il
garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle
predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante".

29.
Le disposizioni del comma 25, lettera a), e del comma 26, lettere a) e c), si
applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente
al 1o gennaio 2005.

30.
Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli
articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti
indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’Agenzia delle
entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al
contribuente con le modalità previste dall’articolo 60 del citato decreto n.
600 del 1973. La disposizione del periodo precedente non si applica alle
attività di recupero delle somme di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

31.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il
termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore
a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni.

32.
La competenza all’emanazione degli atti di cui al comma 30,
emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta
all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il
precedente periodo d’imposta.

33.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31
dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell’anno 2003.

34.
In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell’imposta
comunale sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il modello di
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite la
misura dei compensi per la riscossione, nonché le
modalità di rendicontazione e di riversamento.

35.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
l’articolo 75 è inserito il seguente:

"Articolo
75-bis. – (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). – 1. Il concessionario,
prima di procedere ai sensi dell’articolo 543 e seguenti del codice di
procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo, di indicare per iscritto,
anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al
creditore".

36.
È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento,
dall’incaricato del servizio di intermediazione
all’incasso ovvero dal garante del debitore di entrate riscosse ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

37.
La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli
incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla
riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2005.

Articolo
35.

(Demanio
e patrimonio pubblico).

1.
Nell’ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l’Agenzia del demanio è
autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di
beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti
reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è
titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato,
tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il
perfezionamento della vendita determina il venir meno dell’uso governativo,
delle concessioni in essere nonché di ogni altro
eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.

2.
Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, i
comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 4 della
legge 29 settembre 1964, n. 847, sono trasferite in proprietà, a titolo
oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio
indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di
inalienabilità.

3.
La richiesta di trasferimento di cui al comma 2 è presentata
alla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata
dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di
trasferimento.

4.
Il corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2 è
determinato secondo i parametri fissati nell’elenco 2 allegato alla presente
legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1o
gennaio 2006, nella misura dell’8 per cento.

5.
Le somme dovute dai comuni per l’occupazione delle aree di cui al comma 2, non
versate fino alla data di stipulazione dell’atto del loro trasferimento, sono
corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all’elenco 2 allegato alla
presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione
quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti,
promossi dall’amministrazione demaniale e comunque
preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 2, e restano compensate
fra le parti le spese di lite.

6.
I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione
disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore ai 200.000 euro,
individuati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso
decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente
dall’Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita,
al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito
pubblico ad offrire, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito INTERNET della medesima
Agenzia.

7.
Le alienazioni di cui al comma 6 non sono soggette alla
disposizione di cui al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali.
Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al periodo precedente le
alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del
demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad
oggetto immobili di valore inferiore a 500.000 euro; in caso di valore pari o
superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall’ente
locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della
determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell’Agenzia
del demanio.

8.
Relativamente agli immobili di cui al comma 6 è fatto
salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori
nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell’immobile oggetto
di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti
richiesti dall’amministrazione competente.

9.
Le disposizioni agevolative previste dalla normativa
vigente in favore di enti locali territoriali e di
enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà
statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni
dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di
proprietà degli stessi enti.

10.
Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, è abrogato.

11.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo
gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del
loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I
comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione,
all’accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma
non trovano applicazione agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai
sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n.
137.

12.
Dopo il comma 13-bis dell’articolo 27 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:

"13-ter.
In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa,
Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l’Agenzia del demanio,
individua entro il 31 gennaio 2005 beni immobili comunque
in uso all’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali,
da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero
dell’economia e delle finanze e, per esso, all’Agenzia del demanio.

13-quater.
Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far
parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili
individuati sono stimati a cura dell’Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

13-quinquies.
Una quota fino al 100 per cento del valore determinato ai sensi del comma
13-quater è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa. A tale fine la Cassa depositi e prestiti
concede al Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 13-ter,
anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore
degli immobili individuati, e comunque per un importo complessivo non superiore
a 954 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni
sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti
della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede al rimborso
delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi
delle dismissioni degli immobili.

13-sexies.
Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite di
cui al comma 13-quinquies, in relazione al valore
degli immobili conferiti all’Agenzia del demanio dal Ministero della difesa,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Dicastero su appositi fondi
relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire,
nel corso della gestione sui capitoli interessati, con decreto del Ministro
della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei
conti.

13-septies.
A valere sulle somme riassegnate al Ministero della
difesa a seguito delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni
immobili della difesa non più utili ai fini istituzionali, previste dai commi
13-bis e 13-ter, la somma di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 è destinata all’ammodernamento ed alla
ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e
Taranto".

13.
Le finalità di cui all’articolo 29 della legge 18 febbraio
1999, n. 28, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla
locazione, anche finanziaria, con l’utilizzo delle risorse non ancora impegnate
alla data del 31 dicembre 2004.

14.
Il comma 65 dell’articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, è abrogato.

15.
Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e
programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul
patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente,
ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione
degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini
del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale
gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all’Agenzia del demanio:

a)
entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di
programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell’articolo 14
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi
all’esecuzione di interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere
b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;

b) i programmi triennali e gli elenchi annuali
definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro
approvazione da parte dei
competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai
programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;

c)
ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di
realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori
di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
eventualmente eseguiti nell’anno considerato;

d)
entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in
ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo
svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in
ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario
all’esecuzione delle predette finalità.

16. L’Agenzia del demanio elabora linee
guida tecnico-operative per la formazione o l’aggiornamento dei
programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma
15, il supporto informatico per la
redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.

17.
L’Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni
anno, presenta al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sulle
attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 16.

18.
I piani di investimento immobiliare, deliberati
dall’INAIL, sono approvati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e gli investimenti
sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

19.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia
programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni,
costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. In coerenza con quanto
previsto dal primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a società
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, tratti della rete
stradale nazionale di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, suscettibili di assoggettamento a tariffa. Il
prezzo è fissato con le modalità concordate tra il Ministero dell’economia e
delle finanze e le società interessate. Si applicano il secondo e il terzo periodo
dell’articolo 7, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 138 del 2002.

20.
È fatta salva l’applicazione delle disposizioni del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.

Articolo
36.

(Regimi
speciali e disposizione varie).

1.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, commi 1, 2, e 3, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non
si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di
cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del
codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che
sono iscritti all’Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità
prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di
attuazione del codice civile:

a)
per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative
agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b)
per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative
e loro consorzi.

2. L’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica
limitatamente alla lettera a) del comma 1.

3.
L’articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica, limitatamente al reddito
imponibile derivante dall’indeducibilità dell’imposta
regionale sulle attività produttive.

4.
Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano
alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381.

5.
Resta, in ogni caso, l’esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall’articolo 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59.

6.
Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità
prevalente resta ferma l’applicabilità dell’articolo 12 della legge 16 dicembre
1977, n. 904, esclusivamente con riferimento alla quota di utili
netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo
statuto preveda la indivisibilità della predetta riserva.

7.
Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative
e loro consorzi alle condizioni previste dall’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
sono indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento
alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali
fruttiferi, aumentata dello 0,90.

8.
Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dai periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

9.
A decorrere dal 1o gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità
di liquidazione e di versamento dell’imposta sul valore aggiunto contenute nel
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n.
370, e nel decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si
applicano ai soggetti che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul
valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro.

10.
I soggetti di cui al comma 9 hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

11.
Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche
se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio
o nel rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004,
possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle
società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10
per cento. La disposizione del precedente periodo non si applica alle riserve
per ammortamenti anticipati.

12.
Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle
leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000,
n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell’articolo 14 della legge 21
novembre 2000, n. 342, l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è ridotta al 4
per cento.

13.
Le riserve e i fondi di cui al comma 11 e i saldi attivi di cui al comma 12,
assoggettati all’imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito
imponibile dell’impresa ovvero della società e dell’ente e in caso di
distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il
credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre
1990, n. 408, dall’articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
e dall’articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

14.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al comma 11 ed è versata, in
unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi di tale esercizio.

15.
L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in
parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se
l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del
codice civile, con le modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del
medesimo codice.

16.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed
il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.

17.
Per l’anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è
aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui
all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare
un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro.

18.
Per il perseguimento di obiettivi di tutela e di
difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
tenuto conto anche dell’andamento del mercato e delle variazioni dei prezzi di
vendita al dettaglio delle sigarette, possono essere individuati criteri e
modalità di determinazione di un loro prezzo minimo di vendita al pubblico.

19.
Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale
sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle
ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n.
699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio
1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica
del 10 per cento.

20.
È istituita una ulteriore estrazione settimanale del
concorso Enalotto, anche non abbinato all’estrazione
del Lotto; con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
disposizioni attuative occorrenti per l’eventuale
estrazione non abbinata a quella del Lotto.

21.
Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono
essere istituite ulteriori estrazioni settimanali del gioco del Lotto.

22.
All’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.

23.
All’articolo 39, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le
parole: "non possono consentire il prolungamento
o la ripetizione della partita e," sono soppresse.

24.
All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

"7-ter.
La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110,
comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti
apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle
prescrizioni normative ed alle regole tecniche definite ai sensi dell’articolo
22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

25.
All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 ed al comma 4
le parole: "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 7".

26.
All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
i commi 1 e 2 sono abrogati.

27.
Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei
documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 38, commi 3
e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la
controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti
documenti sono a carico dei richiedenti.

28.
All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: " 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti:
" 31 dicembre 2005".

29.
All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: "Per l’anno 2003 e per l’anno
2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004 e
2005".

30.
Per l’anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di
lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in
euro 3.615,20.

31.
All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli,
come modificato dall’articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: "anni
dal 1998 al 2004" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al
2005";

b) al comma 5-bis, le parole: " 1o gennaio
2005" sono sostituite dalle seguenti: " 1o gennaio 2006".

32.
Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n.
166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 19, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

33.
All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

34.
All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, le parole da: "per i
cinque periodi d’imposta successivi" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "per i sei periodi d’imposta successivi
l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo
d’imposta in corso al 1o gennaio 2005 l’aliquota è stabilita nella misura del
3,75 per cento".

35.
Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005.

36.
Per l’anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.

37. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:

a)
le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di
accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui
all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nonché la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al
numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b)
le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale
di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c)
le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane
ed in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418;

d)
le disposizioni in materia di agevolazione per le reti
di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero
con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418;

e)
le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di
cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f)
le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni
parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui
al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g)
le disposizioni in materia di accisa
concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione
destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia
di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n.
289;

h)
le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

38.
Per l’anno 2004 non si fa luogo all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.

39.
È abrogato il comma 4 dell’articolo 8 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.

40.
A decorrere dal 1o gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota prevista
nell’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è
ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del
beneficio di cui all’articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, la riduzione di aliquota di cui al periodo
precedente è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.

41.
La riduzione prevista al comma 40, primo periodo, si
applica altresì ai seguenti soggetti:

a)
agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;

b)
alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di
cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

42.
Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 40 e 41
presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le
modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto
merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
Tali effetti, anche per l’agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

43.
Il comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è
sostituito dai seguenti:

"6.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel
(codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo,
ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti
e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell’ambito di un programma della durata di sei anni,
a decorrere dal 1o gennaio 2005 fino al 30 giugno 2010, il biodiesel,
puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall’accisa
nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che glioperatori, ed i rispettivi impianti di produzione,
nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma
pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del
prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli
oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei
quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell’entrata in vigore del
suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 61.

6.1.
Entro il 1o settembre di ogni anno di validità del
programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle
politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle
finanze i costi industriali medi del biodiesel e
delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovra
compensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è
eventualmente rideterminata la misura della
agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2.
Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i
quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo
anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l’anno in questione, purché vengano immessi in
consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale,
delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario,
le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra
gli altri beneficiari".

44.
L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 43 è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.

45.
All’articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata
dall’articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
"cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

Articolo
36-bis. –

1.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni è ridotta, per l’anno 2005, di 15 milioni di euro.

2.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della citata legge n. 448 del
2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l’anno 2005, di 50 milioni di euro.

Articolo
37.

(Fondi
speciali e tabelle).

1.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato
alle spese in conto capitale.

2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e
triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di
sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate
nella Tabella D allegata alla presente legge.

4.
Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli
importi determinati nella medesima Tabella.

5.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate
nella Tabella F allegata alla presente legge.

6.
A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni
e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2005, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.

7.
In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa
sono indicate nell’allegato n. 1 alla presente legge. A tali misure non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 3.

8.
In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi
per gli investimenti dello stato di previsione di
ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato n. 2.

Articolo
38.

(Copertura
finanziaria ed entrata in vigore).

1.
La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette
da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi
dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2.
Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della
finanza pubblica per gli enti territoriali.

3.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.