Penale

Friday 11 July 2003

Il testo dell’ indultino approvato dalla Camera. Camera dei Deputati «Sospensione condizionata dell’ esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni»Ddl 3323-3386/C approvato il 10.7.2003.

Il testo dellindultino approvato dalla Camera.

Camera dei Deputati «Sospensione condizionata dellesecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni»Ddl 3323-3386/C approvato il 10.7.2003.

Articolo 1

(Sospensione condizionata dellesecuzione della parte finale della pena detentiva)

1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena detentiva è sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. La sospensione dellesecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dellarticolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;.

3. La sospensione non si applica:

1) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

2) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108;

3) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14ter della medesima legge;

4) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;

5) quando vi sia stata rinuncia dell’interessato;

Articolo 2

(Esclusioni oggettive)

[soppresso]

Larticolo soppresso recitava così: 1. La sospensione di cui allarticolo 1 non si applica quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui allarticolo 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Articolo 3

(Esclusioni soggettive)

[soppresso]

Larticolo soppresso recitava così: 1. La sospensione di cui allarticolo 1 non si applica nei confronti:

a) di chi vi ha rinunciato;

b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale.

Articolo 4

(Competenza)

1. La sospensione di cui allarticolo 1 è disposta, anche dufficio, dal magistrato di sorveglianza senza formalità di procedura.

2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui allarticolo 1, linteressato o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. Dellapplicazione della misura di cui allarticolo 1 è data immediata comunicazione allautorità di polizia competente che vigila sullosservanza delle prescrizioni di cui allarticolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

Articolo 5

(Revoca della sospensione dellesecuzione della pena)

1. La sospensione dellesecuzione della pena è revocata con ordinanza dal magistrato di sorveglianza se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui allarticolo 7 o commette, entro cinque anni dalla applicazione della misura di cui allarticolo 1, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

2. In caso di revoca a seguito di violazioni delle prescrizioni ai sensi del comma 1, il magistrato di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto del comportamento dellinteressato durante il periodo di sospensione dellesecuzione della pena, nonché della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.

3. Avverso lordinanza di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

4. Trascorso il termine di cui al comma 1, la pena è estinta.

Articolo 6

(Espulsione di stranieri)

1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, nei cui confronti è stata disposta la sospensione di cui allarticolo 1 della presente legge è espulso secondo le modalità indicate dallarticolo 16, commi 6 e 7, del citato testo unico, come sostituito dallarticolo 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

1bis. L’esecuzione dell’ordine di espulsione di cui al comma 1 di straniere detenute madri, di cui alla legge 8 marzo 2001, n. 40, può essere sospesa dal giudice nei seguenti casi:

a) quando le stesse abbiano compiuto un percorso di ravvedimento comprovato dagli operatori sociali competenti;

b) quando i bambini risultino inseriti in un percorso scolastico e nella realtà sociale e territoriale;

c) quando le stesse siano provviste di contratto di lavoro;

d) quando le stesse abbiano stabile domicilio, anche in case di accoglienza.

2. La sospensione dellesecuzione della pena nei confronti dello straniero espulso ai sensi del comma 1, che rientri nel territorio dello Stato entro cinque anni dalla espulsione, è revocata.

3. Si applicano gli articoli 18 e 19 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Articolo 7

(Prescrizioni)

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dellesecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa lesecuzione, le seguenti prescrizioni:

a) il condannato deve presentarsi allufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e lorario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dellattività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;

b) al condannato è imposto lobbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, lobbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nellambito della regione dove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dellarticolo 282bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dellarticolo 283 del codice di procedura penale;

c) [soppressa]

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;.

3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dellesecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, nei confronti del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire lutilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per lespatrio.

1. La lettera c) soppressa recitava: allatto della sospensione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: abitazione con la seguente:

Articolo 8

(Applicazione dellarticolo 4 della legge n. 381 del 1991)

Ai fini dellapplicazione dellarticolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dallarticolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dellesecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.

Articolo 9

(Relazione al Parlamento)

1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

Articolo 10

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.