Ambiente

Tuesday 02 December 2003

Il testo dell’ emendamento al decreto legge sul deposito dei rifiuti radioattivi. Scanzano Jonico vince la sua battaglia. Emendamento AC 4493

Il testo dellemendamento al decreto legge sul deposito dei rifiuti radioattivi. Scanzano Jonico vince la sua battaglia

Emendamento AC 4493

Emendamento AC 4493

Il testo originario

Allarticolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1 sostituire le parole “è individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera” con le seguenti: “è individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Commissario straordinario di cui allarticolo 2, sentita la Commissione costituita ai sensi del medesimo articolo 2 e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano;”

Al comma 3 sostituire le parole: “possono essere utilizzate” con le seguenti: “vengono utilizzate”.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. La validazione del sito, lesproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui allarticolo 2 sono finanziate dalla SOGIN Spa come anticipazione dei pagamenti, relativi al futuro conferimento dei propri materiali radioattivi, a favore del gestore del Deposito. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione”.

Conseguentemente, allarticolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere la lettera a)

sostituire la lettera b) con la seguente:

“a) alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi distribuiti su tutto il territorio nazionale. A tal fine lordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, è prorogata fino allentrata in esercizio del Deposito nazionale;”;

Sostituire il secondo periodo del comma 2 con il seguente:

“Sono fatte salve le competenze del Ministero dellAmbiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresì, fatte salve le competenze dellAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro centoventi giorni, dal ricevimento della richiesta di pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, per quanto applicabile””

Sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. E costituita , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione ed alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifico inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione è composta da sedici esperti di elevata e comprovata autorevolezza, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, due dal Ministro dellAmbiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive, unodal Ministro delleconomia e delle finanze, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro dellIstruzione, delluniversità e della ricerca , quattro dalla Conferenza unificata prevista dallarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, di cui due espressi dalle Regioni e due espresse dagli enti locali. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, di una struttura di supporto individuara con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dellEconomia e delle finanze . Agli oneri derivanti dallattuazione del presente comma, si provvede ai sensi dellarticolo 5. Comma 3”.

Conseguentemente, allarticolo 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

“Durante la fase di esercizio, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi è effettuato presso il Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza”.

Conseguentemente, allarticolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:”

“2 Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi”.