Civile

Tuesday 21 June 2005

Il testo del disegno di legge per stroncare il fenomeno delle vendite piramidali (c.d. catene di S. Antonio)

Il testo del disegno di legge per stroncare il fenomeno delle vendite piramidali (c.d. catene di S. Antonio)

Ddl Senato 3263 – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali

Articolo 1.

(Definizioni e ambito di applicazione della legge)

1. Al fini della presente legge si intendono:

a) per “vendita diretta a domicilio”, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui allarticolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

b) per “incaricato alla vendita diretta a domicilio”, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;

c) per “impresa” o “imprese”, limpresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).

2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

a) prodotti e servizi finanziari;

b) prodotti e servizi assicurativi;

c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

Articolo 2.

(Esercizio dellattività di vendita diretta a domicilio)

1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonchè le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

Articolo 3.

(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio)

1. Lattività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta allobbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui allarticolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui allarticolo 5 del medesimo decreto legislativo.

2. Lattività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.

3. Lattività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono lattività in maniera abituale, ancorchè non esclusiva, o in maniera occasionale, purchè incaricati da una o più imprese.

4. La natura dellattività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.

5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dallarticolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 4.

(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dellincaricato)

1. Allincaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dallimpresa esercente la vendita diretta. Allincaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui allarticolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

2. Per lincaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui allarticolo 3, comma 3, lincarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa datto dellimpresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. Latto di conferimento dellincarico deve contenere lindicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

3. Lincaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui allarticolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dallincarico, senza obbligo di motivazione, inviando allimpresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dellatto scritto di cui al comma 2. In tale caso, lincaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e limpresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa allincaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato allintegrità dei beni e dei materiali restituiti.

4. Nei confronti dellincaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:

a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dallimpresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;

b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dallimpresa affidante, non strettamente inerenti e necessari allattività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dellattività svolta.

5. Nel caso in cui lincarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui allarticolo 3, comma 1, è ritirato.

6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, allincaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con limpresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.

7. Lincaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dallimpresa affidante. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.

8. Lincaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori nè di concedere sconti o dilazioni di pagamento.

9. Il compenso dellincaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

Articolo 5.

(Divieto delle forme di vendita piramidalie di giochi o catene)

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali lincentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

2. È vietata, altresì, la promozione o lorganizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di SantAntonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce allinfinito previo il pagamento di un corrispettivo.

Articolo 6.

(Elementi presuntivi)

1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dellarticolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

a) leventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dallimpresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;

b) leventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, allatto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nellorganizzazione, allimpresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;

c) leventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dallimpresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dellattività svolta.

Articolo 7.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui allarticolo 5,anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con larresto da sei mesi ad un anno o con lammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui allarticolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

3. Allimpresa che non rispetti le disposizioni di cui allarticolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.