Enti pubblici

Wednesday 23 June 2004

Il testo del Decreto legge per Alitalia. Decreto-legge per Alitalia Cdm 22.6.2004

Il testo del Decreto legge per Alitalia

Decreto-legge per Alitalia Cdm 22.6.2004

Il presidente della Repubblica,

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ad Alitalia-Linee Aeree Italiane S.pA. (di seguito: “Alitalia”)) mediante la concessione di garanzie dello Stato conformemente alle norme comunitarie, la capacità di ricorrere a finanziamenti di breve termine per il tempo necessario a consentire la definizione e la successiva realizzazione da parte della società di un piano industriale di ristrutturazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1

1.Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato a concedere, con uno o più decreti emanati in conformità con la normativa comunitaria e nel rispetto dei principi contenuti nellaccordo tra Governo e Parti sociali del 6 maggio 2004, la garanzia dello Stato per ladempimento da parte di Alitalia delle obbligazioni principali ed accessorie dalla stessa assunta in relazione a finanziamenti contratti da Alitalia entro il 31 ottobre 2004, il cui rimborso sarà effettuato entro 12 mesi dalla data dellultimo versamento allimpresa delle somme prestate e di importo in linea capitale complessivamente non superiore a euro [400] milioni.

La garanzia dello Stato resterà in vigore sino alla scadenza del termine di rimborso di cui al precedente comma.

Le modalità di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di preventiva escussione, sono stabilite con i decreti di cui al presente comma.

2. I crediti dello Stato nei confronti di Alitalia derivanti dalleventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 sono subordinati e potranno essere soddisfatti solo al completo soddisfacimento degli altri creditori della Società.

3. Agli eventuali oneri derivanti dallescussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 si provvede ai sensi dellarticolo 7, comma 2, numero 2) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.