Enti pubblici

Saturday 09 April 2005

Il testo definitivo del decreto omnibus

Il testo definitivo del decreto
omnibus

Legge 31 marzo 2005, n.43
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le
attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonchè
altre misure urgenti Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280. (GU n. 75 del
1-4-2005)

Articolo 1.

(Disposizioni
per l’università)

1. 1. Per l’anno 2005, i
programmi di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione di
compatibilità finanziaria al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca entro il 31 marzo 2005.

2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il
trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di
quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno
di pari anzianità.

2-bis. In
attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori
universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla
copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3
luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la
proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni
posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole.

Articolo 1-bis.

(Contributi
per le università e gli istituti superiori non statali).

1. L’autorizzazione di spesa per
la concessione dei contributi in favore delle università e degli istituti
superiori non statali di cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243,
come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di euro 8.709.610 per l’anno 2005, di euro
8.646.470 per l’anno 2006 e di euro 8.675.520 per l’anno 2007. 2. All’onere
derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
determinata dalla Tabella C della citata legge n. 311 del 2004.

Articolo 1-ter.

(Programmazione
e valutazione delle universita).

1. A decorrere dall’anno 2006 le
università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia
e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano
programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti
la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario
nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresì
conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle
università individuano in particolare: a) i corsi di studio da istituire e
attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse
strutturali ed umane, nonchè quelli da sopprimere; b) il programma di sviluppo
della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti; d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno di personale
docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso
il ricorso alla mobilità.

2. I programmi delle università
di cui al comma 1, fatta salva l’autonoma determinazione degli atenei per
quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai
settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di
parametri e criteri individuati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle università
italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle
università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento
ordinario delle università.

3. Sono abrogate le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell’articolo 2, commi 5,
lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonchè dell’articolo 3 e dell’articolo 4.

Articolo 1-quater.

(Contributi
in favore delle accademie di belle arti non statali).

1. Al fine di favorire
l’adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e
l’apprendimento degli studenti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non
statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l’anno 2007. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo della
proiezione per l’anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1-quinquies.

(Istituto
musicale di Ceglie Messapico).

1. A decorrere dall’anno
accademico 2005-2006 l’istituto musicale di Ceglie Messapico viene
accorpato al conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di sezione
staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il comune di
Ceglie Messapico saranno stabilite modalità e termini del passaggio anche con
riferimento allo stabile e all’attuale personale.

2. Per l’attuazione del comma 1 è
autorizzata la spesa di 141.000 euro annui a decorrere dall’anno 2005. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1-sexies.

(Incarichi
di presidenza).

1. A decorrere dall’anno
scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza,
fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di
dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti
all’inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina
autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di
personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, nonchè i vincoli di assunzione del
personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono
riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro
che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di
incarico di presidenza.

Articolo 1-septies.

(Organi
di ordini professionali).

1. Nel procedere al riordino del
sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini
professionali, come previsto dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di
uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza
unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e
territoriali con un numero di componenti dei consigli
territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un
numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di
quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali.
La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328. Per l’ordine degli psicologi si provvede con distinto
regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 14
gennaio 1999, n. 4, come modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione
del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali
e territoriali.

Articolo 1-octies.

(Concorso
riservato per dirigente scolastico).

1. Gli aspiranti, incaricati di
presidenza da almeno un anno alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ma privi del requisito
prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato
il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato
l’esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, sono
inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto
esame finale, in coda alle graduatorie stesse. 2. I posti messi a concorso
nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei
nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono ripartiti,
con decreto del competente direttore generale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati
idonei nelle graduatorie.

Articolo 1-novies.

(Valutazione
dei titoli per graduatorie permanenti)

1. Nella Tabella allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 giugno 2004, n. 143, il punto C.11) è sostituito dai seguenti: "C.11)
Per ogni diploma di specializzazione o master
universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli
insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.
C.11-bis) Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno
annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la
graduatoria, sono attribuiti punti 2. C.11-ter) Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui ai punti C.11) e C.11-bis), ai fini della valutazione del
punteggio per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, è possibile valutare
ogni anno uno solo dei titoli precedentemente
indicati".

2. Le
disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall’anno scolastico 2005-2006".

Articolo 2.

(Disposizioni
per la ricerca)

1. Il Ministero dell’economia e
delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia
per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di
credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotrone
di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione
del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai
sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
con imputazione nella apposita unità previsionale
3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli
esercizi successivi.

2. Per assicurare lo sviluppo
della competitività internazionale della infrastruttura
complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con
un importo annuo pari a 14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, a valere
sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui all’articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come rideterminato
dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con erogazione diretta
alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.

3. Il comma 4
dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è
sostituito dal seguente: "4. Il consiglio direttivo è composto dal
presidente e da quattro componenti di alta
qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui
due scelti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno
designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e uno designato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano".

3-bis. All’articolo
3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole:
"(INFN)" sono inserite le seguenti: ", il Consorzio per l’area
di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonchè l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia".

3-ter. Le disposizioni di cui al
comma 3-bis trovano applicazione con riferimento all’anno
2004".

Articolo 2-bis.

(Interventi
per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, nonchè per lo sviluppo
economico e sociale del territorio).

1. È autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l’anno 2004, di euro 10.230.000 per
l’anno 2005, di euro 23.755.000 per l’anno 2006 e di euro 2.600.000 per l’anno
2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. All’erogazione degli ulteriori contributi
disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29 dell’articolo 1
della medesima legge n. 311 del 2004. 2. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 1, pari a euro 65.000.000 per l’anno 2004, a
euro 10.230.000 per l’anno 2005, a euro 23.755.000 per l’anno 2006 e a euro
2.600.000 per l’anno 2007, si provvede: per l’anno 2004, quanto a euro
45.000.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, e, quanto a euro 20.000.000, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro
2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000
per il 2006 l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".

Articolo 3.

(Interventi
per i beni e le attività culturali)

1. Per l’utilizzazione delle
risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e
dello spettacolo – ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4
dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l’anno 2005,
continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
ivi previsto, le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo
2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

2. Fermo restando quanto disposto
dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un
ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti
previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è
destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la
conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività
culturali e dello spettacolo.

2-bis. All’articolo 8, comma 3,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti
modifiche: a) al primo periodo, le parole: "dal
Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o" e
"appositamente delegato" sono soppresse; b) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il trattamento economico spettante ai componenti delle
sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163"

3. All’articolo
12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il
seguente:

"3-bis. Alle
risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni.";

b) al comma 6, secondo periodo,
dopo le parole: "al comma 2" sono inserite
le seguenti: ", previo versamento all’entrata del bilancio dello
Stato";

c) al comma 7, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità
speciale, intestata all’organismo affidatario del servizio, per il
funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall’articolo 10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.".

3-bis. Alle attività dello
spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime
previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa
funzionalità sotto l’aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigilerà
sull’attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3-ter. All’articolo 171, primo
comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la
lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) mette
a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o
parte di essa;".

3-quater. All’articolo 171 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Chiunque commette la
violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima
dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale
di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena
stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato".

3-quinquies. All’articolo
171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per
trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di
lucro".

3-sexies. All’articolo 1 del
decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete
quale strumento per la diffusione della cultura e per
la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e
delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute,
forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel
settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l’informazione
degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell’ambito
delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e
delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia
e di buona condotta per determinati settori, ne verifica
la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione
e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei
ministri unitamente ad ogni informazione utile
alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via telematica sui
siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e
per i beni e le attività culturali, nonchè su quelli dei soggetti
sottoscrittori. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare maggiori
oneri per la finanza pubblica.

3-septies. All’articolo
39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, al comma 1, le lettere
d) e h-bis) sono abrogate".

Articolo 3-bis

(Ulteriori
interventi per i beni e le attività culturali).

1. All’articolo 27 della legge 14
agosto 1967, n. 800, il primo comma è sostituito dal seguente: "Le
manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono
promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni
musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo
di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle
manifestazioni sovvenzionate nell’organizzazione di attività
analoghe".

2. All’articolo 11, comma 2,
primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola:
"sette" è sostituita dalla seguente:
"dieci" e dopo le parole: "presso il Gabinetto del Ministero per
i beni e le attività culturali" sono inserite le seguenti: "e le
direzioni generali competenti".

3. Al comma 61 dell’articolo 1
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello
spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore
generale competente"; b) il quinto periodo è sostituito dal seguente:
"Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un
dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute
delle commissioni".

4. Al comma 68
dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Del comitato fanno parte il Capo del
Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti".

5. All’articolo 19 del decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: "il
Ministro per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalla
seguente: "si".

6. L’intervento previsto al n. 50
della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003,
n. 291, è così finalizzato: a) quanto a euro 500.000, corrispondenti
all’annualità 2003, al restauro della Rocca di Montevarmine; b) quanto a euro
500.000, corrispondenti all’annualità 2004, al restauro del borgo medioevale
del comune di Carassai.

7. L’intervento previsto al n. 94
della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003,
n. 291, è così ripartito: a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti
all’annualità 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le
attività culturali per l’intervento di realizzazione della Cappella delle
Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi; b) quanto a 500.000 euro,
corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e 2005, i fondi sono assegnati
al comune di Piana degli Albanesi per l’esecuzione di interventi di restauro
del complesso Manzone e Vicari.

8. Al decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 6,
comma 3, terzo periodo, le parole: ", possono essere individuati ed
organizzati quelli di cui all’articolo 8" sono soppresse; b) all’articolo
8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti di cui all’articolo 11, comma
1," sono sostituite dalle seguenti: "Con
decreti ministeriali, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,".

9. Al fine di consentire la piena
attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli
investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali di cui
all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle
risorse di cui all’articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.

10. All’articolo 2, comma 1,
della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modifiche: a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il
comma 5 è sostituito dal seguente:

’5. Con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali sono individuati i
soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5-bis,
del contributo per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza
antincendi prestati dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
occasione di pubblici spettacoli, nonchè le modalità applicative del beneficio,
salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173’";
b) alla lettera b), le parole da: "Il predetto importo" sino alla
fine del comma sono soppresse.

Articolo 3-ter.

(Disposizioni
in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).

1. Le
fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e coordinano
periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l’impiego delle
risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

2. Il Ministro per i beni e le
attività culturali, con proprio decreto non avente natura regolamentare, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina il pieno
ed efficace coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche
al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o
la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture
artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi
artistici e spettacoli, e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo.

3. Il contratto collettivo
nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche
assicura l’ottimale utilizzazione del personale
dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle
fondazioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le
attività di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale.

4. I contratti
integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono
sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, non possono disciplinare istituti non esplicitamente
loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a
quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.

5. Ai fini della stipulazione dei
contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate da ciascuna
fondazione risorse finanziarie superiori al 20 per
cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo
nazionale di lavoro, fermo restando il reperimento delle risorse occorrenti nel
rispetto del principio di pareggio del bilancio. I contratti integrativi
aziendali in essere alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo
successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di
lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei
contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui al
comma 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere
applicati e vengono ricontrattati tra le parti. Sono comunque
nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese, stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2004, non formalmente qualificabili come contratti
integrativi aziendali. I preaccordi o le intese stipulati
anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 sono validi esclusivamente
fino alla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di
lavoro.

6. Per l’anno 2005, alle
fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto
di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo
termine, il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento
dell’organico funzionale approvato. Hanno comunque
facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle
rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell’anno precedente almeno in
pareggio.

7. Al decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 10,
comma 3, secondo periodo, la parola: "pubblici"
è sostituita dalla seguente: "statali"; b) all’articolo 13, comma 1,
lettera d), le parole da: "o musicale" sino alla fine della lettera
sono sostituite dalle seguenti: ", i cui requisiti professionali sono
individuati dallo statuto"; c) all’articolo 13, comma 2, dopo la parola:
"collaboratori" sono inserite le seguenti: ", tra cui il
direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore
artistico,"; d) all’articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole:
"e gli altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: ", un
membro effettivo designato dall’autorità di governo competente in materia di
spettacolo, e l’altro scelto"; e) all’articolo 21, a decorrere dal 1°
gennaio 2006 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministro per i
beni e le attività culturali, anche su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze: a) può disporre lo scioglimento del
consiglio di amministrazione della fondazione quando risultino gravi
irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni
legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività della
fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita; b) dispone in
ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione
quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita
del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero
sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità". 8. Il comma 3-sexies dell’articolo 2 del decreto-legge 22 marzo
2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128,
è abrogato".

Articolo 4.

(Attività
per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione

del
patrimonio culturale)

1. Per la prosecuzione delle
attività relative a modelli di gestione, esposizione e
fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e
bibliografico nazionale, nonché per l’incremento e la valorizzazione del
patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di
sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a
sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero
per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di
euro per l’anno 2005.

2. Fino al completamento delle
procedure di evidenza pubblica laddove necessarie per
l’affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti
occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate, nel
rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1, le convenzioni
stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi
dell’articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell’articolo 10 del
decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e dell’articolo 1 del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro
per l’anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata
dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7
milioni di euro si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come
determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Articolo 5.

(Interventi
per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 7 dell’articolo
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

"7. Sulla
base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di
interesse specifico dell’amministrazione e con il consenso dell’interessato,
l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o
imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del
trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti
protocolli possono prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.".

1-bis. All’articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo
le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250", sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39,".

1-ter. I contratti collettivi di
lavoro relativi al personale del Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione
non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di
lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento
fuori ruolo.

1-quater. Al fine di agevolare la
mobilità dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, per consentire un più efficace e razionale utilizzo delle
risorse umane esistenti, all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico,
devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle
amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei
limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza. 2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri,
in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio,
posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione
della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti
effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto,
in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può
procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza
per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell’ambito delle
procedure concorsuali di cui all’articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".

1-quinquies. Il
comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è sostituito dal seguente: "1. Il personale in disponibilità è iscritto in
appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di
sospensione del relativo rapporto di lavoro".

1-sexies. Il comma 2
dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
sostituito dal seguente: "2. La Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni
dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel
relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli
33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza
negli appositi elenchi di personale da assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo
34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria
iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di
lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire
il concorso".

1-septies. All’articolo 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due mesi dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione
pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti
pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per
le altre amministrazioni".

1-octies. All’articolo 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente: "5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva
ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui
all’articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche
per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità dei medesimi
dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995,
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n.
273".

1-novies. L’articolo 1, comma 93,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta
nel senso che il personale dipendente dell’Agenzia del demanio che ha
esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
3 luglio 2003, n. 173, nonchè dell’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con
modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa consultazione
delle confederazioni sindacali rappresentative".

Articolo 5-bis.

(Norma
transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all’articolo 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al fine di garantire il
funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall’articolo 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sino alla
proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità stabilite
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004,
n. 114, il Comitato di garanti è composto da un
dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall’elenco dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 5-ter.

(Modalità
di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri).

1. La procedura di reclutamento
dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo
del comma 5 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del
personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè delle
funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso
di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli
previsti dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse
esperienze di studio o di lavoro, nonchè particolari modalità relative allo
svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del
corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la
Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 5-quater.

(Modifica
alla legge 6 luglio 2002, n. 137).

1. All’articolo 11, comma 3,
terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle
seguenti: "possono essere collocati".

Articolo 5-quinquies.

(Composizione
della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive).

1. All’articolo 3 della legge 14
dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, la
lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) due
rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del
direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore
generale dell’Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di
presidente"; b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile"
sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma
3, lettere a) e b), del presente articolo".

Articolo 5-sexies.

(Entrata
in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco
soggette a controllo pubblico).

1. L’entrata in vigore del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a
controllo pubblico è prorogata al 15 gennaio 2008. Fino a tale data le case da
gioco a controllo pubblico rispetteranno il disposto dell’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del
10 giugno 1991, e successive modificazioni".

Articolo 6.

(Commissari
straordinari per le opere strategiche)

1. All’articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135 , sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

"1. Con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche
indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati
con risorse dell’Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le
implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o
affidati a general contractor in concessione o comunque ricompresi in una
convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo
iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte
temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari
straordinari.";

b) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

"4. Decorso
infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di
cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari,
avvalendosi delle relative strutture. In caso di
competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad
assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario
al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città
metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in
corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere
e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne
la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in
assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.";

c) il comma 4-quater è sostituito
dal seguente:

"4-quater. Il commissario
straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta
ripresa dell’esecuzione dell’opera commissariata, può essere abilitato ad
assumere direttamente le determinate funzioni di stazione appaltante, previste
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti
all’avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto
d’appalto pronunciata dal commissario straordinario, l’appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri che fossero già
allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straordinario; in
caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario straordinario
provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. Ai
fini di cui al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni
cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque
denominate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento
anzidetti".

2. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.

Articolo 6-bis.

(Disposizioni
concernenti Trenitalia Spa).

1. Nelle more della stipula del
contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e Trenitalia Spa, l’ammontare delle somme da corrispondere per
l’anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio
pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente
normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno
e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere
alla società Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.

Articolo 6-ter.

(Disposizioni
a favore dell’Autorità portuale di Genova).

1. Al fine di far fronte agli
oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 53 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è autorizzato un limite di impegno di
tredici anni di 2.940.000 euro per l’anno 2005 quale concorso dello Stato a
favore dell’Autorità portuale di Genova.

2. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2.940.000 euro a
decorrere dall’esercizio finanziario 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 36, comma 2,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, utilizzando: a) quanto a 1.020.000 euro il
limite di impegno per l’anno 2003; b) quanto a
1.920.000 euro il limite di impegno per l’anno 2004.

3. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6-quater.

(Disposizioni
in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

1. All’articolo 2, comma 11,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di
passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla
lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"40 per cento"; b) alla lettera b), le parole: "80 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

2. L’addizionale comunale sui
diritti di imbarco è altresì incrementata di un euro a
passeggero. L’incremento dell’addizionale di cui al presente
comma è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del
settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell’articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 2004, n. 291.

3. Le maggiori entrate derivanti
dall’incremento dell’addizionale, disposto dal comma 2, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo
speciale di cui al medesimo comma 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6-quinquies.

(Norme
in materia di servizio civile nazionale).

1. Alla legge 6
marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’articolo 3 è
inserito il seguente: "Articolo 3-bis. – (Sanzioni amministrative).
– 1. Gli enti di cui all’articolo 3 sono tenuti a cooperare
per l’efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei
progetti. 2. Agli enti che violino il dovere di
cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste
per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di
impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero
ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti
sanzioni amministrative: a) diffida per iscritto, consistente in un formale
invito a uniformarsi; b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto,
con diffida a proseguirne le attività; c) interdizione temporanea a presentare
altri progetti di servizio civile della durata di un anno; d) cancellazione dall’albo
degli enti di servizio civile. 3. Le sanzioni di cui al comma
2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un
termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a
quarantacinque, dall’Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive
competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto,
la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti
prodottisi. La sanzione della cancellazione dall’albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare
gravità delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell’ente
nell’albo per cinque anni"; b) il comma 3 dell’articolo 11 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell’articolo 3, le
parole: "compreso tra un minimo di trenta ed un
massimo di trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "di trenta
ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento
ore. I criteri per l’articolazione dell’orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri";

b) il comma 6 dell’articolo 3 è
abrogato;

c) al comma 5
dell’articolo 6, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre";

d) l’articolo 8 è sostituito dal
seguente: "Articolo 8. – (Rapporto di servizio
civile). – 1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la
realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base
del contratto di servizio civile sottoscritto dall’Ufficio nazionale per il
servizio civile e successivamente inviato al
volontario per la sottoscrizione. 2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell’ente,
prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all’articolo 9,
comma 2, nonchè le norme di comportamento alle quali deve attenersi il
volontario e le relative sanzioni";

e) il
comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: "2. Agli ammessi a
prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il
servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il
personale militare volontario in ferma annuale, nonchè le eventuali indennità
da corrispondere in caso di servizio civile all’estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione
militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile
nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie
del Fondo nazionale per il servizio civile";

f) il comma 8 dell’articolo 9 è
sostituito dal seguente: "8. Al termine del periodo di servizio civile,
compiuto senza demerito, l’Ufficio nazionale per il servizio civile o le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva
competenza, rilasciano ai volontari un apposito
attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio civile. I titolari di
tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma
annuale";

g) l’articolo 10 è sostituito dal
seguente: "Articolo 10. – (Doveri e
incompatibilita). – 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono
tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto
dal contratto di cui all’articolo 8, e non possono
svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il
corretto espletamento del servizio. 2. I soggetti che hanno prestato il
servizio civile nazionale non possono presentare
ulteriore domanda";

h) al comma 1 dell’articolo 11 le
parole: "non inferiore ad un mese" sono
sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 80 ore".

Articolo 7.

(Disposizioni
in materia di imposte di bollo e tasse di concessione e altre disposizioni in
materia di finanza locale)

1. Al fine di assicurare la
massima semplificazione, anche alleviando l’onere dei contribuenti che
assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie
ricomprese nell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del
2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 300:

1) dopo le parole: "concessione governativa," sono inserite le seguenti:
"esclusi quelli di cui alla lettera b) dell’articolo 17, nonché alle
lettere a) e b) dell’articolo 21, della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni,";

2) le parole: "con decreto non avente natura regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005," sono
soppresse;

3) le parole: "in misura tale da assicurare" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies
alla presente legge. Ferma l’esclusione di cui al precedente periodo e nel
rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli
importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione
governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze i cui effetti decorrono dal 1º giugno 2005. Le disposizioni degli
stessi allegati hanno effetto dal 1º febbraio 2005 e, in particolare, hanno
effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici
formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a
partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce
presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché
per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per
le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le
disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,";

b) dopo l’allegato 2, sono
inseriti gli allegati da 2-bis a 2-sexies allegati al
presente decreto.

2. Dal 1º giugno 2005 la tassa di
concessione governativa e l’imposta di bollo, nei casi in cui
ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità
telematiche di cui di cui all’articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni.

2-bis. I concessionari del
servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere
dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e
le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonchè il sistema di
versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via
prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed
alle politiche di informazione al
contribuente.

2-ter. All’articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole da: Al fine
di" fino a: "suddette anagrafi" sono
sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei
servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace
azione accertativa dei comuni, nonchè per agevolare i processi telematici di
integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento
dell’attività di informazione ai contribuenti,
l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative
attività strumentali. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l’effettuazione dei
suddetti servizi.

Articolo 7-bis.

(Assistenza
sanitaria per i cittadini di Campione d’Italia).

1. I maggiori costi
dell’assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d’Italia, rispetto alla
disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della
quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di
Campione d’Italia viene assegnata annualmente a
decorrere dall’anno 2005 la somma di due milioni di euro.

2. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, pari a due milioni di euro
a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 7-ter.

(Fondo
per il personale delle Ferrovie dello Stato).

1. È istituito, a decorrere
dall’anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato,
la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 8
milioni di euro.

2. All’onere di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
utilizzando: a) quanto a 8 milioni di euro per l’anno
2005, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali; b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quanto a 4 milioni di euro,
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e
quanto a 4 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.

3. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7-quater.

(Controversie
relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I).

1. I decreti di
ingiunzione di cui all’articolo 641 del codice di procedura civile e le
sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge
1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell’azienda ospedaliera
Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei
confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni
contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda
ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quando disposto dall’articolo 2,
comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato
dall’articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

2. I pignoramenti eventualmente
intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono
dichiarati estinti anche d’ufficio.

3. Nelle azioni esecutive
iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda
universitaria Policlinico Umberto I subentra il
commissario di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n.
453.

4. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Articolo 7-quinquies.

(Tenuta
delle liste elettorali).

1. All’articolo 32 del testo
unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le
seguenti modifiche: a) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le
deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono
essere notificate agli interessati entro dieci giorni"; b) al sesto comma,
le parole: "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale
relative alle variazioni di cui al n. 5)" sono sostituite dalle seguenti:
"Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)".

Articolo 7-sexies.

(Aggiornamento
degli schedari consolari).

1. È autorizzata, per l’anno
2005, la spesa di euro 2.800.000 per l’aggiornamento
degli schedari consolari al fine di pervenire all’unificazione dei dati
dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari,
ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

2. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, pari a euro
2.800.000 per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7-septies.

(Interventi
urgenti per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006").

1. È assegnato un contributo di
80 milioni di euro per l’anno 2005 ad una società a
capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia Spa, al cui
capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di
Torino ed il comune di Torino, direttamente o tramite società di cui detengono
la totalità del capitale sociale.

2. La società di cui al comma 1
assume e coordina le iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attività svolte
dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui all’articolo 1-bis della
legge 9 ottobre 2000, n. 285, in adempimento degli impegni contrattuali assunti
nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto
sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.

3. Per le
iniziative di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 si avvale in via
prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonchè degli enti e società
strumentali della regione Piemonte, della provincia di Torino e del comune di
Torino. Limitatamente alla realizzazione delle infrastrutture temporanee
e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all’articolo
1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,
funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, la società di cui al comma 1 può altresì avvalersi, previa deliberazione del Comitato di
regia di cui all’articolo 1, comma 1-bis, della medesima legge n. 285 del 2000,
e successive modificazioni, dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici
di cui all’articolo 2 della medesima legge. Sono a carico della società di cui
al comma 1 tutti gli oneri economici, compresi quelli relativi
alle spese aggiuntive di funzionamento dei soggetti operanti ed al
contenzioso, inerenti agli interventi per i quali venga esercitata la facoltà
di avvalimento nonchè alle occupazioni temporanee di cui al comma

4. La società di cui al comma 1,
limitatamente alla realizzazione di interventi
temporanei correlati a quelli di cui all’articolo 3 della citata legge n. 285
del 2000, e successive modificazioni, può avvalersi della citata Agenzia per lo
svolgimento dei Giochi olimpici. 4. All’articolo 3, comma 2-ter, della legge 9
ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L’Agenzia esercita tale facoltà anche nel caso in cui
l’occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti
pubblici e loro società strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti
degli impianti e delle infrastrutture di cui all’articolo 1 funzionali allo
svolgimento dei Giochi olimpici".

5. All’articolo
3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, il
comma 2-quater è sostituito dal seguente: "2-quater. La facoltà di cui al
comma 2-ter può essere esercitata, mediante ordinanza che determina altresì in
via provvisoria le indennità di occupazione, a seguito
dell’approvazione da parte dell’Agenzia del progetto definitivo o della
variante avente per oggetto l’opera cui l’occupazione è preordinata. Le
indennità definitive di occupazione spettanti ai
proprietari sono determinate ai sensi dell’articolo 50 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze
catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione
dell’ordinanza che impone l’occupazione temporanea; entro lo stesso termine è
pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell’albo del comune o
dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità
del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta
notifica".

6. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi, relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre
2000, n. 285, e successive modificazioni, di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria si applicano i termini minimi previsti dalla normativa
comunitaria e, per gli appalti di importo inferiore a tale soglia, tutti i
termini sono ridotti fino ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori di
qualunque importo, l’affidamento a trattativa privata è consentito anche nei
casi previsti dall’articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993. Le varianti possono essere approvate anche in deroga ai limiti
previsti dall’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, ed in assenza delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori non
vincolanti richiesti dalla stessa legge.

7. Restano
fermi la natura privata, i compiti e le modalità di funzionamento del
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali fini il Comitato
organizzatore dei Giochi olimpici assume le necessarie iniziative per
coordinare il proprio operato con quello della società
di cui al comma 1.

8. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro
per l’anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse
disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 7-octies.

(Canone
per l’installazione di mezzi pubblicitari).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e con effetto per l’esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni
rideterminano, ove occorra, la misura del canone per l’installazione di mezzi
pubblicitari secondo le disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la
base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2
dell’articolo 62 medesimo. A decorrere dall’esercizio di bilancio 2006 la
determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevato dall’ISTAT.

2. Le disposizioni di cui al
comma 470 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intendono applicabili anche all’imposta sugli
intrattenimenti e all’imposta sulla pubblicità. Articolo 7-novies. – (Attività di formazione ai dipendenti della pubblica
amministrazione). – 1. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della
pubblica amministrazione".

Articolo 7-decies.

(Monopoli
di Stato).

1. All’articolo 1, comma 97,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole:
"Ministero dell’economia e delle finanze" la parola: "e" è soppressa, e dopo le parole: "agenzie
fiscali" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa l’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato,".

Articolo 7-undecies.

(Reddito
minimo di inserimento).

1. All’articolo
80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "30 aprile 2006". 2. Le somme non spese
da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006 devono essere versate dai medesimi
all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 7-duodecies.

(Proroghe
di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria).

1. All’articolo
3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2005" sono sostituite
dalle parole: "31 dicembre 2005".

Articolo 7-terdecies.

(Italia
Lavoro Spa).

1. Fatte salve le previsioni di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed
all’articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di
politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle
competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia Lavoro Spa, previa stipula di apposita convenzione.

2. Per la promozione e la
gestione di attività riconducibili agli ambiti di cui
al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di
Italia Lavoro Spa d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nel rispetto della convenzione di cui al comma 1.

3. Per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 10 milioni di euro quale
contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A
tale onere si provvede a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 7-quartedecies.

(Norma
di interpretazione autentica).

1. L’articolo 1, comma 19, della
legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso
che l’attività di monitoraggio effettuata dall’INPS, volta a verificare il
raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire
dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al momento di
cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.

Articolo 7-quinquiesdecies.

(Modifiche
alla disciplina del collegio dei sindaci dell’ENPALS).

1. Il collegio dei sindaci
dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) è composto da cinque membri di
qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali svolge le funzioni di
presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un
membro supplente.

Articolo 7-sexiesdecies.

(Norme
per accelerare l’erogazione dei contributi nelle aree depresse).

1. Fermo restando il tetto dei
pagamenti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine
di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui
all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni – limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state
approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo,
le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12
febbraio 2002, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono
state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003 –
alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al
cofinanziamento dell’Unione europea e che ne abbiano fatto richiesta entro il
10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonchè
le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere
effettuata l’erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono
maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti
effettivamente realizzati. L’erogazione parziale dell’ultima quota di
contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo
concesso.

2. Per i
programmi di cui al comma 1, per i quali l’impresa abbia ultimato gli
investimenti, l’erogazione dell’ultima quota del contributo avviene
indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa,
fermo restando l’obbligo di presentare detta documentazione nei tempi
prescritti dall’articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n.
527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento
di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui
all’articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi.

Articolo 7-septiesdecies.

(Modifica
al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191).

1. All’articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Ferma restando l’invarianza della spesa complessiva come rideterminata
dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti
ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa
stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa
adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente".

Articolo 7-duodevicies.

(Termini
per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi).

1. Il termine di dodici mesi,
previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati
pericolosi già immessi sul mercato, purchè conformi alla previgente normativa,
è prorogato di diciotto mesi. 2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo 14
marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi
presenti nel magazzino del produttore, purchè conformi alla previgente
normativa, è differito di dodici mesi.

Articolo 7-undevicies.

(Disposizioni
in materia di tessera sanitaria).

1. All’articolo
50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 7, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell’economia e delle finanze può
prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della
mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria
con quello dell’assistito riportato sulla ricetta, tale difformità non
costituisce impedimento per l’erogazione della prestazione e l’utilizzazione
della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati
di cui al comma 8".

Articolo 7-vicies.

(Celebrazioni
per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di
liberazione).

1. Le associazioni
combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in
confederazione nel 1979, preparano ed organizzano, d’intesa con il Ministero
della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni
celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed
internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della
Guerra di liberazione. 2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3.100.000 per l’anno 2005. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7-vicies semel.

(Prevenzione
contro la encefalopatia spongiforme bovina).

1. All’articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e successive modificazioni,
la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla
seguente: "trenta".

Articolo 7-vicies bis.

(Disposizioni
in materia di acque potabili).

1. Alle acque potabili trattate,
ottenute mediante apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purchè
specificatamente approvate dal Ministero della salute in conformità al
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1990, n.
443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici previsti per le
acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica
totale ed al Ph, qualora venga addizionato CO2.

Articolo 7-vicies ter.

(Rilascio
documentazione in formato elettronico).

1. A decorrere
dal 1° gennaio 2006: a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all’atto
della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 334/2002
del Consiglio, del 18 febbraio 2002; b) il permesso di soggiorno su supporto
cartaceo è sostituito, all’atto della richiesta del primo rilascio o del
rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002; c) il
passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui
al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004.

2. Dalla stessa data di cui al
comma 1, la carta d’identità su supporto cartaceo è sostituita, all’atto della
richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta
d’identità elettronica, classificata carta valori,
prevista dall’articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre
2005 alla predisposizione dei necessari collegamenti all’Indice nazionale delle
anagrafi (INA) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed
alla redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di
emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’interno.

Articolo 7-vicies quater.

(Disposizioni
in materia di carte valori).

1. All’atto del rilascio delle
carte valori di cui all’articolo 7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni
pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonchè per la
manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi ad esse
connessi. L’importo e le modalità di riscossione sono determinati
annualmente con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno, da adottare, in sede di prima attuazione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

2. Le somme percepite dalle
amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, anche in aggiunta
alle somme già stanziate, nell’ambito dell’unità previsionale
di base 3.1.5.17 – servizi del Poligrafico dello Stato – dello stato di
previsione del medesimo Ministero.

3. Al fine di contenere i prezzi
di cessione delle carte valori ed i costi di attivazione,
di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse è in
facoltà dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa di stipulare accordi
o indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati,
anche allo scopo di estendere l’operatività delle carte valori alla fruizione
di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. Gli accordi sono
soggetti a ratifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell’interno.

4. L’Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato Spa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura
dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e con applicazione dell’articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile.

5. È abrogato il regio decreto 7
marzo 1926, n. 401. 6. Dall’attuazione dell’articolo 7-vicies ter e del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-vicies quinquies

(Disposizioni
in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici).

1. Le
disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, si applicano anche in caso di elezione o nomina a giudice
costituzionale e a presidente o componente delle autorità amministrative
indipendenti".

Articolo 8.

(Copertura
finanziaria)

1. All’onere derivante
dall’applicazione dell’articolo 1, comma 2, pari ad
euro 29.248.636 per l’anno 2005, euro 44.366.700 per l’anno 2006, euro
45.436.965 per l’anno 2007, euro 28.333.439 per l’anno 2008 ed euro 18.783.436
a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.