Enti pubblici

Tuesday 28 October 2003

Il servizio “host on domand” non agevola la riscossione e quindi non può giustificare la vittoria di un appalto pubblico. Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 5459/2003

Il servizio host on domand non agevola la riscossione e quindi non può giustificare la vittoria di un appalto pubblico

Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 5459/2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4000 del 2002 proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena e dalla Banca Toscana, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Monica Passalacqua, Libero Giulietti e Pietro d’Amelio , con domicilio eletto presso il terzo in Roma, via della Vite 7

CONTRO

LAzienda unità sanitaria locale 8 di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallavv. Mario P. Chiti, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale 43;

La Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato difeso dagli avv. Paolo Emilio Paolini e Maurizio Brizzolari, con domicilio eletto presso il secondo in Roma via della Conciliazione n. 44;

per lannullamento della sentenza del TAR della Toscana, sez. II, 18 settembre 2002, numero 2022;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto latto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20 maggio 2003 il Consigliere Aldo Fera; Uditi per le parti gli avv.ti Sciacca per delega dellavv. DAmelio, Lorenzoni per delega dellavv. Chiti e Brizzolani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con deliberazione n. 1944 del 28 dicembre 2000, il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale 8 di Arezzo ha indetto un pubblico incanto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lettera a, del decreto legislativo n. 157 del 1995 [1], per l’appalto triennale della gestione del servizio di cassa, approvando nel contempo il capitolato ed il bando di gara. In data 22 e 23 maggio 2001, si è riunita la commissione giudicatrice, la quale, dopo aver valutato le offerte ed assegnato i relativi punteggi, ha redatto la seguente graduatoria:

1) Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio punti 34,4

2) A.T.I. Monte dei Paschi di Siena e Banca Toscana punti 34,2

3) Banca Nazionale del Lavoro punti 31,6

Il Monte dei Paschi di Siena e la Banca Toscana hanno proposto ricorso davanti al Tar della Toscana, sostenendo motivi di gravame che involgono l’operato della commissione, la quale avrebbe attribuito punti 0,3 alla prima classificata valutando indebitamente nella voce di servizi accessori il servizio ” host on demand “, ed altrettanto erroneamente avrebbe escluso ogni punteggio nei riguardi dell’offerta delle ricorrenti per la voce “contribuzione”. Inoltre hanno contestato la legittimità del bando di gara, nelle parti relative alla previsione di un punteggio ritenuto eccessivo per la voce “servizi accessori contribuzioni”, al punteggio attribuito agli interessi passivi nei confronti di quelli attivi, all’insufficienza del punteggio attribuito al numero e alla distribuzione degli sportelli.

Il Tar ha respinto il ricorso.

Il presente appello è proposto dalle due ricorrenti rimaste soccombenti, le quali ripropongono in questa sede le censure disattese dal primo giudice.

Le appellanti concludono chiedendo, in riforma della sentenza di cui allepigrafe, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.

Resiste allappello l’azienda unità sanitaria locale 8 di Arezzo, che solleva, in via pregiudiziale leccezione di tardività dellimpugnazione del bando di gara.

Nel merito contesta la fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dellappello.

Resiste altresì la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, che contesta la ricevibilità e fondatezza del ricorso di primo grado e dell’appello avversario, concludendo per l’inammissibilità ed il rigetto di quest’ultimo.

DIRITTO

Lappello proposto dal Monte dei Paschi di Siena e dalla Banca Toscana è fondato.

I due istituti di credito sono stati collocati al secondo posto della graduatoria, a seguito del pubblico incanto per l’appalto triennale della gestione del servizio di cassa dell’Azienda unità sanitaria locale 8 di Arezzo, con un punteggio inferiore di appena 0,2 punti rispetto alla vincitrice Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio.

È fondato, ed assorbente di ogni altra questione, il motivo di ricorso che contesta l’operato della commissione giudicatrice, nella parte in cui ha attribuito punti 0,3 alla prima classificata valutando nella voce relativa ai servizi accessori il servizio ” host on demand “da questa offerto.

L’amministrazione resistente ed il controinteressato, al riguardo, hanno eccepito la tardività dellimpugnazione e l’inammissibilità dell’intero ricorso sul presupposto che gli istituti ricorrenti avrebbero dovuto impugnare autonomamente e tempestivamente il bando di gara, nella parte in cui aveva fissato i criteri per l’assegnazione del punteggio. In realtà, la censura in questione non pone in discussione le regole in base alle quali è stata tenuta la gara ma si limita a sindacare la corretta applicazione di detti criteri. Le eccezioni quindi vanno respinte.

Le norme di gara, al punto 8/9, prevedevano nella categoria “servizi accessori contribuzioni” l’attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di punti 1 per la “disponibilità ad introdurre strumenti e servizi che facilitano le riscossioni da parte della ASL 8 (es. riscossione di ruoli definiti dall’azienda, attivazione POS).” La commissione di gara, nel valutare l’offerta presentata dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, ha ritenuto che rientrasse in questa voce il servizio ” host on demand “attribuendo ad esso punti 0,3.

Giova premettere, in punto di fatto, che la valutazione è stata effettuata sulla base della considerazione che, con tale servizio, “viene dato alla ASL l’accesso diretto ai propri conti di tesoreria che oltre a garantire maggiore trasparenza della gestione del servizio di cassa, consente il controllo delle riscossioni e dei pagamenti in tempo reale.”

Ciò posto, osserva il collegio che la previsione di uno strumento informatico, che attiene genericamente alla comunicazione ed allo scambio delle informazioni fra gli uffici dell’ente e quelli del tesoriere, in ordine all’andamento dei flussi finanziari, attiene alla qualità generale del servizio offerto ma non alla categoria relativa agli ” strumenti e servizi che facilitano le riscossioni”. Questultima, infatti, presenta la connotazione specifica di riferirsi a software e dispositivi che consentano al debitore, attraverso sportelli automatizzati ed Internet, di poter di effettuare pagamenti senza doversi necessariamente recare presso gli uffici del tesoriere. Ciò chiaramente si desume dal bando di gara che infatti menziona i POS, cioè il pagamento effettuato tramite carte di pagamento utilizzabili su terminali forniti dalle banche, cioè uno strumento che consente il pagamento di crediti senza l’utilizzo della carta moneta e senza il contatto fisico con l’operatore.

Nel caso di specie, questo specifico elemento tipizzante non è presente nel servizio ” host on demand “, al quale quindi non potevano essere attribuiti i punti 0,3 assegnati dalla commissione per la categoria “servizi accessori contribuzioni” – sottovoce “disponibilità ad introdurre strumenti e servizi che facilitano le riscossioni da parte della ASL 8”.

Il ricorso di primo grado, per tale ragione, andava accolto.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie lappello. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallautorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2003, con lintervento dei signori:

Alfonso Quaranta Presidente

Raffaele Carboni Consigliere

Giuseppe Farina Consigliere

Aldo Fera Consigliere estensore

Marzio Branca Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Aldo Fera F.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Cutrupi

Depositata in Segreteria il 24 settembre 2003