Assicurazione ed Infortunistica

Monday 31 October 2005

Il risarcimento del danno per la riduzione della capacità lavorativa generica rientra nel nel danno biologico.

Il risarcimento del danno per la riduzione della capacità lavorativa generica rientra nel nel danno biologico.

Cassazione Sezione terza civile sentenza 27 settembre-20 ottobre 2005, n. 20321

Presidente Vittoria Relatore Segreto

Pm Ceniccola parzialmente conforme Ricorrente Cappelli controricorrente Assitalia Spa

Svolgimento del processo

El Wageeh Ahmed proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 26 giugno 1999, con cui Squillace Giacinto, quale conducente dellauto, il ministero delle Finanze, quale proprietario, e lAssitalia, quale assicuratrice della rca venivano in solido condannati al pagamento in favore dellattore appellante del risarcimento del danno, da questi subito a seguito di sinistro stradale nella misura di lire 91.600.000, oltre interessi e spese processuali, con distrazione a favore del difensore, avv. Antonio Cappelli.

La Corte di appello riteneva che correttamente il Tribunale avesse escluso il risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente, in quanto, il Ctu aveva escluso lincidenza dei postumi sullattività lavorativa dellattore‑appellante, né questi aveva fornito la prova di tale danno patrimoniale; che la liquidazione del danno biologico, fondata sulle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, era congrua; che la liquidazione del danno al motociclo correttamente era stata effettuata in via equitativa dal primo giudice, tenuto conto che la documentazione prodotta era largamente incompleta.

La Corte di merito accoglieva lappello solo limitatamente allentità del risarcimento del danno morale, che aumentava a lire 30 milioni, condannando, complessivamente i convenuti al pagamento della somma di lire 109.600.000, oltre interessi legali, con compensazione per metà delle spese processuali del grado, e distrazione delle stesse in favore del difensore.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione lattore ed il difensore in proprio, avv. Antonio Cappelli, che hanno anche presentato memoria.

Resiste con controricorso lAssitalia, che ha partecipato alla discussione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va dichiarata linammissibilità del controricorso per intempestività, ai sensi dellarticolo 370 Cpc, essendo stato notificato il ricorso allAssitalia il 19 settembre 2002, mentre la stessa ha notificato il suo controricorso solo in data 14 gennaio 2003.

2. Deve poi questa Corte rilevare linammissibilità del ricorso proposto in proprio dal difensore.

Lunico motivo di ricorso che apparentemente può riguardare il difensore distrattario è il secondo, con cui lo stesso censura la misura delle spese processuali liquidate.

Sennonché il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese in suo favore partecipa al processo e anche alle fasi di impugnazione, senza acquisire la qualità di parte, salvo che sorga controversia sulla distrazione.

Resta preclusa, quindi, al difensore distrattario, limpugnazione in proprio quanto alla pronuncia sulle spese, anche se essa attenga alla disposta compensazione di queste o alla loro adeguatezza, poiché anche in questo caso unica legittimata è la parte rappresentata, quale soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese. In altri termini il difensore che ha chiesto la distrazione diviene parte del giudizio solo se sorga controversia sul provvedimento che ha disposto la distrazione o se il giudice a quo abbia omesso di provvedere sullistanza (Cassazione 12104/03; 13290/03).

3.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente El Wageeh lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e segg., 1226, 1223, 1224, 2697 e 2699 Cc, e degli articoli 113 e 115 Cpc, nonché il vizio di insufficiente, contraddittoria motivazione, in relazione allarticolo 360 n. 3 e 5 Cpc.

Il motivo si articola in tre censure.

a) Quanto al danno biologico, anzitutto il ricorrente censura la mancata liquidazione del danno biologico temporaneo, senza che la Corte abbia preso in esame la questione, pur essendo stata la stessa sottoposta alla Corte.

Si duole poi il ricorrente che la sentenza impugnata abbia liquidato il danno biologico facendo riferimento ad un valore del punto inadeguato.

b) Lamenta il ricorrente che non gli sia stato liquidato il danno patrimoniale, pur avendo egli provato che svolgeva lattività di pizzaiolo, come emergeva dalle buste paghe e dalla deposizione del datore di lavoro.

c) Infine lamenta il ricorrente che non gli sia stata adeguatamente liquidato il risarcimento per i danni alla moto, e che il giudice non si sia pronunziato sui costi accessori, pur essendo stati gli stessi richiesti.

3.1.Ritiene questa Corte che il motivo in parte è inammissibile ed in parte è infondato.

Quanto alle censure di omesso esame sia delle richieste di liquidazione del danno biologico temporaneo che di quelle relative al rimborso dei costi accessori, esse si risolvono in una doglianza di omessa pronunzia avverso specifici motivi di impugnazione.

Osserva questa Corte che è inammissibile per difetto di interesse, non configurandosi al riguardo una situazione di soccombenza, il ricorso per cassazione proposto, sotto il profilo della violazione di legge o del difetto di motivazione, contro una sentenza che non contenga la statuizione della quale si assume lerroneità e che, in particolare, non contenga sul punto oggetto di gravame alcuna declaratoria della volontà di legge nel caso concreto, esulando dai compiti della Corte di cassazione di provvedere direttamente ad una dichiarazione siffatta, atteso che il giudizio di cassazione è preordinato al controllo di legittimità di statuizioni effettivamente rese dal giudice del merito, non già a porre un rimedio sostitutivo allomessa pronunzia di questi, la quale ‑ previa denunzia del relativo vizio ‑ può dar luogo sotto il diverso profilo dellarticolo 360 n. 4 ad annullamento con pronunzia restitutoria della causa alla fase nella quale lomissione si è verificata e non già a cassazione con enunciazione del principio di diritto, come si evince dal disposto del comma 1 dellarticolo 384 Cpc in relazione allarticolo 383 stesso codice.(Cassazione 408/96).

Tale omessa pronuncia integra una violazione dellarticolo 112 Cpc e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dellarticolo 360 n. 4 Cpc (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dellarticolo 360 n. 3 Cpc, ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dellarticolo 360 n. 5 Cpc (attenendo questultimo esclusivamente allaccertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia).

Infatti lomessa pronuncia, quale vizio della sentenza deve essere fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dellarticolo 112 del Cpc e non già con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione di cui allarticolo 360, n. 5, del Cpc, in quanto tali ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e labbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare, o non giustificando adeguatamente, la decisione resa al riguardo. Contemporaneamente solo la corretta deduzione della doglianza ex articolo 112 del Cpc, trattandosi di una norma processuale, può consentire al giudice di legittimità lesame degli atti del giudizio al fine di verificare la effettiva deduzione come motivo di appello della censura la cui mancata considerazione da parte del giudice di secondo grado è dedotta come motivo di gravame nel ricorso per cassazione (Cassazione 3646/04; 1170/04; 15555/03; 11034/03; 9707/03; 604/03; 11197/03; 9159/02; 10558/02; 369/02).

3.2. Nella fattispecie, invece, il ricorrente ha da una parte lamentato esclusivamente la violazione di norme di diritto sostanziale e dallaltra ha proposto il ricorso esclusivamente sotto il profilo di cui allarticolo 360 n. 3 e 5

Cpc.

3.3. Quanto alla censura di inadeguatezza del valore del punto di invalidità, osserva questa Corte che nellevoluzione dei criteri relativi alla liquidazione del danno biologico si è affermato che per detta liquidazione occorre far riferimento al criterio equitativo, di cui agli articoli 2056 e 1223 c.c..

Nella necessità di rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico, il giudice di merito deve

considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, letà, lattività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato.

Può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo cosi una regola ponderale su misura per il caso specifico. È un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari; onde la decisione che ricorre a tale criterio non è di per sé censurabile in sede di legittimità, purché sia sorretta da congrua motivazione in ordine alladeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso.

Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizzazione (Cassazione 4255/95; 5271/95; 9835/96; 5005/96, 4236/97).

3.4. Nella fattispecie il giudice di merito ha fatto corretta applicazione di detti principi, rimanendo, poi, una valutazione tipicamente di merito e come tale non censurabile in questa sede il valore del punto di invalidità adottato, quale base del calcolo liquidatorio, da parte del giudice.

3.5. Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento dellesistenza di danno patrimoniale, va osservato, anzitutto che in caso di illecito lesivo dellintegrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine allattività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato.

Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dallinvalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.

Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse ‑o presumibilmente in futuro avrebbe svolto ‑ unattività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo linfortunio, di una capacità di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dellinfortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità lavorativa (Cassazione 6291/03; 2070/02).

3.6. Nella fattispecie, quanto al danno patrimoniale, la sentenza impugnata ha rilevato che nessuna prova in merito era stata fornita, osservando anzi che la riduzione della capacità lavorativa specifica era stata esclusa dal Ctu.

3.7. Quanto alle censure di omessa valutazione sia delle buste paghe che della testimonianza del datore di lavoro, ai fini del danno patrimoniale da invalidità permanente, nonché della documentazione prodotta, ai fini del risarcimento per danni alla moto, va osservato che le stesse sono inammissibili per difetto di specificità, sotto il profilo dellautosufficienza del ricorso.

Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta lomessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per lasserita mancata o errata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del ct, ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi ‑ ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso ‑ la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o erratamente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nellatto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cassazione 3158/03; 12444/03; 1161/95).

Nella fattispecie il ricorso non riporta il contenuto delle prove indicate.

4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 Cpc, 71 disp. Att. Cpc ed articolo 1 e segg. Dm 5 ottobre 1994; il vizio di motivazione a norma dellarticolo 360 n. 3 e 5 Cpc.

Secondo il ricorrente senza alcuna valida motivazione sono state ridotte di oltre la metà le spese borsuali e sono state violate le tariffe dei diritti ed onorari, e senza alcuna motivazione non sono state corrisposte le spese generali.

5. Ritiene questa Corte che il motivo in parte è inammissibile ed in parte è fondato.

Quanto alla censura relativa alla riduzione delle spese borsuali essa è inammissibile per genericità, non indicando il ricorrente quali fossero dette spese richieste.

Quanto alla violazione delle norme tariffarie, va osservato che in tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, è inammissibile il ricorso per Cassazione che si limiti, come nella specie, alla generica denuncia dellavvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate (Cassazione 5581/03; 13098/03; 15172/03).

6. Fondato è invece il motivo relativamente alla mancata corresponsione delle spese generali.

Infatti il rimborso delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta allavvocato a norma dellarticolo 15 della tariffa professionale forense, approvata con Dm 585/94, ed è quindi un credito che consegue e la cui misura è determinata per legge, sicché spetta

automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, questultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (Cassazione 10416/03; 9700/03; 4002/03; 603/03).

7. Pertanto va dichiarato inammissibile il ricorso presentato in proprio da Antonio Cappelli e, quanto al ricorso proposto da El Wageeh Ahmed, va rigettato il primo motivo ed accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo.

Va cassata, in relazione al motivo accolto, limpugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, vanno condannati gli appellati in solido al pagamento nella misura della metà (tenuto conto della disposta compensazione in tali termini) delle spese generali di cui allarticolo 15 del Dm 585/94, relativamente al giudizio di appello, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso presentato in proprio da Antonio Cappelli e, quanto al ricorso proposto da El Wageeh Ahmed, rigetta il primo motivo ed accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo. Cassa, in relazione al motivo accolto, limpugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, condanna gli appellati in solido al pagamento nella misura della metà delle spese generali di cui allarticolo 15 del Dm 585/94, relativamente al giudizio di appello, con distrazione in favore dellavv. Antonio Cappelli.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.