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Tuesday 07 June 2005

Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla conformità urbanistica dell’ immobile. Tar Lazio – sezione seconda bis – sentenza 24 marzo-20 maggio 2005, n. 4129

Il rilascio del certificato di agibilità è
subordinato alla conformità urbanistica dell’immobile.

Tar Lazio – sezione seconda bis –
sentenza 24 marzo-20 maggio 2005, n. 4129

Presidente Giulia – estensore Quiligotti

FATTO

Con ricorso notificato il 7.8.1998 e
depositato il 12.8.1998, il ricorrente ha chiesto la declatoria
del silenzio assenso ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 425 del 22.5.1994 ai fini
dell’agibilità od abitabilità provvisoria per il locale ristorante-pizzeria di
proprietà, sito nel Comune di Rocca di Papa, in località Valle Scura, Via di
Valle Focicchia s.n.c., o, in subordine, la declatoria
di illegittimità del silenzio del Comune con conseguente emissione del
provvedimento in sostituzione, deducendo, in fatto, di avere presentato, in
data 16.1.1998, al Comune di Rocca di Papa l’istanza, di cui al prot. n. 961, per ottenere il
certificato di agibilità provvisoria del locale di proprietà ai fini della
somministrazione di alimenti e bevande unitamente all’autorizzazione sanitaria
e di avere prontamente ottemperato, in data 1.4.1998 e 9.4.1998, alla richiesta
di integrazione documentale formulata dal Comune con nota prot.
n. 4068 del 2.3.1998, tanto che il Comune gli avrebbe
comunicato, con la successiva nota prot. n. 7320 del 17.4.1998, che avrebbe provveduto al rilascio
del richiesto certificato nei termini di legge a decorrere dall’integrazione;
tuttavia, il Comune sarebbe rimasto inerte, con grave pregiudizio del
ricorrente, il quale sostiene l’applicazione nella fattispecie all’esame della
norma di cui in precedenza dell’art. 4 del DPR n. 425/1994, deducendo, in via
subordinata, l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla sua istanza.

Il Comune si è costituito in data
15.10.1998 depositando memoria con la quale ha evidenziato che l’immobile per
il quale viene richiesta l’agibilità si trova in area
sottoposta al vincolo di cui alla L. n. 1497/1939 e
che, comunque, lo stesso ha tempestivamente e
legittimamente rilasciato la richiesta concessione edilizia in sanatoria n. 114
del 17.9.1998 con relativa certificazione di agibilità, pur sospendendone gli
effetti fino alla completa definizione della pratica da parte della
Sovrintendenza BB.CC.AA. ai
fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 32 della L.
n. 47/1985.

Quindi, con memoria del 30.6.2003, il
Comune ha ulteriormente dedotto che, in data 27.3.1998, lo stesso ha
autorizzato il ricorrente in via provvisoria all’immissione della condotta di
scarico dei liquami reflui, provenienti dall’edificio in questione, adibito a
ristorante e pizzeria, nel sottosuolo, ai sensi degli artt.
12, co. 3, e 13, co. 1, lett. a) e b) e co. 3,
della L. n. 319/1976 e successive
modificazioni e con atto di cui al prot. n. 961/1998 ha rilasciato, sempre a titolo provvisorio, la
richiesta autorizzazione all’agibilità, con esclusione delle opere di cui alla
richiesta ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/1985;
ma che, con nota prot. n.
18568 del 4.9.1998 la Sovrintendenza BB.CC.AA. richiedeva documentazione integrativa con conseguente invito
da parte del Comune al ricorrente con la nota prot. n. 19097 del 29.9.1998 a fornire alla Sovrintendenza la
richiesta documentazione, cui ha fatto seguito la comunicazione da parte di quest’ultima al Comune di dovere ritenere i titoli
abilitativi rilasciati sospesi e pertanto privi di effetti giuridici, in attesa
del rilascio del parere di competenza.; ha concluso per il rigetto del ricorso,
atteso che, in mancanza del detto parere
di cui all’art. 32 della L. n. 47/1985 ed in
considerazione del collegamento funzionale esistente tra il certificato di agibilità e la concessione edilizia nonché delle
disposizioni di cui al DPR n. 425/1994 nella parte in cui richiede, ai fini che
interessano, della dichiarazione del direttore dei lavori che attesti l’intervenuto
parere da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, la relativa
pratica inerente all’agibilità non può considerarsi completa e pertanto il
silenzio assenso, a sua volta, non può considerarsi realizzato.

Con la successiva memoria del 14.3.2005 il Comune
ha dedotto che il ricorrente ha omesso di impugnare il provvedimento prot. n. 19097 del 29.9.1998, con
cui è stata disposta la sospensione degli effetti giuridici dei titoli
abilitativi adottati fino all’acquisizione del parere.

Alla pubblica udienza del 24.3.2005,
il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti
coma da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

Il ricorso è infondato
nel merito per le considerazioni che seguono.

Preliminarmente giova rilevare che,
in realtà, la nota del Comune, di cui prot. n. 7320 del 17.4.1998, richiamata dalla soc. ricorrente,
deduceva la necessità di valutare attentamente la richiesta avanzata, in
considerazione degli esposti presentati e, soprattutto, del sequestro
giudiziario su parte del terreno e dell’immobile che ne impedisce allo stato
l’accesso e che, inoltre, il Comune deduceva l’esistenza di una prassi
consolidata che prevede il rilascio di un certificato provvisorio nelle ipotesi
in cui, come nel caso di specie, difettasse idoneo titolo concessorio
( nel caso di specie, infatti, era stata avanzata richiesta di condono,
all’epoca, tuttavia, non ancora positivamente esitata)

L’art. 4 del DPR n. 425/1994,
rubricato “Rilascio del certificato di abitabilità.”, dispone
testualmente che:

“1. Affinchè
gli edifici, o parti di essi, indicati nell’art. 220
del RD 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il
proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla
richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per
l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con
l’attestazione dell’avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore
dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità
rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura
dei muri e la salubrità degli ambienti.

2. Entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una
ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l’esistenza dei
requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

3. In caso di silenzio
dell’amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di
presentazione della domanda, l’abitabilità si intende
attestata. In tal caso, l’autorità competente, nei successivi centottanta
giorni, può disporre l’ispezione di cui al comma 2 del
presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in
cui verifichi l’assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere
dichiarata abitabile.

4. Il termine fissato al comma 2 del
presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall’amministrazione
comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all’interessato di
documenti che integrino o completino la documentazione
presentata, che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che
essa non possa acquisire autonomamente.

5. Il termine di trenta giorni,
interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere
nuovamente dalla data di presentazione degli stessi. “.

Osserva innanzitutto
il Collegio che l’ambito di applicazione dell’art. 4 DPR 425/94 è individuato
dal richiamo, contenuto nel comma 1 della norma citata, all’art. 220 del RD 27
luglio 1934, n. 1265, il quale si riferisce agli immobili ad uso abitativo (v.
il riferimento a "case, urbane o rurali").

D’altra parte, anche ad ammettere
l’applicabilità dell’art. 4 DPR 425/94 non solo con riferimento al certificato di abitabilità relativo agli immobili ad uso abitativo, ma
anche con riferimento al certificato di agibilità degli immobili ad uso
commerciale o industriale, comunque il ricorso non può essere ritenuto fondato.

Sebbene, l’art. 4 del DPR 425/94
preveda che il silenzio dell’amministrazione comunale protrattosi per oltre
quarantacinque giorni sulla richiesta di rilascio della licenza di abitabilità comporti che "l’abitabilità si intende
attestata", nondimeno il silenzio non costituisce una forma di
silenzio-assenso in senso tecnico, ma solo una legittimazione ex lege che prescinde dalla pronuncia della p.a. e trova il
suo fondamento nella effettiva sussistenza di tutti i presupposti richiesti
dalla legge per il rilascio della licenza.

La situazione determinatasi a seguito
del silenzio potrà perciò ritenersi legittima solo nel caso in cui la
costruzione sia conforme alla concessione edilizia e
agli strumenti urbanistici vigenti e sussistano le condizioni igienico sanitarie
per la concreta abitabilità (cfr. TAR Puglia, Bari, Sez. I, 5.4.2002, n. 1682).

Infatti la norma – ora contenuta nell’art.
25 del DPR 6.6.2001, n. 380 – condiziona il rilascio del certificato di abitabilità non solo all’aspetto igienico-sanitario
(salubrità degli ambienti), ma anche alla conformità edilizia dell’opera
realizzata rispetto al progetto approvato: e ciò per la innegabile stretta
correlazione fra i due momenti valutativi (cfr.: Cons. di Stato, Sez. VI, 15.7.1993, n. 535; TAR Veneto, Sez.
II, 11.12.2000, n. 2612; TAR Lombardia – Brescia 30.7.2002, n. 1092).

In base all’art. 4 DPR 22 aprile 1994
n. 425, pertanto, il certificato di agibilità deve
essere rilasciato o negato per ragioni prevalentemente inerenti il profilo
igienico – sanitario, tuttavia è anche previsto che l’agibilità presupponga che
si tratti di locali dei quali va dichiarata la conformità rispetto al progetto
approvato. È evidente che se i locali sono abusivi l’agibilità non può essere
rilasciata, non avendo alcun significato dichiarare agibile un locale non
conforme alla disciplina urbanistico – edilizia o del quale non è stata o è
stata falsamente attestata la conformità rispetto al progetto approvato, perché
il progetto non è stato approvato o l’opera è stata realizzata in difformità da
esso. ( cfr. sul punto TAR Veneto, sez. II, 17 novembre 1997, n. 1569).

Nel caso di specie, come e evidenziato nella parte in fatto che precede, il Comune
resistente ha provveduto al rilascio della richiesta concessione edilizia in
sanatoria, di cui al n. 114 del 17.9.1998, la quale, tuttavia, è stata sospesa
nei suoi effetti fino al completamento della pratica relativa, in conseguenza
della mancanza del parere della Sovrintendenza di cui all’art. 32 della L. n. 47/1985, essendo sottoposto
l’immobile in questione al vincolo di cui alla L. n.
1497/1939.

Ne consegue che, comunque,
la pratica inerente al rilascio del certificato di abilitabilità,
in conseguenza della mancanza del suddetto parere, non può ritenersi completa,
con la ulteriore conseguenza che il termine per la formazione del silenzio non
può ritenersi allo stato decorso.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi
per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il TAR per il Lazio, Sezione Seconda
bis, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.