Assicurazione ed Infortunistica

Monday 29 October 2007

Il riconoscimento del danno biologico iure hereditario.

Il riconoscimento del danno
biologico iure hereditario.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
III CIVILE Sentenza 19 ottobre 2007, n. 21976

(Pres.
Trifone – est. Lanzillo)

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti
lamentano l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e/o falsa
applicazione degli art. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 cod, civ., nella parte in cui la Corte di appello ha respinto la loro richiesta di
risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale terminale,
sebbene fra le lesioni e la morte della vittima siano intercorse oltre
ventiquattrore.

Affermano i ricorrenti che
nell’intervallo di tempo intercorso fra l’incidente e il decesso la vittima
ebbe a riportare un danno biologico di rilevante entità e a risentire delle
sofferenze subite nell’incidente, con conseguente danno morale, tenuto anche
conto del tempo intercorso fra la perdita del controllo dell’autovettura, da
parte del conducente, e l’impatto contro il palo, durante il quale
l’infortunata ebbe certamente il tempo di accorgersi della catastrofe
imminente, con le conseguenti angosce e sofferenze. Illegittimamente, pertanto,
la Corte di
appello ha negato alla vittima, e ad essi appellanti,
per successione ereditaria, il giusto risarcimento.

Il motivo è fondato e va accolto.

La Corte di appello ha respinto
la domanda con la motivazione che il decesso della povera M. G. era intervenuto
allorché i postumi delle lesioni non si erano ancora consolidati, e che la
possibilità di procedere alla liquidazione del danno biologico presupporrebbe
la sopravvivenza in vita del soggetto leso, con ridotte capacità psicofisiche,
al termine del periodo di invalidità temporanea. Quanto al danno morale, ha
soggiunto che non risulterebbe provato che la vittima – prima del decesso o
prima dell’urto della vettura contro l’ostacolo fisso -abbia avvertito
sensazioni dolorose, e che comunque nel tempo intercorso fra le lesioni e la
morte essa rimase sempre in stato di incoscienza.

Trattasi di motivazione fondata
sull’erronea interpretazione e applicazione degli art. 2059, 2056 e 1223 ss.
cod. civ. in tema di danno per morte, e inidonea a
sorreggere la decisione.

In base alla costante
giurisprudenza di questa Corte, la vittima consegue il diritto al risarcimento
del danno biologico e del danno morale soggettivo ccdd. terminali
in tutti i casi in cui fra il fatto che ha provocato le lesioni e il decesso
sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo (cfr., fra le tante, Cass. civ.
Sez. III, 1° dicembre 2003 n. 18305 e precedenti ivi cit.).

Il risarcimento di entrambe le
voci di danno, cioè, può essere negato ove il tempo di sopravvivenza non sia
considerato apprezzabile, ma non certo per le ragioni indicate dalla sentenza appellata
che, letteralmente interpretate, sembrerebbero ammettere il risarcimento nei
soli casi in cui il danneggiato sia sopravvissuto, con
ridotta capacità psicofisica.

Al contrario, non si può
escludere che le lesioni sussistano e siano da ritenere consolidate – per usare
i termini del giudice di appello – quando ad esse
segua addirittura la morte, a più o meno breve distanza di tempo. In tal caso
"il danneggiato acquisisce il diritto al risarcimento del danno biologico
subito per l’effettiva durata della sua sopravvivenza….e
si tratta di un danno alla salute, che se pure è temporaneo, è massimo nella
sua entità ed intensità (cd. danno biologico terminale)" (Cass. civ, n.
18305/2003 cit., p. 5; Cass. civ. 16 maggio 2003 n. 7632).

La sopravvivenza per
ventiquattr’ore è in astratto idonea a configurare un
tal tipo di danno, onde il giudice del merito valuterà se detto periodo di
tempo sia sufficiente ad integrare l’oggettiva configurabilità in capo al
danneggiato delle menomazioni dell’integrità fisica in cui si concretizza il
danno biologico, ovvero l’acquisizione al patrimonio del diritto al
risarcimento di un danno trasmissibile agli eredi.

Parimenti errata è la decisione
impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto al risarcimento del danno biologico
e del danno morale terminali, per il fatto che la vittima, essendo rimasta in
stato di incoscienza, non avrebbe avuto la possibilità di percepire i suddetti
danni. Questa Corte ha più volte precisato che il danno biologico, quale
lesione dell’ interesse costituzionalmente garantito
(art. 32 Cost.) all’ integrità fisica e psichica della persona “è presente
ugualmente sia che la vittima abbia coscienza della lesione, sia che non
l’abbia” e, quanto al danno morale, che "quel turbamento ingiusto dello stato
d’animo che dà luogo al danno comprende anche le sofferenze fisiche e morali
sopportate dalla vittima in stato di incoscienza" (Cass. civ. n. 18305/2003, cit., p. 7 del testo. Nello stesso senso,
Cass. civ., Sez. III, 24 maggio 2001 n. 7075; Cass.
civ. 6 ottobre 1994 n. 8177).

Il primo motivo di ricorso deve
essere quindi accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano,
in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: nel
caso di danno per morte la vìttima consegue il diritto al risarcimento del
danno biologico e del danno morale ccdd. terminali, in
tutti i casi in cui fra il fatto illecito e il decesso sia intercorso un
apprezzabile lasso di tempo. Tale può astrattamente considerarsi anche la
sopravvivenza per ventiguattr’ore. Sia il danno biologico, sia il danno morale
terminali comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla
vittima in stato di incoscienza".

Con il secondo motivo i
ricorrenti denunciano la violazione delle stesse norme richiamate nel primo
motivo, nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con
riferimento al capo della sentenza che ha escluso la risarcibilità del danno
biologico per morte (ed. danno tanatologico) subito da M. G., consistente nel
fatto in sé dell’avere perso la vita, a prescindere dal tempo della permanenza
in vita dopo le lesioni. Ad avviso dei ricorrenti, in tal caso va riconosciuto
alla vittima, e per essa ai suoi eredi, un diritto al
risarcimento, autonomo e distinto rispetto al pretium doloris, trattandosi
della lesione di diritti della persona costituzionalmente protetti. Va premesso
che gli stessi ricorrenti mostrano di essere consapevoli
della contraria e consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui,
qualora la morte sia istantanea, non può essere riconosciuto alcun risarcimento
né alla parte lesa, a cui la morte impedisce di percepire materialmente i
danni, né ai suoi congiunti ed eredi, i quali possono far valere solo le
conseguenze dannose che essi stessi abbiano materialmente percepito, oppure quelle
che il defunto possa avere loro trasmesso per successione, avendole egli stesso
sofferte prima della morte (cfr. fra le altre, Cass.
civ., Sez. III, 16 maggio 2003 n. 7632).

Nonostante la delicatezza della
questione e gli inconvenienti prospettati dai ricorrenti, circa le possibili
discriminazioni fra le varie posizioni risarcitorie, secondo il dato casuale
che la morte sia conseguita all’illecito in via
immediata, oppure a distanza di un tempo anche breve, questa Corte non ritiene
di discostarsi dalla soluzione consolidata, alla quale la sentenza impugnata si
è uniformata, con ampia e corretta motivazione.

Una diversa soluzione imporrebbe
di rivedere l’intera materia del danno per morte, ivi inclusi i casi esaminati
in relazione al primo motivo del ricorso in oggetto, non potendosi certo
sommare il cd. danno biologico tanatologico (ove fosse ritenuto risarcibile) , con i danni terminali di cui sopra, conseguenti a periodi
anche brevi di sopravvivenza: danni la cui liquidazione è palesemente
attribuita in considerazione della ritenuta impraticabilità dell’altra e più
radicale soluzione.

Va poi considerato che il danno
conseguente all’interruzione traumatica del rapporto parentale, per la morte
improvvisa di uno stretto congiunto, può trovare (e trova) ampio e concreto
risarcimento nell’attribuzione ai familiari – iure proprio – del diritto al
risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, comprensivi non delle sole
sofferenze fisiche (eventuali danni biologici) o psichiche (danni morali
soggettivi), ma anche dei cd. danni esistenziali, consistenti
nell’irrimediabile, oggettiva e peggiorativa alterazione degli assetti
affettivi e relazionali all’interno della famiglia, derivante dalla morte (sul
danno esistenziale per morte cfr. diffusamente, e con
ampio richiamo dei precedenti, Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2006 n. 13546).

La liquidazione dei suddetti
danni esistenziali (in aggiunta alle altre voci di danno non patrimoniale)
appare mezzo idoneo ad attribuire un compenso (nei limiti del possibile) per la
morte istantanea di uno stretto congiunto, qualora la suddetta liquidazione
avvenga in termini adeguati; tenendo conto, cioè, della gravità ed
irreparabilità della perdita e del fatto che essa non viene
altrimenti risarcita.

Il secondo motivo di ricorso deve
essere quindi respinto.

Con il terzo motivo i ricorrenti
lamentano la violazione delle stesse norme richiamate in relazione al primo
motivo, e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, con riguardo
al capo della sentenza impugnata che ha disatteso la loro domanda di
risarcimento del danno patrimoniale futuro conseguente alla morte di M. G.,
sotto il profilo della perdita dei vantaggi patrimoniali che la permanenza in
vita della rispettiva figlia e sorella avrebbe loro permesso di acquisire.

Il motivo non può essere accolto.

La sentenza impugnata ha escluso
che, nel caso di specie, un danno di tal genere sia
configurabile con sufficiente grado di probabilità, tenuto conto del contesto
socio-economico in cui viveva la famiglia G., dei mutati costumi che oggi
informano i rapporti dei giovani con la famiglia di origine e del fatto che
anche i genitori avrebbero dovuto sostenere esborsi per il mantenimento della
figlia. La motivazione appare adeguata e non è consentito a questa Corte
riesaminarne i presupposti di fatto. Pertanto, in accoglimento del primo motivo
di ricorso, la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1506 del 2003 deve
essere cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della medesima Corte di
appello, affinché decida sulla domanda risarcimento del danno biologico e del danno morale terminali subiti direttamente dalla
vittima, proposta dai ricorrenti iure haereditario, uniformandosi al seguente
principio di diritto:

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta
il secondo e il terzo motivo di ricorso; accoglie il primo motivo e cassa la
sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in
diversa composizione, la quale deciderà anche in ordine alle spese della
presente fase di cassazione.