Penale

Wednesday 28 July 2004

Il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti non viola i principi di determinatezza del penale. Lo sostiene la Corte Costituzionale. Corte costituzionale – ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 277

Il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti non viola
i principi di determinatezza del precetto penale
. Lo sostiene la
Corte Costituzionale

Corte costituzionale – ordinanza
13-27 luglio 2004, n. 277

Presidente Zagrebelsky
– Relatore Mezzanotte

Ritenuto

Che, nel corso di un giudizio a
carico di un soggetto imputato del reato di cui all’articolo 187 del D.Lgs 285/92 (Nuovo codice della strada), per avere
guidato, in data 15 agosto 2002, un’autovettura in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di
sostanze stupefacenti, positivamente accertato presso una struttura sanitaria
pubblica, il Giudice di pace di Bobbio ha sollevato,
in riferimento agli articoli 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto articolo
187, nella parte in cui sanziona penalmente la condotta di chi si pone alla
guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
senza prevedere alcun limite oltre il quale il soggetto possa essere
considerato in stato di alterazione fisica e psichica;

che il remittente,
premesso che il reato previsto dalla disposizione censurata è un reato di
pericolo concreto, chiaramente individuabile nella circolazione di un
autoveicolo condotto da soggetto in stato psico-fisico non ottimale, osserva
che la norma non vieta di guidare “dopo avere usato stupefacenti”, ma
assoggetta a sanzione penale la condotta di chi si metta alla guida in uno
stato di alterazione indotto dall’uso di sostanze stupefacenti;

che, peraltro, mentre le disposizioni di
cui all’articolo 186 del medesimo codice e all’articolo 379 del relativo
regolamento di esecuzione consentono di individuare la soglia oltre la quale un
conducente possa essere ritenuto in stato di ebbrezza per l’uso di bevande
alcoliche, sicché il conducente stesso è posto in grado di conoscere il
precetto la cui violazione fa scattare l’applicazione della sanzione penale,
altrettanto non può dirsi per quanto riguarda la condotta prevista e punita dall’articolo
187, commi 1 e 4;

che per tale condotta, infatti, né le
disposizioni legislative né quelle regolamentari prevedono il limite oltre il
quale il soggetto che abbia assunto sostanze stupefacenti possa ritenersi in
stato di alterazione fisica e psichica;

che del resto, ad avviso del remittente, all’accertamento della sussistenza della
fattispecie di cui all’articolo 187 non potrebbe procedersi, analogamente a
quanto si ritiene possibile per l’accertamento dello stato di ebbrezza da
bevande alcoliche, attraverso il riscontro di una determinata sintomatologia,
quale l’alitosi, la lentezza nella parola e nei movimenti e altre
manifestazioni del genere, che sulla base di canoni scientifici comunemente
noti possono sopperire alla mancanza di una concreta rilevazione con l’etilometro;

che, invece, nel caso di cui
all’articolo 187 del D.Lgs 285/92, non essendo
predeterminato per legge alcun limite, non potrebbe attribuirsi rilievo a
sintomi quali quelli innanzi descritti;

che, soggiunge il remittente,
la indeterminatezza della fattispecie di guida in stato di alterazione
psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti risulterebbe dalle successive
modificazioni della disposizione incriminatrice introdotte dal D.Lgs 9/2002 (Disposizioni integrative e correttive del
nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge
85/2001), il quale ha sostituito il comma 2 statuendo che «gli accertamenti
sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal regolamento, ai fini
della determinazione delle quantità, indicate in conformità alle previsioni
dello stesso regolamento»;

che tuttavia, non essendo stato ancora
adottato il regolamento, destinato comunque ad entrare in vigore dal 1° gennaio
2003, la disposizione denunciata, nella formulazione applicabile al caso di
specie, sarebbe costituzionalmente illegittima in riferimento sia all’articolo
25, secondo comma, Costituzione, sotto il profilo della indeterminatezza della
fattispecie penale, sia all’articolo 27, secondo comma, Costituzione, per
violazione del principio della personalità della responsabilità penale, il
quale presuppone la sussistenza della colpa dell’autore della condotta
assoggettata a sanzione penale e, conseguentemente, la determinatezza e la
conoscibilità del precetto penale;

che, conclude il giudice a quo,
dall’eventuale accoglimento della questione non deriverebbe lo svuotamento del
contenuto dell’articolo 187, posto che, mentre il precetto penale richiede
chiarezza e determinatezza, nulla vieterebbe, sotto il profilo dell’illecito
amministrativo, l’adozione di provvedimenti quali la sospensione o il ritiro
della patente di guida, ben potendo l’autorità di pubblica sicurezza, a fini di
incolumità pubblica, inibire la guida a chi faccia uso di stupefacenti per
ridurre i rischi in via preventiva;

che è intervenuto nel presente giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto, in via preliminare, la
restituzione degli atti al giudice a quo per nuova valutazione della rilevanza
a seguito delle intervenute modifiche della disposizione censurata, e, in
subordine, che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, rileva la difesa erariale,
successivamente all’ordinanza di rimessione il legislatore ha nuovamente
regolato la materia con il Dl 151/03 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), convertito, con modificazioni, nella legge 214/03, con il quale è
stato sostituito integralmente il testo dell’articolo 187 del codice della
strada ed è stata disposta l’abrogazione delle modificazioni introdotte
dall’articolo 14 del D.Lgs 9/2002, che faceva
riferimento, per gli accertamenti finalizzati alla verifica delle condizioni di
applicabilità della norma sanzionatoria, a «strumenti e modalità stabiliti dal
regolamento ai fini della determinazione delle quantità»;

che, pertanto, poiché le norme censurate
sono state sostituite con una diversa normativa di dettaglio, evidentemente
finalizzata, tra l’altro, ad eliminare possibili profili di indeterminatezza
che si potevano cogliere, in astratto, nella precedente disciplina alla quale
si riferisce l’ordinanza di rimessione, si renderebbe opportuna la restituzione
degli atti al remittente per una nuova valutazione
della rilevanza della questione;

che, in ogni caso, secondo l’Avvocatura,
la questione sarebbe anche infondata, in quanto la sanzione penale prevista
dall’articolo 187 del codice della strada presuppone sia la sussistenza di uno
stato di alterazione, capace di compromettere le condizioni psico-fisiche necessarie
per la guida e tale da realizzare di per sé una situazione di pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale, sia l’assunzione di sostanze vietate
dalla legge, idonee a causare lo stato di alterazione;

che la concorrenza di questi due
elementi sarebbe sufficiente a integrare la fattispecie penale, a prescindere
dalla quantità di sostanze stupefacenti assunte, dal momento che l’uso di tali
sostanze ha comunque provocato uno stato di alterazione, che si evidenzia con
una particolare sintomatologia;

che, infine, l’Avvocatura rileva che
nessuna utile comparazione può essere instaurata tra la fattispecie prevista
dall’articolo 186 e quella disciplinata dall’articolo 187 del codice della
strada, giacché, mentre nella prima il disvalore
della condotta di pericolo per la circolazione stradale è connesso all’abuso di
una sostanza consentita, nella seconda il disvalore è
correlato all’uso di sostanze comunque vietate dalla legge.

Considerato

Che la questione sollevata dal
Giudice di pace di Bobbio ha ad oggetto l’articolo
187 del codice della strada, nel testo vigente anteriormente
alla integrale sostituzione disposta dall’articolo 6 del Dl 151/03, convertito,
con modificazioni, nella legge 214/03, censurato, in riferimento agli articoli
25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, in quanto
assoggetta a sanzione penale la condotta di chi guida in stato di alterazione
fisica e psichica per uso di sostanze stupefacenti, senza stabilire alcun
limite per la individuazione dello stato di alterazione;

che sul presente giudizio di legittimità
costituzionale non incidono le modificazioni normative intervenute
successivamente alla ordinanza di rimessione, in quanto, da un lato, l’articolo
14 del D.Lgs 9/2002, del quale il remittente
ha tenuto conto nella formulazione della questione, e che peraltro non è mai
stato vigente, risulta ora espressamente abrogato dall’articolo 7 del Dl
151/03; dall’altro, nell’attuale formulazione dell’articolo 187 del codice
della strada, nel testo risultante dall’articolo 6 del medesimo Dl 151/03,
convertito dalla legge 214/03, non è previsto alcun limite quantitativo il cui
superamento consenta di ritenere integrata la fattispecie penale di guida in
stato di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope;

che, pertanto, dubitando il remittente della legittimità costituzionale dell’articolo
187 del codice della strada solo sotto il profilo della mancata previsione di
un limite quantitativo rilevante per l’integrazione della fattispecie penale ed
essendo tale asserita lacuna tuttora rinvenibile nella vigente formulazione del
medesimo articolo 187, non vi è ragione di disporre la restituzione degli atti,
potendo la questione essere sottoposta a scrutinio di costituzionalità in riferimento
agli evocati parametri;

che l’articolo 187 del codice della
strada fa divieto di guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rinviando per il
trattamento sanzionatorio a quanto previsto dall’articolo 186 per la guida
sotto l’influenza dell’alcool;

che, ad avviso del remittente,
la disciplina suindicata sarebbe costituzionalmente
illegittima, per violazione del principio di tassatività
della fattispecie penale, dal momento che assoggetta a sanzione penale la
condotta di chi guida in stato di alterazione fisica e psichica per uso di
sostanze stupefacenti, senza stabilire alcun limite per la individuazione dello
stato di alterazione;

che, al contrario di quanto ipotizzato
dal giudice a quo, la fattispecie penale prevista dall’articolo 187 del codice
della strada è costituita dal concorso di due elementi qualificanti: da un
lato, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni
psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di
per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
dall’altro, l’assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope), idonee a
causare lo stato di alterazione, per l’accertamento del quale – come ritenuto
dalla giurisprudenza di legittimità – non è sufficiente la mera osservazione o
la descrizione di una determinata sintomatologia, ma è necessario il riscontro
di idonee analisi di laboratorio;

che, del resto, questa Corte ha già
chiarito che le differenti modalità tecniche previste per gli accertamenti
degli stati di alterazione fisica e psichica derivanti dall’influenza
dell’alcol e, rispettivamente, dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
trovano giustificazione nell’attuale stato delle conoscenze
tecnico-scientifiche che non permetterebbero di avvalersi, per l’acquisizione
della prova dell’uso di sostanze stupefacenti, di una strumentazione tecnica
analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza
alcolica, che assicura, grazie all’esame spirometrico,
attendibili riscontri del tasso alcolemico nell’aria
alveolare espirata (ordinanza 306/01);

che si è dunque in presenza di una
fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno
obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di
alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro,
consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del
conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere
dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli
effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei
singoli soggetti;

che pertanto, risultando la fattispecie
incriminatrice sufficientemente determinata, deve escludersi la denunciata
violazione dell’articolo 25, secondo comma, Costituzione, e, con essa,
dell’articolo 27, secondo comma, Costituzione;

che la questione deve conseguentemente
essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma,
della legge 87/1953 e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PQM

La Corte costituzionale dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 187 del D.Lgs 285/92 (Nuovo codice
della strada), sollevata, in riferimento agli articoli
25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace
di Bobbio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.