Penale

Tuesday 31 May 2005

Il punto della Cassazione sul concorso esterno nell’ associazione di stampo mafioso.

Il punto della Cassazione sul concorso esterno nellassociazione di stampo mafioso.

Cassazione Sezione sesta penale (up) – sentenza  6 aprile-20 maggio 2005, n. 19395

Presidente Fulgenzi relatore Gramendola

Ricorrente Pg c/o Corte appello di Palermo

Fatto

Con sentenza in data 19 marzo 2002 il tribunale di Palermo assolveva Marasà Francesco dal reato di cui agli articoli 110-416/bis Cp perché il fatto non sussiste.

Era ascritto allimputato di avere, quale concorrente esterno nellassociazione per delinquere di tipo mafioso cosa nostra, nello esercizio della professione di avvocato penalista del Foro di Palermo, contribuito alla realizzazione degli scopi di detta associazione, in particolare svolgendo il ruolo di tramite per le comunicazioni tra alcuni esponenti detenuti delle famiglie mafiose di Santa Maria del Gesù e di Porta nuova ed altri uomini donore non detenuti delle stesse famiglie, avvertendo gli uomini donore della famiglia mafiosa di Porta Nuova in libertà, mediante uno degli esponenti di vertice di questa, quale era Cancemi Salvatore, circa limminente emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, nonché svolgendo il ruolo di tramite tra il predetto Cancemi e lavv.Giovanni Aricò del foro di Roma, perché lo stesso condizionasse illecitamente lesito del procedimento in Cassazione avverso la sentenza del cd. processo Maxiter, e infine comunicando a La Marca Francesco, mentre costui si trovava detenuto, e dopo che era iniziata a circolare la notizia della sua possibile collaborazione con la giustizia, che altri uomini donore

della stessa famiglia mafiosa intendevano parlargli, agevolando così lintento di costoro di impedirgli lattuazione del suo proposito.

Risolta positivamente la questione circa lastratta configurabilità del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, ed esaminate nel dettaglio le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dai collaboratori di giustizia Francesco Marino Mannoia, Mutolo Gaspare, Marchese Giuseppe, Cancemi Salvatore, La Marca Francesco, Cocuzza Salvatore, Zerbo Giovanni, nonché le deposizioni di Lo Sicco Innocenzo, il Tribunale perveniva alla conclusione che dalla compiuta istruzione dibattimentale, pur potendosi affermare lesistenza di un legame equivoco dellimputato con personaggi mafiosi di notevole spessore criminale, e di una spregiudicatezza nellinterpretare il proprio ruolo di avvocato, non era consentito di individuare contributi concreti da parte di questultimo, idonei ad integrare la condotta in contestazione, essendo emersi solo indizi carenti dei requisiti della completezza e della precisione.

A seguito di gravame del Pm, che lamentava una analisi del materiale probatorio parcellizzata, avendo il giudice a quo richiesto riscontri per ciascun elemento isolatamente considerato, e omesso di considerare riscontri che il dibattimento aveva invece evidenziato, la Corte di Appello di Palermo con sentenza in data 18 dicembre 2003 confermava la decisione impugnata.

In motivazione la corte di merito, richiamata e condivisa lultimo arresto delle Su (sentenza 30/10/02 Carnevale), confermava la correttezza del metodo dì valutazione adottato dal primo giudice, ed esaminando dettagliatamente le dichiarazioni dei collaboranti, condivideva la carenza dì prove di condotte specifiche, ed escludeva che attraverso il mandato difensivo, sia pure svolto ai limiti della deontologia professionale, limputato avesse voluto garantire il mantenimento in vita o il rafforzamento della consorteria mafiosa.

In particolare si soffermava sul contenuto delle dichiarazioni di Marino Mannoia per concludere che costui non era stato in grado di fornire elementi tali da individuare nel concreto una condotta posta in essere dal prevenuto, che si fosse tradotta in un episodio specifico, idoneo a rappresentare effettivo contributo alla vita del sodalizio. Marino Mannoia aveva espressamente ricompreso lavv.Marasà tra quegli avvocati, che pur non facendo parte di cosa nostra si prestavano a fare cortesia e favori a uomini della consorteria, senza però individuare unoccasione specifica, in cui si fosse concretizzato questo favore. Anche nel riferire degli incontri tra limputato e Pietro Aglieri nella Piazza Guadagna di Palermo nel 1984, il collaborante non aveva saputo precisare il contenuto dei colloqui. La minaccia che il collaborante avrebbe rivolto al Marasà nel corso di un colloquio svoltosi in carcere con Giovanni Battista Pullarà per contrasti insorti con il legale era da ritenersi generica e il colloquio nel corso del quale era stata profferita, non aveva riferimento a fatti e circostanze specifiche. Anche il ruolo di collegamento svolto dallimputato tra Pullarà, detenuto, e il socio Lo Sicco Pietro, nella gestione dei beni e delle attività imprenditoriali comuni, sul quale aveva deposto il teste Lo Sicco Innocenzo, non era assistito da riscontri obiettivi, e non vera prova certa sul livello di consapevolezza da parte dellimputato in ordine alla circostanza che tale ruolo fosse effettivamente funzionale al mantenimento in vita della consorteria.

Lo stesso era a dirsi, ad avviso della corte territoriale, in ordine ai contatti dellimputato con il Pullarà e lAglieri riferiti dai pentiti Mutolo e Marchese senza riferimenti specifici e concreti circa il contenuto di tali colloqui.

Quanto ai contestati rapporti tra limputato e la famiglia mafiosa di Porta Nuova, le dichiarazioni del collaborante Cancemi, che aveva indicato nel Marasà un legale disponibile, prodigo di preziosi consigli

nei suoi confronti, amico dellAglieri, che lo aveva usato per trasmettere messaggi in carcere, erano generiche e non facevano riferimento a condotte specifiche, processualmente verificabili, tali da dimostrare con certezza una concreta attività di collaborazione del prevenuto in favore dì cosa nostra. Lunico episodio specifico narrato dal collaborante era lintervento del Marasà nella vicenda relativa alla consegna di duecento milioni di lire da destinare allavv. Aricò per aggiustare il processo maxi ter in Cassazione, non poteva, ad avviso del giudice a quo, ritenersi riscontrato nè da quanto dichiarato da Zerbo Giovanni per le numerose incongruenze, in cui il teste era incorso, né dalla deposizione di La Marca Francesco, per la mancanza dì riferimenti precisi desumibili dal resoconto dì costui, né dalle dichiarazioni di Cocuzza Salvatore, che non contenevano indicazioni utili a ricostruire senza ìncertezze quel fattivo e utile contributo al sodalizio, che solo poteva gíustificare laffermazione della responsabilità del prevenuto. Il materiale probatorío non si arricchiva neppure con le dichiarazioni dei De Filippo Pasquale e Emanuele, delle quali il P.M. aveva lamentato la estromissione, relative alla vicenda della vendita di taluni beni della famìglia Spadaro, comprovante il rapporto preferenzìale ìnstaurato dallimputato con esponenti di primo piano della famiglia mafiosa di Porta Nuova, giacché tali dichiarazionì si limitavano, secondo il giudice del gravame a ribadire e a fare riferimento a quel generico atteggiamento di disponibilità del prevenuto nei confrontì del sodalízio mafioso, e che però in mancanza di  riferimenti certi e ìnequivoci a determinati comportamenti, erano insufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilìtà. Anche in relazione alle intercettazioni ambientali eseguite allinterno della vetreria Art Glass, di Giannusa Giuseppe, nel corso delle quali gli interlocutori, parlando di un luogo sicuro per incontrare Aglieri Carlo, proponevano di andare dallavv. Marasà, la corte di merito osservava che lindivíduazione dello studio dellimputato, quale luogo di incontro era una scelta riconducibile unicamente ai due ínterlocutorí e nulla escludeva, stante la natura della professione esercitata dallimputato, che gli stessi facessero affidamento sulla possibilità di avere colloqui riservati nella sala di attesa allínsaputa dellimputato, di guisa che anche a tale riguardo dovevano ritenersi condivise le conclusioni del primo giudice, non essendo stati acquisìti elementi di prova idonei ad affermare il fattivo e volontario contributo al sodalizio mafioso.

Avverso tale decisione ricorre il P.G. presso la Corte di Appello di Palermo, che nel chiederne lannullamento ne denunzia la violazione della legge processuale e penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Tre sono le argomentazíoni, intorno alle quali ruotano le censure del P.G.: in primo luogo lerronea individuazione del concetto di contributo, che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite il concorrente esterno deve fornire alla conservazione e al rafforzamento dellassociazione mafìosa, affinché la condotta contestata abbia rilievo penale; in secondo luogo lomesso esame di risultanza processuali, incompatibili con la decisione adottata, e obíettivamente idonee a determinare una diversa ricostruzione del fatto; in terzo luogo la contraddittorietà della motivazione, conseguente ad una erronea applìcazìone dei criteri legali di valutazione delle prove. Lerrore di diritto in cui erano incorsi giudici del merito, era consistito nellaver parcellizzato la valenza significativa di ciascuna fonte di prova, valutandola separatamente e in modo atomizzato dallintero contesto probatorio, ed astenendosi dalla formulazione di un giudizio logico complessivo delle risultanze processuali, che tenesse conto del valore intrinseco di ciascun dato, ma anche e soprattutto delle connessioni tra essi esistenti. Nella specie costituivano riscontrí alle dichiarazioni accusatorie di Francesco Marino Mannoia e Salvatore Cancemi una multiforme serie di dichíarazionì accusatorìe, di acquisizìoni testimoniali e di intercettazioni telefoniche, che il giudice del gravame non aveva valutato adeguatamente e soprattutto aveva isolato, non considerando le fonti in modo unitario e non permettendo una visione di insieme del panorama probatorío e della condotta del prevenuto nelle sue evidenti connessioni.

In particolare per quanto attiene ai rapporti del Malasà con esponenti della famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù, lindicazione, nelle dichiarazioni del pentito Marino Mannoia, dello imputato, quale soggetto disponìbile a favorire incontri tra soggetti detenuti per fatti di mafia attraverso i più vari stratagemmi, aveva trovato ampi riscontri nelle indicazioni individualìzzantí degli altri collaboranti sentiti nel processo e costituiva fatto certamente idoneo ad integrare quel contributo, necessario per la configurazione del reato de quo, a prescindere dalla circostanza, che in qualche caso fosse meno noto ai dichiaranti lintero ed esatto contenuto dei colloqui. Senza dire che Il dichiarante indicava altri fatti, che costituivano contributo del Marasà all organizzazione mafiosa, quali il suo rapporto strettissimo con lAglieri, con il quale il legale si confrontava per elaborare le strategie difensive, provocando linsofferenza del dichiarante, e con Giovanní Battísta Pullarà, che dissuase il Marino Mannoìa dal dare una lezione al Marasà, manifestando apprezzamento per il prevenuto, che gli aveva bene amministrato il suo patrimonio. Altri riscontri alle dichiarazioni del Mannoia, non correttamente valutati dalla corte di merito, provenivano: in primo luogo dalle dichiarazioni di Gaspare Mutolo, e di Marchese Giuseppe, che pur non indicando il contenuto dei colloqui tra il prevenuto e il Pullarà, lAglieri, Pietro Vernengo o altri uomini donore, detenuti, costituivano comunque riscontri índividualizzanti; in secondo luogo dal contenuto dell intercettazione ambientale eseguita presso la vetreria Arte Glass, illogicamente svalutato dal giudice a quo, che non aveva tenuto conto che, se gli ínterlocutori convenivano che era pericoloso incontrarsi presso lo studio dellavv.Marasà, per la riservatezza e quindi per la illiceità del colloquio, ciò doveva condurre alla inevitabile conclusione che lo studio del prevenuto era ritenuto luogo adatto a tale tipo di colloqui e che il legale era disponibile ad assecondare esigenze di comunicazione di cosa nostra; in terzo luogo dalla deposizione del Lo Sicco Innocenzo, teste e non imputato di reato connesso, il quale aveva riferito di comportamentì specifici e non solo di disponibilità dellimputato, che costituivano contributi al mantenimento in vita e al rafforzamento del sodalizio, facendo da tramite tra esponenti mafiosi detenuti e liberi, e occupandosi delle attività economiche di tali soggetti, e aveva specificato che il prevenuto, quale legale dello zio,Pietro Lo Sicco era a conoscenza dei rapporti tra questultimo e i Pullurà, suoi réferenti per le attivìtà edilizie, dei quali era anche legale, si prestava a far pervenire notizie dal carcere da Parte dei Pullurà, aveva portato dal carcere la notizia che il lavoro di Via Víllagrazia Barone Scala doveva essere realizzato dal La Sicco Pietro, aveva prestato il consenso, affinché il Lo Sicco utilizzasse i nominativi della madre e della moglie quali intestatari dì cambiali fasulle, per superare momenti di crisi di liquidità.

Per quanto riguarda invece i rapporti dellimputato con esponenti della famiglìa mafiosa di Porta Nuova, ad avviso del ricorrente, le dichiarazionì del pentito Cancemi, che aveva indicato il Matasà come avvocato bravo, disponibile, che si interessava degli uomini di cosa nostra, che veniva utilizzato da Pìetro Aglieri per far pervenire dal e al carcere messaggi della consorterìa mafíosa, che riceveva gli onorari dei detenuti assistiti non dal familiari, ma dallo stesso Cancemi dalle casse di cosa nostra, (cosa questa che presupponeva una diversa compenetrazione delle parti e una particolare fìducia dell organizzazione criminale nei confronti dello stesso e rendeva evidente il contributo rilevante ai fini della configurabilità del reato), trovavano conforto: nello strettissimo rapporto tra il Marasà e Vittorio Mangano, detenuto agli arresti domiciliarí, presso la cui abitazione limputato si era recato per ben due volte per discutere di questioni concernenti i processi del Cancemi in Cassazione, a prescindere dal mancato accertamento della vicenda Arìcò; nelle dichiarazioni di. La Marca, che aveva assistito a detti colloqui, e che rìcordava come Dainottí Giuseppe lo ìndicasse vicino alla famiglìa e amico strettissimo del Mangano; nelle ammissioni del medesimo imputato; nel comportamento tenuto dall imputato in occasione dellarresto del Cancemi, quando comunicò ai Carabinieri la rinuncia dei familiari a qualsiasi forma di protezione, nelle conformi dichiarazioni di Zerbo Giovanni, uomo donore della famiglia di Porta Nuova, che riscontravano quelle di Cancemi e di La Marca sul rapporto strettissimo tra limputato e il Mangano; infine nelle analoghe dichiarazioni di Cocuzza Salvatore, reggente della famiglia dì Borgo Vecchio, che aveva aggiunto altri due episodi, sintomatici da un lato della scorrettezza dellimputato sul piano professionale, dallaltro del contributo fornito dallimputato per rafforzare o mantenere in vita larticolazione territoriale di cosa nostra.

In definitiva, ad avviso del P.G., se la corte di merito avesse fatto un corretto uso del concetto di contributo, che deve essere fornito allassociazione dal concorrente esterno ai fini della qualificazione della condotta criminosa ex art.416/bis, ben confígurabile anche in quella attività di collegamento tra esponenti mafiosi, se avesse seguito un percorso motívazionale immune dai vizi logici denunziati, diversa sarebbe stata la conclusione del processo.

Seguivano due memorie di replica da parte dei difensori, rispettivamente pervenute in data 10/3 e 21/3/05, nelle quali si insisteva per la inammissibilità del ricorso, che proponeva una metodologia nellapprezzamento della doppia statuízione assolutoria, del tutto contraria agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.

Diritto

Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto rigettato. Prima di prendere in esame le censure proposte dal P.G., convìene affrontare la dibattuta questione del concorso esterno in associazione mafiosa, che solo recentemente ha trovato soluzione nellautorevole arresto giurisprudenziale delle sezioni Unite (sentenza 30/10/02 Carnevale).

Già in precedenza la Corte di Cassazione (Sez.Un. 5/10/94 Dimitry) aveva riconosciuto, alla stregua delle regole generali dettate dagli artt.110 e segg. cp, la confìgurabilità del concorso eventuale dellesterno nelle fattispecie plurisoggettive, individuando la differenza tra il partecipe e il concorrente eventuale nel diverso grado di compenetrazione degli stessi nella struttura organizzativa dellassociazione críminale; il partecipe deve essere inteso come colui, senza il cui apporto quotidiano comunque assiduo, lassociazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza, il concorrente eventuale come colui che per definìzione non vuole fare parte dell associazione, e che lassociazione chiama a far parte, sia per colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo, sia per esigere un contributo transitorio in un momento in cui la fisiologia dellassociazione entra in fibrillazione. Affrontando nuovamente questa problematica le Sezioni unite hanno ribadito la configurabilità, in tema di associazione di tipo mafioso, del concorso esterno, con la precisazione che assume la qualità di concorrente esterno la persona, che, priva dellaffectio socíetatis, e non essendo inserita nella struttura organizzativa, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purchè questo abbia uneffettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dellassociazione, e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Il vero problema, hanno osservato le Sezioni Unìte, è la ìndívìduazione del livello di intensità o di qualità, ídoneo a considerare il concorso dellagente, come concorso nel reato associativo, non potendo rientrare tout court nello schema del concorso eventuale ogni contributo portato al sodalizio, ma quello che possa essere apprezzato come idoneo in termini di concretezza, specificità e rílevanza a determinare sotto il profilo causale la conservazione o il rafforzamento della consorteria. Ne deriva che non ha peso decisivo il fatto che sia stata posta in essere unattivítà continuativa o comunque ripetute, ovvero un intervento occasionale e non istituzionalizzato, ma è necessario valutare se la pluralità o lunicità dellattività posta in essere, per il grado di concretezza e specificità, che la distingue e per la rilevanza causale che esprime, possa ritenersi idonea a conseguire il risultato summenzionato.

Orbene di questo arresto giurisprudenziale deve riconoscersi che entrambi i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione, quando, dopo avere esaminato_ nel dettaglìo le singole dichiarazioni accusatorie e confrontate tra loro e con le altre rísultanze di causa, e dopo aver fermata la loro attenzione su concreti episodi in esse contenute alla ricerca di riscontri, che ne confermassero lattendibilità, sono giunti alla conclusione che nessuno dei collaboranti era stato in grado di indicare fatti specifici, attribuibili allavv.Marasà, che rappresentassero uno o più contributi suscettibili, secondo i parametri prima richiamati di produrre un qgettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento della associazione, anche in un suo particolare settore. Era mancata in altri termini la prova di quel quid pluris, che  qualificasse in termini di contributo specifico, consapevole e causalmente idoneo al rafforzamento dellorganísmo e al raggìungimento dei suoì scopi, quellatteggiamento di vicinanza, di disponibilità o di generale condivisione di essí, posto in essere dallimputato attraverso il suo mandato difensivo, non sempre esercitato nei limiti della deontologia professionale.

Tanto premesso, non può non evidenziarsi come il ricorso proponga una metodología nellapprezzamento della doppia statuízione assolutoria del tutto contraria agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.

Ed invero la pretesa polverizzazione ed atomizzazione delle fonti di prova non è stata affatto, nel caso in esame, il risultato di un erroneo approccio metodologico, ovvero di una erronea interpretazione dei criteri di valutazione della prova, bensì la conseguenza del11assenza della prova, al contraria più volte esaltata dallaccusa nei due atti di impugnazione. E sfuggito al ricorrente come i criteri di valutazione della principale fonte di prova, quale è la chiamata in correità o in reità, siano stati imposti dal legislatore entro limiti ben precisi, nel senso che se essa può da un lato trovare conferma nella propalazione di altra fonte, non può dallaltro giammai risolversi in una mera affermazione del collaboratore, giacché deve anzitutto consistere in un fatto suscettibile dì verifica.

Come ben hanno posto in luce ì giudici del merito, le dichiarazioni dei collaboratori si rivelano delle pure affermazioni, prive di contenuti fattuali e risultano globalmente riferite ad un esistere dellAvv. Marasà,  senza alcuna indicazione specifica di una azione o di una più  generale condotta del professionista, tanto in seno allassociazione di cosa nostra quanto in relazione a quelle specifiche famiglie alle quali laccusa lo vorrebbe coinvolto; di qui la insostenibilità della denunciata violazione dellart.192 cpp, giacché tale norma e la sua elaborazione teorica attraverso il ricorso alla convergenza del molteplice, ha quale ineludibile presupposto lart.187 stesso codíce, che impone il principio secondo il quale la prova dava essere innanzi tutto un fatto. E pur vero che fatto può essere anche una dichiarazione, ma deve escludersi che essa possa risolversi in una affermazione priva di indicazioni concrete rispetto alloggetto dellazione, attraverso la quale si realizza la condotta del concorrente esterno allassocíazione mafiosa.

Non si ignora che la partecipazione ad un sodalizio non richiede necessarìamente un episodio criminoso, ma tale partecipazione non potrà mai risultare svincolata da unazione suscettibile di risolversi in un contributo, ovvero in un comportamento che, pur non costituendo reato, risulti idoneo alla realizzazione del programma associativo. Nella fattispecie le sentenze hanno reiteratamente e congruamente statuito come nessuna delle propalazioni fosse in grado di offrire un fatto specifico, ovvero un dato oggettivo, in forza del quale poter procedere alla verifica dellesìstenza di un contributo cosciente e volontario da parte del Marasà a cosa nostra. E tale conclusione non è stata unopera di parcellizzazione della prova o di frazionamento delle condotte, ma la presa datto dellinesistenza di condotte ovvero di affermazíoni suscettibili di individuare contributi dellimputato allassociazìone; presa datto accompagnata dalla premessa logica del tutto condivisibile, secondo la quale la particolarità del ruolo svolto dal professionista impone di individuare in modo specifico e puntuale condotte, che si manifestano in modo evidente al di fuori del rapporto assai delicato avvocato/cliente. Di qui la infondatezza della denuncia di illogicità motivazionale, in quanto la prova logica derivante dalla valutazione unitaria delle fonti non avrebbe consentíto comunque di riconoscere la prova in termini di risultato, tanto più in una vicenda, in cui non si contestava allimputato di far parte dellassocIazione, ma di aver conferito un contributo effettivo e significativamente strumentale al rafforzamento dellassociazíone.

Passando ad esaminare nel concreto il contenuto delle censure, assume il P.G., nel dispiegare la critica relativa alla frammentazione, che i giudici di merito non avevano tenuto conto che la dichiarazioni accusatorie del Mannoia trovavano riscontro in quelle del Mutolo, del Marchese e del Lo Sicco, oltre che in una intercettazione allinterno degli uffici dellArte Glass.

La censura è frutto di una personale interpretazione del contenuto delle dichiarazioni e la elusione di dati, già risultanti dal testo delle due sentenze di merito. Prescindendo dalla ovvia notazione che lamícizía, laffìdabilità e il riscuotere fiducia non rivelano alcunché di fattuale, entrambe le sentenze hanno sottolineato la totale assenza nelle propalazioni del Mannoia di effettivi concreti favori o cortesie fatti dallavv.Marasà a chícchessia. E lo stesso Mannoia che finisce con lo smentire tale disponibilità, ammettendo di non avere chiesto, né mai avuto offerte di cortesie di qualunque genere, che esula3sero dal mandato difensivo, per cui ogni ricerca di elementi di riscontro esterno si rendeva inutile.con lo stesso percorso logico-valutativo i giudici del merito hanno poi proceduto alla successiva analisi e ricerca di altre chiamate e degli altri chiamanti, rRa anche in questa dísamína hanno dovuto prendere atto che né il Mutolo, né il marchese erano in grado, autonomamente o globalmente valutati, di consentire lìndividuazìone di una qualunque condotta illecita dellavv.Marasá. Né coglie nel segno il ricorrente, quando, elencando i giudizi di natura deontologica espressi in sentenza, vuole da essi far derivare la prova della vìolazione dei criteri dettati dallart.192 cpp, giacché tale affermazione della sentenza identificava proprío lassenza di azioni o condotte rilevanti, onde laver censurato la deontologia del professionista non equivale in alcun modo ad affermare fatti tipici i da poter riconnettere alla struttura del reato di concorso esterno nellassociazione mafìoSa. Daltronde nellattività dellavvocato penalista che assista impútati di reatì associativi, il sospetto della provenìenza illecita della provvista, con cui vìene  saldato lonorario, non è idoneo a rientrare tra gli indizi di concorso  in attività illecita, così come non lo è il colloquio che il difensore  riservatamente effettua in aula coi proprio assistito. Ed anche ove la compiacenza fosse provata,egualmente essa non potrebbe ritenersi rilevante allinterno del ragionamento probatorio del giudice del gravame, di guisa che la specifica censura si manifesta inefficace e frutto di una personale interpretazione del fatto del ricorrente, preclusa in sede di legittimità.

Allo stesso modo la doglianza riferita alle intercettazioni dellArte Glass ha costituito già oggetto di disamina da parte del giudice di primo grado, che aveva osservato come le considerazioni dellAccusa fossero da considerarsi mere presunzioni non sorrette da elementi obiettivi, perché dal contenuto della conversazione fra Rino e il Murana‑padre non emergevano elementi tali da far ritenere che lo studio dellavv.Marasà anche in precedenza fosse stato usato come luogo di incontro tra il Murana e lAglieri. Tutto ció prescindendo dal fatto che i clienti di uno studio professionale ben possono trovarsi in sala di attesa a discutere tra loro, senza che alcuno possa impedirlo o conoscere i contenuti del dialogo. Anche sotto tale profilo il ricorso si rivela una censura di merito, con cui si devolve una propria e personale diversa interpretazione della fonte di prova, irricevibile in questa sede.

Per quel che attiene alle dichiarazioni del teste Lo Sicco, che aveva indicato nellavv. Marasà la persona che portava allo zio Lo Sicco Pietro le notizie provenienti da Giovanni Pullarà e dal fratello, Ignazio Pullarà, entrambi detenuti, ed in particolare le notizie relative alla costruzione Barone Scala, vi è gía esaustiva risposta dei giudici dei merito, ì quali hanno sottolineato carne non potesse ritenersi adeguatamente provata la circostanza, in quanto riferita de relato dal teste, siccome appresa dallo zio, e priva di adeguati riscontri, ed inoltre in contrasto con il dato di fatto certo, che allepoca della costruzìone il Lo Sicco Pietro non era assistito dallo avv.Marasà, ma dallavv.Gaetano Zarcone, che in quel periodo si occupava di extragiudizìale nel settore immobiliare ed aveva instaurato stretti rapporti con1Cosa Nostra. Né alcun peso la corte di merito ha dato alla spendita da parte del Lo Sìcco Pietro di cambiali, recanti í nominativi della madre e della moglie dellimputato, per superare momenti dì crisi, in quanto la circostanza non avrebbe potuto che comprovare come il ruolo del professionista fosse ben lontano dallessere quello di cOncorrente mafioso e di portavoce del Fullarà, visto che si era usato il nome della moglie tra i tanti scelti a Caso e si erano mandate in protesto le cambiali, senza alcun rispetto per il professionista. Ancora una volta quindi il ricorso si risolve in un invito ad una diversa valutazione della fonte di prova, da sovrapporre a quella compiuta dal giudice di merito.

Quanto allultíma parte del ricorso, riferita ai rapportí tra limputato con gli esponenti della famiglia di Porta Nuova, il P.G. reitera il contenuto delle dichiarazioni del Cancemi, dimenticando che le stesse erano state ritenute dai giudici del merito del tutto ìnattendibili, manifestamente ínconcludenti e prive dí fondamento, riproponendo una diversa interpretazione del dato e una personale opinione circa il valore sintomatico di tali affermazioni, cosi devolvendo ancora una volta una censura di puro fatto.

Sostiene il ricorrente che anche ove si volesse ritenere non raggiunta la prova che i colloqui intercorsi tra limputato e il Mangano riguardassero laggiustamento dei processi presso la Corte di Cassazione, quello che rilevava era che tali incontri certamente si verificarono. Ma omette di ricordare che loggetto della prova, non raggiunta, era proprio il contenuto dei colloqui, e che ciò intanto poteva dispiegarsi del rapporto tra professionista e assistito, onde la rilevanza concludente del dato  poteva discendere unicamente dalla prova

della  finalità del colloquio individuata nellaggiustamento del processo in Cassazione. Era emerso invece che tali riunioni erano avvenute negli anni 1989‑1990, epoca in cuí il Mangano era agli arresti domiciliari, quando il processo, di cui si doveva parlare non era neppure in nuce, giacchè il ricorso per cassazione nel processo maxiter giunse alla Suprema Corte solo nel marzo 1992, Di qui la ineludibile deduzione dellevidente mendacio tanto del Cancemi e del La Marca, quanto dello Zerbo, di cui entrambi i giudici del merito hanno dato atto, sottolineando, con lindicazione di fatti e accertamenti temporali specifici, sia linattendibilità del Cancemi, sia la inconciliabilità delle propalazioni del La marca (riferite al 1990, ben due anni prima del maxi ter) e dello Zerbo (riferite invece al 1993, a distanza di un anno dalla celebrazione del medesimo processo).

Quanto infine alla censura dellomesso esame del contenuto delle propalazioni del Cocuzza, non ha mancato la corte territoriale di evidenziare la natura de relato delle dichiarazioni, giungendo alla conclusione della loro assoluta inconcludenza non solo in termini di risultato per laccusa, ma in termini di totale inefficacia probatoria di esse, onde la doglianza si risolve, come per le altre, nella mera riproposizione delle proprie e personali asserzioni, e dunque nella devoluzione di un esame sulla prova e della prova, e non dei criteri adottati per la sua valutazione.

PQM

Rigetta il ricorso.