Penale

Wednesday 19 October 2005

Il punto della Cassazione penale sulle notifiche al difensore a mezzo posta. Cassazione – Su penali (up) – sentenza 27 settembre-11 ottobre 2005, n. 36634

Il punto della Cassazione penale sulle notifiche al difensore
a mezzo posta.

Cassazione – Su penali (up) –
sentenza 27 settembre-11 ottobre 2005, n. 36634

Presidente Fattori – Relatore Nappi –
Pm Palombarini – ricorrente
Alioune Niane

Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata
la Corte d’appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di
colpevolezza di Alioune Niane
in ordine ai delitti di ricettazione e di detenzione per la vendita di centro
compact disk riprodotti o duplicati abusivamente e privi del contrassegno Siae.

Ricorre per cassazione l’imputato,
che propone tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo
il ricorrente eccepisce la prescrizione del reato meno grave, sostenendo
che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, non valse a
interrompere il decorso del relativo termine l’emissione in data 31 luglio 2001
di un decreto di citazione a giudizio successivamente dichiarato nullo.

Con il secondo motivo il ricorrente
eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio, deducendo che
l’avviso di conclusione delle indagini prescritti
dall’articolo 415bis Cpp fu invalidamente
notificato al difensore, cui non fu spedita la raccomandata prevista
dall’articolo 157 comma 3 Cpp dopo la consegna
dell’atto al portiere dello stabile.

Con il terzo motivo
il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata,
lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di accertare se i dischi
sequestrati riproducessero effettivamente opere tutelate, mentre ai fini del
delitto di ricettazione abbiano dato per presupposto che non avesse egli stesso
contraffatto i dischi piuttosto che riceverli da altro contraffattore. In relazione a questo motivo il ricorso è stato rimesso alle
Su, essendo stato rilevato un contrasto di giurisprudenza.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso nella giurisprudenza
di questa Corte che va riconosciuta anche agli atti viziati di nullità
l’efficacia interruttiva del termine di prescrizione
del reato, in quanto tali atti manifestano comunque
“la persistenza nello Stato dell’interesse punitivo” (Cassazione, Sezione
quinta, 9 dicembre 1998, Verzelletti, m. 212435;
Sezione quarta, 19 aprile 1996, Orsi, m. 205223).

Fondato è invece il secondo motivo
del ricorso.

La Corte d’appello, cui l’eccezione
era stata già vanamente riproposta, ha escluso che si
applichi alle notifiche non destinate all’imputato la disposizione
dell’articolo 157 comma 3 Cpp, laddove ne prevede la
conferma a mezzo raccomandata, quando l’atto sia stato consegnato al portiere
dello stabile in cui risiede il destinatario. E si è in
effetti richiamata a una giurisprudenza di questa Corte, legata ancora
alla disciplina dettata in proposito dal Cpp abrogato
(Cassazione, Su, 21 giugno 1989, Russo, m. 182057; Sezione sesta, 29 maggio
1992, Ruggero, m. 192528).

Tuttavia questa interpretazione
contraddice l’espressa previsione dell’articolo 167 Cpp,
che estende l’applicabilità della norma anche alle notifiche destinate a
persone diverse dall’imputato e, quindi, al difensore, come del resto si è più
volte ribadito nella successiva giurisprudenza di questa Corte (Cassazione,
Sezione terza, 25 gennaio 2005, De Martino, m. 231120; Sezione prima, 30 marzo
1999, Miceli, m. 213379).

Sicché, essendo stata tempestivamente
dedotta già in primo grado (udienza dell’11 maggio 2004), l’eccezione di
nullità proposta anche con il ricorso per cassazione è ammissibile e fondata e
impone l’annullamento anche della sentenza di primo grado.

PQM

La Corte annulla senza rinvio la
sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.