Penale

Saturday 10 May 2003

Il proscioglimento dei minori in caso di irrilevanza del fatto può essere pronunciato anche in dibattimento.

Il proscioglimento dei minori in caso di irrilevanza del fatto può essere pronunciato anche in dibattimento.

Corte costituzionale – sentenza 5-9 maggio 2003, n. 149

Presidente Chieppa – relatore Neppi Modona

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 16 aprile 2002, la Corte d’appello di Roma, sezione per i minorenni, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 25 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 27 del Dpr 448/88 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui non prevede che la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata anche in dibattimento.

La Corte d’appello premette:

– che procede, a seguito di impugnazione proposta dal difensore di un imputato minorenne, contumace, che era stato sorpreso, in compagnia di altri ragazzi e di due maggiorenni, mentre tentava di asportare benzina dal serbatoio di alcune vetture lasciate in sosta;

– che l’imputato era stato rinviato a giudizio dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma, in quanto la sua assenza non consentiva la definizione del processo nell’udienza preliminare;

– che all’esito del dibattimento il Tribunale per i minorenni, rilevato che in quella sede non poteva più essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto a norma dell’articolo 27 del Dpr 448/88, concedeva al minore il perdono giudiziale;

– che avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto appello, chiedendo di venire prosciolto per irrilevanza del fatto e sollevando, in subordine, eccezione di illegittimità costituzionale ove si ritenesse preclusa l’applicabilità di tale istituto in dibattimento;

– che al riguardo la difesa aveva sostenuto che, avendo il proscioglimento per irrilevanza del fatto “natura sostanziale”, l’esclusione della sua applicazione in sede dibattimentale non trova alcuna razionale giustificazione, e che tale preclusione si pone inoltre in contrasto con l’articolo 31 Costituzione, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte nell’articolo 32, comma 1, del Dpr 448/88 dal decreto-legge 7/2000, convertito nella legge 35/2000, nell’udienza preliminare l’imputato può essere prosciolto per irrilevanza del fatto solamente se in quella fase ha prestato il suo consenso alla definizione del procedimento, rimanendo pertanto privato della possibilità di conseguire il più favorevole proscioglimento per irrilevanza del fatto ove per qualsiasi ragione non sia presente all’udienza preliminare.

La Corte d’appello rimettente, nell’aderire alle argomentazioni della difesa circa la non manifesta infondatezza della questione, rileva che, nonostante la natura sostanziale della causa di non punibilità disciplinata dall’articolo 27 del Dpr 448/88, ove la sua sussistenza emerga solo in dibattimento, ovvero l’imputato non sia presente all’udienza preliminare, la disciplina censurata non consente il proscioglimento del minorenne per irrilevanza del fatto.

Si determinerebbe così un irragionevole trattamento deteriore del minorenne che non è stato prosciolto in udienza preliminare soltanto perché era assente in tale fase, con conseguente violazione dell’articolo 3 Costituzione.

Sarebbe inoltre violato l’articolo 25 Costituzione, in quanto al “giudice del dibattimento che è il giudice naturale cui è demandato l’accertamento dei fatti con pienezza di poteri” non verrebbe attribuito il potere di prosciogliere per irrilevanza del fatto, riconosciuto invece al “giudice adito in modo eccezionale” a seguito di giudizio direttissimo o immediato.

La disciplina censurata sarebbe infine in contrasto con l’articolo 31 Costituzione: criticando le argomentazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità che, nell’escludere l’incostituzionalità dell’articolo 27 del Dpr 448/88, ha ritenuto che un proscioglimento in forza di tale norma in dibattimento si porrebbe in contrasto con “la ratio sottesa alla disciplina, consistente nell’educazione del minore”, la Corte rimettente osserva che “una pronuncia di non luogo a procedere ex articolo 27, sia pur collocata in una fase avanzata del processo, potrebbe comunque spiegare effetti positivi per il minorenne al quale verrebbe […] evitato l’ulteriore pregiudizio alle sue esigenze educative conseguente al protrarsi della vicenda processuale”. L’impossibilità di prosciogliere per irrilevanza del fatto in dibattimento impedirebbe dunque di garantire “quell’attenzione e protezione nei confronti della gioventù” imposte dall’articolo 31 Costituzione.

2. È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Circa l’inammissibilità, l’Avvocatura dello Stato rileva che la Corte d’appello avrebbe omesso ogni “valutazione della rilevanza della questione sollevata nell’ambito del giudizio a quo”. Quanto ai profili di infondatezza, l’Avvocatura, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui la ratio della norma risiede nella necessità di garantire al minore “l’estromissione immediata, o quantomeno la più possibile sollecita, dal circuito penale”, sostiene che l’intervento richiesto dal giudice a quo si porrebbe in contrasto con la finalità della norma; inoltre, “da un punto di vista sostanziale”, l’istituto del perdono giudiziale, applicato in primo grado nel giudizio a quo, corrisponderebbe “alle medesime esigenze dell’irrilevanza penale del fatto (tenuità del fatto ed esclusione di futura recidivanza), sì che non sembra che nel sistema vi sia alcuna lacuna con riferimento a tale esigenza”.

Considerato in diritto

1. La Corte d’appello di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 27 del Dpr 448/88 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui non prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata anche in dibattimento.

La questione è sollevata nel procedimento di appello a carico di un imputato minorenne che era stato rinviato a giudizio avanti al Tribunale avendo il Gip rilevato che l’assenza dell’imputato precludeva di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Il Tribunale, preso atto che l’articolo 27 del Dpr 448/88 non è applicabile in dibattimento, emetteva sentenza di concessione del perdono giudiziale, avverso la quale l’imputato proponeva appello chiedendo di essere prosciolto per irrilevanza del fatto ed eccependo, in subordine, l’illegittimità costituzionale del citato articolo 27.

Ad avviso della Corte rimettente, la disciplina censurata si pone in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, in quanto, stante la natura sostanziale della causa di non punibilità per irrilevanza del fatto, la preclusione stabilita dall’articolo 27 del Dpr 448/88 determina un ingiustificato trattamento deteriore dell’imputato che non può essere prosciolto con tale formula per essere rimasto assente nell’udienza preliminare, ovvero perché la sussistenza degli estremi dell’irrilevanza del fatto è emersa solo in dibattimento.

Risulterebbe violato anche l’articolo 31 Costituzione, in quanto la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, sia pure pronunciata in una fase avanzata del procedimento, avrebbe comunque effetti positivi per il minorenne, consentendogli di evitare l’ulteriore protrazione della vicenda processuale.

Il rimettente evoca inoltre l’articolo 25 Costituzione, che ritiene violato in base al rilievo che al giudice del dibattimento “ordinario”, che è il giudice naturale cui è demandato l’accertamento del fatto, sarebbe preclusa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto, consentita invece al giudice investito del giudizio direttissimo o immediato.

2. Risulta priva di fondamento l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’Avvocatura dello Stato per avere il rimettente omesso qualsiasi valutazione circa la rilevanza della questione. Poiché il caso di specie concerne un giudizio di appello nel quale la difesa dell’imputato ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, il proscioglimento del minore ex articolo 27 del Dpr 448/88, la questione è comunque rilevante, in quanto da una eventuale pronuncia di accoglimento discende la possibilità per la Corte di appello di entrare nel merito del gravame.

3. La questione è fondata.

4. Nell’originaria formulazione dell’articolo 27 del Dpr 448/88 il proscioglimento dell’imputato minorenne per irrilevanza del fatto era previsto solo nel corso delle indagini preliminari. L’articolo 32 del medesimo testo di legge prevedeva poi che la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto poteva essere pronunciata anche nell’udienza preliminare. Dichiarate illegittime entrambe le norme per eccesso di delega con la sentenza 250/91, l’irrilevanza del fatto venne reintrodotta dalla legge 123/92, che, nel riformulare l’articolo 27, inserì nel comma 4 la previsione che la sentenza con tale formula può essere pronunciata anche nell’udienza preliminare, nonché nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato. La medesima legge provvedeva inoltre a ripristinare, con alcune modifiche formali, il testo originario dell’articolo 32, comma 1, del Dpr 448/88.

Sia la normativa transitoria del Dpr 448/88, sia quella prevista in occasione dell’entrata in vigore della legge 123/92, estendevano la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto in ogni stato e grado nell’ambito dei procedimenti pendenti all’entrata in vigore dei rispettivi testi di legge.

L’iter legislativo della disciplina del proscioglimento per irrilevanza del fatto risulta dunque caratterizzato dall’originaria volontà del legislatore di circoscrivere l’operatività dell’istituto alle fasi delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, poi estesa dalla legge 123/92, mediante la previsione del comma 4 dell’articolo 27 del Dpr 448/88, alle ipotesi del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, cioè alle situazioni in cui nel procedimento minorile l’imputato, dopo che nei suoi confronti è stata esercitata l’azione penale, ha il primo contatto con il giudice. Tale volontà trova conferma nella disciplina transitoria, cui sopra si è fatto cenno, che ha eccezionalmente previsto la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto in ogni stato e grado del procedimento.

Da ultimo, l’articolo 22 della legge 63/2001 (a sua volta anticipato dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2/2000, convertito con modificazioni nella legge 35/2000), sostituendo integralmente il comma 1 dell’articolo 32 del Dpr 448/88, ha subordinato, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, la pronuncia nell’udienza preliminare della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (nonché nei casi previsti dall’articolo 425 cod. proc. pen. e per concessione del perdono giudiziale) al consenso dell’imputato a che il processo sia definito in quella fase. Il nuovo testo dell’articolo 32, comma 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con sentenza 195/02, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell’imputato, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.

5. Come emerge anche dai cenni al proscioglimento per irrilevanza del fatto contenuti nella relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, il legislatore delegato, in attuazione del criterio generale enunciato nell’alinea dell’articolo 3 della legge-delega 81/1987, ha ritenuto corrispondente alle esigenze dell’educazione del minore una disciplina che privilegiasse la sua rapida fuoruscita dal processo, non oltre il primo contatto con il giudice successivo all’esercizio dell’azione penale. Questa impostazione è stata sostanzialmente confermata dal legislatore del 1992, che, nel reintrodurre la disposizione che preclude in via generale di fare applicazione dell’istituto in dibattimento, ha previsto quali uniche eccezioni il giudizio direttissimo e il giudizio immediato, ipotesi caratterizzate entrambe dalla mancanza dell’udienza preliminare.

La scelta così operata sembra peraltro porsi in contraddizione con la peculiare natura del proscioglimento per irrilevanza del fatto e con la funzione di favore svolta da tale pronuncia rispetto ad altre formule di proscioglimento tipiche del procedimento minorile.

In primo luogo, i presupposti sostanziali dell’istituto (tenuità del fatto e occasionalità del comportamento), variamente definito come causa oggettiva di esclusione della pena o causa di esclusione della punibilità (vedi in particolare la sentenza 250/91, ove l’irrilevanza del fatto, di cui è affermata la pertinenza al diritto sostanziale, è qualificata come causa di non punibilità), e l’esigenza di assicurarne le più ampie possibilità di accertamento rendono priva di ragionevole giustificazione una disciplina che ne limita l’operatività alle fasi iniziali del procedimento.

D’altro canto, alla luce dell’articolo 31, secondo comma, Costituzione e dei principi enunciati nelle Convenzioni, nelle Regole e nelle Raccomandazioni internazionali in materia, a cui questa Corte si è ripetutamente richiamata (tra le tante, vedi sentenze 195/02, 433/97, 250/91), la tutela del preminente interesse del minore non può essere fatta meccanicisticamente coincidere con la sua immediata fuoruscita dal procedimento, ma richiede che l’estromissione “la più possibile sollecita” (cfr. sentenza 250/91) dal circuito processuale non sacrifichi l’esigenza di “garantire al minore le più complete opportunità difensive connesse alla formazione della prova in dibattimento” (cfr. sentenza 195/02, che a sua volta richiama la sentenza 77/1993).

L’obiettivo di una rapida fuoruscita del minorenne dal circuito processuale non esclude cioè che debba comunque essere adottata la decisione a lui più favorevole, ponendolo nelle condizioni di ottenere, ove ne sussistano i presupposti, la formula di proscioglimento più adeguata alla natura del fatto contestato e ai profili soggettivi del suo comportamento.

La disciplina censurata non contempera tali esigenze, posto che, se gli elementi di fatto e le circostanze idonei a dimostrare la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento emergono solo in dibattimento, o se l’imputato non ha potuto beneficiare del proscioglimento per irrilevanza del fatto nell’udienza preliminare, l’unica alternativa alla pronuncia di una sentenza di condanna è, come emblematicamente dimostrato dalla vicenda oggetto del giudizio a quo, il proscioglimento dibattimentale per concessione del perdono giudiziale. Ma tale esito, che presuppone un’affermazione di colpevolezza, realizza un livello di tutela dell’imputato minorenne certamente inferiore rispetto a quello assicurato dal proscioglimento per irrilevanza del fatto, i cui effetti processuali e sostanziali sono di gran lunga più favorevoli.

Deve quindi essere dichiarata, per contrasto con gli articoli 3 e 31, secondo comma, Costituzione, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27, comma 4, del Dpr 448/88, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell’udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.

Rimangono così assorbite le censure prospettate dal rimettente in riferimento all’articolo 25 Costituzione.

PQM

La Corte Costituzionale

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27, comma 4, del Dpr 448/88 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell’udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.