Penale

Monday 31 January 2005

Il processo non è incostituzionale anche se le testimonianze devono essere verbalizzate a mano. ORDINANZA 12 Gennaio 2005 – 24 Gennaio 2005, n. 29

Il processo non è incostituzionale anche se le
testimonianze devono essere verbalizzate a mano.

ORDINANZA 12 Gennaio
2005 – 24 Gennaio 2005, n. 29

Giudizio di legittimita’
costituzionale in via incidentale. Processo penale – Prova – Assunzione di
testimonianza – Redazione del verbale in forma riassuntiva – Denunciata disparita’ di trattamento rispetto ai casi in cui e’ realizzata l’integrale riproduzione delle dichiarazioni
testimoniali, lesione del diritto di difesa, dei principi di buon andamento
dell’amministrazione della giustizia, del giusto processo e della ragionevole
durata del processo – Omessa descrizione della fattispecie e difetto di
motivazione sulla rilevanza – Manifesta inammissibilita’
della questione. – Cod. proc.
pen., art. 140. – Costituzione,
artt. 3, 24, 97 e 111. (GU n. 4 del 26-1-2005 )

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda CONTRI, Guido NEPPI
MODONA,

Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria

FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo

MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei
giudizi di legittimita’ costituzionale dell’articolo 140 del

codice
di procedura penale promossi con numero sette ordinanze
del

22 maggio 2003 dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo
di

Puglia, rispettivamente iscritte
ai nn.
da 910 a 916 del registro

ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica

n. 45, 1ª serie speciale, dell’anno
2003.

Visto l’atto di
intervento del Presidente
del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera
di consiglio del 13 ottobre 2004 il giudice

relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che con
sette ordinanze dal contenuto identico (dal

n. 910
al n. 916 del
registro ordinanze del 2003) il Tribunale di

Trani, sezione distaccata
di Ruvo di
Puglia, ha sollevato, in

riferimento
agli articoli 3, 24,
97 e 111
della Costituzione,

questione
di legittimita’ costituzionale dell’art. 140
del codice di

procedura
penale, nella parte
in cui consente
la redazione del

verbale
in forma riassuntiva anche con riferimento all’assunzione di

testimonianze;

che secondo
il giudice a quo la questione e’ rilevante in

quanto,
al momento dell’udienza,
il servizio di
stenotipia era

sospeso
per effetto di una missiva del Presidente del Tribunale
di

Trani dell’11 aprile 2003, mentre nell’attualita’
un provvedimento

del
medesimo Presidente in data 3 maggio 2003 consentiva l’uso della

stenotipia
esclusivamente con riferimento
a «procedimenti ad

istruttoria
dibattimentale complessa», con cio’
richiamando a

contrario
la formula utilizzata
dall’art. 140, primo comma, cod.

proc.
pen., e
attribuendo cosi’ al giudice un potere
discrezionale

circa la verbalizzazione o meno
dell’assunzione delle testimonianze;

che la
«contingente indisponibilita» di
strumenti di cui

all’art. 140 cod. proc. pen. fa riferimento a vicende
momentanee e

passeggere,
di ordine imprevedibile
e accidentale (quali guasti

tecnici
o malori del
tecnico addetto) e
non anche a
vicende

programmabili, come uno stanziamento ridotto di
fondi;

che vi sarebbe
violazione dell’art. 3 Cost. per disparita’ di

trattamento,
sia tra cittadini-parti del
processo che fruiscono

dell’integrale riproduzione delle
dichiarazioni testimoniali e quelli

che non ne fruiscono per carenza di
fondi, sia tra cittadini-parti di

un processo che viene considerato
complesso – e quindi attrezzato con

uno
strumento di verbalizzazione integrale – e quelli di un processo

in
cui tale valutazione non viene
effettuata, mentre, ad avviso del

rimettente,
ogni assunzione di
testimonianza e’ meritevole
di

verbalizzazione
completa a prescindere
dalla complessita’ del

processo;

che l’art. 140
cod. proc. pen.
appare privo di tassativita’ e

determinatezza,
risolvendosi in un
mero arbitrio circa l’utilizzo

della
forma riassuntiva, laddove
andrebbe precisato dalla norma che

tale
facolta’
da parte del
giudice puo’ essere
esercitata

limitatamente
alle ordinanze endoprocessuali e
ad esclusione della

verbalizzazione
delle testimonianze, da
assumere sempre con

stenotipia o fonoregistrazione
e trascrizione;

che il
disposto dell’art. 140 cod. proc. pen. si risolve in

un vulnus alle garanzie di difesa e del
giusto processo di imputati e

parti
civili (artt. 24 e 111 Cost.), perche’ consente che la prova

testimoniale
venga raccolta con modalita’ (il verbale
in forma

riassuntiva)
che non ne
permette una fedele riproduzione, dovendo

necessariamente
passare attraverso il
filtro del giudice che ne

sintetizza
i concetti, laddove l’uso della terminologia genuinamente

utilizzata
dal teste puo’ consentire
alle parti e al giudice «di

trarre valutazioni e conclusioni»;

che, d’altra
parte, anche in procedimenti non complessi sotto

il
profilo dei reati, ma complessi per il numero e la qualita’ dei

testi,
la verbalizzazione fedele appare necessaria per la migliore

comprensione
dei fatti narrati,
dal momento che
ogni forma

riproduttiva
incompleta degli atti
del processo, anche
se di

contenuto
semplice, non garantisce appieno il rispetto del principio

del
contraddittorio nella formazione della prova, non assicurando la

genuina
e perfetta corrispondenza della documentazione agli atti che

essa ritrae;

che, secondo il
rimettente, la raccolta fedele e genuina

delle
testimonianze orali andrebbe
effettuata senza dilazioni

temporali, che invece si verificano la’ dove il giudice sia costretto

ad
interrompere continuamente il teste per dettare all’assistente di

udienza
il contenuto segmentato
delle dichiarazioni rese, con la

conseguenza che la norma impugnata viola i
principi di buon andamento

dell’amministrazione della
giustizia e della ragionevole durata del

processo (artt. 97 e 111 Cost.);

che nel
giudizio si e’ costituito il Presidente del Consiglio

dei
ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile per

difetto di rilevanza o, in subordine,
infondata.

Considerato che le
sette ordinanze di rimessione
sollevano la

medesima
questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e

definiti con unica pronuncia;

che il giugice, nelle
ordinanze di remissione, non motiva in

ordine
alla rilevanza della
questione, limitandosi ad
affermarla

sulla
base di un
provvedimento del Presidente del
Tribunale, che

dispone
l’utilizzazione del servizio
di stenotipia solo
per

procedimenti
complessi, senza alcun
accenno alla natura ed alla

complessita’
o meno dei
processi in ordine
ai quali e’ stata

sollevata
la questione, alle
testimonianze da raccogliere
e al

pregiudizio concreto dei diritti della difesa
che sarebbe conseguente

alle modalita’
di acquisizione delle prove;

che la
questione va dichiarata manifestamente inammissibile

per omessa descrizione della fattispecie
e per difetto di motivazione

sulla
rilevanza (v., ex plurimis, ordinanze n. 149 e
n. 59 del 2004;

n. 366, n. 182 e n. 50 del 2003).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87
e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Per questi
motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta
inammissibilita’ della
questione di

legittimita’
costituzionale dell’art. 140 del
codice di procedura

penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della

Costituzione, dal
Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di

Puglia, con l’ordinanza in epigrafe.

Cosi’ deciso
in Roma, nella
sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio
2005.

Il Presidente: Onida

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 2005.

Il direttore della cancelleria:Di Paola