Penale

Tuesday 28 September 2004

Il privato può intervenire e arrestare il borseggiatore anche fuori dai limiti previsti dalla legge per l’ arresto in flagranza da parte dei comuni cittadini

Il privato può intervenire e arrestare il borseggiatore anche fuori dai limiti previsti dalla legge per larresto in flagranza da parte dei comuni cittadini

Cassazione Sezione seconda penale (up) sentenza 7 luglio-24 settembre 2004, n. 37960

Presidente Di Iorio Relatore Sirena

Pg Consolo ricorrente Ouarnoughi

Motivi della decisione

Con sentenza del 13 gennaio 2003, il Tribunale di Bologna dichiarò Ouarnoughi Mustapha responsabile dei reati di rapina impropria aggravata e di porto di arma da taglio, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannò alla pena di tre anni e un mese di reclusione e di euro 600 di multa.

Avverso tale provvedimento limputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12 dicembre 2003, respinse il gravame.

Ricorre per cassazione il difensore dellimputato deducendo:

a) erronea applicazione della legge penale relativamente agli articoli 383 Cpp e 5 Cp e conseguentemente dellarticolo 628, comma 2 Cp.

Il ricorrente sostiene che lOuarnoughi non risponderebbe della rapina impropria a lui attribuita per i seguenti motivi: limputato aveva sottratto un portafoglio a una giovane ma si era reso conto che una persona si era accorta del furto; perciò aveva lasciato cadere a terra loggetto rubato e si era dato alla fuga; ma la persona che lo aveva visto rubare lo aveva inseguito; tuttavia, poiché tale persona non aveva alcun diritto di arrestarlo, atteso che per il furto aggravato tale facoltà non è data al comune cittadino, egli aveva reagito a quella che secondo la tesi difensiva sarebbe stata una violenza privata, sia pure in buona fede, nei suoi confronti.

La censura è manifestamente infondata.

La fattispecie in esame rientra nella tipica ipotesi di rapina impropria, prevista dallarticolo 628, comma 2, ultima parte, Cp: è stato accertato, infatti, che limputato, immediatamente dopo avere rubato un portamonete a una ragazza, ebbe al fine evidente di procurarsi limpunità a usare violenza nei confronti di Sarti Marco, il quale aveva cercato di fermarlo.

Ben poco vi sarebbe da aggiungere a quanto sopra riferito, se il ricorrente non avesse tentato di sostenere che la reazione dellOuarnoughi era stata legittima, in quanto il menzionato Sarti lo aveva inseguito pur non avendo il diritto di arrestarlo, e avrebbe quindi commesso una violenza privata ai suoi danni.

Ma anche tale tesi difensiva, che vorrebbe addirittura criminalizzare lencomiabile operato di un soggetto intervenuto in difesa di un diritto altrui, è del tutto destituita di fondamento.

Il privato, per se non ricorrono le condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 383 e 380 Cpp, e quindi anche se non ha la facoltà di procedere allarresto in flagranza dellautore dei reati per i quali è solo previsto larresto facoltativo da parte della polizia giudiziaria, ha tuttavia il diritto di difendere la sua proprietà e quella dei terzi dagli attacchi dei malfattori (arg. ex articoli 52 e 59, comma 4 Cpp); e quindi di inseguire un ladro al fine di recuperare la refurtiva e di consentirne lidentificazione e leventuale arresto da parte della polizia giudiziaria.

Dunque, loperato del Sarti era assolutamente legittimo; e da ciò consegue la manifesta infondatezza della tesi difensiva.

Ai sensi dellarticolo 616 Cpp, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, limputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della cassa delle ammende delle somma di 600 euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 600 euro alla Cassa delle ammende.