Civile

Tuesday 09 January 2007

Il preliminare di vendita stipulato da uno dei coniugi in regime di comunione è opponibile anche all’ altro.

Il preliminare di vendita
stipulato da uno dei coniugi in regime di comunione è opponibile anche all’altro.

Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 21 novembre 2006-8 gennaio 2007, n. 88

Presidente Luccioli – Relatore
Morelli

Pm Caliendo – conforme
– Ricorrente Colone

Fatto e diritto

1. Con sentenza in data 16
ottobre 2002, parzialmente modificativa della statuizione di primo grado, la Ca de l’Aquila ha dichiarato
“prescritta per decorso del termine annulla previsto dall’articolo 184 Cc”
l’azione proposta da Paolina Colone per l’annullamento del preliminare di
vendita concluso tra il marito Giuseppe Colone e il sindaco del Comune di San
Vincenzo Valle Roveto, relativo ad otto appartamenti per il prezzo concordato
di lire 250.000.000, ed ha nel contempo accolto la contrapposizione posta
domanda del Comune di condanna, in solido, dei predetti coniugi al risarcimento
danni per inadempimento all’obbligo di consegna di quegli alloggi, dei quali
confermava il trasferimento al Comune ex articolo 2932 Cc.

Avverso detta sentenza ricorre
ora la Colone
con tre mezzi di cassazione; e ricorre, a sua volta, in via incidentale il
Colone limitatamente alla statuizione risarcitoria.

Resisto il Comune con distinti
controricorsi e propone anch’esso impugnazione incidentale nei confronti di
Paolina Colone.

2. L’impugnazione principale si
compone di tre motivi con i quali la Colono, rispettivamente, denuncia:

a) violazione degli articoli 194
e 1442 Cc, in cui assume essere incorsa la Corte territoriale per non avere considerato che l’azione
di annullamento del preliminare [concluso dal marito in mancanza del suo
consenso, reso necessario dalla inerenza dei beni compravenduti alla comunione
legale dei coniugi], pur essendo prescritta ex articolo 184 Cc, ben poteva però
da lei essere introdotta come di fatto l’aveva
introdotta in via di eccezione, ai sensi del successivo articolo 1442”, per paralizzare la
domanda di esecuzione del preliminare ex articolo 2932 Cc, anche nei suoi
confronti pressocchè coevamente proposta dal Comune (nel giudizio poi riunito a
quello di annullamento);

b) violazione e falsa
applicazione, altresì, dell’articolo 40 legge 47/1985,
quanto al confermato trasferimento degli immobili in questione in assenza degli
estremi delle correlative licenze/concessioni edilizio e della eventuale
concessione in sanatoria;

c) violazione, infine degli
articoli 194 e 1219 Cc e vizi di motivazione, per l’illegittima estensione
della condanna risarcitoria nei riguardi di essa
ricorrente, pur estranea alla stipulazione pretesame inadempiuta.

3. La
statuizione risarcitoria forma oggetto anche del ricorso incidentale di
Giuseppe Colone, il quale sostiene che essa sia stata assunta pur in mancanza
di adeguata motivazione sul punto sul presupposto errato che il danno lamentato
dal Comune costituisca un danno in re ipsa”.

4. Il Comune ha eccepito, nei
confronti della Colone, l’inammissibilità, in quanto
nuovi, dei primi due motivi del di lei ricorso e l’infondatezza, comunque anche
del terzo; e, nel confronti di Giuseppe Colone, l’inammissibilità della sua
impugnazione, avente carattere autonomo, perché non proposta nel prescritto
termine di sessanta giorni dalla ricevuta notifica della sentenza impugnata.

Nei riguardi di Paolina Colone il
Comune ha poi denunciato, con il proposto suo ricorso
incidentale condizionato, violazione degli articoli 342, 346 e 112 Cpc
relativamente alla questione della qualificabilità, come prescrizionale e non
di decadenza, del termine di cui all’articolo 184 Cc, della quale la Corte di merito avrebbe
mancato di rilevare la novità della prospettazione solo (per la prima volta) in
comparsa conclusionale nel giudizio di appello.

5. I tre ricorsi vanno
previamente riuniti ai sensi dell’articolo 335 Cpc.

6. Il riferito primo motivo del
ricorso principale non supera il vaglio della ammissibilità, in quanto
rigidamente ingabbiato nella insuperabile alternativa della sua novità ovvero
preclusione, comunque da giudicato interno.

L’ “eccezione”, tale in senso
proprio, di invalidità del contratto non risulta, infatti, in assoluto mai
formulata dalla Colone nella fase di primo grado del
giudizio (anche) contro di lei instaurato dal Comune ex articolo 2932 Cc, nel
quale essa si è limitata a riproporre “anche in via riconvenzionale” la
“domanda di annullamento del preliminare ai sensi dell’articolo 184 Cc” già
introdotta nel precedente giudizio da essa instaurato contro il Comune e contro
il coniuge.

Ne è condivisibile la tesi, su cui
ha particolarmente insistito la Colono in memoria, di una continenza
implicita della eccezione di invalidità nella azione di annullamento.

Ciò potrebbe essere, infatti, pur
sostenibile in via generale, ma difficilmente lo è con riguardo alla peculiare
azione di annullamento degli atti dispositivi di immobili facenti parte della
comunione legale, compiuti da un coniuge senza il necessario consenso
dell’altro, la cui disciplina, sub articolo 184, è stata ritenuta, per la sua
specialità, esaustiva e non suscettibile di integrazione con la regola di
opponibilità, senza termine, della invalidità in via di eccezione di cui all’ultimA comma dell’articolo 1442 (cfr. da
ultimo, Cassazione 16099/03).

Per cui ove, nel giudizio in cui
era stata convenuta dal Comune , la Colone, avesse inteso,
comunque. Opporre l’invalidità del preliminare in questione oltre il termine di
prescrizione della apposita azione, avrebbe dovuto quantomeno farai carico di
riproporre la questione di compatibilità del principio “quae temporalia ad
agendum perpetua ad excipiendum” con il regime della azione di
cui al citato articolo 184.

Ma, anche a prescindere da tali
rilievi, è comunque decisivo ed assorbente, in senso ostativo alla
esaminabilità del riferito primo motivo del ricorso principale, il rilievo che,
ove pur quella eccezione di invalidità potesse
ritenersi implicitamente formulata dalla Colone, la sentenza del Tribunale, che
ha ritenuto la validità del preliminare, avrebbe dovuto essere allora impugnata
per il profilo della omessa pronuncia in ordine a detta eccezione o del suo
rigetto implicito. Il che pacificamente, non è avvenuto (essendosi limitata la Colone.,
a dolersi, in sede di appello, esclusivamente della individuazione, a suo
avviso errata, del dica a quo di decorrenza del termine prescrizionale della
azione di annullamento). Con la conseguenza che sul punto si sarebbe comunque
formato un giudicato interno, preclusivo al suo riesame in questa sede.

7. A sua volta inammissibile è
il successivo secondo mezzo della impugnazione in esame, poiché i profili di nullità
del trasferimento, per la prima volta prospettati in questa sede, in quanto
risolventisi in motivi di nullità della sentenza (che detto trasferimento ha
attuato ex articolo 2932 Cc), avrebbero dovuto essere
censurati in via di gravame avverso la stessa. Il che non è stato. E da ciò
appunto la non consentita loro proponibilità per saltum, quale ora qui si
pretenderebbe.

8. non
fondato è poi il residuo terzo mezzo del ricorso della Colone.

La tesi, pur suggestiva, ivi
svolta, per cui non avendo essa ricorrente assunto la
qualità di parte del contratto stipulato dal marito non potrebbe
conseguentemente essere chiamata, solidalmente con lui, a rispondere
dell’inadempimento delle obbligazioni da quello derivanti, si scontra infatti
con il particolare sistema di disciplina degli atti dispositivi di immobili in
regime di comunione legale tra i coniugi, come quelli, appunto, nella specie
oggetto del preliminare di che trattasi.

Nel quadro di detta disciplina,
il bilanciamento degli opposti interessi in gioco, quello del coniuge
pretermesso all’amministrazione congiunta del patrimonio comune ed alla
conservazione delle proprie ragioni e quello dei terzi contraenti alla certezza
dei rapporti giuridici ed alla sicurezza dei traffici, è realizzato appunto
dallo strumento dell’azione di annullamento dell’atto dispositivo attribuito al
coniuge pretermesso nel più breve tempo prescrizionale (di un anno) di cui al più volte citato articolo 184. Decorso il quale il
processo formativo del negozio dispositivo è regolarmente concluso, con ciò
definitivamente consolidandosi la validità del negozio e delle obbligazioni che
ne costituiscono il contenuto effettuale.

Le quali, in quanto relative a
beni immobili facenti parte del compendio di una comunione legale tra i
coniugi, non possono quindi non ricadere su entrambi i coniugi, di quei beni
appunto contitolari.

Per cui, in conclusione, la
mancata partecipazione di un coniuge ad un atto dispositivo di beni della
comunione ex articolo 177 Cc non esclude che del correlativi
effetti., anch’egli a risenta ove non abbia tempestivamente esercitato
l’azione di annullamento di quell’atto. Pervenendosi, altrimenti, all’assurdo
di ritenere che, nella specie, da un pur valido (perché non invalidato dal
coniuge pretermesso) preliminare di vendita derivi una obbligazione
di stipula del definitivo non validamente eseguibile, perché facente carico (in
tesi) ad uno soltanto dei coniugi, mentre occorre il consenso di entrambi per
la stipula dell’atto pubblico di trasferimento di beni facenti parte di quella
particolare comunione (c.d. senza quote) che è la comunione legale di cui al
citato articolo 177.

9. Il ricorso principale va
integralmente pertanto respinto.

10. Resta per l’effetto assorbito
il ricorso condizionato del Comune nei confronti di Paolina Colone.

11. Quanto, infine, al ricorso
incidentale di Giuseppe Colone, ne va preliminarmente confermata
l’ammissibilità, non rilevando in contrario la duplice sua natura, all’uopo
eccepita dal Comune, di ricorso tardivo ed autonomo (cfr.,
infatti, Cassazione, 2126, 1315/06, da ultimo).

Il ricorso è comunque infondato.

La censura ivi svolta, per cui la
Corte di merito avrebbe basato la statuizione risarcitoria sul
presupposto errato che il danno lamentato dal Comune costituisca danno in re
ipsa, è infatti puramente assertiva e mostra di non cogliere l’effettiva
portata di quella statuizione.

Nel contesto della quale, il
danno in questione è puntualmente invece individuato nella mancata
disponibilità, per il Comune, delle somme da esso
anticipatamente versate, su richiesta anche della Colone, per l’acquisto degli
immobili, poi realizzatosi solo per effetto di sentenza costitutiva ex articolo
2932; e il quantum del risarcimento è coerentemente ricollegato all’importo
degli interessi e svalutazione maturati sulla somma stessa fino alla data della
sua effettiva imputazione al prezzo dei beni come sopra trasferiti.

12. Le spese seguono la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi,
rigetta il ricorso principale e quello incidentale del Colone,
con assorbimento della impugnazione incidentale del Comune. Condanna i coniugi
Colone alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune, che
liquida, a carico di ciascuno dei due, in euro 5.100 di cui euro 5.000 per
onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.