Penale

Thursday 20 October 2005

Il possesso di una carta di credito scaduta non integra il reato di ricettazione. Cassazione – Sezione seconda penale (up) – sentenza 11-17 ottobre 2005, n. 37758

Il possesso di una carta di credito scaduta non integra il reato di ricettazione.

Cassazione Sezione seconda penale (up) sentenza 11-17 ottobre 2005, n. 37758

Presidente Di Jorio Relatore Fumu – Pm DAngelo ricorrente Basile

Motivi della decisione

Basile Bruno impugna la sentenza della Corte di appello confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole del delitto di cui allarticolo 12 Dl 143/91 (convertito con legge 197/91) perché, al fine di profitto, possedeva la carta di credito Visa Bank Americard con validità 2/96 1/98, proveniente dal delitto di cui allarticolo 647 Cp; fatto accertato il 12 maggio 1998.

Con il ricorso limputato denuncia violazione di legge; rileva come, al più, il fatto si sarebbe dovuto inquadrare nellambito del reato di appropriazione di cosa smarrita (per il quale manca la querela), atteso che per il perfezionamento della fattispecie per la quale è intervenuta condanna mancano sia lo scopo di lucro sia il reato presupposto omesso da terzi, dovendosi a lui stesso riferire lappropriazione; osserva altresì come la carta di credito fosse comunque già scaduta, dunque del tutto inutilizzabile, e non risulti una sua detenzione anteriore alla scadenza; si duole infine del mancato riconoscimento dellattenuante di cui allarticolo 62 n. 4 Cp.

Il ricorso è fondato.

Si addebita allimputato la condotta descritta nellarticolo 12 Dl 143/91, sub specie di possesso (non di acquisto o ricezione, il che avrebbe condotto alla qualificazione del fatto come ricettazione: Su 28 marzo 2001 Tiezzi) di una carta di credito di provenienza illecita in quanto denunciata come smarrita il 20 aprile 1996.

Risulta che il documento de quo sia stato rinvenuto nella disponibilità dellimputato in data 12 maggio 1998, né le sentenze di merito, pur non prestando fede alle dichiarazioni a discolpa secondo cui esso venne ritrovato casualmente poche ore prima del sequestro, hanno individuato un momento anteriore certo in cui ha avuto inizio la condotta contesta.

Risulta, altresì, che la carta in questione portava impressi chiaramente su di essa (e conseguentemente nella banda magnetica) i segni della sua validità, limitata al periodo 2/96 1/98: al momento dellaccertamento del fatto ascritto allimputato era pertanto scaduta da mesi ed, in quanto tale, non poteva più assolvere in radice alcuna funzione di credito, di pagamento ovvero di prelievo di contante nel circuito commerciale o in quello elettronico, né era idonea ad alcun uso per la sua palese irricevibilità ed inefficacia.

Loggetto in questione, dunque, allepoca del suo rinvenimento era totalmente privo delle sue originarie caratteristiche di strumento finanziario, con la conseguente assenza del presupposto fattuale del reato contestato nonché del pericolo fondante lipotesi incriminatrice insito nel possesso illecito di siffatti mezzi, siano essi genuini o falsificati ma comunque idonei alluso.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.