Civile

Thursday 22 March 2007

Il passeggero senza cintura di sicurezza è senzionato soltanto con la multa e non con decurtazione dei punti dalla patente.

Il passeggero senza cintura di
sicurezza è senzionato soltanto con la multa e non con decurtazione dei punti
dalla patente.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
II CIVILE

Sentenza 19 marzo 2007, n. 6402

(Presidente
Settimj – Relatore Scherillo)

Ricorrente Ministero della difesa
ed altro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
DELLA DECISIONE

1 ‑ Il Ministero della
difesa ed il Ministero dell’interno hanno proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza 6/2005 del GdP di K. che ha accolto l’opposizione proposta
da D. C. avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri di Y. relativo a violazione dell’articolo 172, commi 1 e 8, cds.

L’intimato non si è costituito.

Attivatasi la procedura ex
articolo 375 c.p.c., il pg ha trasmesso requisitoria
scritta con cui ha chiesto che il ricorso venga accolto.

Nella camera di consiglio, non
comparse le parti, il pg si è riportato alle conclusioni scritte.

2 – Con un unico motivo di
censura si denuncia l’erronea applicazione degli articolo
172 commi 1 e 8, 126 bis e 204 bis comma 8 cds per avere il gdp annullato in
toto il verbale di accertamento in base alla considerazione, errata, che non
poteva essere revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza
annullare anche la sanzione pecuniaria.

La censura è fondata.

Il passeggero ‑ qual’era
nel caso di specie l’attuale ricorrente ‑ risponde del mancato uso della
cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la
detrazione dei punti dalla patente.

L’opposizione, pertanto, andava
accolta limitatamente all’applicazione della sanzione accessoria, con la
conseguenza che il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella
parte relativa alla sottrazione dei punti della patente, non anche nella parte
relativa all’applicazione della sanzione principale pecuniaria, come invece è
avvenuto nel caso di specie.

Il disposto di cui all’articolo
204 cds, richiamato dal gdp per giustificare l’accoglimento totale
dell’opposizione, non è stato correttamente applicato perché concerne l’ipotesi
‑ diversa da quella in esame ‑ di rigetto dell’opposìzìone e non
quella di accoglimento ancorché parziale.

Il ricorso va pertanto accolto e
la sentenza cassata nei limiti come sopra esposti, liquidando le spese come in
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,
cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui annulla il verbale
di accertamento, oltre che relativamente alla sanzione accessoria, anche
relativamente alla sanzione principale pecuniaria.

Condanna l’intimato alle spese,
liquidate in euro 400 per onorari, oltre quelle prenotate a debito.