Lavoro e Previdenza

Thursday 04 September 2008

Il mobbing può integrare il reato di maltrattamenti.

Il mobbing può integrare il reato
di maltrattamenti.

Suprema Corte di Cassazione,
Sezione Terza Penale, sentenza n.27469/2008

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

IN FATTO

La corte d’appello di
Caltanisetta, con sentenza del 5 giugno del 2007, confermava quella resa dal
Tribunale di Enna il 13-12-2005, con la quale l’imputato era stato dichiarato
colpevole dei reati di violenza sessuale e di maltrattamenti, in quest’ultimo reato
assorbito quello di tentata violenza sessuale contestato
al capo B) e, ritenuta l’attenuante del fatto di minore gravità e concesse le
attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sull’aggravante contestata,
ritenuta la continuazione tra i predetti reati, condannato alla pena di anni
uno e mesi due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie ed pagamento delle
spese processuali. Con la medesima sentenza era condannato anche al
risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, ed alla rifusione
delle spese processuali in favore della parte civile I.E.;
assegnava alla predetta una provvisionale di € 10.000,00; concedeva il
beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo al
pagamento, entro il termine di giorni 30 dal passaggio in giudicato della
sentenza, della somma liquidata a titolo di provvisionale. Il D.V. era stato
ritenuto responsabile dei seguenti reati:

– del reato p. e p. dall’art. 609
bis c.p. per avere, bloccando la vittima tra una sedia e il muro della stanza
ove entrambi si trovavano e, profittando di tale situazione volutamente creata,
toccando – malgrado il chiaro dissenso
dell’interessata – la gamba sinistra, compiuto atti di violenza sessuale nei
confronti della dipendente I.E.,con l’aggravante (art. 61 n. 11 c.p.) di avere
commesso il fatto con abuso della sua qualità di datore di lavoro; fatto
ritenuto compiuto in Enna in un giorno imprecisato degli ultimi mesi dell’anno
2002;

– del reato p.
e p. dagli arti 56,81,609 bis c.p. per avere, mediante minacce consistite nel
ripetuto rifiuto di regolarizzare la posizione lavorativa della vittima, sua
dipendente, se prima costei non avesse ceduto alle sue avance, tentato più
volte di ottenere da I.E. rapporti sessuali non riuscendo nel suo intento per
cause indipendenti dalla sua volontà, con l’aggravante (art. 61 n. 11 c.p.) di
avere commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazioni d’opera; in Enna
fino al maggio 2003;

– del reato p. e p. dall’art. 572
c.p. per avere, sottoponendola a continue molestie sessuali sul posto di lavoro
maltrattato la propria dipendente I.E. fino al 17 luglio del 2003. In quest’ultimo
reato come prima accennato i giudici del merito hanno ritenuto assorbito quello
di cui al capo b).

Secondo la ricostruzione fattuale
contenuta nella sentenza impugnata il rapporto dì lavoro della predetta alle
dipendenze del D.V. – iniziato nel mese di aprile del 2001 e conclusosi nel
mese di luglio del 2003 – era caratterizzato sin dall’inizio da un particolare
interesse manifestato dal D.V. per la dipendente. A quest’ultima il datore di
lavoro chiese infatti se fosse sentimentalmente legata
a qualcuno. Una mattina, qualche giorno dopo averla assunta, le propose di
guardare insieme una videocassetta che l’I.E. accettò di visionare. Questa
resasi conto, però, che la pellicola conteneva immagini pornografiche, uscì
turbata dalla stanza. L’imputato, a fronte di tale reazione, sì scusò con lei
per l’accaduto. A tale comportamento, tuttavia, ne seguirono altri animati dal
medesimo intento. Accadeva, infatti, che l’imputato convocasse l’I.E. nella sua
stanza e dopo una normale conversazione finisse col proporle in maniera
esplicita il compimento di atti sessuali, dicendole "… che l’aveva
stampata nella testa la … ", che "voleva praticamente farle provare
tutte le emozioni per farla arrivare al settimo cielo". Una volta il D.V.
aveva cercato insistentemente di convincere l’ I.E. a
denudare una parte del proprio corpo in cui la stessa aveva riportato una
scottatura. In occasione del compleanno della predetta le aveva regalato un
profumo ed aveva insistito affinché lo usasse e gli consentisse di annusarlo
sul collo. Altro comportamento dell’imputato, interpretato dall’I.E. come volto
a persuaderla a cedere alle sue proposte, consisteva nel ripetuto rifiuto di regolarizzare
il rapporto di lavoro, regolarizzazione che, secondo l’accordo tra le parti,
sarebbe dovuta avvenire sei mesi dopo l’assunzione. Le anzidette condotte –
verificatesi per tutta la durata del rapporto di lavoro e tenute,
principalmente, nei giorni di venerdì e sabato mattina – ed altre riferite in
dibattimento dalla I.E., anch’esse, sia pure in minor
misura, sintomatiche dell’intento dell’imputato di ottenere i favori sessuali
della predetta – quali i frequenti inviti a prendere insieme un caffè,
l’offerta di passaggi o l’invito ad accompagnarla fuori città – si alternavano
ad aspri e mortificanti rimproveri per gli errori che la dipendente commetteva
nell’espletamento delle sue mansioni e per il suo carattere, a dire
dell’imputato, superbo e prepotente.. Tra la fine del 2002 ed i primi mesi del
2003, secondo quanto precisato in dibattimento dalla parte lesa, si era
verificato l’episodio del toccamento della gamba descritto al capo a), che non
aveva avuto seguito perché la
I.E. si era messa ad urlare. In epoca successiva a tale
episodio si colloca la regolarizzazione del rapporto di lavoro , avvenuta nel mese di maggio del 2003 e seguita a breve
dalla cessazione del rapporto stesso determinata dal rifiuto della I.E. di
percepire una retribuzione inferiore rispetto a quella indicata nella busta
paga.

Tanto premesso, la corte dopo
avere rilevato che i fatti sessuali erano comunque perseguibili d’ufficio
perché connessi con il delitto di maltrattamenti, osservava che le parte lesa
era attendibile anche perché le sue dichiarazioni erano state confermate dai
propri genitori e dalle altre persone alle quali i fatti erano stati
raccontati.

Ricorre per cassazione l’imputato
per mezzo del suo difensore sulla base di quattro mezzi d’annullamento.

IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente
ripropone l’eccezione di tardività della querela: assume che questa era stata
presentata il 13 luglio del 2002 per un presunto abuso sessuale ,quello di cui al capo a) , che inizialmente era stato
riferito come accaduto alla fine del 2001 e che non v’è alcuna connessione
sostanziale con il delitto di cui all’articolo 572 [1], peraltro insussistente;

Con il secondo motivo deduce la
violazione dei criteri di valutazione della prova perché la parte lesa era
inattendibile, sia perché le sue dichiarazioni erano state inspirate dal
malanimo indotto dalla conflittualità insorta con il proprio datore di lavoro,
sia per le sue deficienze psichiche che determinavano errate percezioni della
realtà con conseguenti errori di giudizio

Con il terzo motivo deduce la
violazione della norma incriminatrice perché il fatto attribuito al capo a) non
configurava gli estremi del reato contestato né nella forma consumata né in
quella tentata, trattandosi di toccamento fugace di una zona non erogena.

Con il quarto motivo deduce la
violazione dell’articolo 572 c.p. per la non configurabilità del reato.

Il ricorso è fondato parzialmente
solo con riferimento al terzo motivo che sarà esaminato dopo gli altri.

Il primo motivo è infondato. Al
dibattimento la parte offesa ha precisato che il reato di cui al capo a) non si
era verificato alla fine del 2001, come risultava dal verbale
,bensì tra la fine del 2002 e gli inizi del 2003. Inoltre il tentativo
di violenza sessuale di cui al capo b) era stato commesso nel mese di maggio
del 2003 ossia in occasione della regolarizzazione del rapporto e, quindi, per
tale fatto la querela era sicuramente tempestiva. Infine entrambi i reati erano
connessi con quello di cui all’articolo 572 che è
perseguibile d’ufficio Secondo l’orientamento di questa corte ai fini della
perseguibilità d’ufficio dei delitti contro la libertà sessuale,la connessione
di cui all’articolo 609 septies comma terzo codice penale tra due o più fatti
costituenti reato non è solo quella di cui all’articolo 12 cod proc pen , ma
anche quella investigativa di cui all’articolo 371 comma secondo (cfr Cass n
2876 del 2006; n. 32971 del 2005, n. 43139 del 2003). La connessione in
definitiva sussiste non solo in presenza di reati
commessi in occasione di altri ovvero allorché la prova di un reato o di una
circostanza influisce sulla prova di altro reato, ma in genere in tutti i casi
in cui viene meno l’esigenza di riservatezza posta a base dell’attribuzione del
diritto di querela alla persona offesa. L’orientamento a favore di un ampio
concetto di connessione ha trovato un’implicita conferma nella giurisprudenza
della Corte costituzionale. Questa, invero, con la decisione n 64 del 1998, ha ritenuto
infondata la questione relativa alla procedibilità d’ufficio per connessione
con reato procedibile d’ufficio estinto prima dell’esercizio dell’azione
penale, in quanto l’estinzione non esclude la sopravvivenza del reato come
fatto giuridico ai fini di qualsiasi altro effetto diverso dalla punibilità. In
definitiva ai fini della sussistenza della connessione è sufficiente che nella
denuncia di un reato sessuale si indichi un delitto perseguibile d’ufficio ,il cui accertamento implichi l’esame anche del fatto
sessuale.

Nella fattispecie il pubblico
ministero per indagare sulle molestie sessuali e sugli altri atti vessatori
commessi in danno della dipendente(rifiuto di regolarizzare il rapporto di
lavoro, corresponsione di una retribuzione inferiore a quella dovuta) era necessariamente
costretto a prendere in esame gli abusi sessuali trattandosi di fatti che
assorbono le semplici molestie.

Il secondo motivo si risolve in
censure in fatto sull’apprezzamento delle prove da parte dei giudici del merito
le cui motivazioni, che si integrano a vicenda, non presentano incongruenze o
manifeste illogicità.

Anche il quarto motivo è
infondato. L’articolo 572 del vigente codice penale, rispetto all’analoga norma
contenuta nel codice del 1989,
ha ampliato la categoria delle persone che possono
essere vittima di maltrattamenti, aggiungendo nella previsione normativa ogni
persona sottoposta all’autorità dell’agente, ovvero al medesimo affidata per
ragioni d’istruzione, educazione, ecc. Sussiste il rapporto d’autorità ogni
qualvolta una persona dipenda da altra mediante un vincolo di soggezione
particolare (ricovero, carcerazione, rapporto di lavoro subordinato, ecc).
Invero non v’ è dubbio che all’imprenditore o a chi lo rappresenti spetti
l’autorità sui propri dipendenti riconosciuta da precise norme di legge (artt
2086, 2106 e 2134 cod. civile) il rapporto intersoggettivo che si instaura tra
datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere
direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del
lavoratore dipendente, pone quest’ultimo nella condizione, specificamente
prevista dalla norma penale testé richiamata di "persona sottoposta alla
sua autorità", il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla
legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di
maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente. La fattispecie in esame a
differenza del maltrattamento in famiglia non richiede la convivenza ma la
semplice sussistenza di un rapporto continuativo. In definitiva, gli atti
vessatori, che possono essere costituiti anche da molestie o abusi sessuali,
nell’ambiente di lavoro, oltre al cosiddetto fenomeno del mobbing, risarcibile
in sede civile, nei casi più gravi, possono configurare anche il delitto di
maltrattamenti (Cass. 33624 del 2007).

Nella fattispecie le vessazioni
si erano protratte per tutta la durata del rapporto e consistevano oltre che in
ripetute e petulanti molestie sessuali, nell’abuso sessuale contestato al capo
a) nonché nel rifiuto di regolarizzare il rapporto di lavoro e nella pretesa di
corrispondere la retribuzione in misura inferiore a quella risultante dalla
busta paga.

Come accennato nella
premessa parzialmente fondato è solo il terzo motivo. Secondo la
contestazione e secondo la sentenza di primo grado l’imputato si era limitato a
toccare la gamba sinistra della parte offesa desistendo subito dopo per la
pronta reazione della vittima. La parte del corpo presa di mira non era la
gamba ma la coscia e la zona genitale o comunque una
zona erogena. Orbene il problema che pone la fattispecie consiste nello
stabilire se l’iniziale toccamento della gamba, finalizzato a raggiungere altre
parti corporee qualificate come erogene, configuri di per sé l’abuso sessuale
nella forma consumata ovvero in quella tentata. In definitiva si tratta di
stabilire se, fermo restando lo scopo libidinoso del toccamento,che deve comunque sussistere, per la consumazione del reato
sia indispensabile che il contatto riguardi una zona erogena o ritenta tale
dall’agente, perché idonea a suscitare il desiderio sessuale, o debba
considerarsi sufficiente un qualsiasi contatto con il copro della vittima
ancorché diverso da quello considerato erogeno o effettivamente preso di mira.
Si tratta ancora una volta di fornire la nozione dell’atto sessuale e di
distinguere l’ipotesi consumata da quella tentata.

Secondo l’opinione prevalente sia
in dottrina che in giurisprudenza (cfr in giurisprudenza per tutte: Cass. 22
luglio 2007 n 19718; 44246 del 2005), la nozione di atto sessuale è la risultante
della somma dei concetti di congiunzione carnale ed atti di libidine, previsti
dalle previgenti fattispecie di violenza carnale ed atti di libidine violenti, per cui essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo
il senso comune e l’elaborazione giurisprudenziale, esprimono l’impulso
sessuale dell’agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo.
Orbene se la nozione di atto sessuale è riconducibile alla fusione delle
precedenti nozioni di congiunzione carnale ed atti di libidine, la soluzione
più lineare è quella di leggere l’atto sessuale come equivalente o della
congiunzione carnale o dell’atto di libidine escludendo le condotte non
rientranti in una di tali categorie. Devono pertanto essere inclusi i
toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, o
comunque su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale
anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini
della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua
la soddisfazione erotica. I toccamenti di parti corporee diverse dai genitali o
dalle zone che la scienza medica, psicologica, antropologica, qualifica come
zone erogene, o comunque diverse da quelle che l’agente considera tali,
configurano l’ipotesi del tentativo allorché, per la pronta reazione della
vittima o per altre ragioni, l’agente non riesca a
toccare la parte corporea presa di mira. In definitiva se il contatto corporeo
riguardi una zona diversa da quella erogena o comunque diversa da quella effettivamente
presa di mira dall’agente, perché quest’ultimo è costretto ad interrompere
l’azione criminosa per la reazione della vittima o per altre ragioni, l’agente
risponderà del solo tentativo, se l’intenzione era comunque libidinosa.
Opinando diversamente dovrebbe rispondere del delitto consumato colui il quale
afferri per le braccia una ragazza per baciarla senza raggiungere lo scopo per
la reazione della vittima o per altre ragioni. In conclusione si può affermare
il principio in forza del quale il tentativo di violenza sessuale sussiste, non
solo quando gli atti idonei diretti in modo non
equivoco alla perpetrazione dell’abuso sessuale non si siano estrinsecati in un
contatto corporeo, ma anche quando il contatto corporeo, superficiale e fugace,
non ha potuto raggiungere una zona erogena o comunque considerata tale e presa
di mira dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti
dalla sua volontà.

Il fatto contestato al prevenuto
al capo a) non può essere qualificato come molestia sessuale, che è cosa
diversa dall’abuso sessuale sia pure nella forma tentata. La molestia sessuale
che è attualmente una forma particolare di molestia già prevista come reato
dall’articolo 660 c.p., prescinde da contatti fisici a
sfondo sessuale e si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o
con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari nelle quali lo
sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta. In
definitiva coincide con tutte quelle condotte, sessualmente connotate, diverse
dall’abuso sessuale, che vanno oltre il semplice complimento o la mera proposta dì instaurazione dì un rapporto
interpersonale. Nel momento in cui dalle espressioni volgari a sfondo sessuale
o dal corteggiamento invasivo ed insistito si passa a toccamenti non casuali
suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale si é fuori della molestia e
si realizza quanto meno il tentativo di atto sessuale. Quest’ultimo, a sua
volta, si distingue dal reato consumato, che come sopra precisato può
prescindere dalla congiunzione carnale e può estrinsecarsi anche mediante un
atto libidinoso, allorché la condotta, pure in mancanza di atti di contatto
fisico tra imputato e persona offesa, denoti il requisito soggettivo di
raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo
dell’idoneità a violare la libertà di autoderminazione della vittima (Cass. sez
III 24 aprile 2001, Schiraldi), il che si può verificare sia quando il contatto
fisico sia impedito dalla reazione della vittima sia quando esso non abbia
raggiunto una zona erogena o comunque quella ritenuta tale dall’agente per la
pronta reazione della vittima o per altra causa.

Alla stregua delle considerazioni
svolte il reato di cui al capo a) va qualificato come tentativo. Di conseguenza
la sentenza va annullata con rinvio limitatamente a tale punto. Il giudice del
rinvio, ferma restando l’affermazione di responsabilità per gli altri reati
contestati e per lo stesso tentativo di abuso sessuale, così qualificato il
delitto di cui al capo a), dovrà limitarsi a rideterminare la pena.

La liquidazione delle spese
sostenute in questo grado dalla parte civile , va
rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l’articolo 623 c.p.p..

Annulla la sentenza impugnata
limitatamente al reato di cui al capo a), che qualifica come tentativo, con
rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Caltanisetta Rigetta nel resto
il ricorso.

Rimette la liquidazione delle
spese sostenute in questo grado dalla parte civile al giudice del rinvio.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7
LUGLIO 2008