Civile

Monday 31 October 2005

Il Ministero degli Interni condannato a risarcire i danni per i pestaggi al G8 di Genova

Il Ministero degli Interni condannato a risarcire i danni per i pestaggi al G8 di Genova

Tribunale di Genova Sezione civile sentenza 25 aprile-9 maggio 2005, n. 2295

Giudice Braccialini Ricorrente Tonioni

Svolgimento del processo

Con citazione del 2 novembre 2001 lavv. Anna Maria Tonioni, residente in Bologna, conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministero della Difesa e degli Interni esponendo quanto segue. Nei giorni 19, 20 e 21 luglio 2001 si è tenuta a Genova una riunione dei capi di stato dei principali Paesi industrializzati denominata G8 : in occasione di tale riunione si sono svolte manifestazioni di numerose associazioni, soprattutto giovanili, riunite sotto la sigla di Genoa Social Forum per protestare contro gli scopi di tale meeting internazionale.

Lavv. Tonioni ha partecipato, assieme ad altri avvocati, alle manifestazioni di quei giorni in qualità di osservatore legale per conto del predetto Forum. Tutti gli osservatori legali, per una rapida identificazione, indossavano una maglietta gialla con grandi adesivi rossi sul davanti e sulla schiena con scritto Avvocati Lawyer e sul retro la scritta Organizzazione.

Venerdì 20 luglio 2001 verso le ore 13 la Tonioni, insieme ad altro avvocato, alla dr.essa Costantino (biologa, anchella portatasi a Genova per le manifestazioni collegate al G8) ed ai coniugi genovesi sigg.ri Luciana Trotta ed Adriano Silingardi, persone da poco conosciute, si trovava nella piazza Alessi, nel centro città, allepoca compresa nella cd. zona gialla che delimitava una porzione cittadina in cui vi era divieto di manifestazioni pubbliche (pur essendo consentito laccesso ad essa, a differenza della zona rossa contigua, cui si accedeva solo in base ad autorizzazione). In quel momento nella Piazza Alessi stazionavano alcuni blindati ed erano disposte forze di polizia (Carabinieri e Polizia di Stato) in assetto antisommossa le quali, ad un tratto, improvvisamente, salivano sui loro mezzi e ripiegavano verso corso Andrea Podestà, in cui allaltezza del Ponte Monumentale – erano disposti i grigliati di demarcazione tra zona gialla e zona rossa.

Intorno al gruppo di persone presenti sulla piazza la situazione era normale e tranquilla ma ad un certo punto furgoni e le macchine della Polizia di Stato, con una manovra di accerchiamento, si arrestavano inspiegabilmente di fronte alla Tonioni, Costantino ed alle altre persone in loro compagnia. Gli agenti, vestiti in tenuta antisommossa e con il casco che copriva loro il viso, saltavano giù dai veicoli e, senza motivazione alcuna, piombavano addosso al gruppetto di persone, assolutamente pacifiche, urlando in maniera concitata Via, via, via. Un poliziotto con il casco chiuso sul volto, guanti e manganello in mano, si dirigeva con impeto verso la Tonioni urlando: Giù brutta troia, giù!. Lattrice alzava le braccia e rimaneva immobile con le spalle contro il muro di un edificio : malgrado ciò il poliziotto alzava il manganello per colpirla e la professionista si copriva la testa per ripararsi e si sdraiava per terra. Lagente a quel punto la colpiva violentemente sulla schiena, più e più volte, all’altezza delle reni. I colpi e gli insulti continuarono, malgrado i presenti manifestassero chiaramente ai poliziotti lassoluta estraneità della Tonioni ad alcun fatto violento, fin quando il coraggioso intervento della Trotta riusciva ad interrompere tale scena di violenza inutile e gratuita. Dopo aver pesantemente picchiato con i manganelli altre persone, ed in particolare la dr.essa Costantino provocandole ecchimosi, i poliziotti ritornavano sui loro cellulari e ancora urlando violentemente insulti ai presenti, si allontanavano rapidamente.

Tanto premesso, si reclamava il risarcimento dei danni ingiusti che lavv. Tonioni aveva subito in occasione di tale vicenda, che erano innanzitutto danni fisici per le ripetute bastonate ricevute mentre ella era a terra indifesa, ed inoltre danni alla salute psichica per la malattia successivamente emersa e documentata con certificazioni del Ssn; danni altresì riconducibili alla figura del danno esistenziale in riferimento alla compromissione di diritti fondamentali della persona (articoli 2, 3, 13, 16, 17, 18, 21, 32 della Costituzione) calpestati con le violente e gratuite iniziative degli agenti della P.S., da valorizzarsi in somma non inferiore ad un miliardo e mezzo di lire.

Analoghe istanze risarcitorie, a fronte di un racconto del tutto speculare, venivano avanzate dalla dr.ssa Antonietta Costantino, biologa bolognese, che interveniva volontariamente nel processo con comparsa in data 19.11.2001 assumendo di essere stata percossa dagli stessi agenti di Polizia nel medesimo episodio riferito dallattrice.

Costituendosi in giudizio, due Amministrazioni convenute sostenevano in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla vicenda in discussione (Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministero della Difesa). Nel merito, lAvvocatura distrettuale contestava che si fosse verificato un fatto di gratuita violenza, quale descritto dalle due parti attrici, riferendo invece che nel corso di operazione di ordine pubblico si era proceduto ad alcuni fermi a seguito della presenza di manifestanti armati e travisati, muniti di corpi contundenti, che da Corso Podestà si dirigevano verso piazza Alessi poco dopo le 13. Dunque, non vi era stato alcun passaggio di un corteo pacifico in zona nell’orario indicato, e nessun intervento era stato eseguito dopo la dispersione del medesimo; in ogni caso, non si era verificato alcun incidente violento nella zona del Ponte Monumentale o nei suoi pressi.

Il procedimento, dopo i chiarimenti richiesti alle parti sulla legittimazione passiva delle amministrazioni in causa, è stato istruito con lesame a teste dei coniugi Trotta e Silingardi, tra quanti indicati dalle parti attrici, e dei funzionari della Polizia di Stato dott. Mauro Fabbozzi – che comandava il presidio di Piazza Alessi – e Giovanni Calesini e Filippo Lapi, che intervennero a richiesta del loro collega per i fatti del Ponte Monumentale (vedi p.v. di udienza fg. 12 e ss.). Sono state acquisite le relazioni di servizio stilate nelloccasione ed i brogliacci delle comunicazioni intercorse via radio tra le forze di polizia, e si è proceduto successivamente a disporre Ctu medico-legale sulla persona delle due parti attrici, su quesito diretto a verificare oltre allesistenza, consistenza e cause di eventuali lesioni psicofisiche la riconducibilità causale o meno delle lesioni eventualmente riscontrate, allimpiego di mezzi di coazione fisica come sfollagente o analoghi.

In particolare si richiedeva al perito di verificare, previa somministrazione di appropriate batterie di test, se le attrici risultassero o meno affette da patologia psichica in conseguenza dellevento per cui è processo, ed in tal caso di che specie e consistenza essa fosse, e se la stessa essa avesse o meno carattere di definitività o di reversibilità o di ciclicità, specificando le facoltà psichiche pregiudicate dallevento (ideazione, attenzione, memoria, espressione verbale o gestuale etc.) e le conseguenze del disturbo sulla vita di relazione, sulle attività lavorative, sul regime di vita familiare delle periziande; come pure, si chiedeva al Ctu di verificare se il disturbo eventualmente riscontrato costituisse una vera e propria malattia psichica, nosograficamente riconoscibile e/o un trauma fisico o psichico permanente, ovvero costituisse un semplice patema danimo od uno stato dangoscia transeunte, riconducibile al normale danno morale soggettivo, in base alla nota distinzione tracciata dalla sentenza della Corte costituzionale 372/94.

Il primo elaborato scritto, sottoposto dal prof. Leonardo Cocito il 10 settembre 2003, è stato oggetto di diffuse critiche delle attrici in ordine alle modalità di conduzione delle indagini peritali. A tali rilievi, previa convocazione a chiarimenti del Ctu e dei consulenti di parte, si è data risposta con lordinanza riservata del 16 gennaio 2004, da intendersi qui richiamata, con cui è stata disposta la rinnovazione delle attività peritali affidandola al prof. Tullio Bandini, il quale il 21 settembre 2004 ha concluso riconoscendo i seguenti postumi lesivi : ITP di giorni 60 al 25% ed IP del 5% per la Tonioni; ITT di giorni 10, altrettanti di ITP, IP del 5% per la Costantino.

Lattività istruttoria si è esaurita con linterrogatorio libero delle parti Tonioni e Costantino a chiarimenti sulla dinamica dei fatti allegata e sulle conseguenze invalidanti. Successivamente, alludienza del 17 dicembre 2004, la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti riferite in epigrafe, con assegnazione dei termini ordinari per la redazione delle difese finali.

Motivi della decisione

Per quanto attiene le questioni processuali, vanno richiamate le principali ordinanze interlocutorie rese in fase di trattazione ed istruttoria con cui si è deciso sui seguenti punti:

a) con ordinanza del 15 gennaio 2002 si è disposto un differimento della trattazione per consentire alle parti convenute l’assunzione di adeguate difese in rapporto all’intervento principale in causa della Costantino;

b) con l’ordinanza del 30 dicembre 2002 si è statuito sulle prove contrarie offerte dall’amministrazione, riconoscendosi la tempestività di tali deduzioni probatorie;

c) con ordinanza del 16 gennaio 2004, dopo appropriato contraddittorio, si è disposta la rinnovazione della Ctu Cocito.

Tutti tali provvedimenti sono muniti di autonoma ed appropriata motivazione, per cui è sufficiente in questa sede decisoria farsene semplice richiamo e rinvio.

La questione della legittimazione passiva di due, fra le tre amministrazioni evocate in causa, riguarda in realtà il profilo della esatta titolarità delle funzioni pubblicistiche coinvolte nella vicenda in esame e postula una preliminare ricostruzione dei fatti di causa al fine di verificare da quale amministrazione dipendessero le forze di polizia, del cui legittimo intervento si discute.

Nel merito, ritiene lo scrivente che le domanda di risarcimento dei danni della parte attrice e dellinterveniente siano fondate nei limiti di cui in appreso e, per quanto riguarda il danno alla salute, nei limiti di cui allelaborato peritale del prof. BANDINI per vero, non significativamente lontano dalle prime acquisizioni del dr. Cocito.

Listruttoria orale e documentale sviluppatasi attraverso le udienze del 21 febbraio 2003 e del successivo 11 marzo 2003 con lescussione di cinque testimoni e lacquisizione delle relazioni di servizio delle forze di polizia, e relative comunicazioni radio, consente una precisa ricostruzione degli accadimenti che rilevano per il processo nei seguenti termini.

Lavv. Tonioni, osservatore legale per conto del Genoa Social Forum (v. fax di incarico prodotto sub 2 dallattrice), il quale organizzava iniziative di protesta in città contro il vertice G8 in corso di celebrazione tra i capi di stato dei principali Paesi industrializzati, e la sua amica e concittadina dr.essa Costantino che la accompagnava erano state ospitate presso labitazione cittadina dei sigg.ri Mangini in zona Carignano, ove avevano casualmente conosciuto i coniugi genovesi Trotta e Silingardi che pure aderivano al Forum nella giornata di venerdì 20 luglio 2001.

Poco dopo aver pranzato, il gruppetto costituito dai coniugi Silingardi, dalle due giovani bolognesi e dall’avv. Giuseppa Finanze si era portato nella vicina piazza Galeazzo Alessi per osservare i fumi che si levavano dalla zona levante del centro città (vedi foto n. 21 del corredo fotografico delle parti attrici). Nella acclusa piantina, tratta dallo stradario cittadino delle Pagine Gialle, la piazza, teatro delle odierne vicende, è indicata con il nome è stata circolettata in rosso e si può notare che in cui convergono Via G. Alessi, Via s.Chiara,Via Mura di S.Chiara, C.so Podestà.

Ad apprezzabile distanza dalla piazza, verso monte e a metà del Ponte Monumentale, in corso Andrea Podestà (evidenziato con circoletto nero in piantina), proprio sopra la principale arteria cittadina di Via XX Settembre, stavano i varchi metallici di delimitazione della zona rossa inibita allaccesso non autorizzato : per contro, Piazza Alessi rimaneva ubicata all’interno della zona gialla, dove per provvedimento prefettizio ex articolo 2 Tulps erano vietate manifestazioni pubbliche e cortei. Un corteo di manifestanti stranieri non è chiaro se giovani francesi del gruppo Attack, o anarchici greci – era transitato (secondo le esponenti, intorno alle 13; secondo i funzionari di Polizia, verso le 14) da mare lungo Via Corsica verso il confine della zona rossa, dirigendosi verso Corso Andrea Podestà, scandendo slogan e intenzionato ad eseguire unazione dimostrativa al confine con la zona rossa, e le forze di polizia presenti nella Piazza Alessi (foto 22) a quel punto erano arretrate (foto 24) verso monte fino a trovarsi praticamente a contatto con il grigliato divisorio tra le due zone cittadine sul Ponte Monumentale.

Il dirigente presente dr. Fabbozzi, dopo aver fatto presente in modo concitato la necessità di arretrare in funzione di contenimento del corteo che in un primo tempo sembrava intenzionato a sfondare la zona rossa (comunicazioni delle 13.56.20; 14.00.20, contenute nella relazione 12.8.2002 n. 2977 prodotta sub 2 dall’Amministrazione), aveva comunicato via radio alla centrale operativa :Siamo attaccati (V. comunicazione di Gamma 110 ad ore 13.55.14). Come spiegato dal vice-questore nella sua deposizione testimoniale, con tale espressione egli intendeva alludere al fatto che gli operanti, premuti dal gruppo dei manifestanti, erano immediatamente a ridosso del divisorio, attaccati alle griglie, ma in realtà tale comunicazione suscitava nei riceventi la convinzione che le forze di polizia stessero per soccombere di fronte ad unazione violenta, che si temeva portasse al cedimento del presidio del Ponte Monumentale.

Ciò non avvenne perché, per la cronaca, come univocamente riferito dai funzionari escussi e come indirettamente consta dalle comunicazioni via radio, non vi fu alcuno sfondamento del confine divisorio in quanto al Ponte Monumentale – grazie ad un efficace negoziato con i responsabili dell’ordine pubblico – i manifestanti inscenarono una semplice azione dimostrativa che non comportò violenze di sorta e non innescò reazioni da parte delle forze dellordine : tanto meno i fermi di p.g., a cui ha fatto riferimento l’Avvocatura nelle difese iniziali. I soli attimi di tensione che si registrarono – sempre secondo le concordi voci dei funzionari presenti – vi furono quando essi pretesero che alcuni manifestanti, in fase di deflusso dal Ponte Monumentale verso la Piazza Carignano, in cui si teneva in assoluta legalità una piazza tematica, si togliessero i travisamenti.

Però le squadre di polizia di rinforzo, al comando dei dott. Lapi e Calesini, allertate dal messaggio trasmesso via radio dal dr. Fabbozzi, giunsero rapidamente in Piazza Galeazzo Alessi con il convincimento che fosse in corso unaggressione violenta contro i loro colleghi ed incontrarono tra i primi, sulla loro strada, le due odierne attrici, le quali si erano poco prima portate verso la balconata della piazza Alessi per guardare dallalto verso il centro cittadino, da cui si vedevano provenire i fumi dei primi incendi che avrebbero contrassegnato la drammatica giornata del 20 luglio 2001, così indelebilmente scolpita nella memoria cittadina e collettiva.

Da tale posizione, le due giovani bolognesi insieme ai loro ospiti genovesi (in quel momento, muniti di macchine fotografiche) si erano poi spostate verso il lato nord-ovest della Piazza Alessi, allangolo con Via S. Chiara, sul marciapiede pedonale, e qui si trovavano in colloquio tra loro quando vennero raggiunte da alcuni agenti giunti in rinforzo dei loro colleghi attaccati.

Senza minimamente procedere ad un previo controllo identificativo, e neppure verificare cosa stessero facendo le due donne, queste vennero sospinte verso il muro delledificio dangolo con Via s. Chiara, spintonate, attinte con colpi di manganello, fatte accovacciare, minacciate ed insultate, e analogo trattamento ricevevano un paio di altri giovani : una minima parte della sequenza dellazione lesiva, assai rapida, è documentata dalle fotografie scattate nelloccasione dagli increduli coniugi Trotta-Silingardi, la cui concorde testimonianza ha così il preciso riscontro di eloquenti riproduzioni fotografiche. Essi tentarono inutilmente di impedire le violenze in danno delle due ragazze, allevidenza scelte per il semplice fatto che indossavano la casacca gialla che le identificava come aderenti al Gsf in qualità di osservatori legali, facendo presente ai poliziotti che Tonioni e Costantino non avevano fatto nulla, ma per risposta ricevettero rudi inviti ad occuparsi dei loro affari. Subito dopo, gli agenti si allontanarono a passo veloce verso Corso Podestà : la Tonioni, ripresasi, decideva di fare ritorno in Bologna mentre la Costantino si tratteneva in città ancora poco tempo, e poi si sottoponeva in Bologna il 24 luglio 2001 ad un controllo radiografico che evidenziava diffuse ecchimosi al braccio sinistro. Entrambe le parti lese iniziavano quindi, separatamente ed in tempi diversi, ma in collegamento con i fatti genovesi, un percorso di assistenza psicologica presso strutture pubbliche specializzate della loro città.

Questa ricostruzione dei fatti di causa fa principalmente perno, comè dato di intendere, sulle concordi dichiarazioni dei coniugi Trotta-Silingardi per quanto attiene limmediato sviluppo dellazione lesiva in danno delle osservatrici del Gsf, mentre si giova delle testimonianze dei funzionari di polizia per quanto concerne le ragioni dellintervento nella zona di Piazza Alessi. Essa è contestata dalla difesa delle amministrazioni convenute, la quale:

a) sottolinea la vicinanza dei coniugi Trotta-Silingardi con le parti lese e gli organizzatori delle manifestazioni;   

b) evidenzia l’assenza di immediati riscontri di lesioni personali sulla persona delle due esponenti;

c) fa notare che dalle relazioni di servizio e dalle testimonianze dei funzionari preposti in zona all’ordine pubblico, non risulta alcun intervento violento o non ortodosso degli operanti;

d) obietta che le fotografie sottoposte non documentano un pestaggio, ma la normale tecnica di immobilizzazione incruenta che si adotta usualmente per evitare la fuga delle persone fermate (v. deposizione dr.Lapi fg. 31; e la comparsa conclusionale a pag. 18).

Nessuna di tali obiezioni priva di credito l’affidabile narrativa dei due principali testimoni oculari escussi in questa sede, i quali non diventano certamente meno credibili per il fatto di aver chiaramente esposto di aver condiviso le motivazioni di fondo delle manifestazioni organizzate dal Genoa Social Forum contro il vertice dei capi di Stato, in chiave pacifica e senza alcuna loro partecipazione a dimostrazioni violente.

Per fortunata combinazione del processo, i due testimoni oculari erano muniti di macchine fotografiche, e quanto documentato nel dossier fotografico delle parti attrici convalida indiscutibilmente la ricostruzione dei fatti sopra proposta anche per le circostanze apparentemente secondarie o di dettaglio : le uniche due fotografie che si riferiscono al momento saliente dellepisodio in esame, consumatosi in un breve lasso di tempo, inquadrando nelluna la Tonioni a terra, nellaltra la Costantino accovacciata, rammostrano le due parti lese a terra, in posizione di proteggere il capo, ed in particolare si nota la Tonioni (foto 27, infra) schiacciata contro lo spigolo dangolo del palazzo, tenuta ferma con lo scarpone sulle reni da un poliziotto ripreso di spalle. Una posizione, allevidenza, di difesa da colpi di manganello i quali, poi, sulla persona della Costantino hanno il preciso riscontro del referto medico presso un ospedale bolognese stilato a tre giorni dal fatto, quando linterveniente aveva già fatto ritorno nella sua città: referto che documenta ecchimosi diffuse al braccio sinistro.

Non è abituale l’introduzione in un atto giudiziario di immagini fotografiche, ma nella specie è opportuno sfruttare le possibilità che sono date dagli strumenti informatici per completare la motivazione con una fotografia che fornisce lesatta percezione visiva della limitazione della libertà personale verificatasi nella fattispecie, pur molto breve (il tempo di tre scatti fotografici), come e meglio di qualunque commento scritto, in termini che sembrano attagliarsi perfettamente alla seguente indicazione della Corte Costituzionale, impegnata a definire in questo modo il contenuto delle limitazioni alla libertà personale alla luce dell’articolo 13 della Legge fondamentale : ..la mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento all’altrui potere.. è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale (sentenza n. 105 del 2001).

È vero che le fotografie sottoposte non riescono a cogliere l’attimo esatto in cui le due giovani bolognesi vengono colpite con i manganelli. Ma è anche vero che esse documentano qualcosa che non dovrebbe esserci, nella stessa logica del racconto dei due funzionari pubblici maggiormente coinvolti (dott. Lapi e Calesini) : ci si chiede infatti come sia stato possibile, se non mediante una violenza fisica e verbale, obbligare le due parti offese ad assumere una posizione rannicchiata, di evidente difesa e protezione del corpo, visto che nessun fermo di polizia o controllo investigativo risulta mai eseguito nel contesto considerato.

La medesima fotografia qui riprodotta conferma adeguatamente la coda dellepisodio che, a dire dei due fondamentali testimoni oculari, vede cessare le vessazioni subito dopo il loro abboccamento con gli operanti : si nota infatti sulla destra la Trotta che discute con lagente che blocca la Tonioni, quando le due parti lese sono ancora rannicchiate a terra.

Il fotogramma, inoltre, documenta un altro particolare dellazione lesiva che la Tonioni ha riferito in citazione, cioè i ricevuti colpi alle reni, meglio circostanziato nellinterrogatorio libero con laggiunta di un ulteriore fatto inizialmente taciuto per comprensibile imbarazzo : in effetti si vede proprio una pressione dello scarpone anfibio del poliziotto operante contro le reni della Tonioni, che viene premuta contro il muro del fabbricato dangolo.

Da notare che i testimoni indicati dallamministrazione sono prodighi di particolari circa gli antefatti dellintervento – cioè il transito di un corteo non troppo pacifico di manifestanti stranieri – che comunque è episodio che non riguarda minimamente Tonioni e Costantino, le quali si trovavano a 200 e più metri dal grigliato del Ponte Monumentale, in un punto in cui non vi erano né azioni dimostrative né manifestanti. Però appare eloquente il silenzio imbarazzato che aleggia nelle difese finali dellAmministrazione circa il madornale equivoco iniziale in cui incorsero gli operanti, chiamati in rinforzo, sulla situazione di fatto esistente in zona: equivoco determinato dallerronea interpretazione della comunicazione del dr. Fabbozzi.

Proprio tale disgraziata comunicazione radio (o meglio : l’erronea interpretazione della chiamata, frutto dell’evidente concitazione di quella drammatica giornata) sembra essere la possibile spiegazione di un intervento degli agenti di polizia, rimasto privo di plausibile giustificazione razionale per le vittime immediate e per le stesse persone, che da estranee vi assistettero in Piazza Alessi, fino alla rivelazione avutasi nellodierna fase istruttoria.

I precedenti rilievi non significano, ovviamente, che i funzionari di polizia escussi in questa sede che potrebbero genericamente sospettarsi di un interesse generico di segno uguale e contrario rispetto ai due testi oculari – abbiano dichiarato il falso. È sufficiente considerare che, impegnati a fronteggiare il grosso di un corteo inizialmente non molto tranquillo, la loro principale preoccupazione era quella di dirigersi verso il fronte dei manifestanti in Corso Podestà e lì confrontarsi con gli organizzatori della manifestazione per evitare che degenerasse in seri problemi per l’ordine pubblico in una zona nevralgica della città. Per cui appare ben probabile che i funzionari impegnati in zona in tale meritoria opera non avessero il tempo di verificare ogni minuto comportamento che gli agenti loro sottoposti realizzavano alle loro spalle ed appare ben possibile che, non essendovi stati fermi o altri atti identificativi dei cittadini presenti in zona, essi siano perfino rimasti all’oscuro di quanto occorso al legale bolognese ed alla sua amica fino allodierno processo.

Si consideri che, oltre al diretto riscontro di segni di lesioni abbastanza estese ed interessanti parti del corpo della Costantino, palesemente utilizzate per ripararsi dai colpi inferti con corpi contundenti, si devono includere come elementi di conferma delle prime due fonti testimoniali anche gli esiti delle indagini specialistiche affidate in questa sede a due diversi medici legali e clinici versati nella materia psichiatrica, conclusioni che univocamente riferiscono di un disturbo post-traumatico da stress perfettamente compatibile, per sua genesi, con un controllo di polizia né normale, né incruento : in tali accertamenti peritali si è dato diffuso conto e giustificazione delle terapie di assistenza psicologica iniziate da entrambe le parti lese a ridosso ed in conseguenza dei fatti esaminati.

Lassenza di ecchimosi sulla persona della Tonioni è letta dalla difesa delle Amministrazioni come obiettiva smentita di alcuna violenza fisica da lei subita. Vi è però da considerare che è ben plausibile che i colpi abbiano attinto la giovane professionista sulla schiena, venendo attutiti dallo zainetto che la giovane indossava e che si vede a terra nella foto, come dalla stessa Tonioni riferito nellinterrogatorio libero.

Non deve sorprendere neppure il fatto che la Tonioni abbia preferito non far constare in sede ospedaliera limmediato esito delle percosse, considerato che lassoluta irragionevolezza complessiva dellepisodio di cui era rimasta vittima poteva farle temere ulteriori vessazioni anche di tipo legale, consigliandole in tal modo di evitare ogni controllo sullidentità personale.

Il racconto dei due diretti testi oculari ha infine – il conforto del canone della plausibilità logica o, se si preferisce, della coerenza narrativa, perché le violenze finali degli agenti operanti sono il logico sviluppo dellerrore in cui incorsero le forze di polizia per effetto di circostanze che gli stessi testi oculari Trotta-Silingardi ignoravano; mentre non si comprende, sullopposto fronte difensivo, perché si sarebbe dovuto procedere a forme di immobilizzazione incruenta se non vi era alcuna prova di un coinvolgimento delle due giovani bolognesi in fatti di violenza, che gli stessi funzionari preposti allordine pubblico escludono sia per la limitata zona di Piazza Alessi, sia per il successivo Corso Podestà.

Non vi è dubbio che il probabile errore in cui sono incorse Tonioni e Costantino nell’indicare l’orario degli accadimenti, con uno scarto nellordine di 45 minuti rispetto alle relazioni di servizio, scarto a cui ancora si riporta lAvvocatura per inferirne linsussistenza degli addebiti, sia del tutto marginale e non abbia nessuna pratica rilevanza nella ricostruzione giudiziale dei fatti, una volta assodato che le vicende lamentate dalle due cittadine bolognesi si verificarono dopo l’azione dimostrativa inscenata da alcuni manifestanti stranieri presso i varchi del Ponte Monumentale. Tale (unica) azione dimostativa, inizialmente problematica per l’ordine pubblico, si risolse poi senza complicazioni grazie alla professionalità dei funzionari preposti : essa costituisce quindi il non controverso antefatto logico e temporale del successivo discutibile intervento di alcuni agenti di polizia.

Sulla base delle precedenti considerazioni, può dunque ritenersi pienamente riscontrato – con il minimo e non decisivo rilievo sulla collocazione cronologica – il racconto dei due testi oculari, narrativa che può pertanto costituire affidabile supporto dimostrativo per l’affermazione di responsabilità dell’Amministrazione dellInterno, da cui dipendevano gli ignoti agenti della Polizia di Stato che si distinsero per le violenze fisiche e verbali in danno delle due esponenti, da cui sono derivate le conseguenze invalidanti descritte negli elaborati peritali depositati in atti.

Si rende indispensabile a questo punto, in vista dellanalisi delle poste di danno reclamate e riconoscibili, una disamina incidentale condotta sulla qualificazione dei fatti illeciti ascrivibili agli operanti, di cui ovviamente deve rispondere lAmministrazione di appartenenza (Ministero degli Interni) in virtù del principio di dipendenza organica di cui allarticolo 28 Costituzione : non si può infatti parlare nella specie di iniziative criminose dei singoli agenti, realizzate ad esclusivo fine egoistico e per un tornaconto personale, perché è evidente dalle deposizioni dei funzionari preposti indicati dalla Amministrazioni che si versa piuttosto in una situazione di deriva violenta e non giustificata di unazione di polizia.

Le parti attrici, nel lamentare la violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dagli articoli 2, 13, 17, 18, 21, 32 Costituzione, evidenziano la commissione di un lungo elenco di reati posti a tutela dellincolumità personale, dellonore, della libertà morale e di movimento, dei diritti costituzionali di associazione e riunione. La difesa delle tre Amministrazioni non prende posizione in merito perché come già detto si assume semplicemente che i fatti allegati non si sono mai verificati.

Limpostazione, un po semplicistica, delle pretese delle attrici in ordine alla qualificazione incidentale dei fatti di rilevanza penale merita una più approfondita analisi. Il problema, infatti, non è dato dallesistenza di condotte volontarie astrattamente riconducibili ad una pluralità di norme incriminatici, ma è rappresentato piuttosto dallesistenza o meno di alcuna causa di giustificazione, obiettiva o putativa.

Nessun dubbio che, sotto il profilo obiettivo, non possano invocarsi in favore degli operanti le scriminanti della legittima difesa o delluso legittimo delle armi, visto che nessuna violenza veniva contro di loro o contro i loro colleghi portata dalle due odierne attrici o da altre persone che si trovassero in quel momento in loro compagnia o nei loro pressi : eloquenti sono le fotografie dellaccaduto, che in nessuno scorcio lasciano intravedere assembramenti o gruppi violenti allopera nella Piazza Alessi e nelle sue adiacenze (docc. 22-30) prima e dopo lo specifico episodio in esame.

Può dirsi che ricorra lesimente putativa, dal momento che gli operanti erano convinti di dover fronteggiare una violenza portata contro i loro colleghi ed in generale contro i provvedimenti dellautorità emanati per disciplinare laccesso ai quartieri cittadini? Il fatto è che, mentre un equivoco iniziale poteva ancora albergare durante la fase di trasferimento degli operanti fin nella zona di Piazza Alessi, nulla più convalidava la convinzione che le forze di polizia di stanza al confine tra le due zone cittadine fossero attaccate quando gli agenti romani giunsero nella predetta piazza, del tutto tranquilla, come apprezzabile dalle foto finali del dossier fotografico delle attrici e come confermato dalle stesse deposizioni dei funzionari preposti al servizio di ordine pubblico.

In particolare, nessuna erronea supposizione poteva ragionevolmente formularsi per quanto concerne le specifiche condotte delle due cittadine aggredite (perché parlare di un controllo di polizia e di controlli incruenti sarebbe un’indubbia forzatura lessicale), le quali si trovavano a 200 metri dal punto in cui si era registrata qualche turbolenza, solo verbale, ed erano ferme nella piazza Alessi a dialogo con altre persone, come loro assolutamente pacifiche. Da sottolineare, in ogni caso, che nella comunicazione del dr. Fabbozzi non vi era alcun elemento che consentisse di attribuire agli organizzatori del Genoa Social Forum, agli osservatori legali, a giovani indossanti magliette gialle, una qualche parte negativa nellattacco alle forze di polizia.

Se nulla dunque giustificava, ad un minimo controllo visivo, un approccio violento, allora vi è da concludere che il pestaggio delle due cittadine bolognesi rimane del tutto inspiegabile in termini razionali. Si potrebbe forse ipotizzare una reazione impulsiva e scomposta probabilmente legata allo stress emotivo del pesante servizio richiesto in quella giornata agli agenti; tensione ed affaticamento, che potrebbero aver condotto ad una prevaricazione violenta nei confronti di chi veniva, a torto o ragione, ritenuto vicino agli organizzatori delle manifestazioni che stavano in quel momento impensierendo le forze di polizia, chiamate a svolgere tutela dellordine pubblico nella prima giornata di un autentico triduo di passione per la nostra città. La casacca gialla con lindicazione del Genoa Social Forum, per giunta con la qualifica di organizzatore, e la giovane età delle parti lese, spiegherebbero perché, tra tutte le persone presenti in Piazza Alessi, Tonioni e Costantino (e non, ad esempio, i coniugi Silingardi) vengano subito fatte bersaglio di unazione violenta ed ingiustificata insieme ad un altro paio di giovani con pettinatura rasta, ritenuta una specie di divisa dei manifestanti.

Non è però utile indulgere oltre nellesame del movente dellazione lesiva, nellodierna sede risarcitoria, perché ai fini civilistici è sufficiente concludere che si tratta di comportamenti coscienti, volontari e dolosi e che in nessun caso la condotta degli operanti in esame si può ricondurre allesercizio di poteri legittimi, neppure sotto il profilo putativo, in quanto è chiaro che sviluppare prima unazione violenta, e verificare dopo se esiste un comportamento minaccioso o violento contro lautorità, non appartiene alla sfera di applicazione degli articoli 53 e 59 del Cp.

Quanto precede sta a significare che la privazione della libertà personale, gli insulti, le minacce e le percosse ricevute dalle parti lese poi esitate in lesioni ecchimotiche sulla persona della COSTANTINI, ed in patologie psichiche per entrambe le parti lese possono incidentalmente ricondursi allo schema delle incriminazioni previste dagli articoli 581, 582, 594, 610, 612 Cp, mentre non si ravvisano gli estremi del sequestro di persona previsto e punito dallarticolo 605 Cp in quanto la compressione della libertà di movimento è stata contenuta nei brevi limiti cronologici dello sviluppo dellindicata azione lesiva, e non si è protratta per un ulteriore apprezzabile lasso di tempo. Non paiono neppure ravvisabili gli estremi dei reati previsti dagli articoli 606-609 del Cp, i quali presuppongono situazioni ben specifiche legate al formale stato detentivo o di fermo, o ad investigazioni di polizia, come pure modalità consumative particolari, che non sembrano ricorrere nella specie.

Non interessa approfondire ulteriormente il versante penalistico, esplorando i profili della procedibilità dei reati in questione e del corredo circostanziale, perché le precedenti considerazioni – una volta verificata l’antigiuridicità della condotta degli agenti operanti (rectius: di alcuni operanti, tre o quattro agenti) sia sotto il profilo obiettivo che per quello putativo – consentono di entrare nel delicato terreno della stima del danno alla persona, una volta considerato che appare manifesto il pregiudizio e la limitazione dei diritti fondamentali dell’incolumità psico-fisica, della libertà di spostamento e morale, dellonore, protetti dalle incriminazioni penali passate in rassegna. Per contro, proprio per l’estraneità al momento dei fatti delle due parti attrici alle manifestazioni in corso di svolgimento ad iniziativa di altri soggetti a non breve distanza da loro, e comunque per il fatto che le due cittadine non stessero esercitando in quel mentre le funzioni di osservatrici per conto del Genoa Social Forum, non si può dire che si sia anche realizzata una limitazione delle ulteriori libertà di riunione, associazione, manifestazione del pensiero.

Laccertamento incidentale della consumazione di una gamma di reati in danno delle parti lese consente di risarcire in favore delle danneggiate il danno non patrimoniale di cui parla l’articolo 185 Cp : ma deve subito aggiungersi che i diritti fondamentali compressi nella vicenda in esame sarebbero autonomamente risarcibili anche nell’ipotesi in cui venisse riconosciuta l’esimente putativa per le condotte lesive non punibili nelle corrispondenti fattispecie colpose.

La risarcibilità di tali diritti, infatti, non risulta più affidata alla sola regola dellarticolo 185 Cp, ma discende direttamente dallarticolo 2059 Cc, a prescindere dalle modalità consumative e dalla qualificazione o meno dei fatti in esame come reati.

La lettura costituzionalmente orientata di tale disposizione, che hanno proposto con identiche argomentazioni la Corte di cassazione con le note decisioni 8827 e 8828/03 e la Corte costituzionale con le sentenze 233 e 356 dello stesso anno, porta infatti a ritenere che le norme di aggancio alla risarcibilità del danno non patrimoniale, che il citato articolo 2059 Cc pretende, possano essere le stesse disposizioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti fondamentali delle persone. Per una recentissima conferma del nuovo corso giurisprudenziale introdotto con gli autorevoli precedenti richiamati, si può leggere la decisione della Sezione terza della Corte di cassazione 5677/05 (Presidente Nicastro relatore Trifone -ricorrente Di Salvo: pubblicata sulledizione on line di Diritto e Giustizia del 19 marzo 2005), in cui si è precisato che : Il più recente indirizzo interpretativo, espresso da questa Corte a far tempo dalle sentenze 8827/03 e 8828/03, è nel senso, ormai, che il danno non patrimoniale, conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata allarticolo 185 Cp, e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo lentrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

Anche la Corte costituzionale, con la sentenza 233/03, ha segnalato lindubbio pregio del suddetto indirizzo, che riconduce a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona e che, nel superamento della tradizionale affermazione per cui il danno non patrimoniale riguardato dallarticolo 2059 Cc si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo, prospetta del medesimo articolo 2059 linterpretazione costituzionalmente orientata, tesa a ricomprendere nellambito di operatività della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, anche il danno morale soggettivo.

Analoghe considerazioni sono già state abbondantemente sviluppate nelle decisioni con cui, nel novembre del 2003, questo Tribunale si è adeguato al nuovo corso giurisprudenziale sopra richiamato il quale, per una parte (v. la sentenza 356/03 della Corte costituzionale), deriva proprio da questione di costituzionalità sottoposta da questa stessa Sezione seconda civile : è dunque sufficiente il rinvio alle sentenze 4232 e 4233/03 rese dal Tribunale in causa Sofia contro Vitello e Belfiore contro Autotrasporti Orlando, per intendersi contestualmente richiamati i principi fondamentali del risarcimento del danno alla persona a cui di seguito ci si atterrà, con gli ovvi correttivi imposti dalla specificità del caso.

Con tali premesse, è possibile passare alla disamina delle voci di danno reclamate, che saranno poi oggetto di liquidazione globale, senza dimenticare che il precedente esame del versante penalistico della vicenda per certi versi superfluo ai fini della teorica risarcibilità dei diritti fondamentali compromessi nella specie risulta utile per unadeguata valorizzazione di tutti gli elementi dellazione lesiva che devono essere considerati per la concreta liquidazione del danno.

Per quanto riguarda gli sviluppi delle percosse, esse non sono esitate in lesioni personali di tipo fisico per la Tonioni, ma in un primo pregiudizio temporaneo di natura psichica. Per la Costantino, la sicura dimostrazione delle ecchimosi conferma che le percosse sono giunte a segno dando vita a distinte lesioni personali, con postumi fortunatamente contenuti. Entrambe le conseguenze lesive temporanee sono dunque risarcibili ricorrendo a diarie giornaliere.

Più complesso aspetto è quello che riguarda il danno permanente di natura psichica, sul quale sono state licenziate due successive Ctu medico-legali, affidate entrambe a qualificati specialisti del ramo, le quali hanno concluso ambedue per la presenza di disturbi post traumatici da stress pur divergendo in ordine alla misura invalidante per la sola Costantino (3% secondo il prof. Cocito; 5% secondo il prof. BANDINI). Nel secondo elaborato, peraltro, il nuovo perito ha messo in evidenza che la perdurante presenza di segni lesivi nellavambraccio, il particolare vissuto della Costantino anteriormente ai fatti di causa, il suo ricorso successivo alle terapie di supporto psicologico, giustificano una valutazione del danno alla persona in termini conformi al punteggio invalidante stimato da entrambi i consulenti per il caso della Tonioni.

Le quasi del tutto coincidenti valutazioni dei due esperti sono contestate, per opposte ragioni, dalle parti contrapposte, ma è meditato convincimento dello scrivente che le analisi e le conclusioni peritali siano meritevoli di piena convalida. Lanamnesi sulle periziande è stata raccolta con particolare scrupolo, sono state somministrate appropriate batterie di test, lepisodio lesivo è stato sezionato nei suoi momenti costitutivi, il vissuto delle due parti lese è stato largamente analizzato prima, durante e dopo la vicenda in esame. Tonioni e Costantino sono tornate alla loro normali attività svolte prima dei fatti genovesi con il segno indelebile di unesperienza traumatizzante, soprattutto per la repentinità ed assoluta inspiegabilità dellintervento degli operanti, da apprezzarsi anche alla luce del fatto che da decenni lazione delle forze di polizia era orientata a ben altri canoni di professionalità e ciò ispirava quindi un atteggiamento di normale fiducia verso le stesse forze, che linutile violenza dispiegata nel controllo a cui sono state sottoposte ha traumaticamente smentito per le odierne parti lese : ciò è apprezzabile dalle dichiarazioni rese nellinterrogatorio libero, nei resoconti delle strutture di sostegno psicologico e nei colloqui sostenuti con i periti.

Tale esperienza negativa, sezionata in tutti i suoi aspetti dai periti e ritenuta difficilmente riproducibile, risulta oggi avviata sui binari della razionalizzazione e del contenimento emotivo, grazie alle opportune cure seguite, pur se perdurano momenti di difficoltà relazionale in riferimento ad altre e future occasioni di contatto con normali fenomeni del vivere sociale, come manifestazioni pubbliche con il necessario corredo di servizio di polizia o comunque, in generale, momenti di rapporto e confronto con i tutori dell’ordine : rispetto alle quali situazioni, dai lavori peritali è emerso che si manifesta il perdurante disagio psicologico per chi come la Costantino aveva già trascorsi di una qualche militanza politica; o per chi come la Tonioni svolga una professione che comporta frequenti momenti dialettici con lautorità.

Con tali chiarimenti, la valutazione medico-legale del prof. BANDINI può essere perciò assunta a base estimativa del pregiudizio psichico per la determinazione monetaria dei risarcimenti dovuti.

A tale specifico riguardo, per la liquidazione del danno alla persona, nella sua espressione biologica e per tutta la sfera dei diritti primari offesi dallillecito contro la persona, questa Sezione seconda del Tribunale nella sentenza n. 2270 Raffaele Molonia contro Sapa Spa del 28 settembre 1998 (rg. 3008/92) si è adeguata da tempo al sistema a punto tabellare di derivazione milanese. Le considerazioni svolte a giustificazione di tale tecnica liquidatoria devono essere integrate, come già sopra anticipato, con le più recenti acquisizioni della giurisprudenza di legittimità in ordine alla bipartizione ontologica del danno (patrimoniale-non patrimoniale) ed alla conseguente risarcibilità di tre componenti del pregiudizio alla persona : il danno biologico in senso stretto, il danno esistenziale o da lesione da diritti costituzionalmente protetti, il danno morale soggettivo. Da notare che alla seconda componente del danno alla persona, hanno fatto espresso riferimento le parti attrici fin dalle allegazioni iniziali, ben prima che le note decisioni rese dalla Sezione terza della Corte di cassazione nel corso dellanno 2003 (nn. 7281, 7282, 7283; 8827 e 8828) venissero recepite da questa Sezione seconda del Tribunale con le richiamate sentenze Vitello e Belfiore del 19 novembre 2003.

Riguardo a tale sistematica del danno, vi è da aggiungere che, ad onta della bassa invalidità biologica ritenuta dai consulenti designati, si può nella specie riconoscere un pregiudizio di natura non transeunte e di tipo esistenziale, per come definito nei due citati precedenti di legittimità ed anche da questo Tribunale, riscontrato dalle indagini peritali e significante compromissione di una sfera delle relazioni sociali legata allimpegno pubblico delle due parti lese : sfera nella quale la Costantino era già introdotta, e la Tonioni muoveva i primi passi, forte della sua competenza professionale.

Deve però riconoscersi che il sistema di liquidazione del danno alla persona, compendiato nelle richiamate decisioni e nella tabella liquidatoria edita il 20 gennaio 2004, appare inadeguato rispetto al caso concreto senza appropriati correttivi perché, in primo luogo, è generalmente concepito in funzione di illeciti colposi e non per la variante dei fatti dolosi : per cui le modalità consumative degli illeciti, la carica di violenza gratuita insita nella vicenda descritta, la comprensibile apprensione patita dalle parti lese in quel breve ma drammatico frangente, sono elementi tutti che devono trovare congrua valorizzazione equitativa, attesa la natura non solo riparatoria del danno morale da reato.

In secondo luogo, non si deve dimenticare che si va in questa sede a risarcire lintera gamma dei diritti fondamentali conculcati nella specie, quali sopra passati in rassegna, che non hanno un sostrato psico-fisico, e per la cui lesione ci si deve indirizzare inevitabilmente verso una liquidazione equitativa, non essendo concepibile una tabellazione del pregiudizio alla libertà di movimento o di autodeterminazione o dellonore.

Si ritiene tuttavia, proprio nellesercizio dei poteri equitativi di cui allarticolo 1226 Cc, che la misura economica del punteggio invalidante stimato in sede medico legale, che già costituisce un fermo punto di partenza per il ristoro del danno biologico e non merita di essere toccato in se stesso in quanto risarcisce la dimensione obiettiva della lesione allintegrità psico-fisica accertata secondo parametri verificabili peritalmente, possa funzionare da valido parametro di riferimento anche per il ristoro degli ulteriori diritti fondamentali risarcibili, che vanno necessariamente soggettivizzati secondo le note indicazioni della sentenza 186/84 della Corte costituzionale per tenere conto degli aspetti di maggiore afflittività del fatto lesivo, derivante dalla dimensione di aggressione volontaria e violenta che caratterizza l’odierno caso.

Si ritiene che lagganciamento del risarcimento dei diritti fondamentali, diversi dal bene-salute, ai valori monetari da riconoscersi per il pregiudizio psichico transeunte alla persona e per il danno permanente sempre di tipo psichico, con una metodica che a tratti ricorda lo schema moltiplicativo dellarticolo 81 Cp, costituisca utile tecnica liquidatoria per evitare larbitrio più totale, e possa agevolare lelaborazione di canoni omogenei anche per le ulteriori vicende risarcitorie legate ai fatti del luglio 2001.

Tale raccordo tra la stima liquidatoria dei diritti fondamentali lesi, non aventi una dimensione psico-fisica medicalmente accertabile, con la somma riconosciuta per il danno immediatamente lesivo del bene protetto dallarticolo 32 della Costituzione si giustifica razionalmente sul terreno dellequità considerando che, per quanto afflittivo ed avvilente, nessun illecito riesce ad essere più mortificante e penoso di quello che si sostanzia nella diretta aggressione contro lincolumità personale : il primo e fondamentale bene della persona preso in considerazione dalla filosofia politica classica a giustificazione del passaggio dallo stato di natura, alla società civile ed allo Stato di diritto.

Per le ragioni esposte, si ritiene di dover operare per i casi in esame i seguenti correttivi rispetto agli usuali parametri liquidatori introdotti nel novembre 2003 e ribaditi con la vigente tabella di determinazione del danno non patrimoniale comunicata nel gennaio 2004:

il danno da lesione dei diritti costituzionalmente garantiti va riconosciuto in misura pari al danno biologico permanente, con un piccolo arrotondamento (da 4900 euro a 5000), in luogo dellordinaria frazione che va dal quarto alla metà di tale pregiudizio, tenuto conto del fatto che la compressione dei diritti in esame, indubbiamente significativa ed improvvisa, è stata però abbastanza contenuta nel suo sviluppo cronologico;

la misura economica del danno morale soggettivo, che va ad indennizzare le sofferenze psicologiche transeunti e per solito è collegato allinvalidità temporanea con una diaria di 37.95 euro al giorno, merita nellodierno caso di essere portata a 114 euro al giorno, il triplo, visto che si parla della commissione di reati dolosi con apprezzabili ricadute di shock per la brutalità, la repentinità e lirrazionalità dellaggressione sopra esaminata, che hanno determinato patimenti immediati di intuibile e significativa consistenza.

Sono naturalmente rimborsabili le spese di cura ed in particolare lassistenza psicologica, che Tonioni e Costantino hanno dimostrato con appropriate certificazioni dei presidi sociosanitari pubblici della loro città, e che entrambi i fiduciari tecnici consultati in sede giudiziaria hanno ritenuto pertinenti e congrue.

Dunque, tenuto conto della relazione del Ctu dr. BANDINI, adeguatamente argomentata e persuasiva, che ha accertato a carico di parte attrice Tonioni un invalidità permanente del 5% (valore economico del punto: euro 4909,76 in rapporto alletà della parte danneggiata di anni 35 al momento del fatto : v. la pubblicazione Guida al Diritto suppl. 1 del 2003) ed una invalidità temporanea parziale di giorni 60 al 25%, la misura del risarcimento spettante per il solo danno biologico e per le spese occorse si determina come segue:

DB ITT Inv. temp. tot.

  37,95

  x gg.

  0,00

  0,00

DB ITP Inv. temp. parz.

  37,95

  :

  ##

  x gg.

  60,00

  569,25

DB IP Inv. Permanente

  Val. punto finale

  #

  ##

  x

  4909,76

spese mediche

  1907,44

Totale

  7386,45

A tale conteggio devono aggiungersi euro 5000+569,25+1710 (da 114eu*60gg*25%itp) per il danno morale e la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti in base alle indicazioni appena sopra tracciate : il risarcimento totale assomma così ad euro 14.666.

Per Costantino, vista la relazione dello stesso Ctu che ha accertato a carico della predetta un invalidità permanente del 5% (valore economico del punto: euro 4998,49, in rapporto alletà della parte danneggiata di anni 32 al momento del fatto : v. la pubblicazione Guida al Diritto suppl. 1 del 2003) ed una invalidità temporanea totale di 10 giorni e parziale parziale di giorni 60 al 50%, la misura del risarcimento spettante per il danno biologico subìto si determina sulla base del calcolo che segue:

DB ITT Inv. temp. tot.

  37,95

  x gg.

  10,00

  379,50

DB ITP Inv. temp. parz.

  37,95

  :

  ##

  x gg.

  10,00

  189,75

DB IP Inv. Permanente

  Val. punto finale

  #

  ##

  X

  4998,49

spese mediche

  170,88

Totale

  5738,62

A tale conteggio devono aggiungersi euro 5000+379,50+189,75+1710 (da 114eu*10gg+114eu*10gg*50%itp) per la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti : il totale assomma ad euro 13.017.

Poiché per leffettuazione del conteggio del danno alla persona si è fatto ricorso alle tabelle liquidatorie elaborate con riferimento allanno 2003 ed al valore della moneta di detto anno, si giustifica un aggiornamento dei precedenti importi per rivalutazione monetaria sulla base dei noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dall1 gennaio 2003 fino alla data odierna.

Inoltre, poiché la somma spettante per il ristoro dei danni biologico, esistenziale e morale viene determinata allindicata data di riferimento, per il calcolo degli interessi compensativi occorre applicare il criterio di cui alla nota sentenza della Cassazione a Su 1712/95, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dellillecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio al fine del calcolo degli interessi le somme come sopra determinate in linea capitale devono essere previamente devalutate dall1 gennaio 2003 fino al 20 luglio 2001 in base ai detti indici e sulla devalutazione ottenuta, progressivamente rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.

Spettano inoltre alla parte attrice ed allinterveniente gli ulteriori interessi legali di natura corrispettiva sul capitale rivalutato e sugli interessi compensativi determinati in precedenza dalla data della presente sentenza al pagamento effettivo.

Le spese di lite determinate a norma degli articoli 5.4 e 6.1 della tariffa forense – e quelle di Ctu vanno poste a carico dellAmministrazione degli Interni in base al principio di soccombenza. La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (articolo 282 Cpc).

Le ulteriori amministrazioni convenute vanno invece assolte da ogni pretesa risarcitoria : il fatto di aver organizzato il vertice dei capi di stato esteri in corso di svolgimento il 20.7.2001 (v. Presidenza del Consiglio), e quello di aver disposto dei militari in forza allArma dei carabinieri (v. ministero della Difesa), non bastano a concretizzare alcun apporto causalmente rilevante nello specifico caso in esame. Le spese di lite possono essere compensate, visto che levocazione in giudizio di tali organi non ha determinato allungamento dei tempi processuali, o appesantimento della fase istruttoria.

PQM

Definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità del solo ministero degli Interni in ordine alla vicenda per cui è processo, dichiara tenuta e condanna la medesima Amministrazione a corrispondere a parte attrice avv. Anna Maria Tonioni la complessiva somma di euro 14.666 ed in favore dellinterveniente dr.essa Antonietta Costantino la complessiva somma di euro 13.017 : con gli accessori per rivalutazione legale, interessi compensativi e corrispettivi nelle misure e con le decorrenze indicate in motivazione.

Condanna inoltre lamministrazione degli Interni a rimborsare alla parte attrice le spese di costituzione e giudizio che si liquidano in euro 315 per esborsi documentati, euro 225 per spese imponibili, euro 2650 per diritti di procuratore, euro 3000 per onorari di avvocato, 12,50% su diritti ed onorari per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CPA come per legge; con aumento del 70% per tutte le precedenti voci in riferimento alla posizione Costantino.

Pone definitivamente a carico del predetto ministero, per intero, le spese delle due Ctu licenziate in causa. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Assolve da ogni pretesa risarcitoria la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il ministero della Difesa compensando integralmente le spese di lite.