Penale

Thursday 29 May 2003

Il matrimonio lampo a Las Vegas può costare un’ imputazione per bigamia. Cassazione – Sezione sesta penale (up) – sentenza 17 febbraio-27 maggio 2003, n. 23249

Il matrimonio lampo a Las Vegas può costare unimputazione per bigamia

Cassazione Sezione sesta penale (up) sentenza 17 febbraio-27 maggio 2003, n. 23249

Presidente Sansone relatore Mannino

Pg Galasso ricorrente Mucci

Fatto e diritto

Con sentenza 75/2001 il Tribunale di Pistoia/Monsummano Terme dichiarava Cristina Mucci colpevole del reato ascrittole ‑ perché, essendo legata da matrimonio con Giovanni Nencini, contraeva il 28 dicembre 1988 a Las Vegas (Usa) altro matrimonio con Andrea Panati, trascritto nel registro di matrimonio del Comune dì Montecatini Terme l8 agosto 1996 ‑ e la condannava con le attenuanti generiche alla pena di nove mesi di reclusione con i benefici di legge.

Contro tale decisione proponeva appello limputata ed eccepiva che il matrimonio era stato contratto per gioco; in subordine invocava lerrore sulla legge civile per aver agito nella convinzione che il matrimonio americano non avesse alcun effetto. Pertanto chiedeva di essere assolta perché il fatto non costituisce reato.

A seguito del giudizio di appello la Corte dappello di Firenze con sentenza 605/02 riformava la decisione dì primo grado riducendo la pena a otto mesi di reclusione.

Avverso la suddetta ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone lannullamento per i seguenti motivi:

– violazione dellarticolo 556 Cp anche in relazione allarticolo 42 comma 2 Cp perché il secondo matrimonio era stato contratto solo per gioco, come risultava dalla testimonianza del Panati; motivazione insufficiente ed illogica (articolo 606 comma 1 lettera e) Cpp), in quanto la sentenza impugnata non ha confutato sotto il profilo giuridico questa tesi, limitandosi ad affermare che tra i contraenti non vi era stata riserva mentale perché il matrimonio era stato celebrato in conformità alla legislazione dello Stato del Nevada con regolare licenza;

– inosservanza dellarticolo 47 comma 3 Cp (articolo 606 comma 1 lettera b) Cpp) perché la Corte dappello non ha applicato la scriminante per lerrore in cui la Mucci era incorsa ritenendo che il matrimonio redatto in quella sede, in quella forma e con quello spirito non avesse validità ed efficacia nellordinamento italiano; motivazione insufficiente ed illogica (articolo 606 comma 1 lettera e) Cpp), perché la circostanza che la Mucci, la quale peraltro non conosceva linglese, avesse dichiarato al Giudice di pace di essere nubile era del tutto inconferente;

– (aggiunto) il reato contestato è prescritto ai sensi dellarticolo 557 Cp a seguito dello scioglimento del primo matrimonio con sentenza del Tribunale di Pistoia in data 7 luglio-20 dicembre 1993, passata in giudicato il 4 febbraio 1995, e dellannullamento del secondo matrimonio con decreto del Giudice statunitense del 7 dicembre 1994.

Con i due primi motivi di ricorso la ricorrente ripropone le medesime questioni già sottoposte e rigettate nelle sedi di merito e, sotto il profilo del vizio di motivazione, muove in realtà censure in fatto ‑ peraltro già smentite dagli accertamenti dei Giudici del merito e, quindi, manifestamente infondate ‑ che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi allesame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere dì sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cassazione, Sezioni unite, 6402/97, ricorrente Dessimone; sezione terza, 3539/99, ricorrente Suini; sezione terza, 14 luglio 1999 n., ricorrente Paone; Id., 3560/99, ricorrente Drigo).

Infatti il primo motivo è, inoltre, manifestamente infondato, perché la non serietà del secondo matrimonio contratto in Nevada, è stata confutata anche con largomento, estremamente probante, che la Mucci ne ha chiesto e ottenuto successivamente la trascrizione nei registri dello stato civile del Comune di Montecafini Terme.

Lo stesso deve dirsi per il secondo motivo, perché, comè stato spiegato dal giudice di primo grado, lerrore sulla non efficacia di quel secondo matrimonio nellordinamento italiano è un errore di diritto non scusabile (Cassazione, sezione sesta, 3579/82, ricorrente Albonico) e non ha quindi valore di scriminante, mentre il fatto che la Mucci ‑ che pur non conoscendo linglese si è fatta comprendere perfettamente ‑abbia dichiarato al Giudice di pace americano di essere nubile non è per nulla inconferente, dal momento che la mancanza di questo requisito non avrebbe consentito la celebrazione di quel secondo matrimonio, che infatti è stato dichiarato nullo su richiesta del marito perché la moglie era già sposata.

È, invece, essenzialmente fondato il terzo motivo dimpugnazione.

Il reato di bigamia è permanente e la permanenza si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due matrimoni, venendo a cessare allorché ‑ indipendentemente dalla causa estintiva costituita dalla dichiarazione di nullità (alla quale dovrebbe essere equiparata la cessazione degli effetti civili) del primo matrimonio o dellannullamento del secondo per ragioni diverse dalla stessa bigamia (articolo 556 comma 3 Cp) ‑ sia pronunciata con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili di uno di essi.

Nella specie, pertanto, pur essendo ininfluente ai fini della causa estintiva del reato lannullamento del matrimonio contratto dalla Mucci in America per bigamia, bisogna tener conto che in conseguenza della cessazione degli effetti civili del primo matrimonio dichiarata con sentenza del Tribunale di Pistoia in data 7 luglio‑20 dicembre 1993, passata in giudicato il 4 febbraio 1995, ha fatto venir meno la bigamia a partire da questultima data, dalla quale è decorso il 4 agosto 2002 il periodo prescrittivo Massimo, con le interruzioni, di sette anni e sei mesi, determinato in seguito alla diminuzione di pena apportata sul massimo edittale per effetto della concessine delle attenuanti generiche.

La sentenza impugnata devessere conseguentemente annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

PQM

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.