Ambiente

Thursday 01 July 2004

Il materiale derivante da demolizioni edilizie se riutilizzato non è rifiuto.

Il materiale derivante da demolizioni edilizie se riutilizzato non è rifiuto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

In composizione monocratica nella persona del   

Giudice Dott.ssa Monica Giordani

Con l’intervento del Dott. Nicola Serianni Sost.Proc. della Repubblica  

e con l’assistenza della dr.ssa Silvia Faccenda Cancelliere B3

alla pubblica udienza del 11/5/2004

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

NOTO ANGELO, nato il 6/2/1980 a Casalvetrano, residente in Recetto via Vercellio n.5

LIBERO CONTUMACE

RINO MICHELE, nato i121/8/1959 ad Amendolara, residente in Sozzago Via Terdobbiate n.17, in qualità di socio della F.lli Rino snc con sede in Tornaco

LIBERO ASSENTE

RINO GIAN LUCA, nato i121/12/1978 a Galliate, residente in Tornaco, Via Verdi n.24

LIBERO CONTUMACE

RINO GIOVANNI, nato i127/6/1965 ad Amendolara, residente in Tornaco, Via Verdi n.24, in qualità di socio della F.lli Rino Snc con sede in Tornaco

LIBERO ASSENTE

Tutti difesi di fiducia dall’Avv.Carla Zucco del foro di Novara

IMPUTATI

(vedi allegato)

Conclusioni delle parti:

Il Pubblico Ministero chiede

Per Rino Giovanni e Rino Michele la condanna alla pena finale di 3000 euro di ammenda per ciascuno;

Per Noto Angelo e Rino Gianluca 1.900 euro di ammenda ciascuno.

Il difensore degli imputati chiede 1’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.

NOTO Angelo:

del reato di all’art. 51 c. 1 lett. a) D. Ivo n. 22/97 per avere – su incarico di Rino Giovanni e Rino Michele – effettuato il trasporto di rifiuti non pericolosi consistenti in materiali di risulta di lavori edili su terreno di proprietà della Azienda Agricola Tambussa. Commesso in Tomaco ed ivi accertato il 6/10/2001.

RINO Michele:

del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv cp 51 c. 2) in rel. all’art. 14 c. 1) D.Ivo n. 22/97 per avere in concorso con Rino Giovanni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, effettuato il trasporto – tramite Noto Angelo e Rino Gianluca – abbandonato e, comunque, depositato in modo incontrollato rifiuti non pericolosi consistenti in materiali di risulta di lavori edili su terreno di proprietà della Azienda Agricola Tambussa. Commesso in Tornaco ed ivi accertato il 6/10/2001.

RINO Gian Luca:

del reato di cui all’art. 51 c. 1 lett. a) D.Ivo n. 22/97 per avere – su incarico di Rìno Giovanni e Rino Michele effettuato il trasporto di rifiuti non pericolosi consistenti in materiali di di risulta di lavori edili su terreno di proprietà della Azienda Agricola Tambussa. Commesso in Tornaco ed ivi accertato il 6/10/2001.

RINO Giovanni:

del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv cp 51 c. 2) in rel. all’art. 14 c. 1) D.Ivo n. 22/97 per avere in concorso con Rino Michele e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, effettuato il trasporto – tramite Noto Angelo e Rino Gian Luca – abbandonato e, comunque, depositato in modo incontrollato rifiuti non pericolosi consistenti in materiali di risulta di lavori edili su terreno di proprietà della Azienda Agricola Tambussa. Commesso in Tornaco ed ivi accertato il 6/10/2001.

FATTO E DIRITTO

In data 14 maggio 2003 il GIP in sede ha, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, citato a giudizio Noto Angelo, Rino Michele, Rino Gian Luca e Rino Giovanni per i reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

L’istruttoria dibattimentale è consistita nell’ escussione dei testi Della Valle Alberto e Gerbino Aldo, nonché nell’acquisizione della visura camerale della ditta F.lli Rino s.n.c. e, sull’accordo delle parti, della c.n.r. della polizia venatoria-ambientale datata 8.10.2001. Gli imputati Rino Giovanni e Rino Michele si sono sottoposti all’esame. All’esito le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.

Ritiene questo giudice che sulla base delle emergenze processuali acquisite debba pronunciarsi una sentenza assolutoria nei confronti di tutti gli imputa­ti per insussistenza del fatto.

Dalla deposizione del teste Della Valle, appartenente alla polizia venatoria ambientale della provincia di Novara, è emerso che il 6 ottobre 2001 -in località Cascina Tambussa, sita nel comune di Tornaco- veniva notata la presenza di materiale di demolizione comprendente mattoni, pezzi di cera­mica e terriccio, per un ingombro di circa 200 metri cubi (cfr. fotografie allegate alla citata c.n.r.); in quello stesso contesto gli operanti vedevano giungere sul posto un autocarro condotto da un soggetto, identificato in No­to Angelo, che scaricava altro materiale proveniente da demolizioni; poco dopo giungeva un diverso autocarro, condotto da Rino Gian Luca, anch’esso contenente un carico di analoga natura, che veniva scaricato nello stesso punto. Il teste ha quindi riferito che l’area interessata era di pertinenza e proprietà di un’azienda agricola, la Cascina Tambussa, e che, da accertamenti svolti presso il comune di Tornaco, non era emersa l’esistenza di un’autorizzazione allo scarico di quel materiale.

Ulteriori elementi inerenti alla ricostruzione in fatto delle condotte addebita­te agli odierni imputati sono desumibili dalla cnr acquisita sull’accordo delle parti e, quindi, pienamente utilizzabile processualmente. Da essa emerge in particolare che il Noto aveva dichiarato nelle immediatezze di effettuare il trasporto per conto della ditta F.lli Rino snc di Rino Giovanni e Michele e che Rino Gian Luca era figlio del contitolare della ditta, Rino Giovanni.

Si richiamano inoltre le dichiarazioni ammissive -quanto alla riferibilità dei trasporti alla ditta F.lli Rino snc- rese da Rino Giovanni e da Rino Michele in sede di esame.

Il primo ha infatti riferito di avere incaricato i dipendenti Rino Gian Luca, suo figlio, e Noto Angelo, di portare presso la Cascina Tambussa, il giorno 6.10.2001, del materiale di risulta proveniente dalla demolizione di un pa­vimento ed ha precisato che tale demolizione era stata effettuata dalla pro­pria ditta, avente come oggetto sociale l’esecuzione di lavori edili in genere, in quello stesso periodo, in un cantiere di Tornaco. Egli ha inoltre sostenuto che il trasporto presso la cascina Tambussa era avvenuto su richiesta del proprietario sig. Gerbino, che intendeva sistemare, durante l’inverno, alcune strade sterrate interne all’azienda agricola. E’ stato in proposito dichiarato da Rino Giovanni che l’accordo col Gerbino risaliva a circa un mese prima dell’accertamento di p.g.; alla sistemazione (copertura buche e livellamento terreno) richiesta dal Gerbino aveva inoltre provveduto lo stesso Rino Gio­vanni durante i mesi invernali, utilizzando il materiale di risulta in prece­denza scaricato.

Il coimputato Rino Michele, socio della F.lli Rino snc, ha confermato di essere stato informato dal fratello Giovanni, circa 15-30 giorni prima del 6 ottobre 2001, della richiesta fatta dal Gerbino. Sia Rino Giovanni che Rino Michele hanno escluso che fossero stati effettuati altri trasporti di materiale in giorni diversi da quello dell’accertamento.

Si richiama da ultimo la deposizione del teste Gerbino Aldo, che ha effetti­vamente dichiarato di avere utilizzato il materiale fornito dai Rino per livel­lare il fondo di alcune sterrate presenti nell’azienda, riferendo che tale lavo­ro era stato eseguito durante l’inverno dallo stesso Rino Giovanni. Contra­riamente a quanto sostenuto dagli imputati nel corso dell’esame, il teste ha dichiarato che i trasporti erano stati effettuati in momenti successivi, a par­tire dalla primavera del 2001 e che era stato Rino Giovanni a proporgli di utilizzare il materiale.

Malgrado le divergenze sopra richiamate, dalle emergenze istruttorie appare in ogni caso provato che i cumuli oggetto dell’accertamento dalla polizia venatoria vennero utilizzati per la sistemazione delle strade sterrate esistenti nella Cascina Tambussa; sul punto, le dichiarazioni rese dal teste Gerbino confortano la prospettazione difensiva e non appaiono contraddette da risul­tanze di segno contrario.

Dall’istruttoria dibattimentale non sono inoltre emersi elementi obiettivi atti a provare l’esistenza, nel caso di specie, di un danno per l’ambiente, tenuto conto del tipo di materiale rinvenuto e della circostanza -significativa- che nessun provvedimento cautelare reale venne adottato a seguito dell’accertamento del 6 ottobre 2001.

La prova del riutilizzo e l’assenza di danno ambientale portano ad escludere, secondo quanto dettato dall’art. 14 del http://d.l.n.138/02“>d.l. n. 138/02 convertito con legge 8.8.2002 n. 178 che il materiale oggetto delle imputazioni rientri nella no­zione di rifiuto (in tal senso si richiama la giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. Pen., sez. III, 31.7.2003).

Per quanto esposto tutti gli imputati vanno assolti dalle rispettive imputazio­ni con la formula indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Visto 1’ art. 530     c.p.p.

assolve

Noto Angelo, Rino Michele, Rino Gian Luca e Rino Giovanni dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste.

Fissa in gg. 45 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 11/5/04