Penale

Thursday 19 January 2006

Il mago che propina ai clienti pozioni magiche non commette abuso d’ esercizio di professione medica.

Il “mago” che propina ai clienti
pozioni magiche non commette abuso d’esercizio di professione medica.

Cassazione – Sezione seconda
penale (up) – sentenza 19 dicembre 2005-18 gennaio 2006, n. 1862

Presidente Nardi – Relatore
Pagano

Pg Delehaye – Ricorrente Locaputo
ed altri

Svolgimento del processo

Locaputo Filippo e Zingarelli
Francesco ricorrono avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la loro
responsabilità in ordine al delitto continuato di
concorso in truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione medica
(articoli 81, 110, 61 n. 7, 640 comma 2, 348 Cp). Locaputo è stato condannato
alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 600
di multa e Zingarelli alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed euro 350 di
multa.

I giudici di merito hanno
accertato che il Locaputo, svolgendo attività di mago guaritore con
somministrazione di sostanze per guarigioni da presunte malattie, e lo
Zingarelli, effettuando attività di suo aiutante ed
assistente, si sono fatte consegnare varie somme da più persone che si sono
loro rivolte.

Locaputo deduce la violazione
dell’articolo 550 Cpp per nullità del decreto di citazione emesso direttamente
dal Pm e non anche con la procedura di cui all’articolo 416
e ss. Cpp, essendo il reato addebitato punito con pena edittale superiore nel
massimo a 4 anni di reclusione. Rileva che decreto di citazione è stato
notificato ad esso prevenuto dopo l’entrata in vigore
della legge 479/99, nulla rilevando che fosse stato emesso prima di detta data.
Con altro motivo deduce l’insussistenza del delitto di truffa non essendovi
stata coercizione o inganno in quanto “le persone coinvolte hanno scelto
liberamente di affidarsi a prestazioni ipoteticamente soprannaturali”
consapevoli dell’effetto “aleatorio o meramente placebo della prestazione”
liberamente richiesta senza indurre alcuno in errore. Rileva che la fattispecie
potrebbe essere compresa nella previsione normativa di cui all’articolo 661 Cp
che sanzione con pena contravvenzionale l’abuso della credulità popolare.
Eccepisce inoltre l’insussistenza del reato di esercizio
abusivo della professione medica in quanto l’attività di mago guaritore è
tipica ed è effettuata senza somministrazione di medicinali in quanto la
condotta è consistita in presunti sortilegi e suggestioni di carattere
metafisico senza esercizio di attività medica. Deduce che nella fattispecie
difetta l’elemento materiale del reato non avendo l’attività dell’agente avuto
rilevanza esterna e non essendosi esplicata in
attività riferibili alla professione medica. Lamenta il difetto di motivazione in ordine alla colpevolezza e la grave entità della sanzione
non proporzionata al mutamento di vita di esso ricorrente ed al suo compiuto
recupero sociale. Rileva che il giudice di merito doveva considerare
l’eventuale continuazione con altra sentenza richiamata da un provvedimento di
cumulo di pene presente negli atti del procedimento.

Zingarelli deduce la violazione
dell’articolo 640 Cp rilevando che il suo accertato ruolo marginale esclude il
delitto, essendo il Locaputo l’unico interlocutore con le persone che si
rivolgevano a lui e lo retribuivano direttamente. Eccepisce di non avere
diagnosticato malattie e somministrato medicamenti.

Il ricorso relativo
alla formalità della citazione a giudizio è infondato
in quanto detta citazione è stata disposta con decreto del 21 dicembre 1998,
precedentemente all’entrata in vigore della legge 479/99. Nella fattispecie,
come già statuito da questa Corte di legittimità, in assenza di specifica
disciplina transitoria, trova applicazione il principio tempus regit actum con
la conseguenza che deve aversi riguardo al momento in cui è stato emesso il
decreto di citazione diretta a giudizio, il quale, in quanto legittimamente
formato secondo la previdente disciplina e nel periodo in cui essa era
applicabile, ha già prodotto l’effetto della vocatio in ius, con il conseguente
valido ed irreversibile trapasso alla fase ulteriore
del dibattimento. Si tratta infatti di successione nel
tempo di norme aventi natura esclusivamente processuale, soggette al principio
tempus regit actum e a quello della irretroattività della legge stabilito
nell’articolo 11 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale,
disposizione nella specie non derogata stante l’assenza di una apposita norma
transitoria (Cassazione, Sezione quarta 4724/00 ud. 25 ottobre 2000, rv 219260;
4313/00, ud. 22 settembre 2000, rv 217761).

Deve essere respinto anche il
ricorso relativo alla insussistenza del delitto di
truffa non rientrando la fattispecie, così come accertata dal giudice del
merito, nel minore fatto contravvenzionale di cui all’articolo 661 Cp (abuso
della credulità popolare), il cui elemento costitutivo e differenziato è
costituito dal turbamento dell’ordine pubblico e da una azione rivolta nei
confronti di un numero indeterminato di persone, come testualmente prescritto
dal termine “pubblicamente”, il cui contenuto è indicato nell’articolo 266
comma 4 Cp. Il fatto, così come ricostruito dalla Corte territoriale è
correttamente compreso nel delitto di truffa aggravata, come già statuito da
questa corte in analoga fattispecie nei confronti di colui
che, sfruttando la notorietà creatasi di mago o di guaritore, ingeneri
nelle persone offese il pericolo immaginario dell’avveramento di gravi malattie
e faccia credere alle stesse di poterle guarire o di poterle preservare e le
induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o pratiche magiche o
somministrando e prescrivendo sostanze e si procura così, nel richiedere e
accettare da quelle, un ingiusto profitto con danno delle stesse (Cassazione,
Sezione seconda, 1910/05, ud. 230694/04; Sezione terza
5265/96, ud. 24 aprile 1996 rv 205106).

È invece fondato il ricorso alla
sussistenza del ritenuto delitto di esercizio abusivo
della professione medica (articolo 348 Cp) non avendo i ricorrenti, come in
fatto accertato, posto in essere comportamenti di esclusiva pertinenza e
competenza del medico. L’articolo 348 Cp (abusivo esercizio di una professione)
è norma penale in bianco, che presuppone l’esistenza di norme giuridiche
diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali
prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l’iscrizione in
uno specifico albo, in tal modo configurano le cosiddette professioni protette
(Cassazione, Sezione sesta, 1632/97, ud. 6 dicembre 1996, rv
208185; 9089/95, ud. 3 aprile 1995 rv 202273). Il delitto presuppone
quindi l’accertamento di una condotta costituente espletamento di professione
medica; il reato sussiste solo nei casi in cui il prevenuto abbia posto in essere condotte proprie dei professionisti
abilitati, non essendo sufficiente una mera assimilazione analogica tra le
finalità perseguite da soggetti che tendano al conseguimento di benessere
fisico o psicologico con attività metafisiche non curative del corpo e della
psiche senza con ciò porre in essere attività medica. Questa è genericamente
definibile come una professione che si estrinseca
nella individuazione e nella diagnosi di patologie con prescrizione di cure e
rimedi (Cassazione, Sezione quarta 4724/00 ud. 25 ottobre 2000, rv 219260) ed è
una attività dalla quale sono escluse mere pratiche
che hanno riferimento a supposti poteri paranormali esclusivi di guaritori che
accampino personali doti connaturate alla propria persona che influenzano ed
agiscano in un supposto campo metafisico e non fisico del soggetto. La
professione medica per le sue caratteristiche di scientificità è praticabile e
controllabile da qualunque soggetto munito di idoneo
titolo professionale e non è riservata, per presunti doti personali metafisiche
e metascientifiche, a soggetti che pretendono di possedere ed usare poteri
superiori alla norma per il conseguimento di benessere fisico (v. Cassazione,
Sezione sesta 20 ottobre 1995, ric. Ottobre, dep. 5 aprile 1996 in Cassazione
penale 1817/96, sentenza che ha escluso il delitto con riferimento alla pratica
della pranoterapia). Non si può conclusivamente affermare che il mago nel
somministrare la pozione (che non ha natura di medicamento) per allontanare un
male (che non è definita patologia) ha esercitato la professione medica che ha
invece fondamenti scientifici ed è riservata a professioni
iscritti in apposito albo.

Il ricorso del Locaputo relativo
alla determinazione della pena è manifestamente infondato
in quanto la quantificazione della pena risponde a criteri discrezionali, il
cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti idonei a far emergere in
misura sufficiente il pensiero del giudice circa l’adeguamento della sanzione
alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del prevenuto (Cassazione,
Sezione prima 6992/92 ud. 30 gennaio 1992, rv 190645). Trattasi di giudizio di
fatto sottratto al controllo di legittimità, giudizio conseguente alla
valutazione della concreta fattispecie che nel caso in esame il giudice di appello ha compiutamente e logicamente effettuato avendo
riferimento ai gravi precedenti penali ed alla entità dei fatti. Parimenti
inammissibile il ricorso relativo alla continuazione
con altra decisione non richiesta con i motivi di appello e genericamente
proposta senza allegare al giudice del merito la sentenza dalla quale
riscontrare gli elementi induttivi della preesistenza dell’unicità del disegno
criminoso (Cassazione, Sezione seconda 40342/03, ud. 13 maggio 2003, rv
227172).

Il ricorso dello Zingarellli relativo all’accertamento di concorso nella responsabilità è
infondato in quanto il contributo concorsuale
assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come
condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo
agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe
ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne
deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si
manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile
alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o
l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per
effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato,
perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli
altri concorrenti (Cassazione, Sezione quinta, 21082/04 ud. 13 aprile 2004 rv
229200). Nella fattispecie corretto è il giudizio di
colpevolezza per l’accertamento dell’attività di collaborazione con il Locaputo
e i diretti rapporti con le parti offese.

Peraltro anche nei confronti
dello Zingarelli la sentenza deve essere annullata con riferimento
all’affermazione di colpevolezza per delitto di cui all’articolo 348 Cp il cui aumento in continuazione (non determinato specificamente per
questo reato dal giudice di merito che sulla pena base ha operato un aumento
anche per un ultore episodio di truffa) deve essere eliminato con nuova
determinazione della sanzione, fermo restando il passaggio in giudicato dei
restanti punti della decisione confermati in questo giudizio di legittimità
(Cassazione, Su 4904/97, ud. 26 marzo 1997, rv 207640).

PQM

Annulla la sentenza impugnata
limitatamente al reato di cui all’articolo 348 Cp perché il fatto non sussiste.
Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari
per la determinazione della pena.