Penale

Tuesday 29 June 2004

Il gestore del locale che fa vedere programmi criptati commette sempre reato se ha un contratto per la diffusione dei programmi solo familiare. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.23221/2004

Il gestore del locale che fa vedere programmi criptati commette sempre reato se ha un contratto per la diffusione dei programmi solo familiare

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.23221/2004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA

SVOLGIMENTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza del 4/12/2003 il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del proposto riesame da parte di L. A. (indagato del reato di cui allart. 171 ter., lett. E) L. 22/4/1941 n. 633 [1] (& perché quale gestore di pizzeria, in assenza di accordo con il legittimo distributore&, diffondeva tra gli avventori& un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni televisive), revocava il decreto di convalida del sequestro del decoder (&), disponendo la restituzione allavente diritto.

Ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica di Brindisi, che eccepiva la violazione di legge.

Deduceva come la diffusione, a fini commerciali, di trasmissioni criptate in relazione alle quali laccodo con il gestore fosse solo di tipo domestico, integrasse sempre il reato contestato.

FATTO E DIRITTO

Va premesso, in punto di fatto, che la Polizia postale di Brindisi, nel corso di un controllo eseguito presso la pizzeria Barilotto di Torchiarolo constava la presenza di un televisore che trasmetteva una partita di calcio mandata in onda dallemittente SKY; che gli investigatori accertavano, altresì, che la smart card inserita nel decoder connesso al predetto apparecchio televisivo era abbinata ad un contratto ad esclusivo uso domestico stipulato dal gestore della pizzeria, certo L.A.; che, rilevato come la diffusione dei programmi trasmessi da SKY era stata estesa dallambito familiare&a quello (ben più vasto e più oneroso) della clientela di quellesercizio, provvedevano a sottoporre a sequestro sia il decoder che la smart card, sequestro ritualmente convalidato dal PM.

Avverso lordinanza (4/12/2003) del Tribunale di Brindisi, che non ritenendo astrattamente configurabile il reato di cui allart. 171 ter., lett. E) L. 633/1941, aveva disposto la restituzione allindagato di quanto in sequestro, proponeva ricorso per cassazione per violazione di legge il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

Osservava come la diffusione a fini commerciali di trasmissioni criptate, in relazione alle quali laccordo con il gestore fosse stato di tipo domestico, avesse sempre integrato, in forza di una giurisprudenza consolidata, il reato contestato di cui sopra.

Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dellordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Brindisi per il prosieguo.

È vero che la materia della diffusione non autorizzata di trasmissioni criptate è stata più volte sottoposta ad interventi normativi non omogenei, la cui successione nel tempo ha ingenerato non pochi problemi esegetici (& lart. 14 della L. 18/8/2000 n. 248 ha sostituito lart. 171 ter. L. 22/4/1941 n. 633 con quello attualmente in vigore, il quale prevede al comma 1° lett. E) lipotesi contravvenzionale per la quale si procede; come gli artt. 4 e 6 D.L.vo 15/11/2000 n. 373 abbiano introdotto sanzioni amministrative in relazione alluso improprio di strumenti atti a rendere possibile laccesso a servizi criptati senza lautorizzazione del fornitore del servizio, e come lart. 1 della L. 7/2/2003 b. 22abbia aggiunto allart. 6, co. 1° del D.L.vo 373/2000 un periodo finale in cui si prevede espressamente che alle condotte precedentemente sanzionate solo in via amministrativa fossero aggiunte le sanzioni penali e altre misure accessorie&); ma è anche vero che la Suprema Corte ha sentenziato che, in tema di tutela del diritto dautore, luso di una scheda elettronica (smart card) che consente la ricezione dei programmi televisivi a pagamento in un locale dove, appunto, la gente accede a pagamento , configura il reato di cui allart. 171 ter. Della L. 22/4/1941 n. 633: quando il contratto posto in essere con la società di trasmissione dei programmi preveda luso strettamente personale e familiare di tale strumento, con limplicata esclusione di una qualunque utilizzazione a fini commerciali (Cass. Pen. Sez. III, 23/9/02 n. 31579, Martina).

Peraltro, i beni originariamente sequestrati conservano, al fine di provare condotte che rivestono ad ogni effetto rilievo penale, il loro vincolo di pertinenzialità rispetto ai fini per cui si procede.

PQM

Annulla lordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brindisi.

7/4/2004.

Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2004.