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Monday 26 September 2005

Il garante per la privacy bacchetta i giornalisti. Deve essere garantita la riservatezza anche nelle cronache nere Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Newsletter 23 settembre 2005 n.263 – Notiziario settimanale

Il garante per la privacy bacchetta i giornalisti. Deve essere garantita la riservatezza anche nelle cronache nere

Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Newsletter 23 settembre 2005 n.263  Notiziario settimanale

Giornalismo:tutelare la dignità delle vittime di violenza sessuale

Scuola: più privacy per  il portfolio degli alunni

Radiotaxi e riservatezza dei clienti

”  Propaganda elettorale: il decalogo del garante

Giornalismo: tutelare la dignità delle vittime di violenza sessuale

Maggiore tutela per la dignità delle persone, soprattutto se vittime di violenza. No alla pubblicazione di dati personali che le rendano identificabili.

Con un severo richiamo al rispetto della normativa italiana e comunitaria in materia di riservatezza e al codice deontologico dei giornalisti, il Garante ha vietato a un settimanale di pubblicare i dati identificativi di una giovane donna vittima di un tentativo di violenza sessuale. La donna si era rivolta al Garante dopo la pubblicazione su un settimanale del suo nome, cognome e indirizzo riportati nella cronaca  dellaccaduto. Nella segnalazione con cui chiedeva lintervento dellAutorità, la vittima dichiarava di  non aver mai acconsentito, né in modo implicito né esplicito,  alla pubblicazione dei suoi dati personali nellarticolo e confermava solamente di aver avuto un colloquio con una giornalista del settimanale alla quale aveva descritto lepisodio.

Il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha stabilito che la pubblicazione delle informazioni (generalità e indirizzo) riconducibili alla vittima è illecita.  La giornalista avrebbe dovuto garantire lanonimato della donna, in considerazione della particolare natura delle informazioni diffuse, attinenti alla sfera sessuale e pertanto di natura sensibile. Non risulta provato che la giornalista avesse acquisito il consenso dellinteressata,  previsto anche dal codice penale (art.734 bis), che punisce la divulgazione non consensuale delle generalità della vittima di violenza sessuale. Tali informazioni sono soggette ad una speciale tutela anche quando sono trattate nellesercizio dellattività giornalistica. La divulgazione dellidentità ha esposto inoltre la donna possibili minacce alla propria incolumità. Per questi  motivi il Garante ha vietato al settimanale lulteriore diffusione dei dati identificativi della donna.

Scuola: più privacy per  il Portfolio degli alunni

Più privacy per gli alunni della scuola e più chiarezza per gli insegnanti alle prese con un nuovo documento di valutazione ed orientamento introdotto dalla riforma scolastica. La chiede il Garante per la protezione dei dati personali che ha indicato ad istituti pubblici e privati le modalità per trattare lecitamente i dati personali in occasione della compilazione e gestione del cosiddetto Portfolio, il  nuovo strumento didattico redatto dallinsegnante per ciascun alunno che, oltre ai progressi formativi ed educativi  dello studente, documenta interessi, attitudini, aspirazioni personali che emergono nel corso degli anni scolastici.

Nel provvedimento (consultabile su www.garanteprivacy.it), di cui è stato relatore Mauro Paissan, il Garante spiega che nel Portfolio, o cartella delle competenze individuali, dovranno essere inseriti solamente dati personali pertinenti e necessari per la valutazione e lorientamento dellalunno. I dati più delicati, in grado di rivelare particolari condizioni come lo stato di adozione o malattie, potranno essere annotati solo se strettamente indispensabili per la valutazione e lorientamento dellalunno.

Il Garante ha ricevuto numerosi reclami e segnalazioni da parte di genitori ed alunni che lamentano possibili violazioni della riservatezza per le modalità con le quali questo documento è stato predisposto dalle singole scuole. In alcuni casi esaminati dallAutorità le raccolte di dati sono risultate eccessive ed ingiustificate: determinate domande presenti in alcuni modelli possono, infatti, far emergere informazioni particolarmente delicate sullalunno (es.stato di adozione) oppure riguardare informazioni relative al suo profilo psicologico  (descrizioni di paure e disagi), al suo stato di salute (eventuali ricoveri ospedalieri e patologie), al credo religioso, alla condizione sociale e familiare, tutti dati sensibili per i quali il Codice della privacy impone un elevato livello di protezione.

In base alle regole stabilite dal Garante ogni istituto scolastico dovrà, quindi, adottare opportune misure per prevenire la raccolta di dati non necessari e per informare i genitori sul trattamento dei dati degli alunni. Alla fine del corso di studi il Portfolio deve essere rilasciato allo studente,  affinché lo consegni,  ove previsto, al nuovo istituto scolastico.

Radiotaxi e riservatezza dei clienti

Vietato schedare i clienti. Le regole del Garante per tutelare la riservatezza

Clienti dei taxi più garantiti e informati: i dati che li riguardano non saranno più usati a loro insaputa e conservati per anni. Lo ha stabilito il Garante con un provvedimento generale (consultabile su www.garanteprivacy.it), di cui è stato relatore il vice presidente Giuseppe Chiaravalloti, con il quale ha anche vietato alle compagnie che forniscono servizi radiotaxi di usare dati in violazione delle norme sulla privacy.

Le compagnie di radiotaxi non potranno più registrare informazioni sui tragitti dei clienti né raccogliere dati utilizzati poi per valutare la loro affidabilità. Potranno trattare solo dati necessari ed indispensabili per la prestazione del servizio e dovranno cancellarli dopo un periodo stabilito. I clienti dovranno essere informati che i loro dati personali verranno usati solo per svolgere il servizio richiesto.

E lecito, dunque, ha stabilito il Garante, usare dati necessari per mettere in contatto il cliente con il taxi indicato per effettuare la corsa o utili per garantire un servizio migliore, segnalare una sostituzione del taxi o assicurarsi che il servizio venga reso proprio alla persona che lo ha effettivamente richiesto (nominativo, indirizzo di prelievo, eventuale numero telefonico fisso o mobile). Non possono, invece, essere registrati dati sui percorsi effettuati dalla clientela  o relativi a mancati pagamenti, né essere conservate, oltre il tempo strettamente necessario a rispondere di eventuali contestazioni, informazioni relative allassenza del cliente presso lindirizzo di prelievo indicato.

Una volta espletato il servizio, i dati non più necessari devono essere cancellati. Possono essere conservati dati dei clienti solo per scopi compatibili con il servizio reso (restituzione oggetti smarriti, contestazioni sulla corsa) e, comunque, per un tempo massimo di 30 giorni.

Propaganda elettorale:

il decalogo del Garante si applica anche alle primarie

  NEWSLETTER

del Garante per la protezione dei dati personali

(Reg. al Trib. di Roma n.258 del 7/6/99).

Direttore responsabile: Baldo Meo.

  Il Garante è intervenuto con un nuovo provvedimento generale in materia di propaganda elettorale per chiarire come possono essere utilizzati i dati personali dei cittadini (ad es. indirizzo, telefono, e-mail etc.) nel rispetto dei loro diritti fondamentali.

Lintervento del Garante è finalizzato a rendere immediatamente comprensibili e facilmente  applicabili – da parte di partiti, organismi politici, comitati promotori e singoli candidati – le indicazioni a suo tempo definite in un analogo provvedimento, e ad estenderle anche alla selezione dei candidati.

Il provvedimento, di cui è stato relatore il vice presidente Giuseppe Chiaravalloti  (il testo è consultabile su www.garanteprivacy.it), definisce i casi nei quali non è necessario richiedere il consenso degli elettori per linvio del materiale di propaganda. In particolare, viene riconfermato che il consenso non è necessario quando si usano i dati personali contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, i dati di iscritti ed aderenti a partiti e organismi politici o i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate.

Consenso necessario, invece, per particolari modalità di comunicazione elettronica come Sms, Mms, e-mail e per  telefonate preregistrate e fax.

Ribaditi, infine, i casi nei quali i cittadini devono essere informati sulluso che viene fatto delle loro informazioni personali e sui diritti che possono esercitare nonché le modalità che devono essere adottate.