Penale

Wednesday 28 January 2004

Il furto di cosa priva di valore non è degno di sanzione penale. E’ il principio che si trae da un’ interessante sentenza della Corte di Appello di Trento

Il furto di cosa priva di valore non è degno di sanzione penale. E’ il principio che si trae da un’interessante sentenza della Corte di Appello di Trento

La Corte di Appello di Trento Sezione Penale

563/03 Reg. sentenze

data della sentenza 12 dicembre 2003

depositata in cancelleria il 18 dicembre 2003

composta dai signori

Dr. Carmine Pagliuca (Presidente), Dr. Guglielmo Avolio, Dr. Luca Perilli

ha pronunciato alla pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nei confronti di

omissis

IMPUTATI

del reato p.e.p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 5 c.p. perché al fine di trarne profitto, in concorso tra di loro e con il minore *** si impossessavano di un’insegna pubblicitaria luminosa che asportavano dalla parete dell’esercizio commerciale ”Bar Smile” di Riva del Garda. Fatto commesso il 15/09/2001.

APPELLANTE

il difensore degli imputati avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto in comp. monocratica n. 273/02 del 02/07/2002 che li dichiarava colpevoli del reato loro ascritto e concesse a tutti le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevalenti alla contestata aggravante li condannava alla pena di mesi tre di reclusione e euro 80,00 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali. Concedeva a tutti il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Consigliere Dott. Guglielmo Avolio.

Sentito il Procuratore Generale dr. Giuseppe Maria Fontana che ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado.

Sentito il difensore di fiducia avv. Nicola Canestrini, di Rovereto per tutti gli imputati che richiede l’accoglimento dell’appello e in principalità, per il *** l’assoluzione per non aver commesso il fatto, in subordine minimo della pena con sospensione condizionale della pena e non menzione; per gli altri imputati disporsi la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sera del 15/9/2001 i giovani XXX e YYY, per loro stessa ammissione incuranti dell’opposizione del loro amico ZZZ, si impossessarono di una insegna pubblicitaria di una marca di birra precariamente fissata alla recinzione esterna del giardino di un bar di Riva d/G, venendo però subito dopo bloccati dai CC, fatti intervenire da un tassista che, transitando nei pressi, aveva notato dei movimenti, da lui definiti come sospetti, nei pressi dell’esercizio.

La titolare del locale, ***, ha dichiarato in udienza che l’insegna in questione, tempo addietro consegnatale gratuitamente per motivi pubblicitari da una ditta fornitrice di birra, era in realtà del tutto priva di valore, ed anzi la sua asportazione non avrebbe (né aveva in concreto) comportato alcun tipo di danno (cfr. sub foll. 3 e 4 della trascrizione).

Va pertanto accolto nella sua articolazione principale l’appello interposto dalla difesa avverso l’affermazione di penale responsabilità operata in prime cure, posto che il delitto di furto, i quanto reato contro il patrimonio, postula pur sempre un’apprezzabile,anche se irrisoria, deminutio patrimonii, mentre nel caso di specie l’avente diritto ha ribadito la totale inesistenza di qualsiasi tipo di danno.

La decisione assolutoria per insussistenza del fatto è conseguente, ad esime dalla trattazione delle questioni – ivi compresa quella della riferibilità o meno anche al ZZZ della condotta concorsualmente attribuita ai coimputati – sviluppate in via logicamente subordinata.

Viene fissato il termine di giorni 30 per i deposito della sentenza, in considerazione della relativa complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Visto l’art. 605 c.p.p.

In riforma della sentenza impugnata assolve gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.

Trento, 12 dicembre 2003