Assicurazione ed Infortunistica

Monday 06 September 2004

Il fermo tecnico dell’ auto a seguito di sinistro è liquidato in via equitativa dal giudice. Cassazione Civile – Sezione III – Sentenza 13 luglio 2004, n. 12908

Il fermo tecnico dellauto a seguito di sinistro è liquidato in via equitativa dal giudice.

Cassazione Civile – Sezione III – Sentenza 13 luglio 2004, n. 12908

Svolgimento del processo

A seguito di rinvio dalla Cassazione (sentenza 3105/99), P.W. riassumeva avanti il Tribunale di Asti, giudice d’appello, la causa per risarcimento danni promossa nei confronti della Succeatours Puba e l’Ufficio Centrale Italiano srl a seguito del sinistro stradale verificatosi in Andora il 15.8.87 tra la sua autovettura e l’autobus di proprietà della ditta convenuta, assicurato presso la predetta compagnia di assicurazione.

Il Tribunale di Asti con sentenza 565/00, depositata il 24.11.2000, dichiarava la pari responsabilità nella causazione del sinistro della P.W. e della Succertours Puba e condannava quest’ultima el’Ufficio Centrale Italiano srl al pagamento in solido in favore dell’attrice della somma di L. 537.000, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata annualmente dal sinistro al saldo, compensando le spese dei giudizi di merito e di legittimità.

Per la cassazione della decisione ricorre la P.W. esponendo tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio Centrale Italiano srl.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta pari responsabilità dei conducenti dei due veicoli nella causazione del danno, si censura la sentenza impugnata, per aver preso in considerazione, ai fini della prova, la dichiarazione rilasciata dopo il sinistro da tale Papa Salvatore ai vigili urbani e riportata in verbale, sebbene contraddetta dalle deposizioni dei testi Ferrato eChiriotti, persone trasportate sull’auto dell’attrice, le quali sono circostanziate sul punto che l’attrice viaggiava lentamente ed ebbe solo a spostarsi leggermente a sinistra, senza invadere l’opposta mezzeria, quando la sua auto fu attinta sul lato sinistro dall’autobus che sopraggiungeva alle sue spalle.

Il motivo è chiaramente infondato, in quanto, ai fini della decisione sulla responsabilità, il giudice di appello ha dato rilievo prevalente alle deposizioni dei testi, non attribuendo altro valore alla dichiarazione del Papa riportata in verbale dei vigili urbani, se non per significare che, qualora fosse stata confermata, la stessa dichiarazione non avrebbe portato ad escludere la corresponsabilità dell’attrice nella causazione del sinistro.

Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2056 c.c., si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha escluso, perchè non provato, il danno da fermo tecnico. Si sostiene, invece, che la prova del danno era “in re ipsa”, vale a dire nel pregiudizio economico causato dall’indisponibilità dell’autovettura per il tempo necessario per le riparazioni.

Vale in proposito osservare che sul punto non v’è concordanza di vedute in giurisprudenza.

In precedenza, l’indirizzo consolidatosi, sia in dottrina sia in giurisprudenza, era di ritenere in re ipsa la prova del danno da fermo tecnico, rimettendone all’equo apprezzamento del giudice la liquidazione, in assenza della prova specifica della sua entità.

Di recente questa Corte ha espresso due diversi orientamenti. Con la sentenza n. 12820/1999, che è quella implicitamente richiamata sulpunto nella sentenza impugnata, si è ritenuto che la prova del danno da fermo tecnico deve riguardare non solo l’inutilizzabilità del mezzo meccanico nei giorni in cui, per le riparazioni, viene sottratto alla disponibilità del proprietario, ma anche la necessità del proprietario stesso di servirsene nello stesso periodo di tempo. Con altra sentenza, di stampo più recente, la n. 17963 del 14.12.2002, facendosi riferimento alla linea decisionale seguita in precedenza, si è ritenuto che “il danno da fermo tecnico….può ben essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria”, significando che al riguardo va dato rilievo al fatto che il veicolo sia stato sottratto alla disponibilità del proprietario per un certo tempo, “a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato, giacchè l’auto, anche durante la sosta, è fonte di spese che vanno perdute per il proprietario (tassa di circolazione, premio assicurativo ecc.)”.

Orbene, il giudice di merito non può ignorare che il danno al mezzo meccanico da sinistro stradale provoca al danneggiato questo ulteriore pregiudizio economico, costituito dalla perdita della disponibilità del mezzo meccanico durante il tempo necessario per le riparazioni, e in presenza di un danno certo, ma non determinato nella sua esatta entità, ha l’obbligo di provvedere alla liquidazione del medesimo in via equitativa, secondo il disposto dell’art. 1226 c.c., servendosi dei mezzi di prova a disposizione, tutte le volte che il danno da sosta tecnica, per la esiguità delle riparazioni, non risulti irrisorio.

Ne consegue che, rigettato il primo motivo, va accolto il secondo e, assorbito il terzo, attinente alle spese di lite, la sentenza impugnata va cassata in relazione con rinvio, anche per le spese delgiudizio di cassazione, al Tribunale di Torino.

P.Q.M.

rigetta il primo motivo; accoglie il secondo, assorbito il terzo;

cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004.