Penale

Sunday 14 September 2008

Il disegno di legge sulla prostituzione 11.9.2008.

Il disegno di legge sulla
prostituzione 11.9.2008.

DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE
CONTRO LA PROSTITUZIONE

ART. 1.

(Modifiche
alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).

1. All’art .1 della legge 20
febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Chiunque, in luogo pubblico
o aperto al pubblico, esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene è
punito con l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da duecento a
tremila euro.

Alla medesima pena prevista al
secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si
avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o
le contratta."

ART. 2

(Prostituzione
minorile e rimpatrio assistito ).

1. L’articolo 600-bis del
codice penale è sostituito dal seguente:

"Art 600-bis (Prostituzione
minorile)

E’ punito con la reclusione da
sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000
chiunque:

a) recluta o induce alla
prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

b) favorisce, sfrutta, gestisce,organizza o controlla la prostituzione di una persona di
età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali
con un minore di età compresa tra i sedici ed i diciotto anni, in cambio di
denaro o di altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da
sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e
secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli
anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze
attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità di pena risultante dall’applicazione della stessa.

Se l’autore dei fatti di cui al secondo e terzo comma è minore di anni diciotto la pena è
ridotta da un terzo a due terzi".

2. I soggetti minori stranieri
non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato,
sono riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese di origine
o di provenienza, nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle
convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell’autorità
giudiziaria e con modalità tali da assicurare il rispetto e l’integrità delle
condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura di rimpatrio
assistito di cui al comma 2-bis dell’articolo 33 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni. Con
regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di
Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro,della salute e delle
politiche sociali, degli affari esteri, dell’interno e della giustizia ,da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l’adozione del
provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la
prostituzione.

ART. 3

(Associazione
per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione).

1. All’articolo
416 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

"Se l’associazione è diretta
a commettere taluno dei delitti previsti dall’articolo 600-bis ovvero i delitti
di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui
al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo
comma.".

ART. 4

(Norme
finanziarie e abrogazioni)

1.Dall’attuazione
del comma 2 dell’articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Alle attività previste dalla presente legge le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2.E’
abrogato l’articolo 5 della legge 20 febbraio 1958,n.75.