Imprese ed Aziende

Thursday 10 April 2003

Il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale – parte 2

Il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale parte 2

  Art. 4.

(Imposta sul reddito delle società)

1. Nel rispetto dei princìpi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema

produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi

membri dellUnione europea, la riforma dellimposizione sul reddito delle società si articola, per

quanto riguarda limponibile, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione in capo alla società o ente controllante di ununica base imponibile per il

gruppo dimprese su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura

corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente

previsto; esclusione dallesercizio dellopzione delle controllate non residenti; eguale esclusione

della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello

Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli

accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo,

riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto

e indiretto, di cui allarticolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dellesercizio dellopzione per un

periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime

facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra

le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale,

riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente

recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora

esistenti, e applicazione di analoghi princìpi per le fattispecie di cui alla lettera i), secondo periodo,

con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite

allutilizzo di perdite fiscali anteriori allingresso nel gruppo e regolamentazione dellattribuzione di

quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso

alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità

del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni

straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole; eventuale esclusione

dellopzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da

quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi

corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di

svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa

nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società

consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto

contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la

determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dellattivo e del passivo della

società partecipata; le società che esercitano lopzione garantiscono solidalmente tra loro

ladempimento degli obblighi tributari dellente o società controllante;

b) determinazione in capo alla società o ente controllante di ununica base imponibile per il

gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi princìpi e criteri

previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio

dellopzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio

dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dellesercizio dellopzione

per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i

beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto

previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo

proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente

posseduta; esercizio dellopzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente

e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri

adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il

singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro

delleconomia e delle finanze di cui allarticolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate allestero per singola entità legale o

stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e

giuridica; al fine di consentire lutilizzo del credito per imposte pagate allestero, concorso

prioritario dei redditi prodotti allestero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione

della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo

lapplicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle

imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;

c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza

personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: 1)

riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo

oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto

possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di uneffettiva

attività commerciale; 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime

fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro delleconomia e delle finanze emanati ai sensi

dellarticolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di

disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis; nel caso di realizzo di

plusvalenze relative alle partecipazioni con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle

svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina

recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;

d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili

distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello

Stato, anche in occasione della liquidazione, ferma rimanendo lapplicabilità dellarticolo 127-bis

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale

privilegiato; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;

e) indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate

relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non

residenti, che si qualificano per lesenzione di cui alla lettera c); indeducibilità dei costi

direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per lesenzione di cui alla

stessa lettera c);

f) riformulazione dellarticolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di

escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo

di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e d);

previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di

partecipazioni con i requisiti per lesenzione di cui alla stessa lettera c), escludendo quelle relative a

controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in

capo ai soci anche a seguito dellopzione di cui alla lettera h); per la determinazione del pro-rata

riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di

libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera c) innanzitutto finanziato dal patrimonio

netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera g); nel caso di

successiva cessione della partecipazione consolidata o nella società il cui reddito è tassato in capo ai

soci, anche per effetto dellopzione di cui alla lettera h) potrà essere previsto il recupero a

tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui al secondo

periodo della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera g);

g) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità

degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o

indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti

correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui allarticolo 2359 del codice civile, verificandosi

un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio

eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscano in un reddito

imponibile ai fini dellimposta sul reddito e dellimposta sul reddito delle società; previsione di un

rapporto tra la quota di patrimonio netto e lindebitamento dellimpresa riferibili al socio qualificato

sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e eventualmente differenziandolo per

le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nellassunzione di partecipazioni;

verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dellonere di

dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella

del socio; in assenza di tale dimostrazione, assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili

distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito dimpresa;

rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto

contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non

versato, aumentato dellutile dellesercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura

della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2)

dellindebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate, intendendo per tale quello

derivante da mutui e depositi di denaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i

debiti finanziari; rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti

e degli atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie,

ottengono lo stesso risultato economico; computo ad incremento dellindebitamento degli apporti di

capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel

primo comma dellarticolo 2554 del codice civile o alternativamente assimilazione della

remunerazione di tali rapporti agli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e dei

redditi derivanti dalla cessione dei relativi contratti alla cessione di partecipazioni societarie

qualificate; irrilevanza dei finanziamenti assunti dai soggetti indicati nellarticolo 1 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; eventuale esclusione dal limite alla deducibilità degli oneri

finanziari per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per lapplicazione degli

studi di settore;

h) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti,

ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime

di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere

consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi

alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che esercita lopzione garantisce con il proprio

patrimonio ladempimento degli obblighi tributari da parte dei soci; previsione di unopzione

analoga a quella di cui alla presente lettera per le società a responsabilità limitata a ristretta base

proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nellambito di applicazione

degli studi di settore; esclusione dellopzione di cui alla presente lettera o), se già esercitata,

cessazione dei suoi effetti nel caso di detenzione da parte della società a responsabilità limitata di

partecipazione in società con i requisiti per lesenzione di cui alla lettera c); equiparazione ai fini

delle imposte dirette della società a responsabilità limitata che esercita lopzione ad una società di

persone;

i) deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le

rettifiche dellattivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto

economico al fine di consentire il differimento dimposta anche se calcolate in sede di destinazione

dellutile; nel caso di incapienza dellimponibile della società cui si riferiscono, previsione della

deducibilità delle predette componenti negative di reddito in sede di destinazione dellutile di altra

società inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il

recupero delle imposte differite;

l) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate allestero di cui allarticolo 15

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina

recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata

estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenendo

il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed

allindietro del credito per imposte pagate allestero inutilizzato per un periodo eventualmente

differenziato non inferiore a otto esercizi;

m) abolizione dellimposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e

successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il

riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dellimputazione dei disavanzi da

annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e

razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti

dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli

coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;

n) opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la determinazione forfetaria

dellimposta relativa al reddito ovvero del reddito derivante dallutilizzazione delle navi indicate

nellarticolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attività

commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo equivalente a quello di

unimposta sul tonnellaggio; a tale scopo: 1) lidentificazione delle attività ammesse al regime di

determinazione forfetaria avverrà con riferimento ai criteri di cui alla comunicazione recante

«Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo» COM(96)81 approvata

dalla Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle

Comunità europee C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi

negli altri Stati membri dellUnione europea; 2) la tassa ovvero il reddito saranno commisurati in

cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con lindividuazione di diverse fasce di tonnellaggio di

modo che limporto unitario per tonnellata diminuisca con laumentare del tonnellaggio della nave

con riferimento a quanto previsto negli altri Stati membri dellUnione europea; irrevocabilità

dellopzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società, il cui

reddito si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti, e le altre imprese si applica,

ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dallarticolo 76, comma 5,

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti residenti nel

territorio dello Stato;

o) riformulazione dellarticolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

concernente limputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate

residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne lambito di applicazione anche

alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece

della determinazione dellimponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista limputazione del

maggiore tra lutile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla

base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono lattivo

patrimoniale;

p) mantenimento della soglia di fatturato per lapplicazione degli studi di settore;

q) abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e

successive modificazioni;

r) per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri di effettiva

semplificazione, anche con lintroduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi

dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza

oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

s) introduzione di un sistema agevolativo permanente, la cui entità è stabilita annualmente sulla

base del finanziamento disposto in legge finanziaria, teso a ridurre il carico fiscale complessivo

gravante sulle società che sostengono spese per linnovazione tecnologica, la ricerca e la

formazione.

2. Sullimponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste unaliquota unica del 33 per cento.

Art. 5.

(Imposta sul valore aggiunto)

1. La riforma dellimposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello standard comunitario,

secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile,

in modo da avvicinare la struttura dellimposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;

b) coordinamento con il sistema dellaccisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

d) semplificazione degli adempimenti formali;

e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dellimposta e migliore

armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;

f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e

migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del

17 maggio 1977;

g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dellimposta;

h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei princìpi di semplicità, trasparenza ed

efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dellimposta sul

valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo la quota del

corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche, in base ai seguenti princìpi:

1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalità etiche può essere stabilita

facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento

delleffettuazione delloperazione, dal soggetto passivo;

2) lentità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con la legge

finanziaria per lanno successivo, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica;

i) armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini

dellimposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

Art. 6.

(Imposta sui servizi)

1. La riforma dellimposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in ununica

obbligazione fiscale ed in ununica modalità di prelievo, compatibilmente con la natura e loggetto

dei servizi tassati, in particolare i seguenti tributi:

a) imposta di registro;

b) imposte ipotecarie e catastali;

c) imposta di bollo;

d) tassa sulle concessioni governative;

e) tassa sui contratti di borsa;

f) imposta sulle assicurazioni;

g) imposta sugli intrattenimenti.

2. La riforma deve altresì determinare:

a) il riordino dei tributi speciali;

b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a

controllo da parte dellamministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia

dellimposta ed al soggetto responsabile dimposta, con lutilizzo delle procedure e dei sistemi

telematici.

3. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei

diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili

destinati ad abitazione principale.

4. Nellambito dellistituzione dellobbligazione fiscale relativa alla lettera g) del comma 1, la

riforma deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attività artistiche

dilettantistiche, nonché al sostegno delle attività artistiche finalizzate alla conservazione delle

tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro.

Art. 7.

(Accisa)

1. La riforma del sistema dellaccisa è ispirata ai princìpi ordinatori dellefficienza, ottimalità e

semplificazione ed è improntata ai seguenti criteri direttivi:

a) salvaguardia della salute e dellambiente privilegiando lutilizzo di prodotti ecocompatibili;

b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e

previsione di unaliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla

quantità di consumi, che consenta la riduzione dellincidenza nelle aree climaticamente

svantaggiate, e di unaliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori,

compatibilmente con la disciplina comunitaria;

c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di

funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni

dellAutorità per lenergia elettrica e il gas;

d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di

deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti,

ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;

e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dellaccisa;

f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;

g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre lincidenza dellaccisa sui servizi e sui

prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa

delle agevolazioni nellambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti;

h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante lutilizzo di strumenti

informatici;

i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia

elettrica con limposta erariale di consumo sullenergia elettrica;

l) coordinamento dellattività di controllo posta in essere da soggetti diversi.

2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:

a) laccisa armonizzata relativa agli oli minerali, allalcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi

lavorati;

b) limposta erariale di consumo sullenergia elettrica;

c) limposta di consumo sui bitumi di petrolio;

d) limposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato

con il 30 per cento di acqua, denominato «orimulsion» (NC 2714), impiegati negli impianti di

combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;

e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai

grandi impianti di combustione.

Art. 8.

(Graduale eliminazione dellimposta regionale sulle attività produttive)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione

dellimposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla

base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, valutando la possibilità di dare la

precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi. I

decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.

Art. 9.

(Principio di coordinamento con la finanza decentrata)

1. Lesercizio della delega prevista dalla presente legge avviene nel rispetto del seguente

principio di coordinamento con la finanza decentrata: semplificazione del sistema di riscossione

delle somme percepite a titolo di addizionale a tributi erariali, comprese le accise, al fine di

garantire agli enti locali e regionali destinatari di tali risorse la facoltà di ottenere lattribuzione

diretta delle somme versate.

Art. 10.

(Attuazione, raccordi e copertura

finanziaria)

1. Lattuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza

dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della

riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di

programmazione economico-finanziaria, di cui allarticolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, è integrata dei necessari elementi di informazione.

2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri

aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi

dellarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a

carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della

copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le

variazioni dellammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di

imposizione personale e con la progressiva eliminazione dellIRAP.

5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la legge finanziaria reca le modifiche al regime

di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dellIRAP che comportano

effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti

legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8.

6. Fino alla data di scadenza del termine per lesercizio della delega di cui al comma 1,

continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate.

Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi di

cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni

integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore

coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti

fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.

7. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale sono garantiti in termini

quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le

regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e

delle relative norme di attuazione. In particolare, la progressiva riduzione dellIRAP sarà

compensata, dintesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni, da attuare nellambito

degli equilibri di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli da 3 a 9 della presente legge,

ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle

disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dellespressione dei pareri da

parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere

finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di

decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni

per lespressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il

numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo allesame delle Commissioni.

2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per lespressione del parere,

i termini per lemanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

3. Entro i trenta giorni successivi allespressione dei pareri, il Governo, ove non intenda

conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento

allesigenza di garantire il rispetto dellarticolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette

alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi

delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del

comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva

competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il

termine ivi previsto per lespressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere

comunque adottati.

6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui allarticolo 2 della presente legge è

trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati,

nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera

dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle

designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere entro quarantacinque giorni

dalla data di trasmissione dello schema di decreto. I Presidenti delle Camere possono, dintesa, su

richiesta della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per lespressione del parere.

7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per lespressione del parere,

il termine per ladozione del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui

al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo

comma 6, il decreto legislativo può essere comunque adottato.