Penale

Tuesday 02 September 2008

Il discrimine tra concussione e corruzione

Il discrimine tra concussione e corruzione

Cassazione penale, Sez. VI, 10
luglio 2008, n. 28736

Fatto

Con la sentenza indicata in
epigrafe la Corte
di Appello di Roma ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la
quale S.F. è stata dichiarata colpevole del reato di concorso in concussione
consumata e tentata – perché, agendo in concorso con M.G.,
assessore ai trasporti del comune di Cerveteri, costringevano e comunque
inducevano F.I., amministratore della Seatour, affidataria in via provvisoria
del servizio di trasporto pubblico urbano, a consegnare somme di danaro allo
scopo di ottenere il pagamento dei contributi regionali per il servizio
prestato e il rinnovo del servizio provvisorio, e tentavano di costringere il
predetto a consegnare ulteriore danaro allo scopo di favorirlo nell’affidamento
definitivo di detto servizio – e condannata alla pena di giustizia oltre al
risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi
in separata sede.

Nel rispondere alle censure mosse
nei motivi di appello, la Corte
di merito ha ritenuto la piena utilizzabilità, come prova documentale, delle
registrazioni, effettuate dalla parte lesa, dei colloqui intercorsi con gli
imputati, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto;
ha individuato il discrimine tra concussione e corruzione nella posizione
psicologica del privato a fronte del pubblico ufficiale nel momento in cui
costoro addivengono al "pactum sceleris", per ritenere pienamente
condivisibili le valutazioni esposte dal giudice di primo grado, e sottolineare
la costante soggezione del F., per il timore di un danno minacciato
esplicitamente o implicitamente o di futuri svantaggi, alla preminenza del
pubblico ufficiale e della sua complice S., pronti maliziosamente a sfruttare
determinate situazioni di fatto, per alimentare nel privato la convinzione di
esserne stati gli artefici e indurlo ad aderire alle loro richieste; ha
ritenuto, quanto alla posizione della S., che, pur essendo stata l’iniziativa
sempre del F., la richiesta di danaro era partita proprio da quest’ultima; ha
aggiunto che non era possibile qualificare come truffa il reato commesso dalla
donna, dal momento che la sua condotta non poteva essere valutata
autonomamente, emergendo dalle registrazioni in atti la prova lampante
dell’accordo esistente tra lei e il pubblico ufficiale per indurre il F. alle
dazioni di danaro; ha escluso poi che il vantaggio cui tende il privato potesse
considerarsi significativo rispetto alla sussistenza della corruzione al posto
della concussione, ovvero che il F. stesse cercando qualcosa che non gli
spettasse, ed ha infine ritenuto egualmente sussistente il concorso
dell’imputata nella tentata concussione, avente ad oggetto l’affidamento
definitivo del servizio, escludendo ogni rilevanza alla circostanza che i
rapporti tra la S.
e il F. si fossero interrotti nel (omissis), epoca dell’ultima conversazione
tra i due, mentre i rapporti con il M. erano continuati fino al (omissis), come
si poteva evincere dal contenuto delle successive conversazioni intercorse tra
F. e M.

Avverso tale
decisione ricorre l’imputata a mezzo del suo difensore e a sostegno
della richiesta di annullamento dell’impugnata sentenza deduce vari motivi.

Con un primo motivo denunzia la
violazione degli artt. 317 e 319 c.p. e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione dei presupposti del delitto
di concussione e del delitto di corruzione.

Partendo dal principio, affermato
dalla giurisprudenza di legittimità, che l’elemento essenziale del delitto di
concussione consiste, non tanto nella superiorità che il pubblico ufficiale può
vantare rispetto al privato, quanto nell’abuso della qualità e dei poteri del
medesimo, in modo tale che la promessa del danaro o la dazione indebita siano
conseguenza della coazione psicologica esercitata da quest’ultimo sul soggetto
passivo, la difesa censura l’errore in cui erano incorsi
i giudici del merito, cui era sfuggito che l’attività della pubblica
amministrazione, che interessava al F. non era legata a provvedimenti del
comune di Cerveteri, ma a provvedimenti della Regione Lazio, competente a norma
della legge 10 aprile 1981, n. 151
a provvedere in materia di autorizzazione e concessione
di trasporti pubblici regionali, di autoservizi di linea, ai quali era
interessata la società del F.

Era infatti
alla Regione Lazio che il F., ad avviso della difesa, si rivolge, chiedendo
l’intervento della S., ritenuta soggetto più adeguato del M., sotto il profilo
politico, per ottenere sempre dalla Regione i provvedimenti che in realtà non
aveva ottenuto.

In questa ottica doveva ritenersi
errata la conclusione, cui era approdata la Corte distrettuale nel qualificare concussione la
condotta degli imputati, escludendo il criterio dell’iniziativa del privato o
del pubblico ufficiale ovvero quello della conformità o contrarietà dell’atto
ai doveri di ufficio ovvero quella del vantaggio giusto o ingiusto cui il
privato tende.

La sentenza impugnata non aveva
preso in esame la illiceità del risultato del patto
intercorso tra le parti che avrebbe dovuto orientare tutt’al più verso la
corruzione, proprio per la capacità di autodeterminazione che il privato
manifesta al fine di conseguire il risultato illegittimo auspicato, essendo
evidente dal contenuto dei colloqui registrati che il F. stesse cercando di ottenere
un vantaggio che non gli spettava e cercava di conseguirlo, versando danaro a
coloro che riteneva più adatti ad aiutarlo.

Con un secondo motivo denunzia la
mancanza o manifesta illogicità della motivazione, testualmente rilevabile, in riferimento alla mancata derubricazione in truffa
aggravata della condotta contestata alla S.

Partendo anche qui dalla
giurisprudenza di legittimità, a mente della quale ricorre non la concussione,
ma la truffa quando solo in via accessoria l’abuso della qualità o della funzione
da parte del pubblico ufficiale concorra alla determinazione della volontà del
soggetto passivo, che viene convinto da raggiri o
artifici ad accedere ad una prestazione, che egli crede non dovuta, la difesa
sostiene che i giudici del merito non avevano valutato la vicenda nella sua
entità, quale emersa dalle registrazioni dei colloqui, che evidenziavano non
già una violenza psicologica, ma solo una millanteria dell’imputata attraverso
la assunzione di una veste politica e di un potere inesistente nella realtà,
per costringere il F. a versare danaro.

Con il terzo e ultimo motivo
denunzia il vizio motivazionale, risultante dal testo della sentenza, in riferimento alla valutazione della prova della dazione
del danaro all’imputato, censurando l’operato dei giudice del gravame, che sul
punto avevano omesso di spiegare la contraddittorietà tra le dichiarazioni del
F. di aver provveduto al versamento della somma con due assegni tratti sul suo
conto corrente e la annotazione apposta sulla causale del prelievo di uno dei
due titoli, recante la dicitura "INPS".

Diritto

Il ricorso non ha fondamento e va
pertanto rigettato.

Ed invero quanto alla
qualificazione giuridica del fatto, ampiamente censurata dalla difesa nel primo
motivo di ricorso, non può che condividersi la conclusione cui sono pervenuti i
giudici di merito nel ritenere integrata nella vicenda de qua l’ipotesi della
concussione, in luogo della corruzione prospettata da entrambi gli imputati.

Ricorda infatti
il collegio che la giurisprudenza di questa Sezione si è ormai consolidata nel
ritenere che il discrimine tra concussione o corruzione non può essere
rinvenuto né in base al criterio dell’iniziativa, né a quello della conformità
o contrarietà dell’atto ai doveri di ufficio, né a quello del vantaggio giusto
o ingiusto, cui il privato tende, criteri tutti di valore indiziario e non di
essenza.

Il vero elemento discriminante
tra le due figure criminose si delinea solo considerando la posizione
psicologica del privato a fronte del pubblico ufficiale: se tale posizione
risulta viziata da "vis compulsiva" per prevaricazione di
quest’ultimo si ha concussione, a nulla rilevando il vantaggio che il privato
può direttamente trarre (ex multis Cass., Sez. 6^, 4
giugno 2001, Tramutola; Sez. 1^, 3 novembre 2003- 2 marzo 2004, n. 4898, rv.
227945).

In particolare si è affermato che
mentre nella corruzione il rapporto tra le volontà dei soggetti è paritario e
implica la libera convergenza delle stesse verso un comune obiettivo illecito –
abuso come frutto dell’accordo erogatorio – ai danni della P.A., nella concussione il pubblico agente esprime una volontà
costrittiva o induttiva, che condiziona il libero esplicarsi di quella del
privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alla
ingiuste pretese del primo -abuso diretto ad ottenere l’erogazione- (Cass.,
Sez. 6^, 19 ottobre 2001, Zuccotti e altri; 11 dicembre 1997, Sammarco).

Nella fattispecie concreta i
giudici del gravame hanno fatto corretta applicazione dei menzionati principi,
laddove, con motivazione adeguata e immune da vizi logici testualmente
rilevabili, dopo avere analizzato con cura il contenuto delle conversazioni
intercettate dalla parte offesa ed esaminato dettagliatamente le
controdeduzioni difensive (le stesse di quelle poste a sostegno del ricorso)
hanno evidenziato come da tali risultanze fosse
palpabile la soggezione del F. nei confronti degli imputati e la sua posizione
di debolezza, abilmente dagli stessi sfruttata per conseguire l’indebita
percezione di danaro in cambio della sollecita adozione delle delibere, di
stretta competenza dell’ufficio ricoperto dal coimputato M., concernenti sia la
liquidazione dei contributi regionali, a lui spettanti per il servizio
provvisorio di trasporto pubblico urbano prestato – peraltro già erogati dalla
Regione e versati nelle casse comunali -, sia la proroga del servizio stesso,
ovvero in cambio della promessa di favorirlo nella procedura di affidamento
definitivo del servizio, per il quale il F. aveva diritto di preferenza.

Del pari
destituita di fondamento appare la censura di cui al secondo motivo di
ricorso.

Anche qui giova richiamare
l’approdo ormai consolidato della giurisprudenza di questa Sezione, a mente del
quale il reato di concussione e quello di truffa aggravata dalla qualità di
pubblico ufficiale si distinguono tra loro per le modalità delle azioni, poste
in essere dall’agente, per cui si ha concussione
quando l’abuso della qualità assume preminente incidenza prevaricatrice, che
costringe il soggetto passivo dell’ingiusta prestazione, che egli sa non
dovuta, mentre si ha truffa aggravata, quando la qualità di pubblico ufficiale
concorre in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto
passivo, il quale viene convinto ad offrire una prestazione che egli crede
dovuta (Cass., Sez. 6^, 16 dicembre 2005- 23 gennaio 2006, n. 2677, rv. 233493; 5ottobre-26gennaio 1998, n. 11259; 16novembre 1993-17
febbraio 1994, n. 1926).

Nel caso in esame la
prospettazione del reato addebitabile alla S. in termini di truffa aggravata è
stata già esaminata dalla Corte distrettuale, che, nel respingerla, si è
allineata al principio suindicato, distinguendo innanzi tutto
la posizione dell’imputata, alla quale è stata addebitato il concorso
nella concussione, incompatibile con l’ipotesi autonoma del reato di cui
all’art. 640 c.p., e richiamando sul punto la prova, emergente dalle allegate
registrazioni, dell’accordo esistente tra lui e l’assessore comunale per
indurre il F. alle illecite dazioni di danaro.

Ed infatti,
ai fini della configurabilità del concorso nel reato proprio di concussione di
un extraneus, la prova della collusione tra il pubblico ufficiale e il privato
non può essere desunta da un comune interesse insito in vincoli interpersonali
o da un ruolo di virtuale adesione al delitto, ma deve provenire da un quid
pluris, ricavabile dalle modalità e dalle circostanze del fatto o dai rapporti
personali intercorsi tra le parti, che – come nel caso in esame – dimostrino
concretamente il raggiungimento di una intesa con il pubblico ufficiale (Cass.,
Sez. 6^, 5 novembre 2004-12 febbraio 2005, n. 5447, rv. 230875).

E non ha mancato il giudice del
gravame di evidenziare come nella fattispecie la persona offesa fosse ben conscia di offrire una prestazione non dovuta e di
conseguire vantaggi a lui dovuti.

Infine manifestamente infondata
si rivela la censura di cui al terzo motivo di ricorso, concernente la prova
della dazione del danaro, che mira a sollecitare una diversa ricostruzione del
fatto e una valutazione alternativa di merito, sulla quale peraltro ha già
risposto il giudice del gravame, quando, alla stregua della documentazione
bancaria acquisita, ha sottolineato che l’assegno di cinque milioni del 10
marzo 1994 servì da copertura per riscuotere la somma in contanti da versare e
che allo stesso modo l’imputato si procurò la residua somma di quindici milioni
con l’assegno in data 21 marzo 1994.

Al rigetto del ricorso segue la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e alla rifusione
delle spese sostenute dalla parte civile per questo grado di giudizio,
liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di
questo grado, sostenute dalla parte civile F.I.,
liquidate, come da nota, in euro 2.216,25, oltre IVA e C.A.