Civile

Wednesday 20 December 2006

Il difensore può autenticare la firma del cliente soltanto nel territorio italiano.

Il difensore può autenticare la
firma del cliente soltanto nel territorio italiano.

Tribunale Civile di Roma –
Sezione Lavoro sentenza n. 19254 del 07.11.2006 – causa r.g. 214008/2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6
giugno 2006 B. G., premesso di essere residente in Argentina e che l’Inps aveva
accolto la domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico dallo stesso
presentata in data 5 settembre 2001 con decorrenza 1 ottobre 1991 senza,
tuttavia, corrispondere sulle somme versate gli interessi legali e la
rivalutazione corrispondenti ad € 8.399,34, conveniva in giudizio l’Inps
chiedendo la condanna dell’istituto previdenziale al pagamento degli interessi
legali e della rivalutazione monetaria maturati sul trattamento pensionistico
cat. Vo.n. , oltre accessori di legge dalla data della
domanda al soddisfo e con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi
in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l’Inps
eccependo in via preliminare l’incompetenza per territorio del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale di Catanzaro, la nullità della procura alle liti
in quanto rilasciata da persona residente all’estero ed autenticata dal
difensore, l’improponibilità della domanda ai sensi dell’art.
44, comma 4 della legge n. 326/2003 l’intervenuto pagamento di quanto
dovuto a titolo di interessi legali, la prescrizione del credito vantato e
l’erroneità dei conteggi posti a fondamento della domanda. Concludeva in
conformità, col favore delle spese. Veniva ammesso, su
richiesta dell’Inps interrogatorio formale del ricorrente in merito al luogo in
cui sarebbe stata rilasciata la procura, ma la prova non veniva espletata per
assenza della parte. La causa, quindi, veniva discussa
e decisa all’odierna udienza mediante lettura della presente sentenza
pronunciata ai sensi dell’art 281 sexies c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente
esaminata l’eccezione di nullità della procura alle liti
sollevata dall’Inps, attenendo alla stessa ammissibilità della domanda,
L’eccezione è fondata e deve essere accolta. Si deve osservare che, nel caso di
specie, la sottoscrizione apposta da parte ricorrente in calce alla procura
rilasciata in favore del procuratore in questa sede costituito a margine del
ricorso è stata autenticata da quest’ultimo a norma dell’art. 83, comma3, c.p.c.. Poiché tuttavia parte ricorrente risiede all’estero,
l’Inps ha chiesto ed ottenuto di provare che tale procura sia stata rilasciata
al di fuori del territorio nazionale mediante l’interrogatorio formale di parte
ricorrente. In argomento, giova in linea generale ricordare come non sia ammesso il rilascio all’estero di procura speciale alle
liti mediante apposizione della stessa in calce o a margine del ricorso
introduttivo, in quanto il potere del difensore di autenticare la
sottoscrizione della parte non può estendersi oltre il territorio dello Stato
(in questi termini, tra le altre, si vedano Cass. 3 giugno 2003, n. 8897). Il
rilascio di detta procura all’estero può invece avvenire mediante atto con
sottoscrizione legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari ivi
esistenti (ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 445/2000[4]) ovvero, per gli Stati
aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (resa esecutiva in Italia con
legge 1253/1966), mediante atto con sottoscrizione autenticata dal notaio e
munito della formalità della cd apostille, da apporre
sull’atto stesso o su di un suo prolungamento utilizzando il modello regolato
in calce alla Convenzione stessa (in argomento si veda, da ultimo, Cass. 5
maggio 2006, n. 10312; 29 aprile 2005, n. 8933; 12 luglio 2004, n. 12821; 25
agosto 1997 n. 7943). D’altro canto è tuttavia noto che, nel caso in cui la
procura alle liti sia stata conferita a margine del
ricorso introduttivo e la relativa sottoscrizione sia stata autenticata da un
difensore esercente la professione in Italia, sussiste, pur in mancanza
dell’indicazione del luogo, una presunzione cd semplice che sia il rilascio
della procura che l’autentica della stessa siano avvenuti nel territorio dello
Stato, anche se il soggetto rappresentato risiede all’estero (cfr. Cass. 1
agosto 2001, n. 10485; 25 luglio 2000, n. 9746; S.U.,
16 novembre 1998 n. 11549). Tale presunzione, tuttavia, proprio perché di tipo
relativo, ben può essere superata con qualsiasi mezzo di prova contaria (arg.
ex art. 2729 c.c., a norma del quale le presunzioni
non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non
deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti) chiesta e fornita
dalla controparte, la quale invece sostenga – come nella specie – che il mandante
non sia mai venuto in Italia per rilasciare la procura apposta a margine del
ricorso introduttivo. In applicazione di tale principio generale, la S.C.,
ha infatti opportunamente chiarito che la prova in questione ben può essere
fornita per mezzo dell’interrogatorio formale del mandante, finalizzato proprio
alla dimostrazione dei modi e dei tempi nei quali il rilascio della procura in
questione è realmente avvenuto (cfr. Cass. 8 agosto 1979 n. 4618). Si deve
rilevare che nel caso in esame la suddetta presunzione non potrebbe neppure
operare in quanto non solo manca in calce alla procura l’indicazione del luogo
ove sarebbe stata conferita, ma tale località non si evince neppure dal
ricorso, il quale non porta nell’ultima pagina l’indicazione del luogo e della
data di redazione. Pertanto, ala luce di tale considerazione non potrebbe
neppure presumersi che la procura sia stata rilasciata in Italia, in quanto non
vi sono elementi per affermare che il ricorso medesimo sia stato redatto nel
territorio nazionale, mancando a tal proposito ogni indicazione di spazio
temporale. Inoltre, emerge dagli atti che parte ricorrente è residente
all’estero (e per la precisione in Argentina). Tali circostanze, valutate
insieme alla mancata comparizione della stessa per rendere l’interrogatorio
formale in ordine al luogo di rilascio della procura ed alla mancata produzione
in giudizio di copia del proprio passaporto dalla quale si sarebbe
potuto agevolemnte accertare quanto la stessa sia venuta per l’ultima
volta sul territorio nazionale consentono di ritenere adeguataemnte raggiunta
la prova contraria di cui si è detto. Né a diversa conclusione può giugngersi
affermando che nessun elemento di prova possa trarsi dalla mancata comparizione
della parte ricorrente all’interrogatorio formale in quanto la stessa, per
motivi di età o di salute o anche di tipo economico, non avrebbe potuto
affrontare il lungo viaggio che la separa dalla sede giudiziaria in cui si è
celebrato il presente processo. A tal proposito, infatti, premesso che non è
stata prodotta in atti alcuna certificazione medica attestante l’effettiva
impossibilità per la parte ricorrente di presentarsi davanti al giudice per
motivi di salute, come pure che la mera età avanzata della stessa non
costituisce certo, di per sé, prova dell’impossibilità di spostarsi in paese
diverso da quello di residenza, non si può non
constatare che, ove davvero tale spostamento fosse stato in concreto impedito
dall’età avanzata o dalle precarie condizioni di salute della stessa, sarebbe
comunque ben strano che tale utlima circostanza non avesse impedito anche il
viaggio in Italia pochi mesi or sono, ovverosia all’epoca del presumibile
rilascio della procura a margine del ricorso introduttivo (depositato nel mese
di giugno del corrente anno). Ed, infine, ad ulteriore conforto della
condivisibilità della suesposta ricostruzione della vicenda in esame, non si
può non evidenziare come parte ricorrente ben avrebbe potuto, ove davvero in
difficoltà (fisiche o anche solo economiche) ad affrontare il viaggio
dall’Argentina all’Italia per comparire davanti al giudice, inviare al proprio
difensore per posta o con qualsiasi altro mezzo di uso corrente, una fotocopia
del proprio passaporto, dal quale risultasse la data della sua ultima presenza
sul territorio nazionale. La mancata produzione del passaporto non fa dunque
che confermare la convinzione (raggiunta all’esito di un esame coordinato delle
suesposte risultanze istruttorie ed in applicazione dei principi di
interpretazione del comportamento processuale delle parti sanciri dagli
artt.232 e 116 c.p.c.) secondo la quale parte ricorrente non è mai venuta in
Italia per rilasciare la procura alle liti al procuratore in questa sede
costituito. Poiché dunque la procura alle liti in esame deve ritenersi
rilasciata all’estero, la stessa, non essendo munita delle forme di
autenticazione consentite dall’ordinamento (di cui si è detto in apertura di
motivazione) non può che essere dichiarata nulla, con conseguente
inammissibilità del ricorso. L’accogliemento dell’eccezione preliminare testé
esaminata impedisce poi, com’è ovvio, di esaminare nel merito la fondatezza
della domanda di parte ricorrente e delle altre eccezioni preliminari di parte
resistente. In applicazione del principio stabilito dall’art. 92, 2 comma,c.p.c., considerato che ricorrono giusti motivi di ordine
equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti nonché tenuto
conto delle ragioni della decisione, incentrata su una questione di ordine
preliminare, le spese della causa ben possono essere interamente compensate tra
le parti.

P.Q.M.

disattesa
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara inammissibile il ricorso
proposto da B.G. in data 6 gugno 2006 e compensa integralmente tra le parti le
spese di lite.

Roma, 7 novembre 2006

Il Giudice

Dott. Giovanni Mimmo

Depositato in cancelleria in data
07.11.2006