Tributario e Fiscale

Monday 18 September 2006

Il decreto legge per il rimborso dell’ IVA a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE.

Il decreto legge per il rimborso
dell’IVA a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE.

DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006,
n. 258 (in G.U. n. 215 del 15 settembre 2006) – Disposizioni urgenti di
adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in
data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità
dell’IVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Visti gli articoli 19 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernenti la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);

Vista la sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa
C-228/05;

Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l’adeguamento alla suddetta
sentenza della Corte di giustizia;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2006;

Sulla proposta del Vicepresidente
del Consiglio dei Ministri;

E m a n a

il
seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini dell’attuazione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006
nella causa C-228/05, i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre
2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via
telematica entro il 15 dicembre 2006,
a pena di decadenza, apposita istanza di rimborso,
utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono
individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a
fondamento dell’istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati
arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai
fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.

2. Sono in ogni
caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell’imposta
sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre
2006.

NAPOLITANO

D’Alema, Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella