Famiglia

Thursday 29 May 2008

Il decreto che abolisce l’ ICI sulla prima casa.

Il decreto che abolisce l’ICI
sulla prima casa.

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n.
93 Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
(GU n. 124 del 28-5-2008 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti di carattere finanziario
che incrementano il potere di acquisto delle famiglie, anche mediante
l’adozione di misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonchè di
rilancio e sviluppo economico;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

E m a n a il seguente decreto-legge:



Art. 1.

Esenzione
ICI prima casa

1. A decorrere dall’anno 2008
è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella
considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, nonchè quelle ad esse
assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8,
commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L’esenzione si applica
altresi’ nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni;
sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e
2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4. La minore imposta che deriva
dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, e’ rimborsata ai singoli comuni, in
aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell’articolo 8 del decreto
legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. A
tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell’interno l’apposito
fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere
dall’anno 2008. In
sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e
modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che
il Ministro dell’interno provvede ad attuare con proprio decreto. Relativamente
alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia,
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che
provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro
territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.

5. Al fine di garantire il
contributo di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17
gennaio 2006, come determinato dall’articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, il Ministero dell’interno eroga al soggetto di cui al medesimo
decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalità, lo 0,8 per
mille dei rimborsi di cui al comma 4.

6. I commi 7, 8 e 287
dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

7. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo
patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo
fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario,
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo 1, comma
796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nonche’, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già
previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall’organo
esecutivo all’organo consiliare per l’approvazione nei termini fissati ai sensi
dell’articolo 174 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Art. 2.

Misure
sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro



1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1°
luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo
complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro
straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro
supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche
effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di
lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del
presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di
produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento
economico dell’impresa.

2. I redditi di cui al comma 1
non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione
economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o
del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il
computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni
previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla
base del reddito di cui al comma 5.

3. L’imposta sostitutiva è
applicata dal sostituto d’imposta. Se quest’ultimo non è lo stesso che ha
rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario
attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro
dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l’accertamento, la
riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili,
le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

5. Le disposizioni di cui ai
commi da 1 a
4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al
settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore,
nell’anno 2007, a
30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le
organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu’ rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle
disposizioni in esso contenute. Alla verifica
partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, al
fine di valutare l’eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Nell’articolo 51, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) è soppressa.



Art. 3.

Rinegoziazione
mutui per la prima casa



1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria
italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all’adesione delle
banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di
rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito
ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del
1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell’abitazione principale anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.

2. La rinegoziazione assicura
la riduzione dell’importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello
della rata che si ottiene applicando all’importo originario del mutuo il tasso
di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai
sensi del contratto nell’anno 2006.
L’importo della rata cosi’ calcolato
rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. La differenza tra l’importo
della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e
quello risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di
finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all’IRS a
dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.

4. Nel caso in cui,
successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l’importo
della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e
quello risultante dall’atto di rinegoziazione generi saldi a favore del
mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di
finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti
interamente rimborsato l’ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata
variabile originariamente prevista.

5. L’eventuale debito
risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, è
rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale
all’ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l’ammortamento è
calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è
regolato il conto accessorio purche’ piu’ favorevole al cliente.

6. Le garanzie già iscritte a
fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso,
secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di
detto mutuo. 7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106
del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui
al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalità definite nella
stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. L’accettazione della proposta è
comunicata dal mutuatario alla banca o all’intermediario finanziario entro tre
mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo
esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente
al 1° gennaio 2009.

8. Le operazioni di
rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano
costi nei riguardi dei clienti.



Art. 4.

Sviluppo
dei servizi di trasporto aereo



1. La somma erogata ad Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, è rimborsata nel minore
termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione o della
perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze e il 31 dicembre 2008.

2. Le medesime somme sono
gravate da una maggiorazione del tasso di interesse previsto dall’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari all’1 per cento.

3. Le somme di cui al comma 1 e
gli interessi maturati sono utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle
riserve al di sotto del livello minimo legale. 4. In caso di liquidazione
dell’Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A., il debito
di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti
tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.

5. All’esito della cessione o
della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze di cui al comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati
utilizzati per fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono
ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo
rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.

6. Il ripristino degli obblighi
di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di
Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso
le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati
e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti. 7.
All’onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro
per l’anno 2008, si fa fronte: a) quanto a 205 milioni di euro mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 841, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) quanto a 85 milioni di euro mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 847, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) quanto a 10 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della solidarietà sociale.

8. L’importo di 300 milioni di
euro viene versato sulla contabilità speciale 1201,
utilizzata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008,
n. 80, per concedere l’anticipazione ad Alitalia – Linee aeree italiane S.p.A.
Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa
proporzione e fino alla concorrenza massima dell’importo ridotto, alle
autorizzazioni di spesa di cui al’articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.



Art. 5.

Copertura
finanziaria



1. Le autorizzazioni di spesa di cui all’elenco n. 1, allegato al presente
decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.

2. Le risorse rivenienti dalla
riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni
di euro per l’anno 2008, 842,3 milioni di euro per l’anno 2009, 644,5 milioni
di euro per l’anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2011, nonchè quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai
commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l’anno 2008, 749,1 milioni
di euro per l’anno 2009, 213,1 milioni di euro per l’anno 2010, 124,5 milioni
di euro per l’anno 2011, 131,5 milioni di euro per l’anno 2012, 79,5 milioni di
euro per l’anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, sono
iscritte nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 22, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari
competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto
dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere
rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di
spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in
annualità e a pagamento differito. Le variazioni tra spese di funzionamento e
quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento
delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell’ambito del
programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l’utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una
dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2008, 100 milioni di euro per
l’anno 2009 e 60 milioni di euro per l’anno 2010, da utilizzare a reintegro
delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L’utilizzo del fondo e’
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.

5. Gli articoli 22-quater e
47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono
revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.

6. La somma iscritta nel
bilancio dello Stato per l’anno 2008, nell’ambito della missione
«Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Sistemi stradali e
autostradali», in attuazione dell’articolo 1, comma 1155, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2
per l’intero importo di 1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette
risorse una quota pari a 611 milioni di euro è versata nell’anno 2008 su
apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all’entrata del
bilancio dello Stato nell’anno 2009 per 438 milioni di euro e nell’anno 2010
per 173 milioni di euro.

7. Ai
maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonchè dal comma 4 del
presente articolo pari, per l’anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano a
2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di
indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l’anno 2009 e pari a
1.760 milioni di euro per l’anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2011, si provvede:

a) quanto a 2.494,1 milioni di
euro per l’anno 2008, a
1.763,5 milioni di euro per l’anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l’anno 2010, a 311 milioni di euro
per l’anno 2011, a
318 milioni di euro per l’anno 2012,
a 266 milioni di euro per l’anno 2013 e a 262 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del
fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei
commi 6 e 8;

b) quanto a 37 milioni di euro
per l’anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall’articolo 2, comma 6;

c) quanto a 438 milioni di euro
per l’anno 2009 e 173 milioni di euro per l’anno 2010, mediante utilizzo delle
maggiori entrate rivenienti dal comma 6;

d) quanto a 985,8 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento
degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) quanto a 170 milioni di euro
per l’anno 2008 e a 452,4 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

2008

2010

Ministero dell’economia e
delle finanze 00

6.158.000

17.418.0

Ministero del lavoro e della
previdenza sociale

29.000

Ministero della giustizia

20.490.000

36.146.000

Ministero della pubblica
istruzione

19.250.000

Ministero dell’interno

33.000.000

64.093.000

Ministero delle politiche
agricole,alimentari e forestali

171.000

Ministero per i beni e le
attività culturali

4.989.000

11.809.000

Ministero della salute

20.670.000

151.682.000

Ministero dei trasporti

800.000

3.120.000

Ministero dell’università e
della ricerca

4.372.000

2.958.000

Ministero della solidarietà
sociale

60.100.000

165.145.000

Totale . . .

170.000.000

452.400.000



8. Affluiscono, altresi’, al fondo di cui al comma 2
le risorse finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, relative ai
seguenti accantonamenti:

2008

2009

2010

Ministero dell’economia e
delle finanze

65.000.000

128.100.000

198.000.000

Ministero affari esteri

2.300.000 3.000.000

2.300.000 3.000.000

2.300.000 3.000.000

Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali

200.000

Ministero per i beni e le
attività culturali

7.700.000

41.000.000

41.800.000

Totale

75.000.000

172.100.000

240.000.000

9. Alla legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;

b) all’articolo 2 sono
apportate le seguenti modifiche:

1) al comma
57, le parole da: «che per l’anno 2008» fino alla fine, sono sostituite dalle
seguenti: «che per l’anno 2008 e’ integrato di 35 milioni di euro.»;

2) al comma
60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9
milioni»; e alla lettera b), le parole: «5,5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «4 milioni»;

3) al comma
61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro per l’anno 2008»;

4) al comma
205, le parole da: «14 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti:
« 8,8 milioni di euro per l’anno 2008.»;

5) al comma
247, le parole da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti:
«17,5 milioni di euro per l’anno 2008.»;

6) al comma
309, le parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «1,9 milioni di euro per l’anno 2008.»;

7) al comma
310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti:
«100 mila euro per l’anno 2008.»;

8) al comma 401, le parole:
«All’onere derivante dai commi da 396
a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l’anno
2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009,»
sono sostituite dalle seguenti: «All’onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a complessivi
euro 100.000 a
decorrere dal 2008,»;

9) al comma 409, le parole: «A
decorrere dall’esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’esercizio finanziario 2008 e’ autorizzata
la spesa di 1,5 milioni di euro»;

10) al comma
410, le parole: «3 milioni di euro a decorrere dall’anno» sono sostituite dalle
seguenti: «1,5 milioni di euro per l’anno»;

11) il comma 437 è sostituito
dal seguente: «437. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le
politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010.»;

12) il comma 519 è sostituito
dal seguente: «519. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 25 milioni per l’anno
2008 e di 30 milioni per l’anno 2009. Per l’anno 2010 le risorse del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30 milioni di euro annui.»;

13) il comma 535 è sostituito
dal seguente: «535. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;

14) il secondo periodo del
comma 1152 dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 2006, n. 296, è sostituito
dal seguente: «L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.»;

15) il secondo periodo del
comma 584 è soppresso.

10. Al decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
all’articolo 6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo è sostituito dai
seguenti: «L’onere derivante dal comma 1 è valutato in 24,8 milioni di
euro per l’anno 2008. L’autorizzazione
di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 48,8
milioni di euro per l’anno 2008.»;

b)
all’articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) è soppressa; c) all’articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

11. All’articolo
1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«50 milioni di euro per l’anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l’anno 2008».

12. Sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di
spesa di cui all’elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto previsto
dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le autorizzazioni di spesa
utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni
legislative rideterminate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali
provvedimenti attuativi adottati, incompatibili con il presente articolo,
restano privi di effetti.

13. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 6.

Entrata in
vigore

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.