Assicurazione ed Infortunistica

Friday 10 October 2003

Il danno morale va svincolato dal danno biologico: anche in presenza di danni permanenti modesti può darsi la necessità di grave danno morale. E’ l’ innovativa decisione del Tribunale di Bologna. Tribunale di Bologna – Sezione Seconda Civile -Sentenza 10

Il danno morale va svincolato dal danno biologico: anche in presenza di danni permanenti modesti può darsi la necessità di grave danno morale. E linnovativa decisione del Tribunale di Bologna

Tribunale di Bologna – Sezione Seconda Civile -Sentenza 10 febbraio – 9 giugno 2003

Sentena 3203/2003

Giudice Unico Dr.ssa Chiara Graziosi

Z. Attrice – Avv. Isabella Trebbi

X Convenuto

AZ. USL DI K. Convenuta

Compagnia Assicurativa Y Convenuta

Conclusioni

Il procuratore dell’attrice chiede e conclude:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Bologna, premessa opportuna declaratoria del caso

Nel merito

Dichiarare e quindi condannare il convenuto X al risarcimento dei danni tutti subiti dall’attrice, in conseguenza dell’evento per cui è causa che si riconducono al:

– danno biologico, quantificato in una percentuale pari al 16-18%, o in quella maggiore o minore percentuale che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi in base alle Tabelle adottate da codesto Tribunale;

– danno morale, da liquidarsi in base alle Tabelle adottate da codesto Tribunale nella misura massima consentita;

– danno estetico, da liquidarsi in via equitativa, tenendo conto dell’età e dell’incidenza di tale evento nella sfera di vita anche sessuale dell’attrice;

– oltre ad eventuali ulteriori voci di danno che dovessero risultare dall’espletata istruttoria.

Oltre alla integrale rifusione delle spese di causa, spese per la CTP compresa, e delle spese sostenute per periodo 1995-1998 di cui al foglio di deduzioni predetto”.

Il procuratore della convenuta AZ. USL DI K. e del convenuto X chiede e conclude:

“Piaccia al Tribunale Illustrissimo dare atto della congruità della somma offerta banco iudicis respingendo ogni domanda attore per importi superiori e liquidando nella misura che riterrà giusta e fondata le spese legali”.

Il procuratore della convenuta Compagnia Assicurativa Y chiede e conclude:

“Piaccia al Tribunale Illustrissimo dichiarare inammissibili e/o improponibili e comunque respingere qualsiasi domanda nei confronti della Compagnia Assicurativa Y condannando l’attrice a rifondere spese, competenze e onorari fino all’udienza del 30.06.1999 come precisato nel verbale di udienza medesimo”.

Svolgimento del processo

Con citazione 26.6.98 la Z. conveniva le controparti esponendo che in un’operazione chirurgica praticatale presso l’Ospedale Civile di K il 3.12.95 dall’equipe del X le era stato lasciato nell’addome un filo metallico, come fu scoperto con esame radiologico 14.3.96; il 18.3.96 pertanto era stata nuovamente operata nel suddetto ospedale e le si asportava dall’addome “un rotolo di garza laparotomica…al quale avevano già aderito alcune anse intestinali”. Chiedeva perciò la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei convenuti al risarcimento dei conseguenti danni, indicativamente quantificati in L. 144.471.525 oltre a danno estetico e accessori.

Si costituiva la convenuta USL, chiedendo il rigetto “di ogni domanda attorea …che non sia pienamente provata sia in punto an, sia in punto quantum”.

Si costituiva altresì X, chiedendo il rigetto d’ogni domanda nei suoi confronti.

Si costituiva inoltre Compagnia Assicurativa Y, eccependo l’inammissibilità/improponibilità dell’azione diretta nei suoi confronti quale assicuratore per la responsabilità civile dell’Azienda USL di K. Era disposta CTU, al cui esito, disattese le ulteriori istanze istruttorie, era disposto con ordinanza 18.4.2001 un tentativo di conciliazione, che non poteva esperirsi per mancata comparizione dei convenuti. Disposta poi un’integrazione della CTU, precisate quindi le conclusioni il 7.11.2002 (udienza in cui USL e X versavano all’attrice ¬ 30.212,73), la causa era trattenuta, scaduti i termini.

Motivi della decisione

Riguardo al rapporto processuale Z. / Compagnia Assicurativa Y, all’udienza 4.3.99, fissata ex art. 183 cpc. ed effettivamente prima udienza di trattazione della presente causa, l’attrice dichiarava di rinunciare alla domanda nei confronti di tale convenuta. A parte che tale rinuncia (che è da distinguersi dalla rinuncia agli atti, essendo rinuncia al diritto sostanziale e non al processo) non è stata mai ex adverso accettata, deve pure rilevarsi che la dichiarazione a verbale non è sottoscritta dalla Z.; sottoscrizione indispensabile, trattandosi di atto dispositivo del diritto.

Deve dunque esaminarsi la posizione. Al riguardo, è fondata l’eccezione – da qualificarsi di difetto di legittimazione passiva di Compagnia Assicurativa Y, che non ha rapporto contrattuale con la Z., non configurandosi neppure qui una fattispecie normativa che consenta di agire direttamente verso l’assicuratore del preteso danneggiante.

Passando al rapporto processuale con l’Azienda USL di K e con X, va ricordato che all’udienza di p.c., come già accennato, la difesa dei suddetti ha offerto banco judicis un assegno circolare di ¬ 30.212,73 “che potrà essere trattenuto anche a titolo di preteso acconto”, concludendo nel senso che il Tribunale desse atto “della congruità della somma offerta…respingendo ogni domanda attorea per importi superiori e liquidando nella misura che riterrà giusta e fondata le spese legali”. Da ciò si evince che la contestazione dell’an (presumibilmente per l’inequivoco esito della CTU) è venuta a cessare, permanendo resistenza solo su un quantum superiore alla somma versata che controparte ha accettato a titolo di acconto.

Deve perciò esaminarsi solo il profilo della quantificazione del danno, per determinare se sia superiore o meno alla somma suddetta.

In citazione l’attrice chiedeva (cfr. sub 12 e 13) danni biologici permanenti (che quantificava nel 29%), I.T.T. per 240 giorni e I.T.P. per 120 giorni, oltre al danno morale e alle spese mediche (che asseriva di aver sostenuto per complessive L. 1.045.100). L’attrice forniva inoltre un calcolo, che qualificava indicativo, delle somme che le sarebbero spettate per i danni biologici e morali (L. (79.026.425+13.200.000+3.300.000+47.800.000) = L. 143.326.425), che, sommato agli esborsi per spese mediche, portava a L. 144.371.525. Nelle conclusioni di citazione, dunque, l’attrice chiedeva “in via indicativa” danni per un totale di L. 144.471.525 (evidentemente per un errore di calcolo, essendo la somma finale risultante dalla citazione, come si è appena visto, di L. 144.371.525), oltre a danno estetico da determinarsi equitativamente, e accessori, “comunque” chiedendo la “maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia”.

Se, dunque, la quantificazione prospettata è del tutto non vincolante, non configurandosi, se la si modifica nel senso di maggiorarla, ultrapetizione visto l’inequivoco riferimento alla maggiore o minor somma di giustizia, diversamente deve ritenersi per quel che concerne non la quantificazione dei danni, bensì l’identificazione dei danni stessi.

Le voci di danno, cioè, sono state inequivocamente individuate nell’atto introduttivo come danno biologico (permanente e non), estetico, morale e patrimoniale nel senso di esborsi per spese mediche. Nelle memorie poi depositate dall’attrice ex artt. 180 e 183 cpc. non figura modifica delle sue pretese sotto questo aspetto, non introducendosi doglianze di altre voci di danno; nè tantomeno ciò risulta essere avvenuto all’udienza ex art. 183 cpc.

E’ dunque tardiva la pretesa, in seguito avanzata dalla Z., di risarcimento, quale ulteriore voce di danno, delle spese legali stragiudiziali sostenute durante le trattative che precedettero l’instaurazione della causa; e ciò, per quanto occorrer possa, è rilevabile anche d’ufficio, visto l’interesse pubblicistico sotteso alle decadenze processuali (cfr. Cass. 2000/4376). Va altresì segnalato che, nelle precisate conclusioni, il danno biologico è quantificato al 16-18% o nella percentuale di giustizia e non è più fornita alcuna quantificazione “indicativa”. Irrilevante deve ritenersi il riferimento alle “Tabelle adottate da codesto Tribunale”.

Infatti il Tribunale di per sè non ha adottato alcuna tabella, sussistendo semmai “tabelle” di sezione; e d’altronde, tali scelte sostanzialmente normative competono esclusivamente al legislatore, dovendo il giudice, in difetto di regole generali appunto legislative, fondarsi sulla specifica valutazione del caso concreto nelle sue caratteristiche e particolarità (come del resto riconosce in sostanza la stessa attrice riferendosi – cfr. conclusionale, pag. 19 – al danno personalizzato).

Occorre allora procedere alla quantificazione, premettendo che, per comodità di calcolo, si determineranno i valori rapportandoli all’epoca dell’udienza di precisazione delle conclusioni (7.11.2002, cioè quasi all’attualità) per poter più facilmente “confrontarsi” con l’importo in tale sede versato.

La CTU ha constatato nell’addome dell’attrice un “esito cicatriziale di mano chirurgica sovra-sottombelicale, lungo circa 24 cm., irregolare, adeso ai piani profondi, della larghezza massima di ca. 1,5 cm.; in regione sovra-paraombelicale sinistra: si apprezza diastasi della muscolatura addominale con laparocele del diametro di circa 10 cm., assai dolente”; e ha osservato che trattasi di “ampio laparocele sovraparaombelicale sinistro con spiccata sintomatologia algico-disfunzionale soggettiva”.

La quantificazione del danno biologico in 9% (oltre a I.T.T. complessivamente di 40 giorni, I.T.P. al 50% per complessivi 40 giorni e I.T.P. al 25% di complessivi 40 giorni) è stata motivata dal CTU all’udienza 6.3.2002 nel senso della derivazione da “1) esiti aderenziali o sindrome aderenziale di plurimi accessi chirurgici per via addominale nonché 2) della recidiva di laparocele post-chirurgico addominale concausato dalla lassità della parete addominale indotta dai più accessi chirurgici resi necessari in conseguenza dell’errore professionale accertato”.

Tale motivazione appare più una descrizione del danno che una motivazione della sua quantificazione: quantificazione che appare, visto quanto rilevato dalla stessa CTU sulle cospicue dimensioni sia dell’esito cicatriziale in sè sia del laparocele, nonchè sulla rilevanza delle loro conseguenze (“spiccata sintomatologia algico-disfunzionale”), alquanto riduttiva.

Deve tenersi conto, infatti – e non pare che la CTU abbia considerato adeguatamente tali aspetti – che, secondo la migliore interpretazione (cfr. p.es. Cass. 1993/10153) il danno biologico non va inteso come mera lesione all’integrità fisica dell’individuo, ma all’individuo in senso psico-fisico, rifrangendosi invero su tutta la personalità del soggetto, e dunque comprendendo anche il pregiudizio estetico e alla vita di relazione.

Considerato tutto questo, si reputa corretta una quantificazione del 15%, mentre si stima adeguata quella di I.T.T. e I.T.P..Valutando allora sia l’età, non particolarmente anziana, dell’attrice quando è intervenuta la lesione, sia la natura di questa – incluse le caratteristiche che la connotano, soprattutto sul piano algico-disfunzionale e della grave compromissione estetica – appare corretto quantificare (ai valori, si ripete, del 7.11.2002) un importo di ¬ 2.582,28 per ogni punto, e così per un totale di 38.734,20.

Riguardo all’I.T.T., per ogni giorno si stima adeguata una quantificazione di ¬ 51,65, così ottenendosi ¬ (51,65×40) = ¬ 2.066,00; per i 40 giorni di I.T P. al 50% si avrà perciò ¬ 1.033,20, e per i 40 giorni di I.T.P. al 25% si avrà ¬ 516,40. Complessivamente, allora, ¬ (2.066 + 1.033,20 + 516,40 + 38.734,20) = ¬ 42.349,80.

Quanto al danno morale, va subito rilevato come non sia affatto condivisibile l’apodittica quantificazione in una percentuale del danno biologico, essendo questo solo una, per quanto importantissima, delle fonti del danno morale.

Va altresì osservato, sempre contro tale criterio di quantificazione, che esso normalmente è profondamente influenzato dall’importo del biologico permanente, laddove possono verificarsi fattispecie di grave danno morale pur in presenza di postumi permanenti assai modesti.

Nel caso in esame, il danno morale collegato al biologico è particolarmente spiccato, visti i disturbi conseguiti e poi, soprattutto, la necessità di sottoporsi ad altri due interventi chirurgici conseguita alla negligenza commessa nel primo; interventi, si noti, tutt’altro che ambulatoriali, bensì di notevole impatto fisico, come si evince dalle cartelle cliniche agli atti. Sempre collegato al biologico è un’ulteriore causa di danno morale, quella rappresentata dal trovarsi il proprio corpo sfigurato e deformato sia per la cicatrice sia e soprattutto per il laparocele; e questo, si ripete, in una donna che, considerata anche la durata media della vita che oggi si prospetta per il suo sesso, non può certo definirsi già nella fase finale della sua esistenza, ma anzi dovrebbe ritenersi ancora completamente adeguata ad ogni vita di relazione anche affettiva e a ogni normale incombenza quotidiana.

Infine, ulteriore elemento da cui sortisce il danno morale nella fattispecie, avulso dall’aspetto biologico in sè, si riscontra nelle modalità in cui l’evento lesivo si è verificato: una cosa è subire una menomazione per una patologia naturalmente insorta, un’altra è subirla per un’evidente trascuratezza del sanitario cui si era affidata, che non solo non ha operato con una diligenza minima (non altrimenti può definirsi la condotta di chi “richiude” il paziente dopo avervi lasciato dentro attrezzatura medica, come qui è accaduto), ma non prende in seria considerazione neppure i successivi sintomi causati dalla sua mancanza di diligenza, limitandosi sul punto a una affrettata diagnosi “probabilistica” (cfr. la lettera di dimissioni 13.12.95 in cui il X scrive che nel decorso post-operatorio si è verificata una gastroenterite acuta – “presumibilmente virale”) e non fornendo quell’attenzione postoperatoria che dovrebbe connotare il rapporto chirurgico-paziente (cfr. Cass. 1979/1441; infatti l’individuazione della presenza del corpo estraneo è ascrivibile ai sanitari di un diverso ospedale, come risulta dalle produzioni documentali attoree); e la seconda ipotesi è indubbiamente ben più gravosa e sgradevole sul piano psicologico.

Considerati tutti questi elementi, si stima equo quantificare (ai valori 7.11.2002) il danno morale complessivo in ¬ 40.000, su cui spetteranno gli interessi legali di mora dall’evento al saldo. Si avrà pertanto ¬ [(42.349 ,80+40.000)] – ¬ 30.212,73 = 52.137,07. Su questa somma spetterà, essendo debito di valore, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita su base nazionale per famiglie di operai e impiegati dal 7.11.2002 via via sino al saldo effettivo; su di essa così adeguata spettano pure gli interessi legali di mora dal 4.12.95 al saldo effettivo.

Spetta inoltre alla Z. il rimborso delle spese mediche dimostrate documentalmente per un totale di L. 502.600, cioè ¬ 259,57, le altre non apparendo univocamente collegabili alla vicenda de qua o non potendo (è il caso della perizia medico-legale) qualificarsi terapeutiche.

Su tale somma, debito ab origine sorto in valuta, spettano solo gli interessi legali di mora che, viste le diverse date degli esborsi, si ritiene equo far decorrere dal 18.6.97 (cfr. doc. 16) al saldo effettivo.

La condanna dei due convenuti è ovviamente solidale (cfr. già Cass. 1997/1476); su di essi, in quanto soccombenti, graveranno solidalmente anche le spese di CTU, come liquidate in corso di causa sempre solidalmente, per il comune interesse processuale, vanno condannati a rifondere le spese di causa, come liquidate in dispositivo, all’attrice. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra l’attrice e l’ulteriore convenuto Compagnia Assicurativa Y.

P.Q.M.

contrariis reiectis:

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta Compagnia Assicurativa Y;

2) compensa le spese tra l’attrice e la suddetta convenuta;

3) condanna solidalmente gli ulteriori convenuti a risarcire l’attrice nella misura di ¬ 52.137,07, oltre a rivalutazione e interessi legali di mora come da motivazione, per danno biologico e morale, e nella misura di ¬ 259,57 oltre a interessi legali di mora dal 18.6.97 al saldo;

4) pone a carico solidalmente dell’Azienda USL di K. e di X le spese di CTU, come liquidate in corso di causa;

5) condanna solidalmente i due suddetti convenuti a rifondere all’attrice le spese di causa, per un totale di ¬ 18.090,30, di cui ¬ 3.991,26 per diritti ed ¬ 11.837,20 di onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.