Assicurazione ed Infortunistica

Wednesday 28 March 2007

Il danno morale terminale da incidente stradale.

Il danno morale “terminale” da
incidente stradale.

Cassazione – Sezione terza civile
–sentenza 16 gennaio – 22 marzo 2007, n. 6946

Presidente Fiduccia – Relatore
Petti

Pm Sgroi – conforme – Ricorrente
R.V. – Controricorrente Sara Assicurazioni Spa

Svolgimento del processo

Con citazione del 4 ottobre 2000,
R. V., in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori G. e G. P.,
conveniva, dinanzi al tribunale di Torre Annunziata, C.M.G., quale conducente
(proprietaria assicurata dell’autoveicolo) e l’assicuratrice Sara e ne chiedeva
la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla morte
del marito P. F.

L’attrice sosteneva che
l’incidente stradale, avvenuto in Poggiomarino il 12 gennaio 2000, era avvenuto
per la responsabilità esclusiva della C., la quale, a bordo di una Lancia Y
aveva invaso l’opposta corsia, venendo a collisione con la Ford Fiesta ivi
condotta da F.P., che riportava lesioni mortali, decedendo nella stessa
giornata.

Si costituiva l’assicurazione,
resistendo alla domanda; restava contumace la conducente convenuta.

Il Tribunale di Torre Annunziata,
con sentenza del 13 febbraio 2002, ritenuta la colpa esclusiva della C., la
condannava in solido con la Sara,
al pagamento in favore della vedova e dei figli minori, della somma complessiva
di lire 1.220.000.000, oltre interessi e spese di lite.

Contro la decisione proponeva
appello la Sara,
in punto di concorso di colpa e di eccessiva liquidazione dei danni morali e
patrimoniali; restava contumace la
C. Si costituiva la
R., in proprio e nella qualità, proponendo appello
incidentale sempre in punto di ridotta od omessa liquidazione dei danni.

La Corte di appello di Napoli,
con sentenza depositata il 30 ottobre 2002 così decideva: in parziale riforma
ripartisce le colpe, nella misura dell’80% a carico della C. e per il restante
20% a carico del defunto P.

La Corte procedeva quindi (v:amplius in dispositivo) alla rideterminazione delle varie
voci di danno, condannando in solido la
Sara e la C.
alla rifusione dei 2/3 delle spese di primo grado, compensando tra le parti le
spese dello appello.

Contro la decisione ricorre R.
V., in proprio e nella qualità, deducendo cinque motivi di ricorso. Resiste la Sara con
controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento in
relazione al primo ed al quarto motivo, assorbito il secondo ed il quinto,
rigettandosi nel resto, per le seguenti considerazioni.

Preliminare è la considerazione
del primo motivo che attiene alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e
delle condotte dei conducenti antagonisti, alla luce delle regole di cui al
primo e secondo comma dell’articolo 2054 Cc.

Deduce il ricorrente: l’error in
iudicando in relazione alla applicazione della regola di cui al primo comma, in
relazione alla ricostruzione del fatto storico non controversa per la dinamica
dello scontro degli automezzi ed in ordine alle prove di aver fatto, il defunto
coniuge, tutto il possibile per evitare il danno. Il motivo è dotato di ampia
autosufficienza, indicando le fonti di prova ed in particolare il rapporto dei
carabinieri con descrizione del sinistro e dello stato dei luoghi e le foto che
illustrano la posizione terminale dei mezzi. Deduce la difesa della ricorrente
che l’incidente avvenne per la invasione della corsia,
imprevedibile ed improvvisa, e che il P. teneva rigorosamente la destra,
procedendo a velocità moderata e che non aveva avuto il tempo tecnico materiale
per porre manovre dirette ad evitare il terribile impatto.

Censura poi il passo della
sentenza (ff 7 ed 8) dove la
Corte dichiara di applicare alla fattispecie un principio di
diritto affermato da questa Corte in un caso simile (invasione di
semicarreggiata) (cfr Cassazione 3726/94), per sostenere che nella specie il
conducente che ha subito l’invasione non aveva dato la
prova di aver fatto di tutto il possibile per evitare l’evento, e stabilire, in
concreto un nuovo riparto delle colpe, addossando una compartecipazione minima
al F.P.

Il ragionamento del giudice del
riesame non appare plausibile e neppure giuridicamente fondato, posto che
emerge, dalla ricostruzìone del fatto storico, la condotta imprudente ed
imperita della C. che con il proprio mezzo ha invaso la corsia, ponendo in
essere una gravissima situazione di pericolo, con ciò applicandosi il criterio
della causalità esclusiva nella produzione dello evento lesivo (incidente
stradale con lesioni mortali), e per contro è dato rilevare una
semplice congettura in ordine ad una corresponsabilità minima del P., non
suffragata da alcun elemento fattuale di riscontro. come
evidenziato dalla obbiettiva ricostruzione fatta dal personale specializzato
dell’Arma e dal suo rapporto: mentre a tal fine restava incombente l’indagine
circa la esigibilità, da parte del conducente antagonista, per la
imprevedibilità e la improvvisa situazione di pericolo, di una manovra di
emergenza adeguata, e comunque il riscontro di un suo profilo di colpa.

La attribuzione
della responsabilità esclusiva, già esattamente considerata del primo giudice,
e la illogica applicazione dì una presunzione di colpa a carico del conducente
che ha subito l’evento, senza il rilievo di eventuali possibili manovre di
emergenza, rendono dunque evidente il fondamento della indicata prima censura
sotto i due rilievi dell’error in iudicando per la applicazione di un principio
di presunzione semplice,superabile dalla prova contraria (articolo 2054 primo
comma Cc) e del difetto di motivazione in ordine alla valutazione comparativa
delle condotte dei conducenti antagonisti, secondo una dinamica non controversa
in atti.

L’accoglimento del primo motivo
determina la necessaria riliquidazione dei danni consequenziali all’evento
lesivo, che è plurioffensivo e dunque riverbera i suoi effetti sugli stretti
congiunti della vittima.

Venendo pertanto all’esame dei
restanti motivi, per chiarezza sarà seguito l’ordine di deduzione:

nel
secondo motivo si deduce l’error in iudicando ed il vizio della motivazione sul
quantum liquidato ai congiunti come danno patrimoniale emergente e futuro,
lamentandosi la irragionevole riduzione compiuta dal giudice di appello anche
in relazione alla asserita ascrivibilità del concorso di colpa.

Il motivo resta assorbito, per il
quantum, dalla esclusione della ascrivibilità del concorso di colpa e dunque il
danno sarà liquidato per l’intero, tenendosi conto della durata prevedibile
della attività lavorativa e delle chances di tale attività, e delle condizioni
peculiari del nucleo familiare composto dalla moglie e dai due piccoli figli
minori, in ordine al dovere di solidarietà per il mantenimento di tale nucleo
(cfr:Cassazione 22593/04 per utile riferimento).

Nel terzo motivo si denuncia
l’error in iudicando per la negazione della trasmissibilità iure hereditatis
del danno biologico da morte, e per la negazione del danno psichico subito e
subendo dai figli minori per la perdita della presenza paterna.

Il motivo contiene due diverse
censure, che tuttavia risultano infondate per difetto di specificità la prima,
e per difetto di prove, anche in via presuntiva le seconde.

Quanto alla prima censura, si
osserva che il P. era rimasto in vita, lucido di
mente, nelle due ore necessarie per l’arrivo dell’ambulanza, decedendo solo
durante il trasporto. Il danno biologico consequenziale alla lesione mortale,
come lesione della integrità fisica, riguarda un lasso di tempo troppo breve
quantificabile, ancorché si debba ammettere che il relativo credito sia stato
potenzialmente conseguito dalla parte lesa mentre era
in vita. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata sul punto, nel senso
di escluderne la risarcibilità, come danno reale, trasmissibile íure
hereditatis (cfr:come incipit,Corte Costituzionale,
sentenza 372/94, 2450/95, 4991/96,
1704/97, sino a Cassazione 2775/03, 8828/03, 14476/03, 517/06, tra le tante).

Quanto alla seconda censura
invece, la giurisprudenza, anche di legittimità, è orientata nel riconoscimento
del danno psichico, subito iure proprio dai congiunti, come
effetto della perdita dello stretto congiunto (nella specie, il padre),
sempre che siano stati forniti, anche in via presuntiva, idonei elementi di
prova, in ordine all’influenza della perdita degli affetti e della figura
paterna. Ma sul punto la censura non è né specifica né autosufficiente. La
censura pertanto, per quanto articolata in due mezzi
distinti, è per entrambi infondata.

Merita invece accoglimento il
quarto motivo, che concerne la denegata pronuncia in merito al chiesto
risarcimento del danno morale subito dal defunto, come danno terminale,
avvertito da chi, in condizioni di lucidità mentale, attende soccorsi che
ritardano e sente venir meno la propria vita.

Questa Corte in numerose sentenze
ha considerato la particolare valenza del danno morale terminale o dello stesso
danno biologico terminale sotto il profilo del danno psichico catastrofale.

In questa sede viene in esame
solo l’aspetto del danno morale, che è presente nel danno da reato per omicidio
colposo, come danno evento, il cui credito matura nel tempo stesso in cui è
inferta la lesione mortale.

Conseguentemente ritiene questa
Corte di dover aderire ai recenti arresti, costituiti dalle sentenze
(Cassazione 11003/03, 3414/03, 11601/05;15760/06), che
considerano la autonomia ontologica di tale danno, come lesione della integrità
morale della persona, con la stessa valenza costituzionale di inviolabilità,
onde la doverosítà dì una adeguata considerazione ai fini del riconoscimento
della posta risarcitoria non patrimoniale e della sua trasmissibilità jure
hereditatis.

L’accoglimento del motivo
determina cassazione con rinvio ed il giudice si atterrà alle indicazioni
enunciate negli arresti citati, nella valutazione equitativa, in concreto
dell’entità del danno in relazione alla gravità delle lesioni, alle circostanze
relative alla lucida attesa della morte, per valutarne in via equitativa la
consistenza, onde trasmettere il credito agli eredi.

Resta assorbito il quinto motivo
sulla compensazione delle spese in primo grado, dovendo il giudice del rinvio
provvedere in ordine a tutte le spese dei vari gradi del giudizio sulla base
del principio della soccombenza sostanziale.

L’accoglimento del ricorso, nei
limiti e secondo i principi sopraenunciati, determina la cassazione con rinvio
ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

PQM

Accoglie il primo ed il quarto
motivo del ricorso, assorbito il secondo ed il quinto, rigetta il terzo,cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio
di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Napoli