Civile

Monday 24 October 2005

Il danno da vacanza rovinata. Giudice di Pace Casoria 3231/05

Il danno da vacanza rovinata.

Giudice di Pace Casoria
3231/05

Il Giudice di Pace di Casoria (NA) dott.ssa
Mirella Pescione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5431 del R.G. dell’anno 2004

TRA

F. C. e L.
E., elettivamente domiciliati ai fini del presente
giudizio ex art. 1469bis in Casoria alla via Achille
Del Giudice 32, presso lo studio dell’avv. Rosario Santella che li rapp. e dif.
giusta procura a margine dell’atto di citazione

ATTORI

E

SPRINTOURS S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata,
unitamente all’avv. Andrea Varano del foro di Roma che la rapp.
e dif. in
virtù del mandato in calce alla copia dell’atto di citazione notificato, in
Napoli alla via F. Giordano presso lo studio
dell’avv. Furio Francesco Stasi.

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da
inadempimento contrattuale.

Conclusioni :
come da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti esponevano:

-che in data 06-05-03, attraverso
l’agenzia Carter Fiamma – Alladin Tours
– sito in Giugliano in Campania (NA), acquistavano,
presso la Sprintours S.p.a. un pacchetto turistico "tutto compreso"
presso lo "SprinClub Tower
One" sito in Egitto, località Sharm El Sheik, per il periodo 31/05 –
07/06 al prezzo di € 1.638,00 interamente pagato;

-che tale accordo negoziale
si perfezionava sulla base del contenuto del catalogo "SprinClub
Villaggi SprinTours" edizione 2003, pagg. 38/39,
che prevedeva, tra le altre condizioni, la partenza per la destinazione finale
ed il rientro dalla stessa con volo diretto da e per l’aeroporto di Napoli-Capodichino;

-che in data 27/05/03, con fax n.
00382449 delle ore 17,45, inviato dall’agenzia Carter
Fiamma, la SrinTours annunciava che a seguito
dell’annullamento del volo diretto da Napoli, la partenza con aeromobile
prevista per le ore 16,00 circa da Capodichino veniva
sostituita, "riprotetta", con un volo in
partenza da Roma Fiumicino alle

ore 10,00 dello stesso giorno, con
trasbordo bus da Napoli in avvio per le ore 05,30 del mattino;

-che dati i
pregressi impegni di lavoro (la sig. L. è
dipendente di un’azienda di distribuzione farmaceutica -la (Omissis) s.r.l.- con incarichi di responsabilità amministrativa
mentre il sig. F. titolare
di supermercati al dettaglio), nonché familiari, gli istanti non potevano
utilizzare il volo riprotetto e dovevano, pertanto,
forzosamente rinunciare alla programmata vacanza, stante l’impossibilità, dato
il brevissimo lasso di tempo di preavviso, una sostituzione per i propri
impegni lavorativi;

-che della situazione sopra
prospettata di impossibilità di partecipare al viaggio
veniva fatta comunicazione a mezzo fax, nonostante ciò la Sprintours
con successivo fax ribadiva la unilaterale modifica delle condizioni di viaggio
ed agli istanti, con ulteriore comunicazione ribadivano di "non accettare
la modifica del pacchetto turistico chiedono il rimborso immediato in base agli
artt. 6 e 7 delle condizioni
generali a pag. 72 del Vs. catalogo."

-che con fax del 30
Maggio si richiedeva il pagamento di "una penale del 100% come da norme e
condizione Nv. catalogo" e,
conseguentemente, la convenuta faceva pervenire in data 17/06 la fattura di
addebito n. 5228FT per la somma di € 1.467,29;

-che a seguito di proteste la Sprintours
recedeva dal manifesto proposito e rimborsava agli istanti la somma per il
viaggio non effettuato;

-che con lettera raccomandata a.r. del 04-09-03 gli istanti
avanzavano espressa richiesta di risarcimento danni alla convenuta società per
la perdita dell’occasione di vacanza.

Con il predetto atto, gli istanti
chiedono, previa declaratoria di inadempimento della Sprintours s.p.a., in persona del
suo legale rappresentante p.t., la condanna della
stessa al risarcimento del danno non patrimoniale alla vita di relazione subito
nella misura di € 1.200,00 pro capite, ovvero alla diversa somma maggiore o
minore che si vorrà liquidare secondo giustizia, oltre rivalutazione monetaria,
interessi legali dalla domanda del soddisfo, il tutto nei limiti i competenza
dell’adito Giudice, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio.

All’udienza di precisazione delle
conclusioni tardivamente si costituiva la convenuta, depositando il fascicolo
di parte, impugnando la domanda perché inammissibile, improcedibile,
nonché infondata in atto ed in diritto.

Espletata la prova per testi, prodotta la
documentazione, la causa, sulle rassegnate conclusioni veniva riservata a
sentenza in data 06-07-05.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda degli istanti è fondata e
va, per quanto di ragione, accolta.

Si dà atto che è stata data prova attraverso l’allegata documentazione della
legittimazione sia attiva che passiva della parti in causa, legittimazione che
non è stata posta in contestazione.

La circostanza relativa
alle modifiche contrattuali, riprotezione del
volo, rispetto quelle originariamente concordate sono state confermate,
unitamente alle altre circostanza dedotte in atto di citazione, dalla convenuta
tardivamente costituitasi, la quale si limitava a contestare le sussistenza del
richiesto danno esistenziale nonché la sua esclusione ai sensi della vigente
normativa.

Il caso de quo vertitur
rientra nella disciplina relativa ai cd. contratti di
viaggio che trova le sue fonti normative nella Convenzione sul Contratto di
Viaggio (da ora in poi CCV), firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita nel nostro
ordinamento con la Legge
n. 1084 del 27 Dicembre 1977 nonché nel decreto legislativo n. 111 del 17 Marzo
1995 emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernenti i viaggi,
le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". La convenuta ha, infatti,
assunto la qualità di organizzatore del viaggio o tour
operator attraverso la realizzazione di pacchetti turistici comprensivi di
trasporto, alloggio e altri servizi venduti a prezzo forfetario (art. 5 CCV e
art. 3 D. L.gs. 111/95),
mentre gli attori quella di viaggiatori-consumatori destinati a fruire del
pacchetto turistico (art. 7 CCV e art. 5 D. L.gs. 111/95).

Ciò premesso e ritenuto pacifico
l’inadempimento contrattuale, non contestato dalla SprinTours
s.p.a., che ha portato il
recesso da parte degli istanti dal contratto stipulato con la convenuta, deve
osservarsi l’art. 13 CCV prevede che "l’organizzatore di viaggi risponde
di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal
contratto".

Deve, con tutta evidenza, ritenersi,
pertanto, che nell’impiegata locuzione "qualunque pregiudizio"
risieda il fondamento normativo dell’obbligo, per l’organizzatore del viaggio,
di risarcire sia i danni patrimoniali che non, alla cui categoria appartiene il
danno esistenziale, subito dal consumatore. La conferma della giustezza della interpretazione data dallo scrivente al citato art.
13, primo comma, viene data oltre che dalla giurisprudenza di merito (cfr.: Trib. Milano 26-11-1992, Trib. Torino 08-11-96, Trib.
Milano 04-06-98 n. 6736), anche dal testo del secondo comma del medesimo art.
13, il quale nel prevede i massimali di indennizzo per
ciascun viaggiatore specifica anche le diverse tipologie di danno per cui tale
risarcimento può essere concesso, ovvero: "50.000 franchi per danno alle
persone, 2.000 franchi per danno alle cose e 5.000 franchi per qualsiasi altro
danno"

Ancora deve richiamarsi il successivo
art. 15 CCV, pienamente applicabile al caso in oggetto, che prevede la
responsabilità dell’organizzatore di viaggi che fa effettuare
da terzi servizi di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi
all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio
causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale di questi
servizi, salvo il diritto di surroga nei diritti ed azioni che il viaggiatore
può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio.

Altresì, l’art. 30 della stessa
convenzione, secondo il quale le azioni che possono nascere da un contratto di
viaggio sono "fondate sul decesso, le ferite, o qualunque altro danno
all’integrità fisica o psichica di un viaggiatore" rafforza
l’interpretazione secondo cui la tutela giuridica in oggetto ricomprenda anche il danno non patrimoniale subito dal
viaggiatore.

Speculare appare, inoltre, la
disciplina introdotta dal d. L.gs.
111/95, la quale, va precisato, non è abrogativa del precedente CCV, che anzi
espressamente richiama, per quanto compatibile, agli artt.
15 e 16, ciò in evidente linea con la direttiva 314/90 la quale da ultimo
prevedeva la facoltà per gli stati aderenti di mantenere in
vigore disposizioni più severe in materia di viaggi "tutto
compreso", atte a tutelare il consumatore.

L’art. 12, comma 1 e 2 del citato
decreto, prevede che nel caso di modifiche delle condizioni contrattuale effettuate prima della partenza, il consumatore ha la
facoltà di recedere senza pagamento di alcuna penale nel caso non ritenga di
accettare la proposta modificativa oltre ad avere il diritto, con esplicito
richiamo al successivo art. 13, al rimborso della somma eventualmente già
pagata nonché ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla
mancata esecuzione del contratto (art. 13, comma secondo).

Tale previsione di risarcimento di
cui al secondo comma dell’art. 13 del D.Lgs.
incontra solo due limiti (comma 3) ossia il mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti al viaggio e che il
consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima
della prevista data di partenza, condizione che nel caso in oggetto non si sono
verificate.

Ancora al successivo art. 14 è
previsto che "in caso di mancato od inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico
l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del
danno". Al comma secondo, infine, il legislatore ha previsto la
responsabilità dell’organizzatore o del venditore per il risarcimento del
"danno sofferto" dal consumatore da parte di prestatori di servizio di cui si è avvalso, salvo diritto di rivalsa nei confronti
di questi ultimi.

Deve, infine, riportarsi la
disposizione di cui all’art. 16 del decreto legislativo in oggetto con il quale è stato previsto che le parti contraenti possono
convenire in forma scritta (fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.
1341, secondo comma, c.c.) limitazioni al risarcimento del danno, diverso da
quello del danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e che
in assenza di specifica pattuizione (comma 3), il risarcimento del danno è
ammesso nei limiti di cui all’art. 13 CCV, (50.000 franchi per danno alle
persone, 2.000 franchi per danno alle cose e 5.000 franchi per qualsiasi altro
danno).

E’ di evidenza
palmare che tutte le locuzioni utilizzate nei citati articoli si riferiscono
oltre che al danno patrimoniale anche a quello non patrimoniale che può
derivare dall’inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto di vendita
del pacchetto turistico stipulato tra il tour operator ed i consumatori.

In alcuni casi,
poi, come quello del già richiamato art. 16 del D. Lgs.
111/95, il legislatore esplicitamente prevede il risarcimento di danno diverso
da quello del danno alla persona, specificando infine con l’esplicito
riferimento all’art. 13 CCV, un massimale di 5.000 franchi per qualsiasi altro
danno, distinto dal danno alla persona e da quello a cose per i quali sono espressamente previsti massimali di importi
diversi.

Non può, pertanto, negarsi che la
disciplina vigente, europea e nazionale, in materia consideri tra i danni
subiti dal viaggiatore per effetto dell’inadempimento anche i danni non
patrimoniali alla cui categoria appartiene il danno esistenziale, ciò anche in
considerazione che tale tipo di danno è già da tempo
apertamente riconosciuta in ambito europeo.

Come recentemente osservato da una
pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, n. 210 del 22-02-2005, il danno non
patrimoniale è il genus all’interno del quale è possibile distinguere il danno morale soggettivo (pretium doloris o pecunia doloris), il danno biologico (suscettibile di accertamento
medico legale) e il danno conseguente alla lesione di un interesse di rango
costituzionale inerente alla persona (tradizionalmente indicato come
"danno esistenziale") costituenti tutte ingiuste lesioni di un
interesse inerente alla persona, dalle quali conseguano pregiudizi non
suscettibili di valutazione economica.

In particolare il danno esistenziale
è stato delineato, citando la più recente
giurisprudenza di merito, quale danno inerente le limitazioni alla possibilità
di interagire con l’esterno, sia in senso di rapporti umani, sia come rapporti
con la realtà esterna (es, recarsi in determinati
luoghi), sia come limitazione dello svolgimento di attività (es. vacanze),
nonché quale lesione della sfera attinente le attività realizzatrici della
persona considerando la limitazione quantitativa e qualitativa subita nelle
possibilità di interagire con l’esterno (Trib. Locri,
sez. Sidereo, sent. 462/2000),
ovvero danno derivante dalla lesione di valori di rilevanza costituzionale,
quali il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera
estrinsecazione della personalità (Corte App. Milano
14/02/03).

Le ingiuste lesioni patite, alle
quali sono conseguiti pregiudizi non suscettibili di valutazione economica,
attengono ad interessi di rango costituzionale inerenti alla persona che nel
caso in oggetto hanno riguardato l’aspettativa
dell’attività di svago, di distensione e di divertimento, in cui consistono i
viaggi-vacanza, che rientrano nelle tutela costituzionale di cui agli artt. 2, 36 u.c.,
oltre che, per implicito, nell’art. 32 della Costituzione (cfr.
Tribunale di Reggio Emilia n. 210/05).

Va rilevato, infine, che nel caso in
oggetto il danno non patrimoniale subito dai viaggiatori deve considerarsi in
re ipsa. Infatti il
pregiudizio di carattere esistenziale risulta identificato con la lesione del
diritto costituzionalmente protetto e come sopra identificato, per cui ogni
carico probatorio si risolverà nella dimostrazione della violazione del diritto
stesso. In questo senso si esprime anche la nota sentenza della
Corte costituzionale 184/86, applicabile, per l’ampiezza dei suoi
enunciati, non solo alla lesione del diritto alla salute, ma anche ad ogni
analoga lesione di diritti fondamentali della persona che si risolvono in un
danno esistenziale o alla vita di relazione.

Nel caso in oggetto, tuttavia, a
conferma della sussistenza del danno esistenziale subito e, soprattutto della
misura dello stesso, si aggiungono le dichiarazioni testimoniali.

La teste C. E., collega di lavoro di L. E. ed escussa in data 01-06-05, ha dichiarato che
l’attrice, all’interno della ditta di distribuzione farmaceutica, svolge
mansioni relative alla compilazione informatica di fogli di viaggio,
indispensabili per la consegna dei prodotti. Trattandosi di azienda
privata non vi è molto personale, per cui è difficile trovare una persona che
sostituisse la Lavagna
nelle proprie mansioni che la teste ha definito esclusive e difficilmente
fungibili. Inoltre, la C.
ha affermato che la possibilità di assentarsi dal lavoro risulta
di estrema difficoltà proprio per i problemi organizzativi riferiti e comunque
deve essere largamente preventivata.

Con specifico riguardo alla mattina del 31-05-03, la teste dichiara che la L., proprio a causa delle sue
mansioni di lavoro si trovò impossibilitata ad anticipare la partenza, essendo
la sua presenza necessaria in azienda.

Altresì, la teste riferisce della
difficoltà di ottenere una settimana di ferie lontana dal periodo estivo e che
alla Lavagna tanto era stato concesso per la sua
anzianità di servizio avendo prestato servizio già da 25 anni nella ditta e che
per la L. la forzata rinuncia alla vacanza è stata
particolarmente frustrante, anche perché la stessa aveva accantonato una mole
di ferie non godute proprio per la sua essenzialità in azienda.

La teste riferisce, infine, che anche
F. C., in ogni caso, non avrebbe potuto partire in
anticipo poiché doveva incontrare alcuni fornitori.

Circa il criterio di liquidazione del
danno esistenziale, le pronuncia di merito e di
legittimità affermano che la stessa non può che avvenire con criteri equitativi, sia pure considerando e valutando gli aspetti
del caso concreto (Cass. 7713/2000, Trib. Reggio
Emilia 22-02-05, Trib. Locri 06-10-2000, Trib. Torino 08-08-95).

Nel caso in oggetto le attività
realizzatrici della persona, costituenti interessi costituzionalmente protetti,
compromesse sono quelle relative alle relazioni
sociali (attività di carattere culturale e associativo), nonché quelle di
sport, di svago e di divertimento, attività e relazioni correlate alla tipologia
di viaggio e soggiorno in località turistiche organizzate (club vacanze) a cui
gli istanti hanno dovuto rinunciare.

Come è emerso dalla prova testimoniale la
forzosa rinuncia, determinata dalla unilaterale modifica degli accordi
contrattuali, tra l’altro comunicati intempestivamente, e, quindi senza
possibilità per gli istanti di poter riorganizzare, anche attraverso altro Tour
Operator, un viaggio alternativo sfruttando gli stessi giorni di ferie
concessi, ha causato, nei coniugi istanti una particolare situazione di
frustrazione. La teste ha, infatti, riferito, della eccezionalità
della concessione alla L. della settimana di ferie
lontana dal periodo estivo, e della difficoltà per la stessa di essere
sostituita. Allo stesso modo per il F. che aveva
progettato il viaggio unitamente alla consorte.

Per quanto attiene al quantum debeatur, in considerazione di quanto sopra esposto, si
ritiene equo liquidare, a favore di ciascuno degli istanti, la somma di €
800,00, liquidata all’attualità, oltre interessi nella misura di legge.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, d’ufficio, tenuto conto dell’attività
svolta e del valore della causa attribuito con
sentenza, come in dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
al procuratore dell’istante, anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da F. C. e L. E. nei confronti della SPRINTOURS s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria accezione o deduzione reietta, così
provvede:

1) Dichiara l’inadempimento
contrattuale della SPRINTOURS s.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t., in merito
ai fatti di cui in narrativa ;

2) per l’effetto condanna la stessa,
in persona del legale rappresentante p.t.,
al pagamento, in favore di ognuno degli istanti della somma di € 800,00 per il
danno esistenziale subito, oltre interessi di legge;

3) condanna, inoltre, la convenuta,
al pagamento, in favore del procuratore anticipatario,
avv. Rosario Santella, delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio
che si liquidano, ai sensi del D.M. 08-04-04, n. 127, in complessivi €
1.400,00 di cui € 100,00 per spese, nonché il 12,5%
delle spese generali, IVA e CPA, oltre le successive occorrende.

La presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso in Casoria,
lì 07 Settembre 2005.

IL GIUDICE DI PACE

(dott.ssa Mirella Pescione)

Depositata in Cancelleria l’8 settembre 2005.