Civile

Thursday 10 November 2005

Il cosiddetto danno da nascita indesiderata.

Il cosiddetto danno da nascita
indesiderata.

Corte di Cassazione Sezione III
civile Sentenza 27 settembre-20 ottobre 2005 n. 20320

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato
in data 17 luglio 1989, (A) e (B) convennero, davanti al tribunale di Bergamo,
gli (Y), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, sulla base delle
seguenti circostanze.

L’istante (B), si era sottoposta,
durante la gravidanza, a due accertamenti ecografici presso l’ambulatorio
dell’ospedale, alla ventunesima ed alla trentesima settimana di gestazione,
senza che venisse rilevata alcuna anomalia; invece, in
data 30 agosto 1987, era nato il piccolo (C), affetto da amelia dell’arto
inferiore sinistro, emimelia dell’arto inferiore destro, labiopalatoschisi e
malformazione alle mani.

L’errore del ginecologo, relativo
all’interpretazione del quadro morfologico ecografico, aveva loro precluso il
diritto di esercitare l’interruzione volontaria della gravidanza, nell’ipotesi
prevista dall’art. 6 lett. b) L. n. 194/1978, con gravissime
conseguenze sia psicologiche che patrimoniali.

In particolare, gli attori
dedussero un danno professionale alle rispettive carriere, un irreparabile
pregiudizio alla loro vita di relazione, un aggravio di spese per il
mantenimento del figlio, conseguente alla sua condizione peculiare, oltre un
fortissimo perturbamento, che precludeva loro di generare altri figli.

L’ente convenuto, costituitosi, eccepì
che il presunto errore del medico non comportava automaticamente il diritto
all’interruzione della gravidanza e che, comunque il
diritto competeva esclusivamente alla madre e non al padre, al quale non poteva
essere riconosciuto alcun tipo di risarcimento.

Espletata
l’istruttoria del caso, il tribunale adito, con sentenza 1023/1995, ritenuto:

sulla
scorta delle consulenze tecniche disposte in causa, l’errore dell’ecografista,
che non si era avveduto delle malformazioni e, conseguentemente, non aveva informato
la (B) della situazione;

che non
era necessario accertare se dalla informazione
sulle reali condizioni del feto sarebbe derivato alla gestante un grave
perturbamento psichico, in quanto la mancata informazione
aveva precluso il diritto in astratto di interrompere la gravidanza;

che
anche lo (A), in quanto padre, aveva subito un deterioramento della sua
integrità psicofisica, onde aveva anche egli diritto al risarcimento del danno;
riconobbe, a titolo di danno biologico, comprensivo del danno alla vita di
relazione, del pregiudizio arrecato alla carriera professionale dei genitori,
nonché del danno alla sfera sessuale, la somma di lire 750.000.000 a ciascun
genitore, oltre a 252.000.000 per spese future necessarie per il piccolo (C).

Avverso tale
sentenza gli (Y) di Bergamo proposero appello.

La corte di appello
di Brescia, con sentenza depositata in data 20 luglio 2001, respinse il
gravame, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

Per la cassazione della
suindicata sentenza gli (Y) hanno proposto ricorso,
sulla base tre motivi, cui hanno resistito con controricorso (A) e (B).

Entrambe le parti hanno
depositato memorie.

Motivi dalla decisione

Con il primo motivo
il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione artt. 2043, 1223,
2056 c.c., nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.
360 nn. 3 e 5 C.p.c.).

Assume che, con riferimento alla
lesione alla salute lamentata dallo (A), la sentenza aveva
riconosciuto la responsabilità dell’odierna ricorrente utilizzando la
categoria, di recente produzione giurisprudenziale, dei cd. danni riflessi,
richiamando ampi stralci della sentenza n. 12195/98 di questa Corte.

In questa ottica,
quindi, anche il marito, padre del nascituro, quale danneggiato di riflesso, il
cui equilibrio personale e familiare è stato indubbiamente leso, era
legittimato a richiedere il risarcimento del danno.

Peraltro, così ragionando la
corte distrettuale non solo aveva apoditticamente equiparato la posizione dei
due coniugi, dimenticando che l’unico interesse protetto dall’art. 6 della
legge n. 194/1978 è la salute della madre, ma non si era neppure preoccupata di
verificare quali fossero in concreto i danni
eventualmente subiti dal marito rifacendosi per la loro sussistenza a quanto
riferito dalla stessa (B) al C.t.u. e, per il loro ammontare, all’invocazione
del solo principio di equità, laddove proprio la giurisprudenza richiamata
dalla corte d’appello ritiene imprescindibile la rigorosa prova dell’esistenza
dei danni asseritamente subiti.

In realtà, proprio nel caso di
specie la teoria dei cd. danni riflessi manifesta i
suoi limiti risultando del tutto inidonea a fondare il giudizio di
responsabilità formulato dal giudice di appello.

Più precisamente, in tanto si
potrebbe ritenere responsabile della lesione patita dallo (A) il medico che aveva errato la diagnosi (e dunque gli (Y) ex art. 2049
c.c.), in quanto tale evento potesse essergli addebitato a titolo di colpa,
stante la possibilità di prevedere che dall’errore diagnostico sarebbe derivato
al marito della (B) il danno alla salute di cui aveva chiesto il risarcimento.

Il danno alla salute lamentato
dallo (A), infatti, non era configurabile come danno
diretto o primario, ma soltanto come conseguenza mediata della lesione di un
diritto altrui, per cui mettere in conto all’eventuale autore della lesione
anche l’ulteriore danno subito dallo (A), significava adottare un’inammissibile
valutazione allargata della colpa.

Tale operazione, oltre a porsi in
netto contrasto con i principi del nostro ordinamento, ma era stata
ripetutamente stigmatizzata dalla Consulta, la quale,
nella sentenza 27/10/94, n. 372, aveva definito il criterio della prevedibilità
come la «possibilità oggettiva per l’agente di prefigurarsi l’evento dannoso
nella sua totalità», e coerentemente aveva escluso l’ipotesi in esame
dall’ambito di tutela dell’art. 2043 c.c. proprio sul presupposto della
mancanza di tale requisito fondamentale della colpa.

Pertanto, pur ipotizzando che i
danni lamentati dallo (A) fossero casualmente riconducibili all’errore
diagnostico del medico, ciò nondimeno lo stesso non era legittimato ad agire
nei confronti dell’ospedale per il risarcimento dei suddetti danni in assenza
di un valido criterio di imputazione che permettesse
appunto di fondare un giudizio di responsabilità anche nei suoi confronti.

Il motivo va disatteso.

È indiscutibile che la sentenza
impugnata, ai fini di pervenire alla condanna al risarcimento dell’odierno
ricorrente anche nei confronti del padre del piccolo (C), si fonda,
principalmente, sulle affermazioni di principio contenute nella sentenza di questa
Corte n. 12195 del 1998, secondo cui: «Il danno va considerato causato
dall’illecito (ai sensi dell’art. 1223 cod.civ.)
quando, pur non essendo conseguenza diretta ed immediata di questo ultimo,
rientra pur sempre nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto.

Ne consegue che, qualora
l’imperizia del medico impedisca alla donna di esercitare il proprio diritto
all’aborto, e ciò determini un danno alla salute della madre, è ipotizzabile
che da tale danno derivi un danno alla salute anche
del marito», e ciò sotto il profilo del danno riflesso, dei prossimi congiunti.

Peraltro, se quanto precede è
esatto, occorre porre in luce come la giurisprudenza di questo Supremo
Collegio, in subiecta materia, abbia superato il precedente orientamento, affermando,
in primo luogo, con la sentenza n. 6735 del 10 maggio 2002, il principio
secondo cui, in tema di responsabilità, del medico per omessa diagnosi di
malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei
danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del
ginecologo all’obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui spetta
non solo alla madre, ma anche al padre, «atteso il complesso di diritti e
doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul
fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo
alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all’interruzione della
gravidanza, atteso che, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a
causa dell’inesatta prestazione del medico, agli effetti negativi del
comportamento di quest’ultimo non può ritenersi estraneo il padre, che deve
perciò ritenersi tra i soggetti “protetti” dal contratto col medico e quindi
tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta può qualificarsi
come inadempimento, con tutte le relative conseguenze sul piano risarcitorio».

La successiva sentenza di questa
Corte n. 14488 del 29 luglio 2004, dopo avere ribadito
il principio che la responsabilità del ginecologo deriva dall’inadempimento ad
una obbligazione di natura contrattuale (rilevare le condizioni del feto e
formulare la corrispondente diagnosi, impiegando in ciò la diligenza e perizia
richieste), così prosegue: «L’inadempimento espone il medico a responsabilità
per i danni che ne derivano (art. 1218 cod.civ.).

Non sono danni che derivano
dall’inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe
evitato, e cioè: una nascita che la madre non avrebbe
potuto scegliere di rifiutare, una nascita che non avrebbe in concreto
rifiutato; la presenza nel figlio di menomazioni o malformazioni al cui
consolidarsi non avrebbe potuto porsi riparo durante la gravidanza in modo che
il figlio nascesse sano.

La possibilità, per la madre, di
esercitare il suo diritto ad una procreazione cosciente e responsabile
interrompendo la gravidanza, assume dunque rilievo nella sede del giudizio sul
nesso causale.

Non l’assume come criterio di
selezione dei danni risarcibili, non almeno come criterio di selezione tra tipi
di danno. Perché, trattandosi di responsabilità contrattuale,
ad essere risarcibili sono i danni che costituiscono conseguenza immediata e
diretta dell’inadempimento (art. 1223 cod. civ.).

Il tessuto dei
diritti e dei doveri che secondo l’ordinamento si sia incentrato sul fatto
della procreazione – quali si desumono dalla legge 194 del 1978, sia dalla
Costituzione e dal codice civile, quanto ai rapporti tra coniugi ed agli
obblighi dei genitori verso i figli (artt. 29 e 30 Cost., artt. 143 e 147, 261 e 279 cod.civ.)
– vale poi a spiegare perché anche il padre rientri tra i soggetti protetti dal
contratto ed in confronto del quale la prestazione del medico è dovuta.

Ne deriva che l’inadempimento si
presenta tale anche verso il padre ed espone il medico al risarcimento dei danni,
immediati e diretti, che pure al padre possono derivare dal suo comportamento.

Né rileva che l’uomo possa essere coinvolto dalla donna nella decisione circa
l’interruzione della gravidanza, ma non chiederla.

Ciò attiene al nesso causale. La
madre, pur informata, può scegliere di non
interrompere la gravidanza: l’ordinamento non consente al padre di respingere
da sé tale eventualità e nulla potrebbe imputarsi al
medico.

Ma, sottratta alla donna la
possibilità di scegliere, al che è ordinata l’esatta prestazione del medico,
gli effetti negativi di questo comportamento si inseriscono
in una relazione col medico cui non è estraneo il padre, rispetto alla quale la
prestazione inesatta o mancata si qualifica come inadempimento e giustifica il
diritto al risarcimento dei danni che ne sono derivati.

Certamente la decisione di
interrompere la gravidanza, dalla L. n. 194/1978, può essere presa solo dalla
donna, previo esame e riconoscimento delle sue condizioni di salute (come sopra
si è detto).

Da ciò discende che il padre non
ha titolo per intervenire in siffatta decisione e la Corte Costituzionale ha
riaffermato la legittimità costituzionale di tale
scelta legislativa (ord. 31/3/1988, n. 389, ed in parte
C.Cost. 5/5/1994, n. 171).

Sennonché diversa questione è
quella relativa al danno che il padre del nascituro
potrebbe subire, perché altri hanno impedito alla stessa di esercitare il
diritto di interruzione della gravidanza, che essa (e solo essa) legittimamente
poteva esercitare.

Qui non si fa questione di un
diritto del padre del nascituro ad interrompere la gravidanza della gestante,
che certamente non esiste, ma solo se la mancata interruzione della gravidanza,
determinate dall’inadempimento colpevole del sanitario, possa
essere a sua volta causa di danno, per il padre del nascituro. La risposta al
quesito è, come si è detto positiva, e, poiché si
tratta di contratto di prestazione di opera professionale con effetti
protettivi anche nei confronti del padre del concepito, che, per effetto dell’attività
professionale dell’ostetrico-ginecologo diventa o non diventa padre (o diventa
padre di un bambino anormale) il danno provocato da inadempimento del
sanitario, costituisce una conseguenza immediata e diretta anche nei suoi
confronti e, come tale è risarcibile a norma dell’art. 1223 c.c.».

Il Collegio condivide pienamente
i menzionati principi di diritto, che devono, pertanto, trovare ulteriore conferma nella fattispecie in esame, per cui
rettificata in tal senso sul punto la motivazione della sentenza gravata, la
censura proposta va disattesa.

Con il secondo
motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt.
2043, 2056, 1223 c.c. e 115 c.p.c,, nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5), deduce che la liquidazione del danno
effettuata dalla corte di appello a favore del padre
risultava, comunque, in contrasto con quanto disposto dalle menzionate norme di
legge, essendo sprovvisto di qualsiasi supporto probatorio, sia con riferimento
alla stessa esistenza del danno, sia per quanto riguarda l’eventuale
riconducibilità dello stesso alla nascita del figlio (C).

Al riguardo, il ricorrente pone
in luce che la lesione di una situazione giuridica soggettiva in tanto è in
grado di fondare un obbligo risarcitorio, in quanto sussista (e venga provata) la correlativa perdita patita da chi pretende
il risarcimento.

Esplicitamente prevista dall’art.
1223 c.c. con riferimento al danno patrimoniale, la norma regola anche il caso
di danno non patrimoniale, per cui, in una simile
ipotesi, occorre verificare se la lesione della situazione soggettiva si sia
tradotta in una diminuzione dei valori vitali per la vittima, il che era da
escludere nella specie, non esistendo un prova obiettiva al riguardo.

In particolare, l’asserito danno
alla carriera professionale dei coniugi (A e B) non
poteva certo dirsi provato dalle lettere prodotte ex adverso o dalla memoria
istruttoria 8 novembre 1990.

Pertanto, le motivazioni della
sentenza gravata risultavano in contrasto con i più
elementari principi, secondo i quali il ricorso al criterio equitativo – pur
giustificato dal fatto che si trattava di una valutazione proiettata nel futuro
– non permetteva comunque di prescindere dalla precisa indicazione dei
parametri utilizzati per la sua concreta quantificazione. In definitiva, la
sentenza impugnata era affetta da insufficiente e contraddittoria motivazione.

Con il terzo
motivo, il ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.
2043, 2056 e 1223 c.c., nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.
360 c.p.c. nn. 3 e 5), e cioè la quantificazione del
danno, deduce che la sentenza gravata era censurabile anche in punto di
liquidazione del danno alla salute, con riferimento ad entrambi i coniugi,
quanto meno perché non sorretta da congrua motivazione.

Innanzitutto risultava
del tutto inconferente il rilievo secondo cui la contestazione del quantum non
sarebbe ammissibile «dovendosi invece impugnare i singoli parametri di
liquidazione adottati», dal momento che nella sentenza di primo grado non vi
era alcuna indicazione dei parametri utilizzati per la liquidazione e che,
quindi, la loro specifica contestazione era impossibile.

Ne discendeva l’illogicità della
valutazione e della liquidazione equitativa del danno, operata, peraltro, con
riferimento ad entrambi i coniugi.

La corte aveva, poi, cercato di
giustificare l’ingente somma liquidata rifacendosi a casi ritenuti analoghi (al
noto caso di Treviso), dei quali non esistevano
riscontri attendibili.

Occorreva, al contrario, porre
luce che, in un caso analogo al presente, la Corte di legittimità, con la
sentenza 6735/2002, aveva confermato la liquidazione effettuata dai giudici
d’appello in misura ampiamente inferiore (meno della metà) a quella in questione,
e cioè lire 700 milioni per risarcire entrambi i
genitori.

In conclusione la corte
distrettuale aveva confermato una quantificazione equitativa del danno non solo
contraddittoria ed in contrasto con dati oggettivi (come la diversa situazione
del padre e della madre), ma anche priva di una adeguata
motivazione capace di supportare le eclatanti conclusioni raggiunte. Entrambi i
motivi, che essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

Unica possibile forma di
liquidazione di ogni danno privo, come il danno
biologico (ed il danno morale) delle caratteristiche della patrimonialità, è
quella equitativa, per cui la ragione del ricorso a tale criterio è insita
nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato
mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una
diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.

È, dunque, escluso che si possa far carico al giudice di non aver indicato le ragioni
per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare –
costituente la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa di cui
all’art. 1226 cod. civ. -, giacché in tanto una
precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei
parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non
patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo
restando il dovere del giudice di dar conto delle Circostanze di fatto da lui
considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell’“iter” logico
che lo ha condotto a quel determinato risultato.

Come ripetutamente affermato da
questa corte di legittimità, il giudice di merito, nella necessità di rendere
effettiva la valutazione necessariamente equitativa del danno biologico, deve
considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi
di riferimento permanenti, l’età, l’attività espletata, le condizioni sociali e
familiari del danneggiato, ecc.

Orbene, nel caso di specie, la corte,
dopo avere esattamente rilevato che la lesione del “bene salute” costituisce di
per sé danno risarcibile, ex art. 32 Costituzione, in
quanto menomazione psico-fisica della persona in sé e per sé considerata,
incidente sul valore umano in tutta la sua concreta dimensione, a prescindere
da ogni rilevanza di ordine patrimoniale, per cui provata la lesione è provato
il danno, la cui liquidazione non può che essere squisitamente equitativa, così
testualmente prosegue: «Il Tribunale, pertanto, non ha svolto generiche
considerazioni per riempire un vuoto probatorio della parte, ma al contrario,
ha attentamente esaminato tutte le voci di danno, allegate e dimostrate dai
coniugi (A e B), così accertando la lesione in
concreto del diritto alla salute e, quindi, la realizzazione di un danno
biologico nella sua più ampia accezione.

Dopo ciò
il Tribunale è passato alla liquidazione del danno già provato nella sua
esistenza, come per la voce attinente la negativa incidenza sulle rispettive
carriere professionali dei genitori, per la quale gli appellati hanno offerto
prove specifiche (cfr. doce. 25 e 27 attori in primo grado e
memoria istruttoria 8/11/90) e non presuntive. Così, esaminati tutti i
profili di danno enunciati ed illustrati dagli attori, il Tribunale, ha giustamente
ritenuto ricorrere una tipica ipotesi di liquidazione del danno in via
equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., applicando
il potere discrezionale di liquidare il danno, in quanto ricorreva la
condizione della impossibilità o estrema difficoltà di provare l’ammontare
preciso del danno.

Sotto il secondo profilo, la
critica della liquidazione ritenuta eccessiva nel suo ammontare complessivo, si
osserva che nel caso di liquidazione equitativa, non è, ammissibile la mera
contestazione del quantum liquidato, dovendosi invece impugnare i singoli
parametri di liquidazione adottati, vuoi perché
contraddittori, illogici o addirittura non esplicitati, mentre nessuna di
queste ipotesi ricorre nel caso di specie, ove i parametri offerti dalla parte
per la liquidazione e fatti propri dal giudice, non sono oggetto di specifica
impugnazione, e sono, intuitivamente, strettamente afferenti alla situazione
per cui è causa».

Inoltre …«la gravità del danno
subito dai genitori del piccolo (C) è veramente eccezionale per tutte le
implicazioni quotidiane, e destinate a protrarsi nel tempo, ben evidenziate
nella motivazione dei primi giudici, che questa Corte condivide integralmente.

Basti pensare al danno alla vita
di relazione dei coniugi, ma anche al danno psichico concretamente subito dalla
signora (B), come esaustivamente descritto nella c.t.u…
ed al danno psichico subito dal sig. (A), come riferito dal consulente di
parte…, basti pensare ancora alla rottura dell’equilibrio familiare, già
evidenziata, all’impegno costante per le cure che (C) richiede ed alla
sofferenza dei genitori rinnovata ogni giorno, con la preoccupazione per il
futuro del loro figliolo, allorché non potranno più accudirlo».

Alla stregua di quanto precede
appare evidente che l’entità della liquidazione operata dalla corte di appello è stata effettuata avendo il giudice di appello,
confermando quanto già analiticamente evidenziato dal giudice di primo grado e
non contestato se non in termini assolutamente generici in sede di appello
dall’odierno ricorrente (che, tra l’altro, solo in questa sede e, quindi,
tardivamente, contesta la documentazione prodotta in prime cure dagli odierni
resistenti) con riferimento ad entrambi i coniugi danneggiati – il che appare
corretto, per effetto di quanto posto in luce con riferimento al primo motivo
-, pervenendo così ad una valutazione d’insieme tutto altro che apodittica.

In ordine alle
doglianze relative all’entità della somma liquidata, è appena il caso di
sottolineare che trattasi di censure attinenti ad un potere discrezionale che
appartiene al giudice di merito, insindacabile in questa sede di legittimità,
se, come nella specie, sorretto da adeguata motivazione.

In conclusione, il ricorso va
rigettato, con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nella misura liquidata nel
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.