Famiglia

Tuesday 14 October 2008

Il cortile non è un parco giochi e quindi il condominio non risponde dei danni subiti dai minori.

Il cortile non è un parco giochi
e quindi il condominio non risponde dei danni subiti dai minori.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 8 luglio – 8 ottobre 2008, n. 24804

Presidente Fantacchiotti –
Relatore Filadoro

Svolgimento del processo

F. A., S. A. M. e F. V. hanno
proposto ricorso per cassazione avverso la decisione 16 dicembre 2002 – 12
maggio 2003 con la quale la
Corte di Appello di Lecce rigettava l’appello proposto da F.
A., S. A. M. e F. V. avverso la sentenza del 3 gennaio – 4 giugno 2001 del
locale Tribunale che aveva rigettato la domanda dei
genitori del minore V. F. intesa ad ottenere il risarcimento dei danni dallo
stesso riportati in data omissis.

Alle ore 22,30
circa di quella sera, il F. giocava a pallone con alcuni coetanei nel cortile
dell’edificio condominiale omissis di omissis, quando urtava accidentalmente
contro la copertura in vetro dei box, riportando lesioni al volto. I genitori
del minore avevano convenuto in giudizio il Condominio omissis nonché
l’amministratore del condominio per avere fatto collocare all’altezza di un
metro dal piano di calpestio, dei vetri con la superficie scoperta tagliente,
che costituivano una pericolosissima insidia.

Il Tribunale aveva dichiarato il
difetto di legittimazione passiva dell’amministratore condominiale, rigettando
invece la domanda nei confronti del Condominio.

La decisione del primo giudice,
come anticipato, era stata confermata dalla Corte d’Appello.

Avverso tale
decisione i genitori del F. e
V. F., divenuto maggiorenne in corso di causa, hanno proposto ricorso per
cassazione, sorretto da tre motivi.

Resistono con controricorso gli
eredi di C. C., la Toro
assicurazione e il Condominio omissis. Quest’ultimo ha proposto anche ricorso
incidentale condizionato, cui resiste la Toro con controricorso.

Il Procuratore Generale ha
concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,
per il rigetto del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato
memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Deve disporsi la riunione dei
ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione.

Con il primo motivo i ricorrenti
principali denunciano violazione di norme di diritto (art.
1131 comma 2, in
relazione all’art. 1130 n. 2 c.c. ed agli articoli 1703 e 2051, in subordine, 2043
c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.).

La legittimazione passiva
dell’amministratore del condominio era stata erroneamente esclusa prima dal
Tribunale e quindi dalla Corte d’Appello.

La censura è priva di fondamento.
La responsabilità dell’amministratore, come correttamente hanno ricordato i
giudici di appello nella sentenza impugnata, si esaurisce nell’ambito dei
rapporti interni con i condomini (Cass. 11 febbraio 1981 n. 859).

Con il secondo motivo i
ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2051
c.c. ed in subordine dell’art. 2043 c.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c..

I tre ricorrenti ribadiscono
quanto già esposto nel giudizio di primo grado e ribadito in appello, circa la
pericolosità dell’ambiente e la conseguente responsabilità del Condominio
omissis e del suo amministratore.

I giudici di appello,
sottolineano i ricorrenti, avevano commesso un macroscopico errore,
qualificando come “caso fortuito” ed “arbitrario il comportamento del F.”. Il
manufatto costruito dal Condominio costituiva un pericolo di per sé solo.

Con il terzo ed ultimo motivo, i
ricorrenti principali denunciano violazione dell’art. 2048 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in relazione alle risultanze di causa (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

Con motivazione del tutto
illogica, i giudici di appello avevano ritenuto circostanza assorbente il fatto
che il F. andasse a giocare abusivamente in un cortile di un palazzo
condominiale in cui non era consentito il gioco del pallone (ed al quale,
peraltro, egli era del tutto estraneo).

Nella memoria ex art. 378 c.p.c., infine, si rileva che il giovane F. era stato invitato a
giocare in cortile dai figli dei condomini, sicché la sua presenza in quel
luogo non poteva essere considerata “abusiva”.

Anche questi due motivi, da
esaminare congiuntamente, sono infondati.

La Corte territoriale ha
rilevato che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso
della cosa si arresta di fronte ad una ipotesi di
utilizzazione impropria manifestamente pericolosa.

In tal caso, infatti,
l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a causa di siffatta
impropria utilizzazione integra il caso fortuito, agli effetti dell’art. 2051
c.c. (Cass., 6 ottobre 2000 n. 13337).

Nel caso di specie, secondo
quanto hanno accertato i giudici di appello, il minore F. si era intrattenuto
ed aveva giocato nel cortile di un palazzo (nel quale peraltro neppure
abitava). Il cortile non era adibito a spazio ricreativo, ma esclusivamente a
parcheggio.

Il minore si era introdotto in
ora serale in tale spazio, che era protetto da apposito cancello, che veniva chiuso alle ore 20,30.

Alla luce di tali circostanze di
tempo e di luogo, la Corte
territoriale ha osservato che solo l’arbitrario comportamento del F. – il quale
aveva impropriamente utilizzato, peraltro in ora serale ed in condizioni di
visibilità evidentemente non ottimale, il cortile destinato a parcheggio di
autovetture, per giocare a calcio – aveva determinato l’insorgere di una
situazione di pericolo, altrimenti insussistente, sfociata poi nell’evento
lesivo, a causa dei vetri di copertura delle grate di aereazione del garage:
grate, peraltro, delimitate da appositi livellini posti al piano di calpestio e
sulle quali non era consentito il transito, proprio per rendere impossibile un
contatto accidentale con i vetri di protezione.

L’assoluta arbitrarietà del
comportamento del minore (in concorso con la colpevole, omessa vigilanza dei
suoi genitori) era tale da integrare, come ha ritenuto incensurabilmente la Corte d’Appello, il
cosiddetto “fattore esterno”, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra
cosa e danno, consentendo così di escludere qualsiasi responsabilità del
Condominio.

La circostanza che il giovane F. fosse stato invitato a giocare nel cortile da alcuni
compagni residenti nello stabile dove ebbe a verificarsi l’incidente, infine,
costituisce circostanza del tutto irrilevante, in considerazione della
destinazione del cortile – ad uso esclusivo di parcheggio autovetture – non
destinato a parco giochi.

Sotto altro profilo, gli stessi
giudici di appello hanno escluso che la installazione
dei vetri di copertura potesse reputarsi imprudente o irragionevole, dato che
non costituiva una insidia, avuto riguardo alla destinazione funzionale
dell’area condominiale a parcheggio, anche in considerazione del livellino
posto a terra che serviva appunto ad evitare un urto contro la superficie di
copertura.

Si tratta di una motivazione del tutto logica, che sfugge pertanto a qualsiasi censura di
vizio di motivazione o di violazione di norma di legge.

Il ricorso principale deve
pertanto essere rigettato con assorbimento del ricorso incidentale,
espressamente indicato come condizionato.

Sussistono giusti motivi per
disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale,
assorbito l’incidentale.

Compensa le spese di questo
giudizio.