Lavoro e Previdenza

Wednesday 27 September 2006

Il Consiglio di Stato interviene sull’ infortunio in itinere.

Il Consiglio di Stato interviene
sull’infortunio in itinere.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI –
sentenza 25 settembre 2006 n. 5603 – Pres. Varrone, Est. Barra Caracciolo –
Tarquinio (Avv. Spagna) c. Provveditorato agli studi di Taranto ed altro (Avv.
Stato Galluzzo) – (annulla T.A.R. Puglia – Lecce, sent. 20 luglio 2001, n.
4153).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul
ricorso in appello proposto da Emma Tarquinio rappresentata e difesa dall’avv.
Michele Spagna ed elettivamente domiciliata in Roma via Zanardelli 20, presso
lo studio dell’avv. Luigi Albisinni;

contro

Provveditorato agli studi di
Taranto e Commissione medica ospedaliera di Taranto, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello
Stato presso cui sono ope legis domiciliati in Roma
via dei Portoghesi 12;

per
l’annullamento

della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sezione di Lecce
n.4153 del 20 luglio 2001.

Visto il ricorso con i relativi
allegati;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio delle Amministrazioni intimate

Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 27
giugno 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

Uditi l’avv. Abbamonte per delega
dell’avv. Spagna e l’avv. dello Stato Galluzzo.

Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza in epigrafe, il
Tar della Puglia, Sezione distaccata di Lecce, ha respinto il ricorso proposto
dall’insegnante Tarquinio Emma avverso il diniego di riconoscimento della
dipendenza della infermità da causa di servizio di cui all’atto n.5205 dell’11
giugno 1996, nonché avverso il verbale della CMO 27 gennaio 1996, n.51.

L’adito Tribunale, qualificato il
giudizio negativo dell’Amministrazione sulla dipendenza dell’infortunio da
causa di servizio come "risultante per attività concludente",
evidenziava che il giudizio negativo della CMO era motivato dal non essere
stata la dipendente autorizzata all’uso del mezzo privato per raggiungere la
scuola e dall’essere avvenuto il tamponamento in punto non corrispondente al
tragitto più breve, ma lungo una deviazione effettuata da tale percorso. Tali
elementi erano ritenuti sufficienti ai fini della legittimità del diniego.
Riteneva che la ricorrente non avesse provato la necessarietà della deviazione
dal percorso più breve e neppure che essa fosse dipesa da esigenze non estranee
allo stretto raggiungimento della scuola. Non sussisteva cioè la stessa inderogabilità
di percorso che è propria dell’uso dei mezzi pubblici
o una giustificabilità rispetto al percorso prestabilito per i mezzi pubblici o
più breve, che non poteva non costituire onere di prova a carico di "colui
che afferma".

Appella l’originaria ricorrente
deducendo i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione
art.360 nn.3 e 5 c.p.c.- Violazione dei principi in tema di causa di servizio
con riguardo al c.d. incidente in itinere.

Era estranea alla tematica
dell’infortunio in itinere quella della autorizzazione all’uso del mezzo
privato che inerisce alla distinta fattispecie
dell’incidente occorso in occasione di "missione". Anche l’argomento
usato dalla difesa erariale relativo all’assenza di "autorizzazione a
risiedere in Comune diverso" da quello del plesso scolastico di servizio
era inconferente, perché il conferimento di supplenza annuale, a docenti
inclusi nelle graduatorie scolastiche provinciali, per necessità esclude che di
anno in anno questi sia tenuto a mutare la residenza o, in alternativa, a
chiedere di essere autorizzato a conservare quella originaria, nell’ambito
della provincia cui la graduatoria inerisce. Comunque all’epoca dei fatti, il
12 ottobre 1992, Statte costituiva ancora frazione del Comune di Taranto, luogo
di residenza della ricorrente, solo successivamente eretto a Comune autonomo
(L.R.P. 9 aprile 1993, n.6).

Si eccepisce poi che, risultando
situati abitazione\residenza e plesso scolastico di servizio nell’ambito del
medesimo Comune, sarebbe già eccessivo discriminare tra percorsi più o meno
preferenziali per raggiungere dalla prima il secondo; non è alla mera
divergenza in sé di un tracciato rispetto all’altro ma piuttosto, secondo un
comune criterio di ragionevolezza, alla manifesta irragionevolezza rispetto ai
punti di partenza e di arrivo che occorre avere riguardo, e cioè ad una
divergenza del tracciato prescelto in concreto, da altro eventualmente più
breve, che si palesi macroscopica e che proprio per questo si renda non
giustificabile, se non per esigenze strettamente inerenti allo stretto
raggiungimento della scuola. La ricorrente non incorse
in alcuna divergenza abnorme o irragionevole di tracciato, costituendo il 1°
Vico Sebastio, luogo del sinistro, percorrenza autoveicolare naturale e
fisiologica per raggiungere, pervenuti a Statte da Taranto, la via delle
Sorgenti ove è ubicata la scuola. Ciò si desume con sicurezza dalle
certificazioni pubbliche che, ex artt.21, comma 3, e 29,
comma 1, l.1034\71
e 44 RD n.642\1907, si allegano all’appello, in quanto necessarie a
controbattere la difforme affermazione della sentenza, costituenti prova
documentalmente già formata.

Si è costituita l’Amministrazione
senza svolgere particolari difese.

DIRITTO

La statuizione del giudice di
primo grado che ha ritenuto che, pur in assenza di provvedimento formale
conseguente al parere reso dalla CMO, la competente Amministrazione avrebbe
fatto proprio quest’ultimo parere, contenente un giudizio negativo circa la
dipendenza dell’infortunio in questione da causa di servizio, mediante "attività
concludente", non è stata oggetto di appello incidentale da parte
dell’Amministrazione (che, pure, in primo grado, aveva prospettato
l’inammissibilità del ricorso per mancanza di una atto
formale di disconoscimento della dipendenza da causa di servizio).

La materia del contendere appare
perciò definita dalla contestazione di quanto ritenuto nel suddetto parere
della CMO, di cui al verbale 27 gennaio 1996, n.51, e dalle statuizioni al
riguardo contenute nella sentenza impugnata.

Esula pertanto da tale ambito di
decisione la questione della necessità o meno di autorizzazione a risiedere in
Comune diverso da quello di ubicazione del plesso scolastico di servizio.

Ciò premesso, l’appello può
essere accolto.

Ed infatti
il c.d. "infortunio in itinere", occorso al pubblico dipendente nel
tragitto compiuto per recarsi al posto di lavoro, secondo la giurisprudenza di
questo Consiglio, può ritenersi dipendente da causa di servizio
indipendentemente dall’uso di mezzi privati o pubblici, e dall’autorizzazione
all’uso del mezzo privato, allorché la mancanza di quest’ultima sia stata
dall’Amministrazione continuativamente tollerata e, comunque, non si tratti,
come appunto nel caso, di percorso seguito per il raggiungimento di luogo di
lavoro in regime di "missione", (cioè posto al di fuori del Comune di
residenza e\o, altresì, di ubicazione della ordinaria sede di lavoro), ma del
raggiungimento di detta sede ordinaria lungo un tragitto svolgentesi
all’interno dello stesso Comune.

Quest’ultimo è il caso in esame
dove appare incontestato che, all’epoca del fatto, 12 ottobre 1992, la località
Statte, ove era posta la scuola in cui prestava servizio la ricorrente, fosse
ancora una frazione di Taranto, (Comune di residenza della ricorrente), essendo
stata eretta a Comune autonomo solo a seguito della L.R. Puglia 9 aprile 1993,
n.6.

Neppure poi è opponibile alla
ricorrente la deviazione del percorso seguito rispetto al "tragitto più
breve", o comunque rispetto a quello seguito dai mezzi pubblici per
collegare le due località in questione. Non rileva infatti
la mancata prova della rigorosa necessità di tale deviazione, e della sua non
estraneità allo stretto raggiungimento della scuola, così come ritenuto dal
giudice di prime cure.

Il criterio da seguire per
verificare l’ammissibilità del percorso seguito, lungo il quale si sia in
concreto verificato l’infortunio, non è quello dell’esistenza di una mera
deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve, ma quello della "manifesta
divergenza" del concreto tragitto stesso, (e quindi del luogo dove si
verifica l’infortunio), rispetto al percorso congiungente i punti di partenza e
di arrivo considerati. Deve cioè essere rilevabile una macroscopica divergenza
del tracciato prescelto da altro in astratto più breve, in una misura tale da
non risultare ragionevolmente giustificabile, se non per dimostrate esigenze
inerenti allo stretto raggiungimento del luogo di lavoro.

La connotazione della deviazione
con detti caratteri di macroscopica divergenza non appare affermata nel citato
parere della C.M.O. e neppure risulta riscontrabile alla luce della
documentazione offerta dall’attuale appellante, relativa al percorso
normalmente seguito dal mezzo pubblico che collega Taranto con la borgata
Statte.

Alla luce delle considerazioni
che precedono l’appello può trovare accoglimento, annullandosi per l’effetto
l’atto impugnato nei termini in cui risulta qualificato dalla sentenza
impugnata.

La peculiarità della fattispecie
in esame giustifica peraltro l’integrale compensazione delle spese per entrambi
i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in
epigrafe, annullando per l’effetto la sentenza impugnata.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 27 giugno
2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Claudio Varrone Presidente

Sabino Luce Consigliere

Luigi Maruotti Consigliere

Luciano Barra Caracciolo
Consigliere Est.

Giuseppe Minicone Consigliere

Presidente

f.to
Claudio Varrone

Consigliere

f.to
Luciano Barra Caracciolo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il
25/09/2006.