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Monday 21 March 2005

Il condono edilizio per sanare i reati ambientali deve essere stato richiesto ex L. 308/04 (legge salva villa Certosa). Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.3349/2005

Il condono edilizio per sanare i reati ambientali deve essere stato
richiesto ex L. 308/04 (legge “salva villa Certosa”).

Suprema Corte di
Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.3349/2005
(Presidente: V. Papadia; Relatore: G. Sarno)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA

R. A. ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello
di Roma in data 4/11/2003, che confermava la sentenza del Tribunale di Latina,
sezione distaccata di Gaeta, con la quale, in data 29/11/2002, era stata
condannata alla pena di mesi quattro e giorni 15 di reclusione ed Euro 80 di
multa, per i reati di cui all’art. 20 lett. c) leggen.
47/85; 163 D.L.vo n. 490/99 e 349, 1 e 2 Co c.p., in relazione alla realizzazione
in assenza di concessione in zona sottoposta a vincolo paesistico di un
manufatto muratura della superficie di mq 15 circa.

Nei motivi di ricorso si eccepisce:
difetto, erroneità e contraddittorietà di motivazione circa il rigetto del
motivo di appello con il quale si chiedeva
l’assoluzione dell’appellante da tutti i reati ascritti perché il fatto non
sussiste ovvero non costituiscono reato.

La Corte di Appello,
secondo la ricorrente, aveva, infatti, emesso sentenza di condanna motivando
sull’apparenza, e non sull’accertamento, della non pertinenzialità
dell’intervento edilizio realizzato.

Inoltre la Corte non avrebbe motivato
sulla richiesta di assoluzione relativamente al primo
comma dell’art. 349 c.p.

Violazione dell’art. 157 c.p., essendo intervenuta la
sentenza di secondo grado dopo oltre quattro anni e otto mesi dal giorno in cui
è stato eseguito il sequestro della costruzione.

A seguito dei motivi di ricorso la
ricorrente ha depositato copia del condono edilizio presentato il 10/12/2004 al
Comune di Ponza.

Il ricorso va rigettato.

Appare anzitutto ininfluente, al fine
della sospensione del procedimento penale, la presentazione dell’istanza di condono stante la tipologia dell’abuso.

La contestazione concerne, infatti,
la realizzazione senza titolo abilitativi di un
manufatto in muratura di circa mq 15
in area sottoposta a vincolo paesistico.

In proposito non può che essere
richiamato l’orientamento di questa Corte secondo il quale
la sospensione del procedimento ex art. 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, in relazione alla
domanda di condono edilizio presentata ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003 n. 326, non può
essere disposta nel caso le opere abusive siano state realizzate su immobili
sottoposti a vincoli e siano non conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici (Sez. 3, n.
3350 del 29/1/2004 rv. 227217).

Ed a riprova di quanto detto, a parte
l’inequivoco tenore del comma 27 e l’esplicitazione sul punto contenuto nella Relazione di accompagnamento al D. L.
269/2003 in esame, è stata inserita nella legge 15 dicembre 2004, n. 308,
recante la Delega
al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione agli artt. 37 e 38, la possibilità di sanare gli abusi edilizi
(sempre che superino l’accertamento di compatibilità paesaggistica) con
conseguente estinzione dei reati ambientali.

Nel merito, la prima censura del
ricorrente si incentra sull’utilizzazione in sentenza
dell’espressione apparente riferita alla non pertinenzialità
dell’abuso contestato.

Essa appare manifestamente infondata in quanto presuppone un metodo di analisi che, già di per se stesso discutibile in quanto
basato sull’estrapolazione dal contesto motivazionale di un termine, che
peraltro, come nella specie, può avere varie accezioni, si appalesa
del tutto incompatibile con la struttura del giudizio in cassazione che,
invece, deve tenere conto della motivazione nel suo insieme al fine di
apprezzarne la logicità e la non contraddittorietà dell’impianto.

Avuto riguardo al caso specifico,
proprio una corretta visione d’insieme, non può, invece, che rendere
evidentemente apprezzabile l’iter della motivazione della corte di merito sia sotto il profilo della completezza che della logicità,
risultando adeguatamente valutato il carattere di autonomia delle unità
realizzate, sotto il profilo abitativo, rispetto all’edificio principale.

Palesemente infondate
appaiono anche le ulteriori censure del ricorrente.

Quanto alla violazione dei sigilli,
la sentenza impugnata motiva puntualmente in merito alla responsabilità
dell’appellante ritenendo non plausibile, con valutazione che evidentemente non
può essere censurata sul piano logico, che altri,
all’insaputa del proprietario e, per giunta, gratuitamente, abbiano completato
l’abuso violando i sigilli.

Venendo, infine, alla prescrizione,
premesso che la questione è comunque infondata dovendosi in ogni caso tenere conto anche
del periodo di sospensione verificatosi nel corso della celebrazione del
giudizio di appello, dal 19/5 al 4/11/2003, a seguito dell’astensione del
difensore, si rivela che la doglianza non tiene evidentemente conto della
circostanza che il giudice di prime cure ha ritenuto in sentenza la
continuazione tra tutti i reati; il che comporta che la prescrizione per
ciascuno dei reati contestati decorre dalla data ultima di accertamento del
reato di violazione di sigilli e, cioè, dal 17/2/2000.

Con riferimento al reato continuato,
infatti, l’inizio del termine di prescrizione coincide con l’esaurimento della
condotta, come previsto all’art. 158 cod. pen. anche nell’ipotesi in cui il vincolo della continuazione non
sia stato formalmente contestato, ma sia stato successivamente riconosciuto in
sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 42790 del 10/11/2003 rv. 227616).

PQM

La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Roma, 11/1/2005.

Depositata in Cancelleria il 1
febbraio 2005.