Tributario e Fiscale

Friday 03 October 2003

Il concordato preventivo e le altre disposizioni fiscali della Finanziaria 2004.

Il concordato preventivo e le altre disposizioni fiscali della Finanziaria 2004.

CAPO II

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33

(Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo)

Al fine di anticipare l’avvio a regime del concordato triennale preventivo per il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2003 e per quello successivo i soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, sono ammessi al concordato preventivo secondo le disposizioni del presente articolo.

L’osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediuante l’adesione al concordato preventivo comporta, secondo le disposizioni dei commi seguenti:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo.

la limitazione dei poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

3. Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto stabilito dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui, rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1 lettere a), b) e d) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il regime del concordato preventivo trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano in via telematica una comunicazione di adesione all’Agenzia delle entrate tra il 1 gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004 secondo le modalità e su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

5. La presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione di adesione impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicata nel comma 6, per ciascun periodo d’imposta oggetti di concordato.

6. Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione al regime di concordato preventivo dichiara, per il primo periodo d’imposta oggetti di concordato, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2001, determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 9 per cento; i predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati del 4,5 per cento per il secondo periodo d’imposta oggetti di concordato rispetto al periodo d’imposta precedente. Per il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2003 questa condizione piò essere soddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto anche a seguito di adeguamento di dichiarazione. Per il periodo d’imposta successivo i ricavi o compensi concordati devono comunque risultare dalle annotazioni effettuiate nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; è fatta salva la possibilità di adeguamento in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi minimi, ai sensi del primo periodo, possa essere raggiunta mediante incremento non superiore all’uno per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

7. Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6, si assume a riferimento, relativamente al periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2001, il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 Agosto 1993 n, 331, convertito, con modificazioni, ovvero sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. Se i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione dei predetti studi di settore o parametri, l’adesione al concordato preventivo è subordinata all’adeguamento a questi ultimi e all’assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, da effettuare, anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione, con le modalità stabilite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento che, alla data della presentazione della comunicazione di cui al comma 4, sono divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni presentate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito, ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

8. Ai fini della determinazione agevolata delle imposte sul reddito, in previsione del completamento della riforma della imposta sul reddito, sull’eccedenza del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d’imposta oggetto di concordato, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2001, determinato tenendo conto del comma 7, l’imposta è determinata separatamente applicando l’aliquota del 23 per cento. L’aliquota da applicare è pari al 33 per cento, per i soggetti di cui all’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n., 917, nonché per gli altri soggetti qualora il reddito d’impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2001 risulti superiore 100 mila euro. Per i soggetti che, relativamente al periodo d’imposta in corso Alla data del 1 gennaio 2003, effettuano l’adeguamento in dichiarazione previsto dal comma 6, secondo periodo, è esente dalle imposte sul reddito la eventuale quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato del 7 per cento. Sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 13, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facoltà, per il contribuente che via abbia interesse, di tenerne conto a tali fini .

9. A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma 3 e fino alla fine del periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, nonoché della fattura a favore di soggetti non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo; resta ferma la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione annuale sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.

10. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d’impesa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d) primo periodo e 40 e 41-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le disposizioni di cui all’articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, nonché quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 441.

11. Il mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi indicato nel comma 6 comporta la decadenza, per tutti i periodi d’imposta oggetto di concordato, sdei benefici previsti dai commi 8, 9 e 10. In tal caso l’ufficio emette accertamento parziale, ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, sulla base dell’ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dal comma 6.

12. I contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2004, non soddisfano la condizione richiesta dal comma 6, segnalano tale circostanza nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, ai fini dell’emissione dell’accertamento parziale di cui al comma 11, l’Agenzia delle entrate attiva il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riferimento alle ragioni che hanno impedito il rispetto della predetta condizione. In presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, debitamente documentati, l’ufficio non emette l’accertamento di cui al comma 11.

13. I benefici previsti dai commi 8, 9 e 10 non operano qualora il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d’imposta oggetto di concordato risulti inferiore a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato, per il primo periodo oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione pari al 7 per cento; ed ulteriormente incrementato, per il secondo periodo d’imposta oggetti di concordato, della percentuale di di maggiorazione del 3,5, rispetto al periodo d’imposta precedente. Ferma restando l’applicazione dell’incremento percentuale di cui al periodo precedente, i predetti benefici operano sempreché venga dichiarato un reddito d’impresa o di lavoro autonomo non inferiore a 1.000 euro in ciascun periodo d’imposta oggetto di concordato. Le condizioni predette possono essere soddisfatte anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi precedenti, gli obblighi di documentazione, sospesi ai sensi del comma 8, riprendono a decorrere dalla data dio scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è venuta meno la condizione prevista dal presente comma.

14 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti:

hanno iniziato l’attivtà successivamente al 31 dicembre 2000;

relativamente al periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 euro;

relativamente ai periodi d’imposta 2001 ovvero 2003, hanno applicato il regime previsto dall’articolo 3, commi da 171 a 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ovvero quello previsto dall’articolo 13 o 14 della legge 23 dicembre, n. 388

I soggetti di cui al comma 1 decadono dai benefici previsti dai commi 8, 9 e 10, per tutti i periodi di’imposta oggetto di concordato qualora:

sussistano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 39, secondo comma, lettere c) e d-bis) del decreto sdel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e corrispettivi documentati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l’articolo 11, comma 6 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino o della ricevuta fiscale.

La sospensione dell’esercizio dell’attività, ovvero della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, prevista dall’articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997 è disposta, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordate, siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all’articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 500 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3, della legge 7 aprile 2003, n. 80.

Art. 34

(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 2 e 2-bis dell’articolo 1, le parole: “16 ottobre 2003”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “16 marzo 2004”;

b) nello stesso comma 2 dell’articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.”;

c) nel comma 2-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell’amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004.”; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: “16 ottobre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “16 marzo 2004”.

2. Nel comma 2-ter dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “16 ottobre 2003” e “16 settembre 2003” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “16 marzo 2004” e “16 febbraio 2004”.

3. Nell’articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: “30 novembre 2003”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2004”; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole: “1° marzo 2004” sono sostituite dalle seguenti: “16 maggio 2004”.

4. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2000, sono ridotte ad una somma pari al cinquanta per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

5. Il beneficio previsto dal comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalità già versate o regolate contabilmente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.