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Saturday 14 February 2004

Il concetto di ristrutturazione edilizia

Il concetto di ristrutturazione edilizia.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 10 febbraio 2004 n. 476 – Pres. Frascione, Est. Farina – Comune di Monza (Avv. Viviani) c. Immobiliare Grandi 81 s.r.l. (Avv.ti Santamaria e Liuzzo), Prefetto di Milano (n.c.), Regione Lombardia (n.c.) e Azienda U.S.S.L. n. 29, già U.S.S.L. n. 64 di Monza (n.c.)

FATTO

1. Il ricorso n. 8029 del 1996 è proposto dal comune di Monza. È stato notificato alla s.r.l. Immobiliare Grandi 81 ed alle altre parti indicate in epigrafe il 5-7 ottobre 1996 ed è stato depositato il 22 ottobre.

2. È impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, II Sezione, n. 914/95, pubblicata il 5 luglio 1995. Con essa è stato annullato il diniego di concessione edilizia n. 6320 del 23 aprile 1992.

Il primo giudice ha rilevato che non si trattava di una nuova edificazione, ma di un intervento sull’esistente e più propriamente di una ristrutturazione, che non doveva essere negata.

3. Il Comune lamenta l’erroneità, in punto di fatto, della decisione. Oppone anche l’infondatezza degli altri motivi dedotti in prime cure.

L’amministrazione appellante ha prodotto memorie il 17 marzo e 31 ottobre 2002 e documenti il 24 aprile 2002 ed il 17 aprile 2003.

4. La società appellata si è costituita con memoria del 15 luglio 1997. Contesta la fondatezza dell’appello ed illustra, per contrastare le contrarie affermazioni del Comune, le censure assorbite in primo grado.

Altre memorie illustrative ha depositato il 17 maggio 2002 e 1° dicembre 2003.

5. Dopo che è stato adempiuto l’incombente istruttorio disposto con la decisione n. 978 del 2003, all’udienza del 12 dicembre 2003, il ricorso è stato chiamato per la discussione e, poi, trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il primo giudice ha annullato il diniego di concessione edilizia n. 6320 del 23 aprile 1992, pronunciato dal comune di Monza nei riguardi della società appellata.

Il T.A.R. ha rilevato che l’intervento edilizio in progetto non comportava edificazione su area nuda, ma più propriamente, doveva qualificarsi come una ristrutturazione di un edificio, contemplata dall’art. 31, lett. d), della l. 5 agosto 1978, n. 457.

La conclusione riferita è stata affermata dal Tribunale Amministrativo Regionale, perché non era stato contestato che l’edificio in progetto non comportava aumento di volume, che era conforme alla destinazione residenziale di piano regolatore generale, ed era un fabbricato più arretrato, rispetto al vicino cimitero, dei manufatti da demolire.

Il Comune contesta, in punto di fatto, la statuizione del T.A.R.

2. L’appello è fondato.

Secondo una costante interpretazione della disposizione all’epoca vigente – l’art. 31, comma 1, lett. d), della l. 5 agosto 1978, n. 457 –, il concetto di ristrutturazione edilizia è comprensivo anche della demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, ma la ricostruzione deve assicurare la piena conformità di volume, sagoma e superficie tra vecchio e nuovo fabbricato (V Sez. 18 dicembre 1997, n. 1581; 24 febbraio 1999, n. 197; 28 marzo 1998, n. 369; 9 ottobre 2002, n. 5410; 8 agosto 2003, n. 4593; 18 settembre 2003, n. 5310; IV Sez. 30 giugno 1998, n. 994, VI Sez. 7 agosto 2003, n. 4568). La ristrutturazione, in sintesi, non può comportare, secondo la norma in esame, un’alterazione della tipologia edilizia e della volumetria preesistenti.

Nella specie: a) il nuovo edificio – come si desume dalla relazione dell’ufficio tecnico comunale del 10 dicembre 1991, esibita dalla società appellata nel fascicolo di primo grado – presentava un volume di progetto di 5082,75 metri cubi, un’altezza massima di metri 9,15, e tre piani; b) l’edificio preesistente – lo si rileva dalla tavola n. 12 del progetto – aveva un volume di 1298,50 metri cubi, un’altezza massima di metri 4,90, ed un solo piano.

Il raffronto fra le misure riferite rende palese l’inesistenza dei requisiti, sopra indicati, per potersi affermare un’ipotesi di ristrutturazione.

3. La sentenza appellata deve essere, perciò, riformata e si devono esaminare le censure assorbite dal primo giudice e riproposte dalla parte privata.

4. Essa ha affermato che il progetto non viola la finalità inerente alle distanze delle costruzioni dai cimiteri, di cui all’art. 338 del T.U.L.S.: anzi, la nuova costruzione arretra, rispetto al limite preesistente e dà un risultato di miglior decoro.

La censura non è da condividere.

Il diniego di concessione edilizia è motivato con la considerazione che l’intervento edilizio “risulta interessato dalla fascia di rispetto cimiteriale”. La finalità della prescrizione sulle distanze di cui all’invocato art. 338 T.U.L.S. è quella di non far sorgere nuove costruzioni nell’ambito della fascia di rispetto. Quella progettata è, per le osservazioni che si sono già fatte nell’escludere l’ipotesi di una ristrutturazione, una nuova costruzione e ricade, perciò, nel divieto.

5. Ripiegando su un subordinato assunto, la parte privata censura il provvedimento di ampliamento dell’area cimiteriale. Essa sostiene che quando quello è stato disposto, non è stato considerato che alcune costruzioni si sarebbero venute a trovare a distanza inferiore ai cento metri, perché preesistenti. Sarebbe illegittimo un ampliamento tale da portare i fabbricati esistenti ad una distanza inferiore a quella di rispetto. Nel caso in esame non accade che sia edificata un’area precedentemente libera.

Quest’ultima affermazione è smentita dal raffronto, che si è fatto sopra, fra la superficie già coperta da costruzione e quella che sarebbe stata coperta dal fabbricato progettato. Ma anche la censura riguardante l’ampliamento dell’area del cimitero non ha pregio. I fabbricati che, eventualmente, si vengano a trovare ad una distanza inferiore alla fascia di rispetto, ivi compreso quello della società appellata non sono stati certo oggetto di provvedimenti di demolizione emanati dal Comune. Per le aree sulle quali essi insistono si è determinata, semplicemente, una preclusione di far luogo a nuove costruzioni, ma ciò non è, di per sé, illegittimo, ove l’ampliamento, come non è contestato, derivi da sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

6. Si aggiunge ancora, dalla parte privata, che vi è stata un’ingiusta scelta del medico provinciale, quando ha consentito che la distanza di rispetto fosse ridotta a cento metri per alcune zone latistanti il cimitero, e non per altre. Sul punto è stato anche dedotto il difetto di motivazione.

La censura è inammissibile. Invero, il contestato intervento del medico provinciale – decreto dell’otto maggio 1962 – ha ridotto a centro metri la distanza di rispetto sui lati sud ed ovest del cimitero. Ha lasciato invariato il limite di duecento metri sul lato nord, ove è sito il fondo della società appellata. L’annullamento del provvedimento deriverebbe dalla illegittimità della riduzione disposta su lati del complesso che non interessano la società appellata. Questa riduzione sarebbe da ritenere viziata, senza alcun vantaggio, dunque, per la stessa società, posto che rimarrebbe ferma per essa la distanza già vigente di duecento metri.

7. Conclusivamente, con l’accoglimento dell’appello del Comune deve riconoscersi anche l’infondatezza delle censure assorbite in primo grado.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.

Condanna la società appellata al pagamento delle spese, che liquida in euro tremila / 00 in favore del comune di Monza.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 12 dicembre 2003, con l’intervento dei Signori:

Emidio Frascione Presidente

Giuseppe Farina rel est. Consigliere

Marco Lipari Consigliere

Aniello Cerreto Consigliere

Gerardo Mastrandrea Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Farina f.to Emidio Frascione

Depositata in segreteria in data 10 febbraio 2004.