Civile

Tuesday 23 January 2007

Il codice deontologico forense adeguato alle novità introdotte dalla legge Bersani

Il codice deontologico forense
adeguato alle novità introdotte dalla legge Bersani

Codice deontologico forense

Preambolo

L’avvocato esercita la propria
attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e
gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e
contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della
giustizia.

Nell’esercizio della sua
funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi al
principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il
diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche sono
essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

TITOLO 1

Principi generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Le norme deontologiche si
applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nel loro reciproci rapporti e nel confronti dei terzi.

Articolo 2

Potestà disciplinare

Spetta agli organi disciplinari
la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione
delle norme deontologiche.

Le sanzioni devono essere
adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei
comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che
hanno concorso a determinare l’infrazione.

Articolo 3

Volontarietà dell’azione

La responsabilità disciplinare
discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta,
anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il
comportamento complessivo dell’incolpato.

Quando siano
mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve
essere unica.

Articolo 4

Attività all’estero e attività in
Italia dello straniero

Nell’esercizio di attività
professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore,
l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in
cui viene svolta l’attività.

Del pari l’avvocato straniero. nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando
questa sia consentita, è tenuto al n’spetto delle norme deontologiche italiane.

Articolo 5

Doveri di probità, dignità e
decoro

L’avvocato deve ispirare la
propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

1. Deve essere sottoposto a
procedimento disciplinare l’avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale,
salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

2. L’avvocato è soggetto a
procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense
quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l’immagine della classe forense.

3. L’avvocato che sia indagato o
imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di
altra parte nello stesso procedimento.

Articolo 6

Doveri di lealtà e correttezza

L’avvocato deve svolgere la
propria attività professionale con lealtà e correttezza.

1. L’avvocato non deve proporre
azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

Articolo 7

Dovere di fedeltà

È dovere dell’avvocato svolgere
con fedeltà la propria attività professionale.

1. Costituisce infrazione
disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.

2. L’avvocato deve esercitare la
sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso
la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nel
confronti dello Stato e di ogni altro potere.

Articolo 8

Dovere di diligenza

L’avvocato deve adempiere i
propri doveri professionali con diligenza.

Articolo 9

Dovere di segretezza e
riservatezza

È dovere, oltre che diritto,
primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività
prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite
dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato.

1. L’avvocato è tenuto al dovere
di segretezza e riservatezza anche nel confronti degli
ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.

2. La segretezza deve essere
rispettata anche nel confronti di colui che si rivolga
all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

3. L’avvocato è tenuto a
richiedere il rispetto del segreto professionale anche al
propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano
nello svolgimento dell’attività professionale.

4. Costituiscono eccezione alla
regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative
alla parte assistita sia necessaria:

a. per
lo svolgimento delle attività di difesa;

b. al
fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di
particolare gravità;

c. al
fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e
assistito;

d. in un
procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell’assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà
essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

Articolo 10

Dovere di indipendenza

Nell’esercizio dell’attività
professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e
difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

I. L’avvocato non deve tener
conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

Articolo 11

Dovere di difesa

L’avvocato deve prestare la
propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto
dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

1. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia
possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore
di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il
difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.

2. Costituisce infrazione
disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito
patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di
tale attività.

Articolo 12

Dovere di competenza

L’avvocato non deve accettare
incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

1. L’avvocato deve comunicare
all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività
richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e
complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

2. L’accettazione di un
determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere
quell’incarico.

Articolo 13

Dovere di aggiornamento
professionale

È dovere dell’avvocato curare
costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo
le conoscenze con particolare riferimento ai settori nel
quali svolga l’attività.

1. L’avvocato realizza la propria
formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a
iniziative culturali in campo giuridico e forense.

2. È dovere deontologico
dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale
Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza
concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

Articolo 14

Dovere di verità

Le dichiarazioni in giudizio
relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto
specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali
da non indurre il giudice in errore.

1. L’avvocato non può introdurre
intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può
assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti
che sappia essere false.

2. L’avvocato è tenuto a
menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei
provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul
presupposto della medesima situazione di fatto.

Articolo 15

Dovere di adempimento
previdenziale e fiscale

L’avvocato deve provvedere
regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi
nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme
vigenti.

Articolo 16

Dovere di evitare incompatibilità

È dovere dell’avvocato evitare
situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque,
nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’Ordine.

1. L’avvocato non deve porre in
essere attività commerciale o di mediazione.

2. Costituisce infrazione
disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di
incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

Articolo 17

Informazioni sull’attività
professionale

L’avvocato può dare informazioni
sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma
dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela
dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e
veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio
dell’Ordine.

Quanto al contenuto,
l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto
professionale. L’avvocato non può n’velare al pubblico il nome dei propri
clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle
modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della
professione.

In ogni caso, l’informazione non
deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa,
comparativa.

1. Sono consentite, a fini non
lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di
seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in
discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società
o di associazioni di avvocati.

2. È consentita l’indicazione del
nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per
testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

Articolo 17bis

Modalità dell’informazione

L’avvocato che intende dare
informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

– la denominazione dello studio,
con la indicazione dei nominativi dei professionisti
che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma
associata o societaria;

– il Consiglio dell’Ordine presso
il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;

– la sede principale di
esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di
indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.

– il titolo professionale che
consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta
all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in
conformità delle direttive comunitarie.

Può indicare:

– i titoli accademici; –

i
diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;

– l’abilitazione a esercitare
avanti alle giurisdizioni superiori;

– i settori di esercizio
dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di
attività prevalente;

– le lingue conosciute;

– il logo dello studio;

– gli estremi della polizza
assicurativa per la responsabilità professionale;

– l’eventuale certificazione di
qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare
menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio
dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e
l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione
ufficialmente riconosciuta dallo Stato;

– i settori di esercizio
dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di
attività prevalente;

– le lingue conosciute;

– il logo dello studio;

– gli estremi della polizza
assicurativa per la responsabilità professionale;

– l’eventuale certificazione di
qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare
menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio
dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e
l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della
certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

L’avvocato può utilizzare
esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé,
allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa,
previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del
contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del
contenuto del sito e in esso deve indicare i dati
previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere
riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o
tramite banner o pop-up di alcun tipo.

Articolo 18

Rapporti con la stampa

Nel rapporti
con la stampa e con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per
il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

1. Il difensore, con il consenso del
proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli
organi di informazione e di stampa notizie che non siano
coperte dal segreto di indagine.

2. In ogni caso, nei rapporti
con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto
divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di
spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o
interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è
fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di
difesa del cliente.

3. È consentito all’avvocato,
previo parere favorevole del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o
curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e
di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

Articolo 19

Divieto di accaparramento di
clientela

È vietata ogni condotta diretta
all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di
agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.

1. L’avvocato non deve
corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una
provvigione o qualsiasi ‑altro compenso quale corrispettivo per la
presentazione di un cliente.

2. Costituisce infrazione disciplinare
l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la
promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

3I. È vietato offrire, sia
direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali
al‑ domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e,
in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

4. È altresì vietato all’avvocato
offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè,
rivolta a una persona determinata per un specifico
affare.

Articolo 20

Divieto di uso di espressioni
sconvenienti od offensive

Indipendentemente dalle
disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni
sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei
magistrati, delle controparti e dei terzi.

1. La ritorsione o la
provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della
regola deontologica.

Articolo 21

Divieto di attività professionale
senza titolo o di uso di titoli inesistenti

L’iscrizione all’albo costituisce
presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di
assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.

1. Costituisce illecito
disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo
svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

2. Costituisce altresì illecito
disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro
modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti
non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o
consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se
limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.

3. L’avvocato può utilizzare il
titolo accademico di professore solo se sia docente
universitario di materie giuridiche. in ogni caso
dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.

4. L’iscritto nel registro dei
praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di
“praticante avvocato", con l’eventuale indicazione di "abilitato al
patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

Titolo II

Rapporti con i colleghi

Articolo 22

Rapporto di colleganza

L’avvocato deve mantenere sempre nel confronti dei colleghi un comportamento ispirato a
correttezza e lealtà.

1. L’avvocato che collabori con
altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.

2. L’avvocato che intenda
promuovere un giudizio nel confronti di un collega per
fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva
comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto
da tutelare.

3. L’avvocato non può registrare
una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una
riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

Articolo 23

Rapporto di colleganza e dovere
di difesa nel processo

Nell’attività giudiziale
l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di
difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.

1. L’avvocato è tenuto a
rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con
i colleghi.

2. L’avvocato deve opporsi a
qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle
controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.

3. il difensore che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio,
il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve
raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al
difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta.

4. Nell’esercizio del mandato
l’avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte
assistita e nel rispetto della legge.

5. Nel casi
di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in
ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con
il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia
processuale.

6. L’interruzione delle
trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

Articolo 24

Rapporti con il Consiglio
dell’Ordine

L’avvocato ha il dovere di
collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità
istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni
iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua
conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia,
che richiedano iniziative o interventi collegiali.

1. Nell’ambito di un procedimento
disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e
la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo
illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati
dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

2. Qualora il Consiglio
dell’Ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in
relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad
ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la
mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.

3. L’avvocato chiamato a far
parte del Consiglio dell’Ordine deve adempiere l’incarico con diligenza,
imparzialità e nell’interesse generale.

4. L’avvocato ha il dovere di
comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed
eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di
associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché
l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.

Articolo 25

Rapporti con i collaboratori
dello studio

L’avvocato deve consentire ai
propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone
la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.

Articolo 26

Rapporti con i praticanti

L’avvocato è tenuto verso i
praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire
la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata
formazione.

1. L’avvocato deve fornire al
praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un
periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.

2. L’avvocato deve attestare la
veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito
ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.

3. È responsabile
disciplinarmente l’avvocato che dia incarico al
praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.

Articolo 27

Obbligo di corrispondere con il
collega

L’avvocato non può mettersi in
contatto diretto con la controparte che sia assistita
da altro legale.

1. Soltanto in casi particolari,
per n’chiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare
prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente
alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale
avversario.

2. Costituisce illecito
disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la
controparte, sapendo che, essa è assistita da un collega, senza informare
quest’ultimo e ottenerne il consenso.

Articolo 28

Divieto di produrre la
corrispondenza scambiata con il collega

Non possono essere prodotte o
n’ferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la
corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

1. È producibile la
corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia
stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.

2. È producibile la
corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni
richieste.

3. L’avvocato non deve consegnare
all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga
meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede,
il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

Articolo 29

Notizie riguardanti il collega

L’esibizione in giudizio di
documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e
l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che
egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali
notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

1. L’avvocato deve astenersi
dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un
collega.

Articolo 30

Obbligo di soddisfare le
prestazioni affidate ad altro collega

L’avvocato che scelga e incarichi
direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o
assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita,
tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il
proprio credito, per ottenere l’adempimento.

Articolo 31

Obbligo di dare istruzioni al
collega e obbligo di informativa

L’avvocato è tenuto a dare
tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è
tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività
svolta e da svolgere.

1. L’elezione di domicilio presso
altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.

2. È fatto divieto all’avvocato
corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva,
senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.

3. L’avvocato corrispondente, in
difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela
degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli
ha affidato l’incarico.

Articolo 32

Divieto di impugnazione della
transazione raggiunta con il collega

L’avvocato che abbia
raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato
dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della
transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti
particolari non conosciuti o sopravvenuti.

Articolo 33

Sostituzione del collega
nell’attività di difesa

Nel caso di sostituzione di un
collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo
legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito,
adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano
soddisfatte le legittime n’chieste per le prestazioni svolte.

1. L’avvocato sostituito deve
adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per
l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli
elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

Articolo 34

Responsabilità dei collaboratori,
sostituti e associati

Salvo che il fatto integri
un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono
disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici
ricevuti.

1. Nel caso di associazione
professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli
avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici
commessi.

Titolo III

Rapporti con la parte assistita

Articolo 35

Rapporto di fiducia

Il rapporto con la parte
assistita è fondato sulla fiducia.

1. L’incarico deve essere
conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.

Qualora sia conferito da un
terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un
proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso
della parte assistita.

2. L’avvocato deve astenersi,
dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito
rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in
qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto
previsto nell’articolo 45.

Articolo 36

Autonomia del rapporto

L’avvocato ha l’obbligo di
difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei
limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.

1. L’avvocato non deve
consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire
comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

2. L’avvocato, prima di accettare
l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo
rappresentante.

3. In ogni caso, nel rispetto
dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve
rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano
riferibili a un cliente esattamente individuato.

4. L’avvocato deve rifiutare di
prestare la propria attività quando dagli elementi
conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla
realizzazione di una operazione illecita.

Articolo 37

Conflitto di interessi

L’avvocato ha l’obbligo di
astenersi dal prestare attività professionale quando
questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o
interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

1. Sussiste conflitto di
interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la
violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero
quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare
ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente
mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo
incarico.

2. L’obbligo di astensione opera
altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano
ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione
professionale o che esercitino negli stessi locali.

Articolo 38

Inadempimento al mandato

Costituisce violazione dei doveri
professionali, il mancato, n’tardato o negligente compimento di atti inerenti
al mandato quando derivi da non scusabile e n’levante trascuratezza degli
interessi della parte assistita.

I. il
difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine;
ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne
tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare
della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento
dell’incarico.

Articolo 39

Astensione dalle udienze

L’avvocato ha diritto di
partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in
conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle nonne
in vigore.

1. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione
deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.

2. Non è consentito aderire o
dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle
proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca
all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a
proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può
aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività
professionali.

Articolo 40

Obbligo di informazione

L’avvocato è tenuto ad informare
chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e
dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le
iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad
informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli,
quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.

1. Se richiesto, è obbligo
dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti
alla durata e ai costi presumibili del processo.

2. È obbligo dell’avvocato
comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti
al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli
relativamente agli incarichi in corso di trattazione.

3. Il difensore ha l’obbligo di
riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del
mandato se utile all’interesse di questi.

Articolo 41

Gestione di denaro altrui

L’avvocato deve comportarsi con
puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito
o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte
assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto.

1. Costituisce infrazione disciplinare
trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto
della parte assistita.

2. In caso di deposito
fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad
attenervisi.

Articolo 42

Restituzione di documenti

L’avvocato è in ogni caso
obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione
dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando
questa ne faccia richiesta.

1. L’avvocato può trattenere
copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario al fini della liquidazione
del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.

Articolo 43

Richiesta di pagamento

Durante lo svolgimento del
rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi
ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle
prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle
prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico.

1. L’avvocato deve tenere la
contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a
consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate
e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le
prestazioni svolte.

2. L’avvocato non deve richiedere
compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta.

3. L’avvocato non può richiedere
un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo
pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

4. L’avvocato non può
condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di
prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme
riscosse per conto di questa.

Articolo 44

Compensazione

L’avvocato ha diritto di
trattenere le somme che gli siano pervenute dalla
parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al
cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei
propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando
si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di
diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita,
ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente
accettata dalla parte assistita.

1. In ogni altro caso,
l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte
assistita le somme riscosse per conto di questa.

Articolo 45

Accordi sulla definizione del
compenso

È consentito all’avvocato
pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi
perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi
siano proporzionati all’attività svolta.

Articolo 46

Azioni contro la parte assistita
per il pagamento del compenso

L’avvocato può agire
giudizialmente nel confronti della parte assistita per
il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al
mandato.

Articolo 47

Rinuncia al mandato

L’avvocato ha diritto di
rinunciare al mandato.

1. In caso di rinuncia al
mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle
circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare
la difesa.

2. Qualora la parte assistita non
provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto
degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva
assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

3. In caso di irreperibilità,
l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla
parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con
l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge,
l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che
l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

Titolo IV

Rapporti con la controparte, i
magistrati e i terzi

Articolo 48

Minaccia di azioni alla controparte

L’intimazione fatta dall’avvocato
alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti
sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre
sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle
possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è
deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate
azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.

1. Qualora ritenga di invitare la
controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio,
l’avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.

2. L’addebito alla controparte di
competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso,
purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.

Articolo 49

Pluralità di azioni nei confronti
della controparte

L’avvocato non deve aggravare con
onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni
di tutela della parte assistita.

Articolo 50

Richiesta di compenso
professionale alla controparte

vietato
richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale,
salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio
assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.

I. In particolare è consentito
all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento
del proprio cliente.

Articolo 51

Assunzione di incarichi contro
ex-clienti

L’assunzione di un incarico
professionale contro un ex-cliente è ammessa quando
sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e
l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In
ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite In
ragione del rapporto professionale già esaurito.

1. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria
assistenza in controversie successive tra i medesimi.

Articolo 52

Rapporti con i testimoni

L’avvocato deve evitare di
intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei
procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire
deposizioni compiacenti.

I. Resta ferma la facoltà di
investigazione difensiva nel modi e termini previsti

dal codice
di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.

1. Il difensore di fiducia e il
difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni
previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.

2. In particolare il
difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere
investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della
difesa in favore del proprio assistito.

3. La scelta sull’oggetto, sul modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla
utilizzazione dei risultati compete al difensore.

4. Quando si avvale di sostituti,
collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti
tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i
documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di intervenuta
segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di
comunicare i risultati esclusivamente al difensore.

5. Il difensore ha il dovere di
mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e
sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la
rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito.

6. Il difensore ha altresì
l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione
delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile
per l’esercizio della difesa.

7. È fatto divieto al difensore e
al vari soggetti interessati di corrispondere compensi
o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate al fini delle investigazioni
difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.

8. Il difensore deve informare le
persone interpellate al fini delle investigazioni
della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell’assistito.

9. il difensore deve inoltre
informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non
rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione
davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al
giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.

10. Il difensore deve altresì
informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento
o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della
facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al
giudice in incidente probatorio.

11. Il difensore, quando intende
compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria
qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità che, ove
non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice.

12. Per conferire, chiedere
dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il
difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa
persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita,
nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia consultato e
intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato anche a
chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all’atto.

13. Il difensore, anche quando
non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose,
procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.

14. Il difensore ha il dovere di
rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in
essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.

15. Il difensore deve documentare
in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione
anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma
riassuntiva.

16. Il difensore non è tenuto a
rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.

Articolo 53

Rapporti con i magistrati

I rapporti con i magistrati
devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle
reciproche funzioni.

1. Salvo casi particolari,
l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice
incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.

2. L’avvocato chiamato a svolgere
funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a
tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.

3. L’avvocato non deve
approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza
con i magistrati per ottenere favori e preferenze.

In ogni caso deve evitare di
sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nel confronti o alla presenza di terze persone.

Articolo 54

Rapporti con arbitri e consulenti
tecnici

L’avvocato deve ispirare il
proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel
rispetto delle reciproche funzioni.

Articolo 55

Arbitrato

L’avvocato chiamato a svolgere la
funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e
correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga
con imparzialità e indipendenza.

1. L’avvocato non può assumere la
funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti.

2. L’avvocato non può accettare
la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia
assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato,
ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l’avvocato deve
comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori
che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine
di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.

3. L’avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve
dichiarare per iscritto, nell’accettare l’incarico, l’inesistenza di ragioni
ostative all’assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo
professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle
parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il
tipo di tali relazioni e può accettare l’incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione.

4. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del
procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve
rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli
inoltre:

– ha il dovere di mantenere la
riservatezza sul fatti di cui venga a conoscenza in
ragione del procedimento arbitrale;

– non deve fornire notizie su
questioni attinenti al procedimento;

– non deve rendere nota la
decisione prima che questa sia formalmente comunicata
a tutte le parti.

Articolo 56

Rapporti con i terzi

L’avvocato ha il dovere di
rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale
ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone
in genere con cui venga in contatto nell’esercizio
della professione.

1. Anche al di fuori
dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nel rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di
adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.

Articolo 57

Elezioni forensi

L’avvocato che partecipi, quale
candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi
rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando
forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

1. È vietata ogni forma di
propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni
e durante le operazioni di voto.

2. Nelle sedi di svolgimento
delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali
e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo 58

La testimonianza dell’avvocato

Per quanto possibile, l’avvocato
deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio
della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.

1. L’avvocato non deve mai
impegnare di fronte al giudice la propria parola, sulla verità dei fatti
esposti in giudizio.

2. Qualora l’avvocato intenda
presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.

Articolo 59

Obbligo di provvedere
all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

L’avvocato è tenuto a provvedere
regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nel
confronti dei terzi.

1. L’inadempimento ad
obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di
illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da
compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i
propri doveri professionali.

Titolo V

Disposizione finale

Articolo 60

Norma di chiusura

Le disposizioni specifiche di
questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e
non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

approvato
dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e con le
modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006
e il 14 dicembre 2006