Penale

Monday 12 September 2005

Il cellulare lasciato in macchina non è esposto per necessità a pubblica fede, quindi il furto non è aggravato Cassazione – Sezione feriale – sentenza 9 agosto-9 settembre 2005, n. 33061

Il cellulare lasciato in macchina non è esposto per necessità a pubblica fede, quindi il furto non è aggravato

Cassazione Sezione feriale sentenza 9 agosto-9 settembre 2005, n. 33061

Presidente Morgigni relatore Visconti

Ricorrente Camillo

Svolgimento del processo

Camillo Stefano, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dappello di Roma in data 7 luglio 2004, con la quale era stata confermata la sentenza del 20 gennaio 2004 del tribunale di Roma, che lo  aveva dichiarato colpevole del reato di furto di un cellulare sottraendolo da unautovettura chiusa a chiave e sulla pubblica via, e, concesse le attenuanti generiche (articolo 62 bis Cp) e quella del danno patrimoniale di speciale tenuità (articolo 62 n. 4 Cp), ritenute prevalenti sulla contestata aggravante del fiato commesso su cose esposte alla pubblica fede (articolo 625 n. 7 Cp), lo aveva condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione e euro 70,00 di multa.

Con il primo motivo di gravame, il ricorrente ha chiesto lannullamento della sentenza impugnata per erronea applicazione della disposizione di cui allarticolo 625 n. 7 Cp, assumendo che il furto di un cellulare lasciato a bordo di unautovettura non integra la circostanze aggravante citata, trattandosi di apparecchio destinato alla custodia della persona del proprietario, e per sua natura non esposta alla pubblica fede.

Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto la illogicità e la carenza della motivazione della sentenza impugnata, basata su una catena di indizi, quali le circostanze: che egli si trovava in compagnia della persona che aveva materialmente sottratto il cellulare dallautovettura, in evidente funzione di vigilanza ed assistenza; che egli si sia dato alla fuga e sia stato rintracciato poco distante dal luogo dei delitto; che il cellulare sia stato ritrovato nei pressi dei luogo dove era stato fermato.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Questo Collegio condivide lorientamento giurisprudenziale di legittimità, espresso con la sentenza 34409/03, con la quale è stato ritenuto che la circostanza aggravante di cui allarticolo 625 n. 7 Cp ‑ che concerne il furto commesso su cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ‑ non è integrata con riguardo alla sottrazione di un telefono cellulare lasciato a bordo di unautovettura che non costituisce normale dotazione dei veicolo e daltra parte è facilmente ed usualmente destinato alla custodia sulla persona del proprietario.

Infatti, larticolo 625 n. 7 Cp, per la configurazione della relativa aggravante, richiede non solo la destinazione alla pubblica fede, ma che tale funzionalità derivi da necessità o consuetudine o destinazione.

Sia la giurisprudenza, anche se non recente, che la dottrina, hanno esaminato le singole situazioni ed hanno ritenuto che la necessità non si può configurare astrattamente, e non può consistere in una condotta di trascuratezza da parte della vittima del reato di furto, come appare essersi verificato nella specie, per avere il proprietario lasciato il cellulare ben visibile sul sedile dellautovettura per mera superficialità.

La consuetudine e la destinazione sono concetti che si distinguono solo per un criterio quantitativo, comportando la destinazione un rapporto di vero e proprio collegamento della cosa sottratta con la esposizione alla pubblica fede, mentre la consuetudine si basa più su un uso comune, ma non di indispensabilità.

In tal senso è stato condivisibilmente ritenuto che la autoradio è un usuale corredo (confort) di unautovettura, per cui il suo furto comporta la sussistenza dellaggravante di cui allarticolo 625 n. 7 Cp (Cassazione 6523/95; Cassazione 1344/66).

Diversamente il telefono cellulare non ha alcuna connessione con il mezzo sul quale è stato lasciato incustodito, e solitamente viene tenuto fuori dallabitazione sulla persona del proprietario, custodito in una delle tasche. Come già precisato, pertanto, lesposizione del telefono sul sedile dellautovettura costituisce un comportamento di trascuratezza della parte offesa, che esclude la sussistenza dellaggravante di cui allarticolo 625 n. 7 Cp, in quanto pressocchè tutte le cose mobili possono essere esposte alla pubblica fede, ma il legislatore ha inteso applicare laggravante solo alle ipotesi di esposizione, per necessità o consuetudine o destinazione (che esulano dalla fattispecie in esame), evitando così una generalizzata individuazione dellaggravante in caso di furto.

Lesclusione dellaggravante citata comporta che nella specie il reato ascritto al Camillo è quello di furto semplice, punibile, ai sensi dellultimo comma dellarticolo 624 Cp, a querela della parte offesa, querela che non risulta proposta, avendo peraltro i Carabinieri della Stazione di Roma, Piazza Farnese, precisato nel verbale di rinvenimento dell11 febbraio 1998, che il cellulare è stato denunciato rubato, senza indicare la proposizione di querela alcuna.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché lazione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

Il secondo motivo di ricorso è ovviamente assorbito da tale decisione.

PQM

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché lazione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, esclusa la circostanza aggravante di cui allarticolo 625 n. 7 Cp