Penale

Wednesday 20 July 2005

Il buon esito dell’ affidamento in prova ai servizi sociali comporta l’ estinzione della pena detentiva ma non anche di quella pecuniaria Cassazione – Sezione prima penale (cc) – sentenza 12 maggio-4 luglio 2005, n. 24632

Il buon esito dellaffidamento in prova ai servizi sociali comporta lestinzione della pena detentiva ma non anche di quella pecuniaria

Cassazione Sezione prima penale (cc) sentenza 12 maggio-4 luglio 2005, n. 24632

Presidente Gemelli estensore Chieffi Ricorrente Girandola

Considerato in fatto e in diritto

Con ordinanza 29 aprile 2004 la Corte di Appello di Bologna, in funzione di giudice dellesecuzione, rigettava listanza avanzata da Girandola Anna Maria, con la quale la stessa si era opposta al pagamento delle spese processuali e della pena della multa derivanti dalla sentenza di condanna 14 ottobre 1991, irrevocabile il 27 marzo 1992, della stessa Corte.

In particolare la Corte territoriale ‑ pur prendendo atto che la richiedente era stata affidata al servizio sociale e che il periodo di prova aveva avuto esito positivo con conseguente declaratoria di estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale conseguente alla condanna ‑ riteneva che la richiedente fosse tenuta al pagamento della multa e delle spese processuali in virtù del suddetto titolo, sia perché lesito positivo della prova non estingueva la pena pecuniaria, ma solo quella detentiva, sia perché non era ancora decorso il termine di prescrizione né per la multa, né per le spese processuali. Infatti la richiesta di pagamento delle spese processuali era stata notificata alla richiedente in data 29 febbraio 1998. mentre la richiesta relativa al pagamento della multa era stata trasmessa dallUfficio Campione Penale allUfficio esattore del Ministero delle Finanze in data 22 maggio 1998.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso linteressata, che ne ha chiesto lannullamento, deducendo: a) la violazione dellarticolo 47 comma 12 ord. penit. sul rilievo che lesito positivo della prova comportava anche lestinzione della pena pecuniaria, atteso che, in caso contrario, sarebbe stata vanificata la funzione propriamente riabilitativa della pena; b) la violazione dellarticolo 172 Cp sul rilievo che la pena pecuniaria doveva essere dichiarata estinta per prescrizione, a nulla rilevando che lUfficio del Campione Penale in data 22 maggio 1998 avesse spedito al Ministero delle Finanze la richiesta per attivare il pagamento della multa, tanto più che il codice penale non prevede la possibilità di sospensione o di interruzione della prescrizione in relazione alle pene; c) il vizio della motivazione sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità sul rilievo che la Corte di merito non aveva tenuto conto che non poteva essere richiesto il pagamento delle spese processuali, in quanto lesito positivo della prova aveva estinto ogni altro effetto penale della condanna.

Va premesso che correttamente nel caso di specie è stata instaurata la procedura dellincidente di esecuzione, trattandosi di controversia riguardante il titolo esecutivo. Infatti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale che si condivide (Cassazione, Sezione terza, 19547/04, rv. 227.983), il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato, pur avendo sostanziale natura civilistica, viene trattato in sede penale solo nel caso che si faccia questione sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo, mentre nel caso che si contestino le singole causali di spesa e il relativo ammontare occorre instaurare un procedimento di opposizione allesecuzione a norma dellarticolo 615 Cpc.

Ciò premesso, il ricorso non merita accoglimento.

Invero, quanto al primo motivo relativo alla richiesta di estinzione della pena pecuniaria per esito positivo della prova, va rilevato che non sono stati addotti argomenti convincenti al fine di superare il dato testuale, costituito dal fatto che, come si desume in modo inequivocabile dallintitolazione del capo sesto (titolo primo) dellordinamento penitenziario e dal coordinamento del primo comma con lultimo comma dellarticolo 47 ord. penit., laffidamento al servizio sociale deve essere inquadrato tra le misure alternative alla sola detenzione, di guisa che lesito positivo del periodo di prova non può che comportare lestinzione della pena detentiva e non anche di quella pecuniaria.

Né può essere sufficiente a superare il dato testuale la locuzione ogni altro effetto penale, contenuta nellultimo comma dellarticolo 47 ord. penit.. Infatti la pena pecuniaria è da considerarsi mera conseguenza della pronuncia giudiziale e, come tale, va tenuta distinta dalla nozione altro effetto penale dove il termine altro sta proprio a significare che leffetto penale va tenuto distinto dalla pena principale, che, come già detto, costituisce leffetto diretto della condanna. Tale interpretazione trova conferma non solo nellarticolo 20 Cp dove le pene principali sono distinte dalle pene accessorie, definite effetti penali della condanna, ma anche da altre norme, tra le quali va ricordato larticolo 178 Cp in materia di riabilitazione, dove si parla di ogni altro effetto penale della condanna, o larticolo 76 comma terzo Cp, secondo cui la pena pecuniaria concorre con unaltra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi altro effetto giuridico.

Per le suesposte considerazioni si ritiene di condividere il prevalente orientamento giurisprudenziale (vedi Su, sentenza 27/1995, proc. Sessa, rv. 202272), secondo cui lesito positivo dellaffidamento in prova al servizio sociale estingue solamente la pena detentiva e non anche quella pecuniaria.

Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo relativo alla richiesta di estinzione della pena pecuniaria per prescrizione. Infatti ‑ se è vero che non sono previsti casi di interruzione della prescrizione delle pene ‑ è anche vero che, una volta che sia iniziata lesecuzione della pena pecuniaria mediante la notifica al condannato dellinvito al pagamento ai sensi dellarticolo 212 Dpr 115/02 (che ha sostituito larticolo 181 disp. att. Cpp), non può essere più dichiarata lestinzione della pena per decorso del tempo ai sensi dellarticolo 172 Cp. Infatti, in tal caso, appare evidente che con linizio della esecuzione lo Stato ha manifestato lintenzione di non rinunciare allesercizio della potestà punitiva.

Orbene, poiché nel caso di specie il termine di prescrizione della pena pecuniaria è pari ad anni dieci, correttamente la Corte di merito non ha dichiarato lestinzione della pena per decorso del tempo, in quanto lesecuzione della pena è iniziata nel termine predetto.

Manifestamente infondato deve ritenersi il terzo motivo relativo alla richiesta di estinzione delle spese processuali. Invero ‑ a parte la considerazione che anche in tal caso linvito al pagamento è stato notificato nei termini ‑ è sufficiente rilevare che le spese processuali non costituiscono altri effetti penali della condanna come sostenuto dalla ricorrente, di guisa che a nulla rileva che la pena detentiva sia stata dichiarata estinta per lesito positivo della prova.

Pertanto, non ravvisandosi vizi logico‑giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex articolo 616 Cpp.

PTM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.